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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6397/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6397/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 03/12/1956 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAURO GIUSEPPE e dall'avv. LAURO SERENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: APE SOCIALE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24/05/2023, parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad accedere all'anticipo pensionistico (c.d. APE sociale) CP_ fin dalla domanda amministrativa del 14.3.2022, con condanna dell' al pagamento della indennità in esame. A tal fine, deduceva: che l aveva rigettato la domanda del CP_1
14.3.2022, con il seguente motivo: “la prestazione a sostegno del reddito non risulta conclusa alla data di presentazione della domanda di indennità”; che, in data 23/01/2023,
a mezzo del patronato sede di Casoria, aveva spiegato domanda di riesame per CP_2
1 CP_ errore materiale dell' nel calcolo della prestazione NASpI, che risultava già terminata al momento della proposizione della domanda per APE sociale;
che, non ricevendo tempestiva risposta, in data 30/01/2023, sempre a mezzo del patronato, aveva inoltrato nei modi di legge il ricorso amministrativo in cui dettagliatamente indicava il periodo in cui aveva percepito le prestazioni a sostegno del reddito NASpI, dimostrando come, alla data del 14/03/2022, tale periodo fosse concluso e come avesse già in quella data maturato il diritto all'APE sociale;
che, in data 03/01/2023, il ricorso amministrativo veniva definito negativamente;
che, in data 31/01/2023, l'istante aveva presentato nuova domanda di verifica del diritto e di erogazione della prestazione in esame che risultava ancora in lavorazione.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. ha diritto, dalla data della presentazione della domanda Parte_1 amministrativa n. 2107920400098 del 14/03/2022 all'Anticipo Pensionistico per APE sociale essendo sin da quella data in possesso di tutti requisiti di legge per la concessione del beneficio;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego delle prestazioni emesso in data 03/01/2023 e per l'effetto - condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare e corrispondere l'indennità dovuta con decorrenza dalla dal 1° giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa del 14/03/2022 oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
- Condannare parte resistente al pagamento delle spese e compensi di lite, della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Evidenziava, in particolare, l'Istituto che il ricorrente, al momento della presentazione della prima domanda amministrativa, in data
14.03.2022, non versava nelle condizioni necessarie per ottenere il beneficio dell'APE sociale, in quanto all'epoca stava ancora fruendo della NA (percepita sino al
22.03.2022); che, solo a seguito di successiva domanda ai fini dell'accesso all'Ape
Sociale, presentata in data 6.3.2023, la prestazione in esame era stata riconosciuta con decorrenza da aprile 2023.
Assegnata la trattazione della causa alla scrivente in data 17.09.2025, ai sensi del decreto presidenziale n. 125/2025, in sostituzione della collega , in congedo per Controparte_3 maternità, la causa veniva decisa, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, sulle note di trattazione scritta delle parti in causa.
2 Ai fini del decidere, va preliminarmente richiamata la disciplina legislativa in materia di
“Anticipo Pensionistico” (APE sociale), regolamentata per la prima volta dalla legge di stabilità 2017 e prorogata fino ad oggi.
Le disposizioni legislative in merito ai requisiti di attribuzione prevedono, in particolare,
l'assegnazione della suddetta indennità ai lavoratori con almeno 63 anni d'età e che non siano già titolari di pensione diretta.
Inoltre, in relazione alle condizioni per la concessione della suddetta misura è necessario che i soggetti richiedenti siano lavoratori che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente).
Nel caso di specie, il sig. assume di essere in possesso dei requisiti richiesti e di Pt_1 aver, in prima istanza, sollecitato l , con la richiesta del 14.3.2022, per la verifica del CP_1 requisito contributivo per APE sociale e di aver ricevuto un provvedimento positivo CP_ dell' del 21.4.2022.
Evidenzia, tuttavia, il ricorrente che, la domanda per l'APE sociale presentata sempre in CP_ data 14.3.2022 veniva rigettata dall' sul presupposto erroneo che, al momento della presentazione della domanda, il ricorrente vantasse ancora il diritto alle prestazioni a titolo di NASPI, che a dire dell' sarebbe terminato solo in data 22.03.2022. CP_1
Il thema decidendum del presente giudizio verte, quindi, essenzialmente sull'interpretazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 179 della L. n. 232/2016 e s.m.i. recante la disciplina dell'istituto dell'APE sociale, prevedendo che “In via sperimentale, dal
1° maggio 2017 e fino al (31 dicembre 2023), agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214”. La lettera a) stabilisce che hanno diritto all'indennità APE sociale “i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che
3 abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Alla normativa primaria richiamata è stata poi data attuazione attraverso il DPCM 88/17, il quale ha sostanzialmente ribadito le condizioni necessarie per ottenere il beneficio in esame.
Secondo la formulazione della lettera a) dell'art. 1, co. 179 della legge citata (con riferimento all'inciso relativo alla conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione) il soggetto richiedente, al fine di accedere all'APE sociale, deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione.
La norma, dunque, al fine del riconoscimento del diritto all'APE sociale, insieme alle altre condizioni ivi previste, prescriverebbe anche l'integrale godimento della indennità disoccupazione.
Alla luce dei criteri ermeneutici che guidano l'interpretazione della legge (art. 12 prel. c.c.) deve ritenersi che, in effetti, il legislatore abbia voluto includere tra i requisiti di accesso all'indennità in esame anche la cessazione della prestazione della indennità disoccupazione (da almeno tre mesi solo fino al 1.1.2022, data di entrata in vigore dell'art. 1, co. 91, legge n. 234 del 2021 che ha soppresso il termine trimestrale).
Tale conclusione trova un'importante conferma nel regolamento attuativo, il quale precisa testualmente che può conseguire il beneficio de quo il soggetto che “si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante.” (art. 2, co. 1, lett. a) del DPCM n. 88/2017).
La condizione dell'integrale fruizione della disoccupazione, ben si salda con la necessità, perseguita dal legislatore, di evitare il cumulo tra i due benefici in esame, attesa la limitatezza delle risorse a disposizione per finanziare la misura dell'APE sociale soggette a limiti di spesa annuali, ai sensi del comma 186 dell'art. 1, L. n. 232/2016.
L'APE sociale costituisce infatti uno strumento finalizzato a facilitare l'accesso alla pensione a lavoratori che vengono a trovarsi in situazioni di difficoltà di accesso, al contempo, sia ad un nuovo rapporto di lavoro che a quello pensionistico;
la funzione della
4 misura è, dunque, quella di costituire l'ultimo presidio a protezione dei lavoratori più fragili, poiché privi di occupazione e ormai a ridosso dell'età pensionabile.
Tale funzione viene quindi certamente assicurata attraverso la sequenza scandita dall'art. 1, co. 179 e ss. della legge di bilancio del 2017, laddove prevede che il lavoratore rimasto involontariamente privo di reddito che ancora non possa accedere alla pensione di vecchiaia, vada supportato prima con l'indennità di disoccupazione e, soltanto dopo la sua integrale fruizione, attraverso l'APE sociale. Sequenza che si spiega con la necessità di distribuire equamente le limitate risorse messe a disposizione per finanziare il trattamento in esame e così precludere l'accesso a tale beneficio fintanto che il soggetto goda di altra forma di supporto, privilegiando invece chi sia ormai rimasto sguarnito anche di tale forma di sostegno economico.
Ciò posto, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta è risultata provata la sussistenza dei requisiti necessari all'attribuzione del beneficio in esame. CP_ E, invero, l costituendosi ha chiarito che, a seguito della nuova domanda amministrativa, la prestazione in esame è stata riconosciuta, anche se solo con CP_ decorrenza dall'Aprile 2023 (cfr. documentazione versata in atti dall ). CP_ Va, quindi, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, avendo l riconosciuto la prestazione in esame, anche se con decorrenza differita rispetto alla prima domanda amministrativa del 14.3.2022.
Il ricorso è poi fondato nella restante parte. CP_ Per il periodo precedente all'aprile 2023 l nega la spettanza del beneficio, non avendo l'istante concluso la prestazione della NASPI, alla data della prima domanda amministrativa del 14.3.2022. CP_ Giova, tuttavia, rilevare che, dagli atti di causa, risulta che lo stesso , con provvedimento del 21.4.2022 (v. all. 5 ric.) e con riferimento alla domanda di verifica delle condizioni per l'APE sociale, presentata dall'istante in data 14.3.2022, unitamente alla domanda per l'anticipo pensionistico, precisava: “Gentile signore, a seguito dell'istruttoria di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape sociale, presentata il14/03/2022, lei si trova nelle seguenti condizioni:- Ha concluso il godimento della spettante prestazione di disoccupazione.- È in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. I requisiti e le condizioni per l'accesso all'Ape sociale di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88/2017 sono stati perfezionati in data 03/12/2019.
In considerazione delle risorse disponibili, si attesta che sussiste la relativa copertura
5 finanziaria. Può accedere all'indennità APE sociale presentando, qualora non l'abbia già fatto la relativa domanda attraverso i consueti canali telematici (…)”.
E', invero, dalla documentazione versata in atti, risulta che il ricorrente a far data dal
08/07/2020 ha beneficiato della indennità di disoccupazione (NA) per 613 giorni (cfr. estratto contributivo e provvedimento di accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione NA del 25.8.2020, in atti) che scadevano, quindi, il 12.3.2022. CP_ Tuttavia, l contesta che il pagamento effettivo della predetta indennità di disoccupazione si sarebbe concluso solo il 23.3.2022.
Ebbene, dai tabulati del cassetto previdenziale allegati al ricorso introduttivo (all. 10) si evince chiaramente che i pagamenti a titolo di NA terminavano il 23/03/2022 solo ed unicamente a causa di un errore di calcolo dell' che generava la necessità di un CP_1 conguaglio dei giorni NASPI non pagati nei mesi precedenti, ma che complessivamente ammontavano sempre a 613 giorni. In particolare, come documentalmente provato,
l erroneamente erogava le prestazioni nel periodo dal 01/08/2020 al 31/01/2022, CP_1 per 30 giorni ogni mese anche per i mesi di 31 giorni. Da questo errore di calcolo, dunque, scaturiva l'esigenza di effettuare un conguaglio finale con ultimo pagamento del CP_ 23/03/2022 (circostanza peraltro pacifica, in quanto non contestata dall' ).
In definitiva, il termine della prestazione concessa dall' (di 613 giorni a partire dall' CP_1
08/07/2020) era già scaduto il 13/03/2022, data in cui si esaurivano i giorni maturati e concessi a titolo di NASPI anche se poi, per un conguaglio tardivo dovuto a un errore contabile interno, l'ultimo pagamento si concludeva solo il 23 marzo.
E', quindi, accertato che la NASpI del ricorrente aveva legalmente termine alla data del
13.3.2022, come risultante dal provvedimento originario di concessione: la successiva operazione contabile di conguaglio dei giorni NASPI non pagati nei mesi precedenti, CP_ effettuata dall , non può incidere sulla durata giuridica della prestazione, costituendo un mero adempimento amministrativo tardivo che, in mancanza di prova contraria – non CP_ fornita dall – non risulta imputabile al ricorrente.
Detto in altri termini, ciò che rileva è la cessazione della NaspI, già avvenuta alla data di presentazione della prima domanda per APE sociale del 14.3.2022.
D'altra parte, è lo stesso , come si è detto, che con comunicazione del 21/04/2022 CP_1 riconosceva la sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente per il godimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale fin dalla data della domanda amministrativa del
14.3.2022, compresa la condizione di aver concluso il godimento della NASPI (v. all. 5 del ricorso introduttivo).
6 In definitiva, alla data di presentazione della prima domanda per APE sociale del
14.3.2022, il ricorrente, avendo terminato di fruire del periodo di prestazione a sostegno del reddito spettante a titolo di naspi, possedeva già tutti i requisiti di legge (come peraltro riconosciuto dallo stesso con provvedimento del 21.4.2022) per godere della CP_1 prestazione invocata in ricorso fin dalla domanda del 14.3.2022.
La domanda va, quindi, accolta nella restante parte, con riconoscimento del diritto del ricorrente all'Anticipo Pensionistico per APE sociale fin dalla data della domanda amministrativa del 14.3.2022. CP_ L' va, quindi, condannato al pagamento della indennità in esame con decorrenza dal
1.04.2022 (primo giorno del mese successivo alla domanda del 14.3.2022) e fino alla data di riconoscimento effettivo, con maggiorazione degli interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda fino al saldo. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come da dispositivo nella misura minima tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente ai ratei di prestazione riconosciuti con decorrenza da aprile 2023;
- accerta il diritto del ricorrente all'anticipo pensionistico APE sociale fin dalla data della domanda amministrativa del 14.3.2022; CP_
- condanna, per l'effetto, l al riconoscimento in suo favore dei ratei della prestazione spettanti dal 1.04.2022 e fino all'effettivo riconoscimento, oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda fino al saldo;
CP_
- condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.290,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione.
Aversa, 19.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6397/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 03/12/1956 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAURO GIUSEPPE e dall'avv. LAURO SERENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: APE SOCIALE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24/05/2023, parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad accedere all'anticipo pensionistico (c.d. APE sociale) CP_ fin dalla domanda amministrativa del 14.3.2022, con condanna dell' al pagamento della indennità in esame. A tal fine, deduceva: che l aveva rigettato la domanda del CP_1
14.3.2022, con il seguente motivo: “la prestazione a sostegno del reddito non risulta conclusa alla data di presentazione della domanda di indennità”; che, in data 23/01/2023,
a mezzo del patronato sede di Casoria, aveva spiegato domanda di riesame per CP_2
1 CP_ errore materiale dell' nel calcolo della prestazione NASpI, che risultava già terminata al momento della proposizione della domanda per APE sociale;
che, non ricevendo tempestiva risposta, in data 30/01/2023, sempre a mezzo del patronato, aveva inoltrato nei modi di legge il ricorso amministrativo in cui dettagliatamente indicava il periodo in cui aveva percepito le prestazioni a sostegno del reddito NASpI, dimostrando come, alla data del 14/03/2022, tale periodo fosse concluso e come avesse già in quella data maturato il diritto all'APE sociale;
che, in data 03/01/2023, il ricorso amministrativo veniva definito negativamente;
che, in data 31/01/2023, l'istante aveva presentato nuova domanda di verifica del diritto e di erogazione della prestazione in esame che risultava ancora in lavorazione.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. ha diritto, dalla data della presentazione della domanda Parte_1 amministrativa n. 2107920400098 del 14/03/2022 all'Anticipo Pensionistico per APE sociale essendo sin da quella data in possesso di tutti requisiti di legge per la concessione del beneficio;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego delle prestazioni emesso in data 03/01/2023 e per l'effetto - condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare e corrispondere l'indennità dovuta con decorrenza dalla dal 1° giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa del 14/03/2022 oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
- Condannare parte resistente al pagamento delle spese e compensi di lite, della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Evidenziava, in particolare, l'Istituto che il ricorrente, al momento della presentazione della prima domanda amministrativa, in data
14.03.2022, non versava nelle condizioni necessarie per ottenere il beneficio dell'APE sociale, in quanto all'epoca stava ancora fruendo della NA (percepita sino al
22.03.2022); che, solo a seguito di successiva domanda ai fini dell'accesso all'Ape
Sociale, presentata in data 6.3.2023, la prestazione in esame era stata riconosciuta con decorrenza da aprile 2023.
Assegnata la trattazione della causa alla scrivente in data 17.09.2025, ai sensi del decreto presidenziale n. 125/2025, in sostituzione della collega , in congedo per Controparte_3 maternità, la causa veniva decisa, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, sulle note di trattazione scritta delle parti in causa.
2 Ai fini del decidere, va preliminarmente richiamata la disciplina legislativa in materia di
“Anticipo Pensionistico” (APE sociale), regolamentata per la prima volta dalla legge di stabilità 2017 e prorogata fino ad oggi.
Le disposizioni legislative in merito ai requisiti di attribuzione prevedono, in particolare,
l'assegnazione della suddetta indennità ai lavoratori con almeno 63 anni d'età e che non siano già titolari di pensione diretta.
Inoltre, in relazione alle condizioni per la concessione della suddetta misura è necessario che i soggetti richiedenti siano lavoratori che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente).
Nel caso di specie, il sig. assume di essere in possesso dei requisiti richiesti e di Pt_1 aver, in prima istanza, sollecitato l , con la richiesta del 14.3.2022, per la verifica del CP_1 requisito contributivo per APE sociale e di aver ricevuto un provvedimento positivo CP_ dell' del 21.4.2022.
Evidenzia, tuttavia, il ricorrente che, la domanda per l'APE sociale presentata sempre in CP_ data 14.3.2022 veniva rigettata dall' sul presupposto erroneo che, al momento della presentazione della domanda, il ricorrente vantasse ancora il diritto alle prestazioni a titolo di NASPI, che a dire dell' sarebbe terminato solo in data 22.03.2022. CP_1
Il thema decidendum del presente giudizio verte, quindi, essenzialmente sull'interpretazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 179 della L. n. 232/2016 e s.m.i. recante la disciplina dell'istituto dell'APE sociale, prevedendo che “In via sperimentale, dal
1° maggio 2017 e fino al (31 dicembre 2023), agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214”. La lettera a) stabilisce che hanno diritto all'indennità APE sociale “i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che
3 abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Alla normativa primaria richiamata è stata poi data attuazione attraverso il DPCM 88/17, il quale ha sostanzialmente ribadito le condizioni necessarie per ottenere il beneficio in esame.
Secondo la formulazione della lettera a) dell'art. 1, co. 179 della legge citata (con riferimento all'inciso relativo alla conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione) il soggetto richiedente, al fine di accedere all'APE sociale, deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione.
La norma, dunque, al fine del riconoscimento del diritto all'APE sociale, insieme alle altre condizioni ivi previste, prescriverebbe anche l'integrale godimento della indennità disoccupazione.
Alla luce dei criteri ermeneutici che guidano l'interpretazione della legge (art. 12 prel. c.c.) deve ritenersi che, in effetti, il legislatore abbia voluto includere tra i requisiti di accesso all'indennità in esame anche la cessazione della prestazione della indennità disoccupazione (da almeno tre mesi solo fino al 1.1.2022, data di entrata in vigore dell'art. 1, co. 91, legge n. 234 del 2021 che ha soppresso il termine trimestrale).
Tale conclusione trova un'importante conferma nel regolamento attuativo, il quale precisa testualmente che può conseguire il beneficio de quo il soggetto che “si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante.” (art. 2, co. 1, lett. a) del DPCM n. 88/2017).
La condizione dell'integrale fruizione della disoccupazione, ben si salda con la necessità, perseguita dal legislatore, di evitare il cumulo tra i due benefici in esame, attesa la limitatezza delle risorse a disposizione per finanziare la misura dell'APE sociale soggette a limiti di spesa annuali, ai sensi del comma 186 dell'art. 1, L. n. 232/2016.
L'APE sociale costituisce infatti uno strumento finalizzato a facilitare l'accesso alla pensione a lavoratori che vengono a trovarsi in situazioni di difficoltà di accesso, al contempo, sia ad un nuovo rapporto di lavoro che a quello pensionistico;
la funzione della
4 misura è, dunque, quella di costituire l'ultimo presidio a protezione dei lavoratori più fragili, poiché privi di occupazione e ormai a ridosso dell'età pensionabile.
Tale funzione viene quindi certamente assicurata attraverso la sequenza scandita dall'art. 1, co. 179 e ss. della legge di bilancio del 2017, laddove prevede che il lavoratore rimasto involontariamente privo di reddito che ancora non possa accedere alla pensione di vecchiaia, vada supportato prima con l'indennità di disoccupazione e, soltanto dopo la sua integrale fruizione, attraverso l'APE sociale. Sequenza che si spiega con la necessità di distribuire equamente le limitate risorse messe a disposizione per finanziare il trattamento in esame e così precludere l'accesso a tale beneficio fintanto che il soggetto goda di altra forma di supporto, privilegiando invece chi sia ormai rimasto sguarnito anche di tale forma di sostegno economico.
Ciò posto, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta è risultata provata la sussistenza dei requisiti necessari all'attribuzione del beneficio in esame. CP_ E, invero, l costituendosi ha chiarito che, a seguito della nuova domanda amministrativa, la prestazione in esame è stata riconosciuta, anche se solo con CP_ decorrenza dall'Aprile 2023 (cfr. documentazione versata in atti dall ). CP_ Va, quindi, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, avendo l riconosciuto la prestazione in esame, anche se con decorrenza differita rispetto alla prima domanda amministrativa del 14.3.2022.
Il ricorso è poi fondato nella restante parte. CP_ Per il periodo precedente all'aprile 2023 l nega la spettanza del beneficio, non avendo l'istante concluso la prestazione della NASPI, alla data della prima domanda amministrativa del 14.3.2022. CP_ Giova, tuttavia, rilevare che, dagli atti di causa, risulta che lo stesso , con provvedimento del 21.4.2022 (v. all. 5 ric.) e con riferimento alla domanda di verifica delle condizioni per l'APE sociale, presentata dall'istante in data 14.3.2022, unitamente alla domanda per l'anticipo pensionistico, precisava: “Gentile signore, a seguito dell'istruttoria di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape sociale, presentata il14/03/2022, lei si trova nelle seguenti condizioni:- Ha concluso il godimento della spettante prestazione di disoccupazione.- È in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. I requisiti e le condizioni per l'accesso all'Ape sociale di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88/2017 sono stati perfezionati in data 03/12/2019.
In considerazione delle risorse disponibili, si attesta che sussiste la relativa copertura
5 finanziaria. Può accedere all'indennità APE sociale presentando, qualora non l'abbia già fatto la relativa domanda attraverso i consueti canali telematici (…)”.
E', invero, dalla documentazione versata in atti, risulta che il ricorrente a far data dal
08/07/2020 ha beneficiato della indennità di disoccupazione (NA) per 613 giorni (cfr. estratto contributivo e provvedimento di accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione NA del 25.8.2020, in atti) che scadevano, quindi, il 12.3.2022. CP_ Tuttavia, l contesta che il pagamento effettivo della predetta indennità di disoccupazione si sarebbe concluso solo il 23.3.2022.
Ebbene, dai tabulati del cassetto previdenziale allegati al ricorso introduttivo (all. 10) si evince chiaramente che i pagamenti a titolo di NA terminavano il 23/03/2022 solo ed unicamente a causa di un errore di calcolo dell' che generava la necessità di un CP_1 conguaglio dei giorni NASPI non pagati nei mesi precedenti, ma che complessivamente ammontavano sempre a 613 giorni. In particolare, come documentalmente provato,
l erroneamente erogava le prestazioni nel periodo dal 01/08/2020 al 31/01/2022, CP_1 per 30 giorni ogni mese anche per i mesi di 31 giorni. Da questo errore di calcolo, dunque, scaturiva l'esigenza di effettuare un conguaglio finale con ultimo pagamento del CP_ 23/03/2022 (circostanza peraltro pacifica, in quanto non contestata dall' ).
In definitiva, il termine della prestazione concessa dall' (di 613 giorni a partire dall' CP_1
08/07/2020) era già scaduto il 13/03/2022, data in cui si esaurivano i giorni maturati e concessi a titolo di NASPI anche se poi, per un conguaglio tardivo dovuto a un errore contabile interno, l'ultimo pagamento si concludeva solo il 23 marzo.
E', quindi, accertato che la NASpI del ricorrente aveva legalmente termine alla data del
13.3.2022, come risultante dal provvedimento originario di concessione: la successiva operazione contabile di conguaglio dei giorni NASPI non pagati nei mesi precedenti, CP_ effettuata dall , non può incidere sulla durata giuridica della prestazione, costituendo un mero adempimento amministrativo tardivo che, in mancanza di prova contraria – non CP_ fornita dall – non risulta imputabile al ricorrente.
Detto in altri termini, ciò che rileva è la cessazione della NaspI, già avvenuta alla data di presentazione della prima domanda per APE sociale del 14.3.2022.
D'altra parte, è lo stesso , come si è detto, che con comunicazione del 21/04/2022 CP_1 riconosceva la sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente per il godimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale fin dalla data della domanda amministrativa del
14.3.2022, compresa la condizione di aver concluso il godimento della NASPI (v. all. 5 del ricorso introduttivo).
6 In definitiva, alla data di presentazione della prima domanda per APE sociale del
14.3.2022, il ricorrente, avendo terminato di fruire del periodo di prestazione a sostegno del reddito spettante a titolo di naspi, possedeva già tutti i requisiti di legge (come peraltro riconosciuto dallo stesso con provvedimento del 21.4.2022) per godere della CP_1 prestazione invocata in ricorso fin dalla domanda del 14.3.2022.
La domanda va, quindi, accolta nella restante parte, con riconoscimento del diritto del ricorrente all'Anticipo Pensionistico per APE sociale fin dalla data della domanda amministrativa del 14.3.2022. CP_ L' va, quindi, condannato al pagamento della indennità in esame con decorrenza dal
1.04.2022 (primo giorno del mese successivo alla domanda del 14.3.2022) e fino alla data di riconoscimento effettivo, con maggiorazione degli interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda fino al saldo. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come da dispositivo nella misura minima tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente ai ratei di prestazione riconosciuti con decorrenza da aprile 2023;
- accerta il diritto del ricorrente all'anticipo pensionistico APE sociale fin dalla data della domanda amministrativa del 14.3.2022; CP_
- condanna, per l'effetto, l al riconoscimento in suo favore dei ratei della prestazione spettanti dal 1.04.2022 e fino all'effettivo riconoscimento, oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda fino al saldo;
CP_
- condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.290,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione.
Aversa, 19.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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