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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 642/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2622/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210074589862000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 luglio 2023 Ricorrente_1 Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29520210074589862000 notificata in data 31.01.2023 per euro 248,79 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (inesistenza della notifica effettuata da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri;
prescrizione del credito;
inesistenza dei presupposti per la richiesta della tassa;
illegittimità della cartella di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti presupposti).
L'Agenzia delle Entrate –OS si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 25 marzo 2024 n. 1920/1/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, in composizione monocratica, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ritenendo la regolarità della notifica ed affermando l'insussistenza della prescrizione stante la sospensione di cui all'art. 4 del D.L. n. 41/2021.
Ricorrente_1 Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che il primo giudice aveva omesso di pronunziarsi sulla eccepita omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto.
L'Agenzia delle Entrate – OS non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice non ha omesso di pronunziarsi sulla eccepita omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, avendo espressamente rilevato che
“la stessa normativa contenuta nell'atto di normazione primaria della Regione Sicilia prevede l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente Impositore, della somma in caso di mancato pagamento della tassa, senza la notifica di alcun atto prodromico (avviso di accertamento)” e che, d'altra parte, “la normativa de qua è stata ritenuta costituzionalmente legittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2018”.
E tale conclusione è certamente corretta e deve essere condivisa da questa Corte.
D'altra parte, va anche osservato che l'eventuale vizio dell'omesso avviso prodromico (nella fattispecie, comunque, come detto, non sussistente) avrebbe potuto acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto,
l'inosservanza della regola avesse determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale (cfr. Cass.
15 marzo 2013 n. 6621).
Si vuole dire, in sostanza, che la finalità della notifica preventiva è soltanto quella di mettere il contribuente nella condizione di potere fare valere le proprie osservazioni prima che la decisione sia adottata e, quindi, di far si che l'Amministrazione possa tener conto di tutti gli elementi del caso nell'adottare (o non adottare) il provvedimento ovvero nel dare a questo un contenuto piuttosto che un altro.
Tale regola, pertanto, non può essere applicata in termini di mero presidio dell'astratta regolarità del procedimento la cui violazione determina di per sé una nullità o illegittimità del successivo atto emesso, ma va valutata nelle sue effettive conseguenze, attribuendo ad essa, dunque, una concreta rilevanza soltanto se dalla sua inosservanza sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa della parte idoneo a riverberarsi sul provvedimento finale adottato dall'Amministrazione.
Ma ciò può certamente escludersi quando, come nel caso qui in esame, non siano poi indicati dal contribuente nuovi elementi di valutazione allora non conosciuti dall'Amministrazione.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese processuali non essendosi costituita l'appellata.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Nominativo_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – OS avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 1920/1/24 resa in data 25 marzo 2024, che conferma.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2622/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210074589862000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 luglio 2023 Ricorrente_1 Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29520210074589862000 notificata in data 31.01.2023 per euro 248,79 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (inesistenza della notifica effettuata da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri;
prescrizione del credito;
inesistenza dei presupposti per la richiesta della tassa;
illegittimità della cartella di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti presupposti).
L'Agenzia delle Entrate –OS si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 25 marzo 2024 n. 1920/1/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, in composizione monocratica, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ritenendo la regolarità della notifica ed affermando l'insussistenza della prescrizione stante la sospensione di cui all'art. 4 del D.L. n. 41/2021.
Ricorrente_1 Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che il primo giudice aveva omesso di pronunziarsi sulla eccepita omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto.
L'Agenzia delle Entrate – OS non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice non ha omesso di pronunziarsi sulla eccepita omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, avendo espressamente rilevato che
“la stessa normativa contenuta nell'atto di normazione primaria della Regione Sicilia prevede l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente Impositore, della somma in caso di mancato pagamento della tassa, senza la notifica di alcun atto prodromico (avviso di accertamento)” e che, d'altra parte, “la normativa de qua è stata ritenuta costituzionalmente legittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2018”.
E tale conclusione è certamente corretta e deve essere condivisa da questa Corte.
D'altra parte, va anche osservato che l'eventuale vizio dell'omesso avviso prodromico (nella fattispecie, comunque, come detto, non sussistente) avrebbe potuto acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto,
l'inosservanza della regola avesse determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale (cfr. Cass.
15 marzo 2013 n. 6621).
Si vuole dire, in sostanza, che la finalità della notifica preventiva è soltanto quella di mettere il contribuente nella condizione di potere fare valere le proprie osservazioni prima che la decisione sia adottata e, quindi, di far si che l'Amministrazione possa tener conto di tutti gli elementi del caso nell'adottare (o non adottare) il provvedimento ovvero nel dare a questo un contenuto piuttosto che un altro.
Tale regola, pertanto, non può essere applicata in termini di mero presidio dell'astratta regolarità del procedimento la cui violazione determina di per sé una nullità o illegittimità del successivo atto emesso, ma va valutata nelle sue effettive conseguenze, attribuendo ad essa, dunque, una concreta rilevanza soltanto se dalla sua inosservanza sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa della parte idoneo a riverberarsi sul provvedimento finale adottato dall'Amministrazione.
Ma ciò può certamente escludersi quando, come nel caso qui in esame, non siano poi indicati dal contribuente nuovi elementi di valutazione allora non conosciuti dall'Amministrazione.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese processuali non essendosi costituita l'appellata.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Nominativo_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – OS avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 1920/1/24 resa in data 25 marzo 2024, che conferma.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente