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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13026 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO controversie lavoro in persona della Giudice EL RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 33974 dell'anno 2025 vertente tra
e per la minore , con l'Avv. Parte_1 Parte_2 Persona_1
ER Lucci, ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2025 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio l' , chiedendo “accertata l'invalidità di cui all'art. 1, L. 508/88 affermi il CP_1 diritto di - all'indennità di frequenza di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a Persona_1 decorrere 01-07-2024, per l'effetto condanni l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati CP_1
e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”.
Assumeva che il giudizio traeva origine dall'istanza amministrativa presentata in data 10 giugno
2024 dalle parti ricorrenti, in qualità di legali rappresentanti della figlia minore volta ad Persona_1 ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile quale presupposto per l'insorgere del diritto all'indennità di frequenza ex L. 289/90; che detta istanza era stata esaminata dalla competente Commissione Medica che, a seguito degli accertamenti sanitari espletati il 9 agosto 2024, aveva espresso parere negativo in merito alla sussistenza delle condizioni di invalidità richieste dalla normativa;
che, pertanto, le parti ricorrenti avevano promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 445 bis
c.p.c., iscritto al R.G. 2369/25 dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro;
che in tale pagina 1 di 4 fase, il Giudice, Dott. nominava la Dott.ssa come Consulente Tecnico d'Ufficio, la Per_2 Per_3 quale concludeva non riconoscendo in capo alla minore i requisiti sanitari necessari per l'indennità di frequenza.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Preliminarmente, assumeva che il ricorso era inammissibile in quanto il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. si limitava all'accertamento del solo requisito sanitario, non potendo comportare un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione o una condanna;
che le censure avversarie si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e in generiche critiche e non evidenziano l'errore tecnico commesso dal consulente del giudice;
che, in ogni caso, vi era carenza di interesse ad agire in quanto la minore era cittadina extracomunitaria e risultava titolare di un foglio di soggiorno scaduto il
16.01.2025.
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
***
Il ricorso è infondato.
La fattispecie verte sul mancato riconoscimento del diritto all'indennità mensile di frequenza, disciplinata dall'art. 3 della Legge 118/1971 e successive integrazioni. Detta indennità è destinata ai minori che, in ragione di una minorazione psico-fisica, si trovano in una situazione di Persona_4 difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. La finalità è quella di garantire un sostegno economico per l'inserimento scolastico e sociale e per l'effettuazione di trattamenti riabilitativi.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità mensile di frequenza, la normativa richiede la sussistenza contestuale e imprescindibile di cinque presupposti fondamentali, che devono essere accertati in fase istruttoria. Il primo e più rilevante è il requisito sanitario. Esso si concretizza nel riconoscimento di una minorazione psico-fisica che comporti per il minore accertate "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età". Detto accertamento è il fondamento della prestazione, la cui ratio è proprio sostenere le famiglie che affrontano le conseguenze di tale minorazione. Il secondo presupposto è di natura anagrafica. La prestazione è riservata esclusivamente ai minori che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Al raggiungimento della maggiore età, infatti, cessa l'indennità di frequenza e il diritto si converte, qualora permangano i requisiti sanitari e reddituali, nell'assegno mensile di assistenza. Ulteriore requisito è la frequenza: essendo una prestazione legata al supporto per l'inserimento e la riabilitazione, è necessario dimostrare la frequenza continua o periodica di specifici contesti. Questi includono centri ambulatoriali pagina 2 di 4 o diurni specializzati per terapie riabilitative, scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alla scuola superiore, pubbliche o private) o, in alternativa, centri di formazione o addestramento professionale.
Infine, la concessione dell'indennità di frequenza è subordinata al limite di reddito personale annuo del minore e alla residenza stabile e continuativa dello stesso sul territorio nazionale.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Dott.ssa nominato nel corso del precedente Persona_5 procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, ha esaminato l'intera documentazione e la periziata, concludendo per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza. Il CTU ha, infatti, accertato che “la minore presenta un Persona_1 disturbo misto delle Abilità Scolastiche (F81.3); la diagnosi è stata formulata tardivamente nel maggio
2024. Dalla valutazione, effettuata presso , struttura accreditata per la diagnosi e Controparte_2 la certificazione del D.S.A., è emerso un disturbo coinvolgente la lettura in velocità e correttezza e le abilità logico-matematiche con associate fragilità ortografiche e disgrafia;
il livello cognitivo è risultato nella norma ed è stata evidenziata una fragilità nella sfera emozionale (F93.9). Per i suddetti disturbi non è stata prescritta alcuna terapia riabilitativa, mentre si è indicato, in ambito scolastico,
l'ausilio di un Piano Didattico Personalizzato con l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla Legge n. 170/2010 e, in ambito extrascolastico, un tutor per gli apprendimenti. I disturbi specifici dell'apprendimento, infatti, si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali;
non sono riconosciuti quale malattia invalidante e sono tutelati dalla Legge n.170/2010 che detta le “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” prevedendo la realizzazione di piani educativi personalizzati e la fruizione di strumenti compensativi e di misure dispensative ai fini di promuovere il successo scolastico. All'atto della visita peritale la minore è apparsa autonoma sul piano personale, non presenta difficoltà relazionali, conduce una vita adeguata per la sua età, è seguita privatamente da un tutor per la matematica, e viene aiutata dai genitori o dalle sorelle per gli altri compiti”, così concludendo per l'insussistenza dei requisii medico – sanitari per l'accertamento dell'emolumento in parola.
Le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti, in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente e dettagliatamente valutato dal consulente d'ufficio in sede di ATP. Si evidenzia, infatti, che le contestazioni alla CTU sollevate da parte ricorrente non sono corroborate da valutazioni tecniche, non essendosi la stessa avvalsa di un CTP nel corso della precedente fase di giudizio, né avendo conseguentemente presentato osservazioni tecniche alle risultanze mediche espresse nella CTU.
pagina 3 di 4 A fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente d'ufficio, fondati sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata a una contestazione che non aggiunge alcun elemento avente una rilevanza medico-legale tale da poter condurre a una diversa valutazione. Pertanto, il richiesto rinnovo della CTU è superfluo e meramente esplorativo. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, non può essere riconosciuta alla minore l'indennità di frequenza.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del
D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso.
Roma, lì 10 dicembre 2025
La Giudice
EL RA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO controversie lavoro in persona della Giudice EL RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 33974 dell'anno 2025 vertente tra
e per la minore , con l'Avv. Parte_1 Parte_2 Persona_1
ER Lucci, ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2025 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio l' , chiedendo “accertata l'invalidità di cui all'art. 1, L. 508/88 affermi il CP_1 diritto di - all'indennità di frequenza di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a Persona_1 decorrere 01-07-2024, per l'effetto condanni l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati CP_1
e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”.
Assumeva che il giudizio traeva origine dall'istanza amministrativa presentata in data 10 giugno
2024 dalle parti ricorrenti, in qualità di legali rappresentanti della figlia minore volta ad Persona_1 ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile quale presupposto per l'insorgere del diritto all'indennità di frequenza ex L. 289/90; che detta istanza era stata esaminata dalla competente Commissione Medica che, a seguito degli accertamenti sanitari espletati il 9 agosto 2024, aveva espresso parere negativo in merito alla sussistenza delle condizioni di invalidità richieste dalla normativa;
che, pertanto, le parti ricorrenti avevano promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 445 bis
c.p.c., iscritto al R.G. 2369/25 dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro;
che in tale pagina 1 di 4 fase, il Giudice, Dott. nominava la Dott.ssa come Consulente Tecnico d'Ufficio, la Per_2 Per_3 quale concludeva non riconoscendo in capo alla minore i requisiti sanitari necessari per l'indennità di frequenza.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Preliminarmente, assumeva che il ricorso era inammissibile in quanto il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. si limitava all'accertamento del solo requisito sanitario, non potendo comportare un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione o una condanna;
che le censure avversarie si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e in generiche critiche e non evidenziano l'errore tecnico commesso dal consulente del giudice;
che, in ogni caso, vi era carenza di interesse ad agire in quanto la minore era cittadina extracomunitaria e risultava titolare di un foglio di soggiorno scaduto il
16.01.2025.
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
***
Il ricorso è infondato.
La fattispecie verte sul mancato riconoscimento del diritto all'indennità mensile di frequenza, disciplinata dall'art. 3 della Legge 118/1971 e successive integrazioni. Detta indennità è destinata ai minori che, in ragione di una minorazione psico-fisica, si trovano in una situazione di Persona_4 difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. La finalità è quella di garantire un sostegno economico per l'inserimento scolastico e sociale e per l'effettuazione di trattamenti riabilitativi.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità mensile di frequenza, la normativa richiede la sussistenza contestuale e imprescindibile di cinque presupposti fondamentali, che devono essere accertati in fase istruttoria. Il primo e più rilevante è il requisito sanitario. Esso si concretizza nel riconoscimento di una minorazione psico-fisica che comporti per il minore accertate "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età". Detto accertamento è il fondamento della prestazione, la cui ratio è proprio sostenere le famiglie che affrontano le conseguenze di tale minorazione. Il secondo presupposto è di natura anagrafica. La prestazione è riservata esclusivamente ai minori che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Al raggiungimento della maggiore età, infatti, cessa l'indennità di frequenza e il diritto si converte, qualora permangano i requisiti sanitari e reddituali, nell'assegno mensile di assistenza. Ulteriore requisito è la frequenza: essendo una prestazione legata al supporto per l'inserimento e la riabilitazione, è necessario dimostrare la frequenza continua o periodica di specifici contesti. Questi includono centri ambulatoriali pagina 2 di 4 o diurni specializzati per terapie riabilitative, scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alla scuola superiore, pubbliche o private) o, in alternativa, centri di formazione o addestramento professionale.
Infine, la concessione dell'indennità di frequenza è subordinata al limite di reddito personale annuo del minore e alla residenza stabile e continuativa dello stesso sul territorio nazionale.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Dott.ssa nominato nel corso del precedente Persona_5 procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, ha esaminato l'intera documentazione e la periziata, concludendo per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza. Il CTU ha, infatti, accertato che “la minore presenta un Persona_1 disturbo misto delle Abilità Scolastiche (F81.3); la diagnosi è stata formulata tardivamente nel maggio
2024. Dalla valutazione, effettuata presso , struttura accreditata per la diagnosi e Controparte_2 la certificazione del D.S.A., è emerso un disturbo coinvolgente la lettura in velocità e correttezza e le abilità logico-matematiche con associate fragilità ortografiche e disgrafia;
il livello cognitivo è risultato nella norma ed è stata evidenziata una fragilità nella sfera emozionale (F93.9). Per i suddetti disturbi non è stata prescritta alcuna terapia riabilitativa, mentre si è indicato, in ambito scolastico,
l'ausilio di un Piano Didattico Personalizzato con l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla Legge n. 170/2010 e, in ambito extrascolastico, un tutor per gli apprendimenti. I disturbi specifici dell'apprendimento, infatti, si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali;
non sono riconosciuti quale malattia invalidante e sono tutelati dalla Legge n.170/2010 che detta le “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” prevedendo la realizzazione di piani educativi personalizzati e la fruizione di strumenti compensativi e di misure dispensative ai fini di promuovere il successo scolastico. All'atto della visita peritale la minore è apparsa autonoma sul piano personale, non presenta difficoltà relazionali, conduce una vita adeguata per la sua età, è seguita privatamente da un tutor per la matematica, e viene aiutata dai genitori o dalle sorelle per gli altri compiti”, così concludendo per l'insussistenza dei requisii medico – sanitari per l'accertamento dell'emolumento in parola.
Le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti, in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente e dettagliatamente valutato dal consulente d'ufficio in sede di ATP. Si evidenzia, infatti, che le contestazioni alla CTU sollevate da parte ricorrente non sono corroborate da valutazioni tecniche, non essendosi la stessa avvalsa di un CTP nel corso della precedente fase di giudizio, né avendo conseguentemente presentato osservazioni tecniche alle risultanze mediche espresse nella CTU.
pagina 3 di 4 A fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente d'ufficio, fondati sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata a una contestazione che non aggiunge alcun elemento avente una rilevanza medico-legale tale da poter condurre a una diversa valutazione. Pertanto, il richiesto rinnovo della CTU è superfluo e meramente esplorativo. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, non può essere riconosciuta alla minore l'indennità di frequenza.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del
D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso.
Roma, lì 10 dicembre 2025
La Giudice
EL RA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
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