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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13156 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21959 2025 RG
FRA
Avv. OCCHIONE ANDREA Parte_1
E
Avv. TETI MARIA PIA TERESA CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato all' ha agito ex art. CP_1 Parte_2
445bis, comma VI, Cpc, al fine si sentir accogliere accertare e dichiarare:
“…che … si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92 ed in quelle previste dall' art. 13, L. 118/71, sin dalla data della domanda amministrativa o con decorrenza di giustizia;
Ha contestato gli esiti della relazione depositata dalla dott.ssa CP_2
che aveva accertato in sede di ATP “…..infermità che nel complesso
[...]
determinano una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale 67 (sessantasette%)…” non ritenendo neppure “i presupposti di legge per ritenere il soggetto portatore di Handicap grave ai sensi dell'art 3 comma 3 …” negando quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste in sede di ATP. Ha quindi lamentato che le conclusioni dell'elaborato peritale presentavano una serie di vizi, di ordine medico-legali tali da renderlo, errato ed infondato oltre che privo di congrua motivazione;
ha ripercorso l'iter argomentativo della relazione e rappresentato come dalla documentazione analizzata in sede di visita emergesse proprio quel quadro clinico che per quanto complesso avrebbe dovuto consentire, di riconoscere, previa corretta interpretazione della normativa di riferimento, gli obiettivi perseguibili proprio con il riconoscimento della prestazione.
L' si è costituito resistendo alla domanda. CP_1
Alla odierna udienza il processo è stato deciso.
Il ricorso non può essere accolto.
Nel merito, le argomentazioni poste a sostegno della presente opposizione non risultano dirimenti in quanto genericamente valutative mentre il CTU della prima fase, considerando il complesso delle patologie denunciate, l'esame clinico sulla persona del periziando, l'anamnesi e l'esame obiettivo, ha escluso che ricorressero infermità tali da giustificare il riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alle provvidenze richieste.
Il CTU della prima fase ha, infatti, condotto l'esame dello stato clinico in sede di esame obiettivo, esaminato partitamente tutta la documentazione medica rilevante al fine delle valutazioni del caso, effettuato l'anamnesi patologica e formulato apposita diagnosi argomentando in sede di discussione medico legale.
Per come si legge nella relazione peritale pur accertando un complesso
“polipatologico” l'incidenza funzionale non ha inciso sulla capacità di gestione della propria persona, non essendo stato rilevato elementi clinici per ritenere la mancanza di autosufficienza ed è stata accertata una infermità complessivamente considerata con una riduzione del 67%.
La relazione della prima fase, pertanto, non presta il fianco alle critiche di parte ricorrente, essendosi dato atto delle patologie riscontrate, di quelle emergenti dalle certificazioni mediche, conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla valutazione della complessiva obiettività clinica direttamente riscontrata.
Si deve altresì considerare che nel caso di infermità plurime coesistenti e concorrenti, al fine di rispecchiare la concreta compromissione anatomo- funzionale, non si procede alla loro sommatoria, ma si utilizza una formula (c.d. riduzionistica) attraverso la quale si esegue un calcolo, appunto, riduzionistico come del resto, in caso di infermità plurime concorrenti.
In definitiva quindi il ricorso in opposizione va respinto, mentre le spese processuali in ragione della dichiarazione in atti vanno dichiarate irripetibili,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese irripetibili
Roma, lì 18/12/2025 Il Giudice