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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5540/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda U.O., in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5540/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in
I° grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 564/20, emesso dal Tribunale di
Salerno il 26.02.20, notificato in data 12.06.20.
TRA
(CF/PI ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., dom. to per la carica in , alla via Nizza n. 146, rapp.to e difeso - in virtù Pt_1
procura generale alle liti per atto Notar del 02.02.2018 Rep. 26327– dagli avv.ti Persona_1
Claudia Vuolo (C.F. ) e Lucia Fiorillo (C.F. ) C.F._1 C.F._2
con i quali elettivamente domicilia in presso la Funzione Affari Legali dell' Pt_1 CP_1
, in alla via Nizza n.146; ai fini delle comunicazioni gli avv.ti Vuolo e Fiorillo
[...] Pt_1
indicano che le stesse potranno essere effettuate al seguente numero di fax 089/693539, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
E
pagina 1 di 7 con sede legale in Napoli, alla via Michelangelo Schipa n. 84/b Controparte_2
p.i. , in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Napoli in piazza Amedeo n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Manselli c.f.
, p.i. , che la rappresenta e la difende, giusta procura in C.F._3 P.IVA_3
calce al decreto ingiuntivo, presso il cui studio sito in Napoli, alla piazza Amedeo n. 8, ha eletto domicilio. La procuratrice dichiara di voler ricevere gli avvisi ed i biglietti di cancelleria sulla pec: Email_2
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16/07/20, l' proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo 564/2020, emesso in data 26.02.2020, notificato in data 12.06.2020, con cui il tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla aveva ingiunto Controparte_2
all' di pagare in favore della ricorrente la somma di euro 70.892,03 oltre gli CP_1
interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio, C.P.A. ed IVA come per legge.
L'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali, evidenziando l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del monitorio opposto, nonché
l'incertezza del credito asseritamente vantato dall'opposta, poiché le fatture n. 1135 del
31.05.2016, per un importo pari ad euro 17.740,67, nonché n. 1592 del 26.07.2016,
Cont dell'importo di euro 9008,32, non risultavano giammai pervenute all' sicché andavano scomputate dal calcolo unitamente agli interessi calcolati sulle stesse. In ogni caso non erano dovuti gli interessi moratori a far data dalla scadenza di ogni singola fattura e fino al soddisfo,
in mancanza di formale messa in mora della azienda sanitaria deducente.
Con comparsa di risposta, depositata l'8.02.2021, si costituiva la società opposta, la quale
Contr contestava l'assunto per il quale le fatture non sarebbero mai state vistate o accettate dall' pagina 2 di 7 , evidenziando che le stesse erano state inviate e legittimamente ricevute attraverso la Pt_1
piattaforma telematica di interscambio del sistema di fatturazione elettronica e per l'effetto del decreto interministeriale n. 132/2020 del MEF ove si legge all'art.
2-bis che le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi: a)
fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) omessa o errata indicazione del Codice
identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2; c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)
e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero , del 20 dicembre 2017, CP_3
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2
dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché' secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio
2018; e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali;
le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui pagina 3 di 7 all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore con le modalità individuate dal paragrafo 4.5
dell'allegato B al presente regolamento nonché alle relative specifiche tecniche, previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro il termine da queste indicato.»; c) al paragrafo 4.5
dell'allegato B, dopo il capoverso «Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche» è inserito il seguente capoverso «Il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall'articolo
2-bis, comma 1.». Indipendentemente, dunque, dalla data di entrata in vigore del richiamato provvedimento, ciò che ne consegue è il principio che si applica a prescindere dalla data di
Cont entrata in vigore del decreto, nel senso che la per opporre un rifiuto deve darne idonea giustificazione di talché esso possa palesarsi quale atto legittimo.
In merito alla ritenuta non debenza degli interessi moratori, l'opposta richiamava il recente orientamento della Suprema Corte, cui si era conformata la giurisprudenza di merito.
Acquisita documentazione varia, con ordinanza del 20/02/21 il giudice dichiarava il d.i.
opposto provvisoriamente esecutivo.
All'udienza telematica scritta del 15.10.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 CPC.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le fatture n. 1135 del 31.05.2016 per un importo pari ad € 17.740,67, nonché la n. 1592 del
26.07.2016 dell'importo di € 9008,32 risultano regolarmente pervenute alla , come CP_1
documentato dalla parte opposta, sicché la pretesa creditoria, non contestata in quanto al merito delle prestazioni, si rivela fondata.
pagina 4 di 7 Alla luce di quanto appena evidenziato, le doglianze con cui l'opponente assume, da un lato, la non applicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, e, dall'altro, la necessità di una formale costituzione in mora inoltrata dalla controparte, sono del tutto destituite di fondamento giuridico, perché smentite dal dato normativo e dalla giurisprudenza di legittimità, così come di merito.
In merito, corre richiamare il disposto di Cassazione Civile n. 14911 del 31/05/2019, in motivazione: “A norma del D. Lgs. n. 231 del 2002, art. 3 infatti, “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Prevede poi l'art. 4, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, che “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (enfasi aggiunta), poi disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre “senza che sia necessaria la costituzione in mora”. Si coglie dunque agevolmente la portata innovativa di tale disciplina rispetto a quella ordinaria quale desumibile dagli artt. 1219 e 1224 c.c. Quest'ultimo, giova rammentare, dispone, al comma 1: “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali…”. L'art. 1219 c.c. a sua volta dispone al comma 1 che “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. Fino all'emanazione del D. Lgs. n. 231 del 2002, quindi, gli interessi di mora sulle ordinarie transazioni commerciali non decorrevano automaticamente, bensì era necessaria una formale presa di posizione, sotto forma di intimazione o richiesta scritta, da parte del creditore.
Proprio argomentando da tale disciplina, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che gli interessi di mora, avendo un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pagina 5 di 7 pecuniaria principale cui accedono, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte creditrice, che ne indichi la fonte e la natura (v. ex multis Cass. 15/10/2015, n. 20868;
23/01/2008, n. 1377; 18/01/2007, n. 1087; 04/02/1999, n. 977; 28/06/1989, n. 3154). Con il D.
Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando – in attuazione della direttiva 2000/35/CE – ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto,
prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento.
Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento.
L'opposizione deve essere, in definitiva, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. sa Maria Stefania
Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n.
5540/20 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo n. 564/20 definitivamente esecutivo.
b) Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria Rosaria Manselli per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 30 gennaio 2025 pagina 6 di 7 Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda U.O., in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5540/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in
I° grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 564/20, emesso dal Tribunale di
Salerno il 26.02.20, notificato in data 12.06.20.
TRA
(CF/PI ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., dom. to per la carica in , alla via Nizza n. 146, rapp.to e difeso - in virtù Pt_1
procura generale alle liti per atto Notar del 02.02.2018 Rep. 26327– dagli avv.ti Persona_1
Claudia Vuolo (C.F. ) e Lucia Fiorillo (C.F. ) C.F._1 C.F._2
con i quali elettivamente domicilia in presso la Funzione Affari Legali dell' Pt_1 CP_1
, in alla via Nizza n.146; ai fini delle comunicazioni gli avv.ti Vuolo e Fiorillo
[...] Pt_1
indicano che le stesse potranno essere effettuate al seguente numero di fax 089/693539, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
E
pagina 1 di 7 con sede legale in Napoli, alla via Michelangelo Schipa n. 84/b Controparte_2
p.i. , in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Napoli in piazza Amedeo n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Manselli c.f.
, p.i. , che la rappresenta e la difende, giusta procura in C.F._3 P.IVA_3
calce al decreto ingiuntivo, presso il cui studio sito in Napoli, alla piazza Amedeo n. 8, ha eletto domicilio. La procuratrice dichiara di voler ricevere gli avvisi ed i biglietti di cancelleria sulla pec: Email_2
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16/07/20, l' proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo 564/2020, emesso in data 26.02.2020, notificato in data 12.06.2020, con cui il tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla aveva ingiunto Controparte_2
all' di pagare in favore della ricorrente la somma di euro 70.892,03 oltre gli CP_1
interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio, C.P.A. ed IVA come per legge.
L'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali, evidenziando l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del monitorio opposto, nonché
l'incertezza del credito asseritamente vantato dall'opposta, poiché le fatture n. 1135 del
31.05.2016, per un importo pari ad euro 17.740,67, nonché n. 1592 del 26.07.2016,
Cont dell'importo di euro 9008,32, non risultavano giammai pervenute all' sicché andavano scomputate dal calcolo unitamente agli interessi calcolati sulle stesse. In ogni caso non erano dovuti gli interessi moratori a far data dalla scadenza di ogni singola fattura e fino al soddisfo,
in mancanza di formale messa in mora della azienda sanitaria deducente.
Con comparsa di risposta, depositata l'8.02.2021, si costituiva la società opposta, la quale
Contr contestava l'assunto per il quale le fatture non sarebbero mai state vistate o accettate dall' pagina 2 di 7 , evidenziando che le stesse erano state inviate e legittimamente ricevute attraverso la Pt_1
piattaforma telematica di interscambio del sistema di fatturazione elettronica e per l'effetto del decreto interministeriale n. 132/2020 del MEF ove si legge all'art.
2-bis che le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi: a)
fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) omessa o errata indicazione del Codice
identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2; c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)
e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero , del 20 dicembre 2017, CP_3
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2
dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché' secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio
2018; e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali;
le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui pagina 3 di 7 all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore con le modalità individuate dal paragrafo 4.5
dell'allegato B al presente regolamento nonché alle relative specifiche tecniche, previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro il termine da queste indicato.»; c) al paragrafo 4.5
dell'allegato B, dopo il capoverso «Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche» è inserito il seguente capoverso «Il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall'articolo
2-bis, comma 1.». Indipendentemente, dunque, dalla data di entrata in vigore del richiamato provvedimento, ciò che ne consegue è il principio che si applica a prescindere dalla data di
Cont entrata in vigore del decreto, nel senso che la per opporre un rifiuto deve darne idonea giustificazione di talché esso possa palesarsi quale atto legittimo.
In merito alla ritenuta non debenza degli interessi moratori, l'opposta richiamava il recente orientamento della Suprema Corte, cui si era conformata la giurisprudenza di merito.
Acquisita documentazione varia, con ordinanza del 20/02/21 il giudice dichiarava il d.i.
opposto provvisoriamente esecutivo.
All'udienza telematica scritta del 15.10.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 CPC.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le fatture n. 1135 del 31.05.2016 per un importo pari ad € 17.740,67, nonché la n. 1592 del
26.07.2016 dell'importo di € 9008,32 risultano regolarmente pervenute alla , come CP_1
documentato dalla parte opposta, sicché la pretesa creditoria, non contestata in quanto al merito delle prestazioni, si rivela fondata.
pagina 4 di 7 Alla luce di quanto appena evidenziato, le doglianze con cui l'opponente assume, da un lato, la non applicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, e, dall'altro, la necessità di una formale costituzione in mora inoltrata dalla controparte, sono del tutto destituite di fondamento giuridico, perché smentite dal dato normativo e dalla giurisprudenza di legittimità, così come di merito.
In merito, corre richiamare il disposto di Cassazione Civile n. 14911 del 31/05/2019, in motivazione: “A norma del D. Lgs. n. 231 del 2002, art. 3 infatti, “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Prevede poi l'art. 4, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, che “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (enfasi aggiunta), poi disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre “senza che sia necessaria la costituzione in mora”. Si coglie dunque agevolmente la portata innovativa di tale disciplina rispetto a quella ordinaria quale desumibile dagli artt. 1219 e 1224 c.c. Quest'ultimo, giova rammentare, dispone, al comma 1: “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali…”. L'art. 1219 c.c. a sua volta dispone al comma 1 che “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. Fino all'emanazione del D. Lgs. n. 231 del 2002, quindi, gli interessi di mora sulle ordinarie transazioni commerciali non decorrevano automaticamente, bensì era necessaria una formale presa di posizione, sotto forma di intimazione o richiesta scritta, da parte del creditore.
Proprio argomentando da tale disciplina, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che gli interessi di mora, avendo un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pagina 5 di 7 pecuniaria principale cui accedono, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte creditrice, che ne indichi la fonte e la natura (v. ex multis Cass. 15/10/2015, n. 20868;
23/01/2008, n. 1377; 18/01/2007, n. 1087; 04/02/1999, n. 977; 28/06/1989, n. 3154). Con il D.
Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando – in attuazione della direttiva 2000/35/CE – ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto,
prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento.
Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento.
L'opposizione deve essere, in definitiva, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. sa Maria Stefania
Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n.
5540/20 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo n. 564/20 definitivamente esecutivo.
b) Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria Rosaria Manselli per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 30 gennaio 2025 pagina 6 di 7 Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7