Art. 30.
A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualita' di prolugo dalla vigente legislazione, ancorche' abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1 marzo 1949, n. 51, e 1 agosto 1949, n. 453 , sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge, e cioe':
1) l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' l'assistenza farmaceutica prevista nell'art. 8;
2) i benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attivita' artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28;
3) il diritto di assegnazione agli alloggi come dall'ultimo comma dell'art. 23;
4) le preferenze per l'emigrazione di cui all'art. 29.
Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potra' essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.
A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualita' di prolugo dalla vigente legislazione, ancorche' abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1 marzo 1949, n. 51, e 1 agosto 1949, n. 453 , sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge, e cioe':
1) l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' l'assistenza farmaceutica prevista nell'art. 8;
2) i benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attivita' artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28;
3) il diritto di assegnazione agli alloggi come dall'ultimo comma dell'art. 23;
4) le preferenze per l'emigrazione di cui all'art. 29.
Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potra' essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.