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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4148/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott. Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ), rappresentato e difeso dalle Avv. Parte_1 C.F._1
TI AR AV e LI NA LA, presso le stesse elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. LOPEZ SIMONA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“insistono per l'accoglimento di tutte le conclusioni già indicate in ricorso”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei
figli minori.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio,
con rito civile, in data 05.08.2009 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 101, Parte I, anno 2009, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori a Venezia il 21.12.2009 e a Venezia il Persona_1 Persona_2
26.09.2012; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Venezia-
Chirignago (VE), Via Martiri di Marzabotto n. 83/M.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 14.10.2025 per il 16.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 04.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli resteranno affidati in termini condivisi ad entrambi i genitori e saranno collocati prevalentemente presso la madre, con residenza privilegiata e stabile collocamento anagrafico presso l'immobile sito in Venezia-Chirignago (VE), Via Martiri di Marzabotto n.
83/M; 3) Conseguentemente, la casa coniugale così identificata al N.C.E.U.:
COMUNE – FOGLIO 4 – Controparte_1 Controparte_2 CP_3
– SUB 5 VIA MARTIRI DI MARZABOTTO PIANO T-1-2 z.c. 9, categoria A/2, classe 2
[...]
vani 7,5, rendita catastale € 808,38
resterà in assegnazione alla Signora C.F. che ne è Parte_2 C.F._2
già proprietaria esclusiva, unitamente ai mobili, arredi, corredi e pertinenze in ragione del prevalente collocamento dei figli e;
Per_1 Persona_2
4) Il sig. ha già trasferito la propria residenza in Venezia-Lido Via Quattro Fontane n. Per_2
3 lett. B int.2 ed asporterà dalla casa coniugale solo i propri beni personali entro la data dell'udienza (doc. 24 certificato residenza e stato famiglia;
Per_2
5) I minori staranno con il padre secondo il seguente calendario:
- Da maggio ad ottobre: i figli pernotteranno presso il padre le sere del venerdì, sabato e lunedì;
- Da novembre ad aprile: i figli pernotteranno presso il padre a weekend alterni;
- Libera sempre la frequentazione nelle ore di pranzo e nelle ore pomeridiane;
6) Durante le vacanze natalizie i minori staranno con il padre sette giorni, alternativamente e ad anni alterni, il periodo intercorrente tra la mattina del giorno di Natale e la mattina del
31.12, ovvero dal pomeriggio della vigilia di Capodanno all'Epifania; Pasqua, ad anni alterni.
Per le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, e le parti concorderanno tra loro il relativo periodo entro il 31 marzo di ogni anno, salva sempre la possibilità di effettuare dette vacanze in altro momento dell'anno,
compatibilmente con le esigenze dei minori e quelle lavorative del padre;
altrettanto la madre potrà assentarsi con i minori due settimane, concordando il periodo con il padre entro il 31 marzo di ogni anno;
le altre festività verranno trascorse con ciascun genitore per periodi omogenei da concordarsi di anno in anno tra le parti quanto alle giornate specifiche ed in via alternata tra loro;
7) dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla Per_2
signora in via mensile anticipata, € 375,00, rivalutabili ISTAT, entro e non Pt_2
oltre il cinque di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento di ciascun figlio non economicamente autosufficiente e dunque complessivi € 750,00 alle coordinate bancarie della moglie;
8) i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie dei figli come da Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20.9.19 (doc. 25) eccezione fatta per le spese scolastiche, comprensive di eventuali ripetizioni, che rimangono al 100% a carico della madre;
i libri scolastici che restano al 100% a carico del padre. Questo regime si intende fino al completamento del ciclo di studi di Scuola Superiore per entrambi i figli, dovendo poi trovare applicazione l'ordinario regime di cui al protocollo, tanto in punto decisione sull'iscrizione, quanto in punto ripartizione della spesa;
9) Assegni unici al 50% tra coniugi;
10) Nulla per il mantenimento tra coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
11) I genitori si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e così pure per i figli minori con l'iscrizione della stessa su entrambi i passaporti, fermo restando che per i viaggi all'estero sarà in ogni caso necessario ottenere il preventivo consenso scritto di entrambi i genitori.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4148/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott. Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ), rappresentato e difeso dalle Avv. Parte_1 C.F._1
TI AR AV e LI NA LA, presso le stesse elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. LOPEZ SIMONA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“insistono per l'accoglimento di tutte le conclusioni già indicate in ricorso”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei
figli minori.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio,
con rito civile, in data 05.08.2009 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 101, Parte I, anno 2009, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori a Venezia il 21.12.2009 e a Venezia il Persona_1 Persona_2
26.09.2012; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Venezia-
Chirignago (VE), Via Martiri di Marzabotto n. 83/M.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 14.10.2025 per il 16.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 04.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli resteranno affidati in termini condivisi ad entrambi i genitori e saranno collocati prevalentemente presso la madre, con residenza privilegiata e stabile collocamento anagrafico presso l'immobile sito in Venezia-Chirignago (VE), Via Martiri di Marzabotto n.
83/M; 3) Conseguentemente, la casa coniugale così identificata al N.C.E.U.:
COMUNE – FOGLIO 4 – Controparte_1 Controparte_2 CP_3
– SUB 5 VIA MARTIRI DI MARZABOTTO PIANO T-1-2 z.c. 9, categoria A/2, classe 2
[...]
vani 7,5, rendita catastale € 808,38
resterà in assegnazione alla Signora C.F. che ne è Parte_2 C.F._2
già proprietaria esclusiva, unitamente ai mobili, arredi, corredi e pertinenze in ragione del prevalente collocamento dei figli e;
Per_1 Persona_2
4) Il sig. ha già trasferito la propria residenza in Venezia-Lido Via Quattro Fontane n. Per_2
3 lett. B int.2 ed asporterà dalla casa coniugale solo i propri beni personali entro la data dell'udienza (doc. 24 certificato residenza e stato famiglia;
Per_2
5) I minori staranno con il padre secondo il seguente calendario:
- Da maggio ad ottobre: i figli pernotteranno presso il padre le sere del venerdì, sabato e lunedì;
- Da novembre ad aprile: i figli pernotteranno presso il padre a weekend alterni;
- Libera sempre la frequentazione nelle ore di pranzo e nelle ore pomeridiane;
6) Durante le vacanze natalizie i minori staranno con il padre sette giorni, alternativamente e ad anni alterni, il periodo intercorrente tra la mattina del giorno di Natale e la mattina del
31.12, ovvero dal pomeriggio della vigilia di Capodanno all'Epifania; Pasqua, ad anni alterni.
Per le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, e le parti concorderanno tra loro il relativo periodo entro il 31 marzo di ogni anno, salva sempre la possibilità di effettuare dette vacanze in altro momento dell'anno,
compatibilmente con le esigenze dei minori e quelle lavorative del padre;
altrettanto la madre potrà assentarsi con i minori due settimane, concordando il periodo con il padre entro il 31 marzo di ogni anno;
le altre festività verranno trascorse con ciascun genitore per periodi omogenei da concordarsi di anno in anno tra le parti quanto alle giornate specifiche ed in via alternata tra loro;
7) dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla Per_2
signora in via mensile anticipata, € 375,00, rivalutabili ISTAT, entro e non Pt_2
oltre il cinque di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento di ciascun figlio non economicamente autosufficiente e dunque complessivi € 750,00 alle coordinate bancarie della moglie;
8) i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie dei figli come da Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20.9.19 (doc. 25) eccezione fatta per le spese scolastiche, comprensive di eventuali ripetizioni, che rimangono al 100% a carico della madre;
i libri scolastici che restano al 100% a carico del padre. Questo regime si intende fino al completamento del ciclo di studi di Scuola Superiore per entrambi i figli, dovendo poi trovare applicazione l'ordinario regime di cui al protocollo, tanto in punto decisione sull'iscrizione, quanto in punto ripartizione della spesa;
9) Assegni unici al 50% tra coniugi;
10) Nulla per il mantenimento tra coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
11) I genitori si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e così pure per i figli minori con l'iscrizione della stessa su entrambi i passaporti, fermo restando che per i viaggi all'estero sarà in ogni caso necessario ottenere il preventivo consenso scritto di entrambi i genitori.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero