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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7224/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7224/2024
Oggi 15 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. BENELLI CINO il quale si riporta agli atti insistendo in via Parte_1 istruttoria nell'ammissione delle istanze formulate (prova per testi e Ctu), nel merito nell'accoglimento del ricorso.
Per CP_1 Parte_2 CP_2 Parte_3 [...]
Controparte_3
l'avv. DE FEO ERNESTO oggi sostituito dalle dott.sse Laura Bianchi e Elisabetta Saporito
[...] le quali si riportano alla propria comparsa di costituzione e risposta, si oppongono all'accoglimento sia delle istanze istruttorie ex adverso formulate e nel merito insistono nel rigetto del ricorso in quanto infondato.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 cpc. dando lettura del dispositivo alle ore 16.30.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 7224/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Cino Benelli, Parte_1
-parte ricorrente contro
Controparte_4
nella persona del Dirigente, Dott. Ernesto de Feo rappresentata e
[...]
difesa in giudizio dal Funzionario delegato Dott. Controparte_5
- parte resistente
*******
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. n. 13451 del 15/04/2024
Conclusioni: per come rassegnate nell'allegato verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. titolare dell'omonima impresa individuale ”, Parte_1 Parte_4
con sede in Aulla (MS), via Nazionale n. 2, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 13451 del 15/04/2024 – Pratica n. 1108414 - con la quale veniva irrogata nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.000,00, più spese pagina 2 di 18 di notifica pari a € 10,45, nonché veniva disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per 30 giorni (dal 01 al 30 ottobre 2024), per aver consentito l'istallazione di un apparecchio di cui all'art. 110 Tulps, comma 6/a, non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), Parte_5
In particolare è stato allegato che, con verbale di contestazione redatto in data 27 gennaio 2020, il personale appartenente alla Guardia di Finanza - Tenenza di Aulla - Nucleo Mobile ha accertato la presenza di un apparecchio da gioco, contraddistinto dal codice identificativo RN05284283Y, di proprietà della società presso un pubblico esercizio, all'insegna , condotto Controparte_6 Parte_4
dal signor posto nel Comune di Aulla (MS), via Nazionale n. 2, asseritamente non Parte_1
corrispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dall'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo comma 9 lettera f- quater.
Si è evidenziato come - seppur nel detto verbale di accertamento e contestazione l'apparecchio in questione risultasse spento con apposto un cartello recante la dicitura “NON FUNZIONANTE”, munito di tutti i titoli autorizzatori richiesti dalla normativa vigente (attestazione di conformità, nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio) e correttamente collegato alla rete telematica per il gioco lecito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) - del tutto illogicamente veniva ritenuto irregolare dall'organo accertatore in quanto, pur risultando integri i sigilli apposti sul guscio di protezione della scheda di gioco dell'apparecchio, si rilevava: “è visibile una porta USB che dovrebbe essere coperta dal guscio interno così come previsto dalla scheda esplicativa, la stessa era sprovvista della linguetta in plastica che risultava rimossa”.
Inoltre, il ricorrente ha assunto di aver espressamente dichiarato ai militari di non essere in possesso delle chiavi dell'apparecchio (cfr. “come ribadito in precedenza, non sono in possesso di nessun tipo di chiavi dell'apparecchio”) nonché di aver presentato scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, contestando ogni addebito mosso nei suoi confronti;
ciò nonostante, a distanza di oltre quattro anni dall'accertamento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di , richiamando CP_3 un'incognita perizia della società provvedeva ad adottare l'ordinanza oggi opposta. Parte_6
La difesa della parte ricorrente, quindi, ha invocato l'illegittimità del provvedimento impugnato per: a)
Violazione degli artt. 18 e 28 L. n. 689/1981 in quanto l'Ordinanza ingiunzione veniva emessa a distanza di oltre quattro anni dall'accertamento dell'illecito amministrativo;
b) Violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), in quanto: dal tenore del verbale presupposto e dell'ordinanza Parte_5 impugnata non è possibile comprendere le ragioni per cui l'apparecchio in contestazione, seppur munito di tutti i titoli autorizzatori richiesti dalla normativa vigente (attestazione di conformità, nulla osta di pagina 3 di 18 distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio) e correttamente collegato alla rete telematica per il gioco lecito dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM), dovrebbe considerarsi non rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.; il congegno non era messo a disposizione del pubblico in quanto 'non funzionante'; i sigilli apposti sul guscio di protezione della scheda di gioco dell'apparecchio erano integri;
il Decreto inter-direttoriale del 4 dicembre 2003, così come modificato dal
Decreto inter-direttoriale del 19 settembre 2006, non conterrebbe alcuna prescrizione in merito alla linguetta protettiva della porta USB per come riscontrata dai verbalizzanti;
non sarebbero state enunciate le specifiche regole tecniche asseritamente violate e, inoltre, la perizia tecnica elaborata dal partener tecnologico si paleserebbe irrilevante dal punto di vista della sua riferibilità soggettiva al sig. Parte_6
c) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 689/1981 in quanto contestato illecito CP_7
amministrativo, sebbene integrato da un punto di vista oggettivo, non sarebbe possibile ricondurlo, da un punto di vista soggettivo, al sig. d) Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, Parte_1
comma 9, lett. f-quater), stante l'erroneità della norma sanzionatoria applicata, art.110, comma Parte_5
9, lett.f quater del mentre la fattispecie andava casomai ricondotta all'art. 110, comma 9, lett. c del Pt_5
e) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 L. n. 689/1981 stante l'assenza di motivazione per Pt_5 la quale l'ADM si sia discostata dal minimo edittale previsto dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater),
Parte_5
Sulla scorta di tali presupposti il sig. ha istato per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per Parte_1 la rideterminazione della sanzione irrogata ai minimi edittali.
L nel costituirsi in giudizio ha contestato in fatto ed in diritto le Controparte_4
prospettazioni del ricorrente insistendo nel rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con acquisizione della produzione documentale versata in atti.
All'udienza odierna, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito di discussione orale.
In diritto
In via preliminare si rileva l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla difesa di parte ricorrente e segnatamente la prova testimoniale sulle circostanze dedotte in narrativa del ricorso e la ctu tecnica sull'apparecchio in parola.
Indubbia la circostanza che la prova testimoniale verterebbe su circostanze emergenti dal verbale di accertamento e contestazione redatto in data 27 gennaio 2020 dal personale appartenente alla Guardia di Finanza - Tenenza di Aulla - Nucleo Mobile, che quale atto pubblico ex art. 2700 c.c. fa fede fino a querela di falso: ebbene alcuna querela in tal senso è stata proposta da parte ricorrente.
Con riferimento alla ctu la stessa appare inconferente stante la presenza in atti, e la valenza, della perizia tecnica elaborata da quale partner tecnologico dell'amministrazione resistente ed Parte_6
pagina 4 di 18 effettuata sulla scheda di gioco indicata nel verbale delle operazioni compiute dai militari della GdF per come rappresentata dalle fotografie a questo allegate (qui di seguito riportate).
Nel merito l'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Dall'esame degli atti processuali e della documentazione allegata dalle parti emerge che, in data
27.01.2020, i militari della Guardia di Finanza - Tenenza di Aulla Nucleo Mobile - congiuntamente a funzionari appartenenti all' della Sezione distaccata di Massa Controparte_4
Carrara, durante un controllo all'interno dell'esercizio commerciale “ ” Parte_4 sito ad Aulla (MS) in via Nazionale n. 2, constatavano l'installazione di un apparecchio e congegno da divertimento o intrattenimento rientrante nella categoria degli apparecchi elettronici di cui all'art. 110 comma 6/A del T.U.L.P.S., di proprietà della società legalmente rappresentata dal Controparte_6
Sig. CP_7
Tale apparecchio, contraddistinto dal codice identificativo RN05284283Y, al momento dell'accesso, risultava essere spento e con apposto un cartello riportante la dicitura “Non funzionante”.
Si legge nel verbale:
Ritenuta la non conformità dell'apparecchio alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110
TULPS, la cui violazione è sanzionata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del i Parte_5
verbalizzanti provvedevano al sequestro amministrativo dell'apparecchiatura de qua e di quanto in essa contenuto “in attesa di perizia da parte di personale he sarà attivato da parte di ADM”. Pt_6
Difatti, in data 26/07/2022 la partner tecnologico delle Agenzie fiscali, Controparte_8
effettuava i necessari accertamenti tecnici sull'apparecchio sottoposto a sequestro il quale come “Tutti i modelli di apparecchio che sono dotati di una scheda di gioco basata su hardware PICO 5 presentano una porta USB potenzialmente accessibile dall'esterno (tramite manomissione) in quanto il guscio
pagina 5 di 18 protettivo della scheda di gioco si presenta preforato in corrispondenza della suddetta porta. Il guscio protettivo (interno) della scheda di gioco basata su hardware PICO 5 prodotta da può CP_9
essere solamente di due tipologie: in plastica nero o in plastica trasparente. Entrambe le due tipologie di guscio sono preforate in corrispondenza della porta USB presente sulla scheda di gioco” (vedi pag.
11) ed accertava in primis l'alterazione del guscio protettivo della scheda di gioco.
Ciò in quanto “Dalla comparazione visiva del guscio protettivo della scheda di gioco sottoposta ad analisi e quelli previsti nel modello certificato riportati all'inizio del presente paragrafo, risulta evidente l'alterazione nella parte della copertura della porta USB. Tale alterazione rende
l'apparecchio non più conforme alle prescrizioni normative vigenti in base articolo 2, comma 7 lett a) del D.Dirett. 4 dicembre 2003 contenente le Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) dle T.U.L.P.S..” (vedi pag.
14).
Di seguito le immagini in comparazione:
In conclusione era risultato evidente che “La copertura della porta USB presente sul guscio protettivo della scheda di gioco è risultata rimossa e non conforme al modello certificato.”.
Peraltro, ad evidenziare come tale 'libero' accesso alla porta usb comportasse una evidente violazione della normativa in parola, i tecnici specificavano “…collegando alla porta USB presente sulla scheda di gioco una chiavetta USB contenente un sistema operativo linux avviabile in modalità “live” insieme ad una tastiera, all'accensione della scheda di gioco stessa è possibile avviare il sistema operativo presente sulla chiavetta USB invece del software presente sulla scheda di gioco. Utilizzando le funzionalità del sistema operativo avviato, è possibile accedere ad una partizione di 2 Gb dell'area di memoria presente sulla scheda di gioco contenente il file denominato comma6a.bin. In tale è presente un database contenete tutti i contatori di gioco e tutte le informazioni relative ad eventi e partite registrate dalla scheda di gioco. Nella relazione tecnica redatta da viene evidenziato che è Parte_6
possibile modificare le informazioni registrate su tale file (quali ad esempio i contatori di gioco) e salvarle senza che venga rilevata alcuna anomalia.”.
pagina 6 di 18 Tant'è che veniva in concreto accertata l'alterazione tra le informazioni di IN e OUT costruite a partire dalle partite registrate sulle schede di gioco e i dati contabili di IN e OUT comunicati in rete alla banca dati dell' con riferimento alla giornata del 27 agosto 2019. Controparte_4
Tanto premesso si vanno ad esaminare i motivi di doglianza.
Primo motivo
La difesa di parte ricorrente ha evidenziato che l'Ordinanza-ingiunzione oggi impugnata è stata illegittimamente adottata il 29 marzo 2024 a distanza di oltre quattro anni dall'accertamento dell'illecito amministrativo (27 gennaio 2020), senza che l'Amministrazione abbia in alcun modo motivato le ragioni dell'evidente ritardo in cui è incorsa nella conclusione del procedimento sanzionatorio.
Ebbene, l'art.14 della Legge n. 689/1981, recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”. L'art. 28 della Legge n. 689/1981, invece, stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Va al riguardo considerato che, per giurisprudenza consolidata, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005 convertito con legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 8763/2010 e Cass., Sezioni Unite, n. 9591/2006).
Pertanto, una volta contestata o notificata la violazione nei termini indicati dal citato art. 14, è da escludersi che, ai fini dell'esaurimento del procedimento con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione,
l'Autorità competente debba osservare specifici termini perentori diversi da quello espressamente previsto dall'art. 28, L. 689/1981.
pagina 7 di 18 Cosicché, in assenza di altri termini specificamente previsti dalla normativa speciale in commento, si deve ritenere che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di cinque anni, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione previsto dall'art. 28 della stessa legge.
Peraltro, confermativa della tesi innanzi esposta - e non confutativa, così come, invece, dedotto dalla difesa di parte ricorrente - risulta essere la stessa pronuncia di costituzionalità n. 151 da questa citata, emessa dalla Corte Costituzionale in data 12/07/2021. La Corte, difatti, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta contro l'art. 18, L. 689/1981, nella parte in cui non prevede alcun specifico termine di decadenza per l'Amministrazione nell'adozione dell'ordinanza- ingiunzione conclusiva del relativo procedimento sanzionatoria, da un lato, ha confermato la tesi giurisprudenziale prelevante secondo cui “L'unico termine assegnato all'autorità decidente è, dunque, quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981.” (con ciò, dunque, confermando l'inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 2, L. 241/1990) e, dall'altro lato, pur osservando che un tale termine quinquennale, soggetto, peraltro, anche ad interruzione, appare essere troppo dilatato nel tempo, ha anche, però, constatato che “…la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può̀ essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore
l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.”, concludendo, dunque, la pronuncia in esame con una mera esortazione al legislatore ad intervenire in materia (cfr. Corte Cost. n. 115/2021).
Tale intervento legislativo a tutt'oggi non vi è stato, con la conseguenza che rimane valido il ragionamento sopra esplicitato.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che la Violazione è stata contestata immediatamente mentre l'ordinanza ingiunzione de qua è stata adottata e notificata nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale: difatti, l'accertamento è avvenuto il 27 gennaio 2020, con contestuale contestazione, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 6 giugno 2024.
Pertanto, tra la notifica del verbale di accertamento e contestazione (27 gennaio 2020) e la notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta (6 giugno 2024), non è decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 L 689/1981.
Stante quindi la ormai pacifica inapplicabilità, nel caso di specie, del termine di cui all'art. 2 L.
241/1990, l'opponente non avrebbe potuto riporre alcun nessun legittimo affidamento nel rispetto dello stesso da parte della PA né dolersi di una carenza di motivazione sul ritardo nell'adozione del provvedimento sanzionatorio.
pagina 8 di 18 Sul punto, basti rilevare che, fatto salvo l'ineludibile obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, chiarito che l'ordinanza ingiunzione relativa ad una sanzione amministrativa è adeguatamente motivata quando dia conto delle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione ed evidenzi l'esame degli eventuali scritti difensivi presentati dal trasgressore (ex pluris Cass. civ., 13/01/2005, Cass. civ., 13/04/2006, n. 8649 n. 519; Cass. civ.,
16/04/2008, n. 10043; Cass. civ., 16/11/2007, n. 23747).
Atteso il contenuto del giudizio di opposizione, avente ad oggetto l'intero rapporto sanzionatorio e non unicamente il singolo atto oggetto di impugnazione, l'ordinanza ingiunzione risponde agli standard motivazionali ove, anche in via succinta, descriva la condotta sanzionata, indichi la violazione addebitata, anche rinviando per relationem al contenuto del verbale di accertamento, dia atto dell'attività accertativa compiuta e dell'esistenza degli scritti difensivi eventualmente presentati e delle ragioni del loro rigetto, così permettendo all'opponente di conoscere il rapporto sanzionatorio nella sua totalità e di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, garantendo al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.
L'ordinanza opposta risponde agli standard motivazionali precisati dalla giurisprudenza, richiamando il verbale di contestazione, indicando la norma violata e la sanzione applicata, nonché specificando l'attività di accertamento compiuta anche per il tramite della i cui ha dato contezza anche nel Pt_6
presente procedimento.
Parte ricorrente si duole che l'Amministrazione sia venuta meno al suo obbligo di motivare l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente procedimento, anche per mera relationem, rispetto alle tesi difensive dalla medesima prospettate tanto in sede di osservazioni scritte quanto in sede di audizione.
Ebbene, nella fattispecie in esame trova conferma la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale
“…(cfr., per tutte, Cass. Sez. U. n. 1786/2010) secondo cui gli eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. anche Cass. n. 17779/2014). E ciò senza trascurare l'ulteriore addentellato emerso sempre dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte alla stregua del quale il principio del giusto processo – nella pienezza della sua esplicazione – deve intendersi riferito al solo procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. U. n. 20953/2009 e Cass. n. 8210/2016, cit.), nel mentre, ove il
pagina 9 di 18 destinatario della sanzione lamenti una violazione del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo presupposto, è tenuto comunque a dimostrare (onere il cui assolvimento, nella specie, non è stato soddisfatto) una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa specificamente conculcato o compresso dall'azione amministrativa, considerandosi l'ampiezza e la consistenza (contenutistica e dimensionale) delle fasi svolte nel corso del procedimento amministrativo
(v., ancora, Cass. Sez. U. n. 20935/2009, cit.) …” (cfr. Cass. Sez. 2a, sentenza n. 12503 del 21/5/2018).
Pertanto, non integra vizio rilevante di motivazione dell'ordinanza sanzionatoria neanche l'eventuale omesso esame, in detto provvedimento, delle deduzioni difensive dell'ingiunto.
Nel caso di specie si deve ulteriormente considerare che l'ordinanza opposta, secondo quanto reso palese dal suo articolato svolgimento in parti, non solo individuava gli atti presupposti essenziali per l'esercitabilità della difesa nella successiva sede giurisdizionale da parte dell'ingiunto (id est: l'atto di contestazione formale) ma richiamava le fonti normative del proprio convincimento illustrando le ragioni contrarie all'accoglimento delle tesi difensive del medesimo.
Ciò consente di ritenere l'insussistenza sia del profilo d'invalidità dell'ordinanza opposta rilevabile
(anche ex officio) ai sensi del principio di diritto di cui sopra (per omessa o apparente motivazione del provvedimento) sia quello più specifico individuato dalla difesa di parte ricorrente, quale omissione formale dell'asseritamente imprescindibile riferimento alla previa disamina delle note difensive dell'ingiunto (in quanto smentita dal richiamo di argomentazione normativa ad esse riferibile e di segno contrario alla loro accoglibilità).
Secondo motivo
La difesa di parte ricorrente esclude la sussistenza del contestato illecito amministrativo sulla scorta dei seguenti rilievi: non sarebbero chiare le ragioni per cui l'apparecchio in contestazione (cfr. “pur munito di tutti i titoli autorizzatori richiesti dalla normativa vigente (attestazione di conformità, nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio) e correttamente collegato alla rete telematica per il gioco lecito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)”), al momento non funzionante ed integro dei sigilli apposti sul guscio di protezione della scheda di gioco dell'apparecchio., dovrebbe considerarsi non rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.; non risponde al vero che la scheda esplicativa dell'apparecchio prevederebbe che la “porta USB” debba essere
“coperta dal guscio interno” ovvero da una “linguetta in plastica” non amovibile;
nel verbale presupposto e nell'ordinanza impugnata non sarebbero enunciate le specifiche regole tecniche in ipotesi violate, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Nessuno dei suesposti rilievi coglie nel segno.
pagina 10 di 18 Ebbene nel verbale di accertamento e contestazione è ben rilevata la non conformità dell'apparecchio alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS, la cui violazione è sanzionata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del Parte_5
L'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S., introdotto nel 2019, prevede che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pagina 10 di 16 pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
Ebbene, è fuor dubbio che l'art. 110, comma 9, lett. f-quater), trovi applicazione anche nei Parte_5
confronti dell'esercente del locale ove vengono istallate e, quindi, utilizzati gli apparecchi destinati al gioco, tra cui rientra pacificamente anche quello in parola, id est il Controparte_10
.
[...]
Tale norma, come conosciuto e/o conoscibile da ogni operatore del settore, deve ritenersi integrata dal
Decreto Direttoriale del 04.12.2003 (espressamente richiamato anche nell'ordinanza ingiunzione opposta), così come modificato dal Decreto Direttoriale del 19 settembre 2006, che “…relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., ha per oggetto la specificazione di tutte le caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e del protocollo di comunicazione per l'accesso ai dati, anche ai fini del successivo collegamento in rete, di esemplari di modelli degli apparecchi e congegni stessi, i quali devono essere sottoposti alla verifica tecnica di cui all'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, per consentirne la produzione o l'importazione.”.
Ai fini del detto Decreto si intendono “d) per apparecchio di gioco, un apparecchio o congegno da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S, costituito dal complesso dei componenti destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, dei dispositivi di inserimento e di erogazione delle monete, dei programmi e della scheda di gioco, della connessione per la comunicazione e del dispositivo di controllo di AAMS” nonché “j) per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici, comprese le schede elettroniche di memoria dei personal computer, nei quali risiedono il software di gioco, il protocollo di comunicazione ed i contatori, nonché l'alloggiamento per il dispositivo di controllo di AAMS e le interfacce”.
Inoltre, all'art. 2 è previsto che “Gli apparecchi di gioco sono muniti di dispositivi che garantiscono, sotto qualsiasi forma, l'inalterabilità dei contatori e l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche,
pagina 11 di 18 delle modalità di funzionamento nonché di computo e di erogazione delle vincite. In particolare:
….comma 7, lett. b) i collegamenti tra il contenitore della scheda di gioco e gli altri dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco, compresa la connessione alla porta seriale, sono predisposti dal produttore od importatore che, dopo averne verificato il regolare funzionamento, provvede ad isolarli, unitamente al contenitore della scheda di gioco, mediante una copertura di materiale metallico (o di altri materiali equivalenti), idonea ad impedire ogni modifica ai collegamenti stessi. Tale copertura, fissata alla struttura dell'apparecchio di gioco, è dotata di un apposito dispositivo, eventualmente collegato a quello di cui al comma 2-bis, lettera b), in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione.”.
Ebbene deve ritenersi che l'espresso richiamo nel verbale all'art. 110, comma 9, lett. f-quater), con contestuale applicazione del Decreto Direttoriale del 04.12.2003, così come modificato dal Decreto
Direttoriale del 19 settembre 2006, nonché lo specifico richiamo (anche fotografico) all'assenza della linguetta di plastica a protezione della porta USB, soddisfino i criteri di specificità della contestazione senza alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente.
Non è contestato poi che tale apparecchio, per come evidenziato dalla perizia utilizza una Pt_6
scheda denominata PICO5 MAGIC MONEY EVOLUTION e che “Tutti i modelli di apparecchio che sono dotati di una scheda di gioco basata su hardware PICO 5 presentano una porta USB potenzialmente accessibile dall'esterno (tramite manomissione) in quanto il guscio protettivo della scheda di gioco si presenta preforato in corrispondenza della suddetta porta. Il guscio protettivo
(interno) della scheda di gioco basata su hardware PICO 5 prodotta da può essere CP_9
solamente di due tipologie: in plastica nero o in plastica trasparente. Entrambe le due tipologie di guscio sono preforate in corrispondenza della porta USB presente sulla scheda di gioco contenuta al suo interno così come evidenziato nelle seguenti figure.”.
Tantomeno è stato contestato che la linguetta di plastica a protezione del guscio fosse assente.
pagina 12 di 18 Nel citato Decreto Direttoriale, all'art. 2, comma 12, è previsto: “Per ogni modello di apparecchio di gioco, i produttori od importatori predispongono la scheda esplicativa, redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che elettronico (CD o DVD), i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato A, paragrafo 2.” ove si legge “Nella scheda esplicativa (ndr. tra gli altri) sono riportati: …e) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità e sicurezza, compresi quelli che si attivano in caso di blocco di funzionamento;
…g) le caratteristiche esteriori dell'apparecchio, inclusa una foto a colori di formato non inferiore a cm 13 x 18; h) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità e sicurezza;
”. Nel successivo paragrafo 3, intitolato 'Contenuti minimi della documentazione tecnica - Art. 2, comma 12-bis.', si evidenzia ancora “Nella documentazione tecnica sono riportati: a) le caratteristiche esteriori della scheda di gioco e del relativo contenitore, incluse le rispettive foto a colori di formato non inferiore a cm 13 x 18; b) la descrizione tecnica dei meccanismi adottati dal produttore della scheda di gioco per controllare l'accesso alla scheda stessa;
”.
Come evidenziato dalla difesa di parte resistente, affinché un apparecchio da intrattenimento possa effettivamente considerarsi rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., non basta il possesso dei titoli autorizzatori - quali l'attestazione di conformità, il nulla osta di distribuzione, il nulla osta per la messa in esercizio ed il collegamento dello stesso alla rete telematica per il gioco lecito dell' ma è, altresì, richiesto dalla normativa Controparte_4 vigente che l'apparecchio risponda a determinate caratteristiche tecniche, presenti delle particolari modalità di funzionamento e che rispetti un protocollo di comunicazione per l'accesso ai dati, anche ai fini del successivo collegamento in rete.
Le fasi procedurali per l'ottenimento dei nulla osta relativamente agli apparecchi appartenenti alla categoria di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S. (quelli dell'odierna fattispecie), sono definite dall'art. 38 della L. 388/2000 e consistono: comma 3) nella Richiesta di verifica tecnica, comma 4) nella Richiesta del nulla osta di distribuzione, comma 5) nella Richiesta del nulla osta per la messa in esercizio.
Pertanto, una volta ottenuta l'omologazione del prototipo (art. 38, comma 3), la società produttrice, al fine di commercializzare in via continuativa l'apparecchio/la scheda di gioco, deve richiedere pagina 13 di 18 all'Agenzia il nulla osta per la distribuzione (cd. N.O.D.) che viene rilasciato insieme all'Attestato di
Conformità (art. 38, comma 4).
Il nulla osta di distribuzione certifica la conformità dell'apparecchio al prototipo e la sua integrità.
A questo punto, colui che acquista l'apparecchio/scheda di gioco per installarlo presso un pubblico esercizio ha l'obbligo di ottenere dall'ADM apposito nulla osta (c.d. N.O.E.) (art. 38, comma 5), che può essere ottenuto esclusivamente a richiesta del Concessionario di Rete, il quale assicurerà, in seguito al collegamento alla rete, la trasmissione dei dati di gioco ed il riversamento del prelievo erariale unico
(PR.E.U.) allo Stato, sotto vigilanza dell' per gli adempimenti e le procedure da attuare. CP_4
E' chiaro che, quindi, successivamente al rilascio del N.O.E. ove ad un controllo l'apparecchio risulti diverso da quello omologato e, quindi, non conforme ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., viene a realizzarsi la fattispecie prevista dall'art. 110, comma 9, lett f-quater del T.U.L.P.S..
Ciò, a parere dello scrivente Giudice è sufficiente per accertare la legittimità dell'ordinanza impugnata.
A nulla rileva, difatti, che al momento dell'accesso l'apparecchio riportasse la dicitura non funzionante in quanto, essendo ubicato all'interno dell'esercizio, era di fatto nella piena disponibilità di chiunque avesse voluto utilizzarlo.
Peraltro, la perizia n atti evidenzia come lo stesso fosse stato utilizzato sino al 24 gennaio 2020 Pt_6
(vedi perizia pag. 24), ossia tre giorni prima dell'accesso dei Militari della Guardia di Finanza presso il pubblico esercizio, all'insegna , condotto dal signor posto nel Comune Parte_4 Parte_1
di Aulla (MS), via Nazionale n. 2.
Condivisibile l'osservazione di ADM che ha evidenziato come, a seguito di verifiche effettuate all'interno dei sistemi telematici in dotazione all'Amministrazione, è emerso come, in realtà, alla data della verifica (27/01/2020), l'apparecchio non fosse stato dichiarato in stato di blocco, né tantomeno in stato di manutenzione che, tutt'al più, avrebbero potuto giustificare il cartello 'non funzionante' apposto sul gioco.
Terzo motivo
Viene eccepita l'assenza di riferibilità dell'illecito amministrativo alla parte ricorrente di cui all'art. 3
L. n. 689/198 per aver ragionevolmente confidato sulla regolarità della scheda di gioco dell'apparecchio - provvista delle necessarie autorizzazioni rilasciate a seguito delle verifiche prescritte dalla normativa vigente - fornita dalla società Cristaltec S.p.A. nonché fornito dalla Società “ CP_6
proprietaria dello stesso.
[...]
Anche tale rilievo non è condivisibile.
Già si è evidenziato che l'art. 110, comma 9, lett. f-quater del T.U.L.P.S. prevede il trattamento sanzionatorio anche nei confronti di colui che 'distribuisce o installa o comunque mette a disposizione pagina 14 di 18 …apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco', quindi, anche l'esercente cioè colui che ha consentito l'installazione e l'uso di un apparecchio irregolare presso il locale dove è
Part allocata la sua attività di
E' intuitivo, difatti, che proprio l'esercente è colui che potenzialmente è il soggetto che può trarre dei vantaggi economici dal consenso dalla allocazione di apparecchi da gioco non conformi a requisiti normativi.
L'art. 3 Legge n. 689/1981 stabilisce che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione l'onere di provare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. civile n. 9546/2018, Cass. civile n. 1529/2018, Cass. civile n.
4114/2016).
Al riguardo va infatti detto che l'ignoranza sulla norma può rilevare in termini di esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile.
Afferma la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19759/2018, “un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (sul punto anche Cass. n. 2307/2024).
La sufficienza, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ex art. 3 l.
689/1981, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
720/2018).
Parimenti l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla
Legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. n. 20219/2018).
pagina 15 di 18 Nella fattispecie in esame, dall'esame della perizia è emerso che “…è stata identificata una Pt_6
giornata in cui sono presenti un gran numero di eventi rispetto la media. La giornata in questione è il
27/08/2019. Tale giornata coincide con il periodo identificato nell'analisi dei contatori di gioco in cui si è verificato uno squadro contabile a conferma che in quel giorno sono stati eseguiti degli interventi che hanno portato all'alterazione dei dati contabili. … Sull'apparecchio sottoposto ad analisi dunque sono state eseguite delle alterazioni dei dati contabili nella giornata sopra citata sfruttando
l'alterazione del guscio di protezione così come descritto nel paragrafo 4. In totale, l'alterazione dei dati ha comportato un rialzo dei contatori di OUT pari a 1.000 € con conseguente diminuzione dell'RTP (Return To Player = OUT / IN) dell'apparecchio.” (vedi perizia pag. 18).
Ebbene, non è stato eccepito dal che alla data del 27 agosto 2019 il gioco in parola non fosse Parte_1
nella sua disponibilità e, pertanto, può ben presumersi la sua piena consapevolezza della usufruibilità della porta USB di cui è causa in violazione dei precetti di legge.
Ciò è sufficiente per ritenere integrato l'elemento soggettivo richiesto dalla su citata norma.
Quarto motivo
Parte ricorrente assume che, alla fattispecie in esame, non sarebbe applicabile la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) T.U.L.P.S. in quanto gli apparecchi oggetto di contestazione erano tutti muniti dei titoli autorizzativi richiesti dalla normativa vigente (attestazione di conformità, nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio) bensì la lettera c).
Non si condivide detta impostazione normativa.
La norma che parte ricorrente ritiene applicabile alle fattispecie in esame, art. 110, comma 6, lett. c)
T.U.L.P.S., nel disciplinare le caratteristiche degli apparecchi idonei per il gioco lecito, stabilisce che:
“chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
La prima norma citata (lettera f quater del comma 9 dell'art. 110 del TULPS che è stata introdotta successivamente alla disposizione precedente), invece, così dispone: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti
pagina 16 di 18 al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente,
a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
Le due norme appaiono indubbiamente assai simili, a parte la condotta sanzionata dall'ultimo periodo della lettera c) consistente nella corresponsione di vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi, condotta che non è in alcun modo disciplinata nella seconda.
Deve ritenersi, pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 4/2019 che ha modificato l'art. 110
TULPS introducendo il nuovo comma 9 lettera f-quater, si è verificata una tacita abrogazione della fattispecie sanzionatoria di cui alla prima parte del comma 9 lettera c).
Il voluto inasprimento delle sanzioni per gli apparecchi da c.d. gioco lecito - non corrispondenti alle prescrizioni dei commi 6 e 7 (inasprimento avvenuto ai sensi del nuovo co. 9 lett. F-quater) - è tale da ricomprendere ogni fattispecie di apparecchi accomunati dalla non rispondenza alle caratteristiche dei commi 6 e 7, ivi inclusi quelli già presi in considerazione dall'articolo 110 comma 9 lettera c) TULPS, prima parte. La non espressa abrogazione della citata lettera c), prima parte, si giustifica con la circostanza che la seconda parte della norma (che sanziona vincite o premi pagati con modalità diverse da quelle ammesse) rimane ancora in vigore e richiama per l'individuazione della sanzione applicabile proprio la “stessa sanzione” prevista nella prima parte.
Tanto è sufficiente per ritenere corretto il richiamato dato normativo da parte dell'Amministrazione.
Quinto motivo
Il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 L. n. 689/1981 in quanto ADM, senza alcuna motivazione, ha previsto una sanzione pecuniaria discostandosi dal minimo edittale previsto dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater), (pari ad € 5.000,00 di sanzione pecuniaria) e Parte_5
non valorizzando i parametri indicati dalla norma.
Per tale motivo ha richiesto, in ipotesi subordinata, la rideterminazione della sanzione pecuniaria, contenendola nel minimo edittale.
Tanto premesso, deve rammentarsi il principio giurisprudenziale secondo cui, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non
è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione pagina 17 di 18 applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (sul punto
Cass. Sez. L, Sentenza n. 24127 del 29/11/2010).
Al fine di valutare l'entità della sanzione irrogata occorre, quindi, tenere conto dell'art. 11 citato
“Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” laddove si prevede che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Va rammentato, altresì, che “qualora la legge indichi un minimo e un massimo della sanzione amministrativa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito determinarne l'entità entro i limiti edittali, allo scopo di commisurarla alla concreta gravità dell'illecito, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che egli sia tenuto a specificare i criteri seguiti, non essendo la relativa statuizione censurabile in sede di legittimità, ove siano stati rispettati i limiti di legge e dal complesso della motivazione risulti che detta valutazione globale sia stata compiuta” (Cass. 22 giugno
2001, n. 8532; Cass. 17 aprile 2013, n. 9255; Cass. 7 aprile 2017, n. 9126).
Nel caso di specie il al di là del generico richiamo ai parametri detti, non ha allegato nulla di Parte_1
specifico (né tantomeno provato) al fine di consentire al giudicante, in applicazione dei criteri pervisti dall'art. 11 legge n. 689/1981, di valutare se la violazione accertata potesse esser sanzionata con minore severità, ragion per cui la sanzione in concreto irrogata, può ritenersi indubbiamente congrua.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite essendo l'Amministrazione rappresentata in giudizio non già da un difensore bensì da un proprio funzionario delegato, e non essendo stato richiesto il rimborso di eventuali spese vive sostenute.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta l'opposizione.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, 15 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 18 di 18
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7224/2024
Oggi 15 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. BENELLI CINO il quale si riporta agli atti insistendo in via Parte_1 istruttoria nell'ammissione delle istanze formulate (prova per testi e Ctu), nel merito nell'accoglimento del ricorso.
Per CP_1 Parte_2 CP_2 Parte_3 [...]
Controparte_3
l'avv. DE FEO ERNESTO oggi sostituito dalle dott.sse Laura Bianchi e Elisabetta Saporito
[...] le quali si riportano alla propria comparsa di costituzione e risposta, si oppongono all'accoglimento sia delle istanze istruttorie ex adverso formulate e nel merito insistono nel rigetto del ricorso in quanto infondato.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 cpc. dando lettura del dispositivo alle ore 16.30.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 7224/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Cino Benelli, Parte_1
-parte ricorrente contro
Controparte_4
nella persona del Dirigente, Dott. Ernesto de Feo rappresentata e
[...]
difesa in giudizio dal Funzionario delegato Dott. Controparte_5
- parte resistente
*******
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. n. 13451 del 15/04/2024
Conclusioni: per come rassegnate nell'allegato verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. titolare dell'omonima impresa individuale ”, Parte_1 Parte_4
con sede in Aulla (MS), via Nazionale n. 2, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 13451 del 15/04/2024 – Pratica n. 1108414 - con la quale veniva irrogata nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.000,00, più spese pagina 2 di 18 di notifica pari a € 10,45, nonché veniva disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per 30 giorni (dal 01 al 30 ottobre 2024), per aver consentito l'istallazione di un apparecchio di cui all'art. 110 Tulps, comma 6/a, non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), Parte_5
In particolare è stato allegato che, con verbale di contestazione redatto in data 27 gennaio 2020, il personale appartenente alla Guardia di Finanza - Tenenza di Aulla - Nucleo Mobile ha accertato la presenza di un apparecchio da gioco, contraddistinto dal codice identificativo RN05284283Y, di proprietà della società presso un pubblico esercizio, all'insegna , condotto Controparte_6 Parte_4
dal signor posto nel Comune di Aulla (MS), via Nazionale n. 2, asseritamente non Parte_1
corrispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dall'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo comma 9 lettera f- quater.
Si è evidenziato come - seppur nel detto verbale di accertamento e contestazione l'apparecchio in questione risultasse spento con apposto un cartello recante la dicitura “NON FUNZIONANTE”, munito di tutti i titoli autorizzatori richiesti dalla normativa vigente (attestazione di conformità, nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio) e correttamente collegato alla rete telematica per il gioco lecito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) - del tutto illogicamente veniva ritenuto irregolare dall'organo accertatore in quanto, pur risultando integri i sigilli apposti sul guscio di protezione della scheda di gioco dell'apparecchio, si rilevava: “è visibile una porta USB che dovrebbe essere coperta dal guscio interno così come previsto dalla scheda esplicativa, la stessa era sprovvista della linguetta in plastica che risultava rimossa”.
Inoltre, il ricorrente ha assunto di aver espressamente dichiarato ai militari di non essere in possesso delle chiavi dell'apparecchio (cfr. “come ribadito in precedenza, non sono in possesso di nessun tipo di chiavi dell'apparecchio”) nonché di aver presentato scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, contestando ogni addebito mosso nei suoi confronti;
ciò nonostante, a distanza di oltre quattro anni dall'accertamento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di , richiamando CP_3 un'incognita perizia della società provvedeva ad adottare l'ordinanza oggi opposta. Parte_6
La difesa della parte ricorrente, quindi, ha invocato l'illegittimità del provvedimento impugnato per: a)
Violazione degli artt. 18 e 28 L. n. 689/1981 in quanto l'Ordinanza ingiunzione veniva emessa a distanza di oltre quattro anni dall'accertamento dell'illecito amministrativo;
b) Violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), in quanto: dal tenore del verbale presupposto e dell'ordinanza Parte_5 impugnata non è possibile comprendere le ragioni per cui l'apparecchio in contestazione, seppur munito di tutti i titoli autorizzatori richiesti dalla normativa vigente (attestazione di conformità, nulla osta di pagina 3 di 18 distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio) e correttamente collegato alla rete telematica per il gioco lecito dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM), dovrebbe considerarsi non rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.; il congegno non era messo a disposizione del pubblico in quanto 'non funzionante'; i sigilli apposti sul guscio di protezione della scheda di gioco dell'apparecchio erano integri;
il Decreto inter-direttoriale del 4 dicembre 2003, così come modificato dal
Decreto inter-direttoriale del 19 settembre 2006, non conterrebbe alcuna prescrizione in merito alla linguetta protettiva della porta USB per come riscontrata dai verbalizzanti;
non sarebbero state enunciate le specifiche regole tecniche asseritamente violate e, inoltre, la perizia tecnica elaborata dal partener tecnologico si paleserebbe irrilevante dal punto di vista della sua riferibilità soggettiva al sig. Parte_6
c) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 689/1981 in quanto contestato illecito CP_7
amministrativo, sebbene integrato da un punto di vista oggettivo, non sarebbe possibile ricondurlo, da un punto di vista soggettivo, al sig. d) Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, Parte_1
comma 9, lett. f-quater), stante l'erroneità della norma sanzionatoria applicata, art.110, comma Parte_5
9, lett.f quater del mentre la fattispecie andava casomai ricondotta all'art. 110, comma 9, lett. c del Pt_5
e) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 L. n. 689/1981 stante l'assenza di motivazione per Pt_5 la quale l'ADM si sia discostata dal minimo edittale previsto dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater),
Parte_5
Sulla scorta di tali presupposti il sig. ha istato per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per Parte_1 la rideterminazione della sanzione irrogata ai minimi edittali.
L nel costituirsi in giudizio ha contestato in fatto ed in diritto le Controparte_4
prospettazioni del ricorrente insistendo nel rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con acquisizione della produzione documentale versata in atti.
All'udienza odierna, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito di discussione orale.
In diritto
In via preliminare si rileva l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla difesa di parte ricorrente e segnatamente la prova testimoniale sulle circostanze dedotte in narrativa del ricorso e la ctu tecnica sull'apparecchio in parola.
Indubbia la circostanza che la prova testimoniale verterebbe su circostanze emergenti dal verbale di accertamento e contestazione redatto in data 27 gennaio 2020 dal personale appartenente alla Guardia di Finanza - Tenenza di Aulla - Nucleo Mobile, che quale atto pubblico ex art. 2700 c.c. fa fede fino a querela di falso: ebbene alcuna querela in tal senso è stata proposta da parte ricorrente.
Con riferimento alla ctu la stessa appare inconferente stante la presenza in atti, e la valenza, della perizia tecnica elaborata da quale partner tecnologico dell'amministrazione resistente ed Parte_6
pagina 4 di 18 effettuata sulla scheda di gioco indicata nel verbale delle operazioni compiute dai militari della GdF per come rappresentata dalle fotografie a questo allegate (qui di seguito riportate).
Nel merito l'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Dall'esame degli atti processuali e della documentazione allegata dalle parti emerge che, in data
27.01.2020, i militari della Guardia di Finanza - Tenenza di Aulla Nucleo Mobile - congiuntamente a funzionari appartenenti all' della Sezione distaccata di Massa Controparte_4
Carrara, durante un controllo all'interno dell'esercizio commerciale “ ” Parte_4 sito ad Aulla (MS) in via Nazionale n. 2, constatavano l'installazione di un apparecchio e congegno da divertimento o intrattenimento rientrante nella categoria degli apparecchi elettronici di cui all'art. 110 comma 6/A del T.U.L.P.S., di proprietà della società legalmente rappresentata dal Controparte_6
Sig. CP_7
Tale apparecchio, contraddistinto dal codice identificativo RN05284283Y, al momento dell'accesso, risultava essere spento e con apposto un cartello riportante la dicitura “Non funzionante”.
Si legge nel verbale:
Ritenuta la non conformità dell'apparecchio alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110
TULPS, la cui violazione è sanzionata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del i Parte_5
verbalizzanti provvedevano al sequestro amministrativo dell'apparecchiatura de qua e di quanto in essa contenuto “in attesa di perizia da parte di personale he sarà attivato da parte di ADM”. Pt_6
Difatti, in data 26/07/2022 la partner tecnologico delle Agenzie fiscali, Controparte_8
effettuava i necessari accertamenti tecnici sull'apparecchio sottoposto a sequestro il quale come “Tutti i modelli di apparecchio che sono dotati di una scheda di gioco basata su hardware PICO 5 presentano una porta USB potenzialmente accessibile dall'esterno (tramite manomissione) in quanto il guscio
pagina 5 di 18 protettivo della scheda di gioco si presenta preforato in corrispondenza della suddetta porta. Il guscio protettivo (interno) della scheda di gioco basata su hardware PICO 5 prodotta da può CP_9
essere solamente di due tipologie: in plastica nero o in plastica trasparente. Entrambe le due tipologie di guscio sono preforate in corrispondenza della porta USB presente sulla scheda di gioco” (vedi pag.
11) ed accertava in primis l'alterazione del guscio protettivo della scheda di gioco.
Ciò in quanto “Dalla comparazione visiva del guscio protettivo della scheda di gioco sottoposta ad analisi e quelli previsti nel modello certificato riportati all'inizio del presente paragrafo, risulta evidente l'alterazione nella parte della copertura della porta USB. Tale alterazione rende
l'apparecchio non più conforme alle prescrizioni normative vigenti in base articolo 2, comma 7 lett a) del D.Dirett. 4 dicembre 2003 contenente le Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) dle T.U.L.P.S..” (vedi pag.
14).
Di seguito le immagini in comparazione:
In conclusione era risultato evidente che “La copertura della porta USB presente sul guscio protettivo della scheda di gioco è risultata rimossa e non conforme al modello certificato.”.
Peraltro, ad evidenziare come tale 'libero' accesso alla porta usb comportasse una evidente violazione della normativa in parola, i tecnici specificavano “…collegando alla porta USB presente sulla scheda di gioco una chiavetta USB contenente un sistema operativo linux avviabile in modalità “live” insieme ad una tastiera, all'accensione della scheda di gioco stessa è possibile avviare il sistema operativo presente sulla chiavetta USB invece del software presente sulla scheda di gioco. Utilizzando le funzionalità del sistema operativo avviato, è possibile accedere ad una partizione di 2 Gb dell'area di memoria presente sulla scheda di gioco contenente il file denominato comma6a.bin. In tale è presente un database contenete tutti i contatori di gioco e tutte le informazioni relative ad eventi e partite registrate dalla scheda di gioco. Nella relazione tecnica redatta da viene evidenziato che è Parte_6
possibile modificare le informazioni registrate su tale file (quali ad esempio i contatori di gioco) e salvarle senza che venga rilevata alcuna anomalia.”.
pagina 6 di 18 Tant'è che veniva in concreto accertata l'alterazione tra le informazioni di IN e OUT costruite a partire dalle partite registrate sulle schede di gioco e i dati contabili di IN e OUT comunicati in rete alla banca dati dell' con riferimento alla giornata del 27 agosto 2019. Controparte_4
Tanto premesso si vanno ad esaminare i motivi di doglianza.
Primo motivo
La difesa di parte ricorrente ha evidenziato che l'Ordinanza-ingiunzione oggi impugnata è stata illegittimamente adottata il 29 marzo 2024 a distanza di oltre quattro anni dall'accertamento dell'illecito amministrativo (27 gennaio 2020), senza che l'Amministrazione abbia in alcun modo motivato le ragioni dell'evidente ritardo in cui è incorsa nella conclusione del procedimento sanzionatorio.
Ebbene, l'art.14 della Legge n. 689/1981, recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”. L'art. 28 della Legge n. 689/1981, invece, stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Va al riguardo considerato che, per giurisprudenza consolidata, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005 convertito con legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 8763/2010 e Cass., Sezioni Unite, n. 9591/2006).
Pertanto, una volta contestata o notificata la violazione nei termini indicati dal citato art. 14, è da escludersi che, ai fini dell'esaurimento del procedimento con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione,
l'Autorità competente debba osservare specifici termini perentori diversi da quello espressamente previsto dall'art. 28, L. 689/1981.
pagina 7 di 18 Cosicché, in assenza di altri termini specificamente previsti dalla normativa speciale in commento, si deve ritenere che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di cinque anni, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione previsto dall'art. 28 della stessa legge.
Peraltro, confermativa della tesi innanzi esposta - e non confutativa, così come, invece, dedotto dalla difesa di parte ricorrente - risulta essere la stessa pronuncia di costituzionalità n. 151 da questa citata, emessa dalla Corte Costituzionale in data 12/07/2021. La Corte, difatti, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta contro l'art. 18, L. 689/1981, nella parte in cui non prevede alcun specifico termine di decadenza per l'Amministrazione nell'adozione dell'ordinanza- ingiunzione conclusiva del relativo procedimento sanzionatoria, da un lato, ha confermato la tesi giurisprudenziale prelevante secondo cui “L'unico termine assegnato all'autorità decidente è, dunque, quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981.” (con ciò, dunque, confermando l'inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 2, L. 241/1990) e, dall'altro lato, pur osservando che un tale termine quinquennale, soggetto, peraltro, anche ad interruzione, appare essere troppo dilatato nel tempo, ha anche, però, constatato che “…la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può̀ essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore
l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.”, concludendo, dunque, la pronuncia in esame con una mera esortazione al legislatore ad intervenire in materia (cfr. Corte Cost. n. 115/2021).
Tale intervento legislativo a tutt'oggi non vi è stato, con la conseguenza che rimane valido il ragionamento sopra esplicitato.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che la Violazione è stata contestata immediatamente mentre l'ordinanza ingiunzione de qua è stata adottata e notificata nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale: difatti, l'accertamento è avvenuto il 27 gennaio 2020, con contestuale contestazione, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 6 giugno 2024.
Pertanto, tra la notifica del verbale di accertamento e contestazione (27 gennaio 2020) e la notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta (6 giugno 2024), non è decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 L 689/1981.
Stante quindi la ormai pacifica inapplicabilità, nel caso di specie, del termine di cui all'art. 2 L.
241/1990, l'opponente non avrebbe potuto riporre alcun nessun legittimo affidamento nel rispetto dello stesso da parte della PA né dolersi di una carenza di motivazione sul ritardo nell'adozione del provvedimento sanzionatorio.
pagina 8 di 18 Sul punto, basti rilevare che, fatto salvo l'ineludibile obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, chiarito che l'ordinanza ingiunzione relativa ad una sanzione amministrativa è adeguatamente motivata quando dia conto delle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione ed evidenzi l'esame degli eventuali scritti difensivi presentati dal trasgressore (ex pluris Cass. civ., 13/01/2005, Cass. civ., 13/04/2006, n. 8649 n. 519; Cass. civ.,
16/04/2008, n. 10043; Cass. civ., 16/11/2007, n. 23747).
Atteso il contenuto del giudizio di opposizione, avente ad oggetto l'intero rapporto sanzionatorio e non unicamente il singolo atto oggetto di impugnazione, l'ordinanza ingiunzione risponde agli standard motivazionali ove, anche in via succinta, descriva la condotta sanzionata, indichi la violazione addebitata, anche rinviando per relationem al contenuto del verbale di accertamento, dia atto dell'attività accertativa compiuta e dell'esistenza degli scritti difensivi eventualmente presentati e delle ragioni del loro rigetto, così permettendo all'opponente di conoscere il rapporto sanzionatorio nella sua totalità e di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, garantendo al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.
L'ordinanza opposta risponde agli standard motivazionali precisati dalla giurisprudenza, richiamando il verbale di contestazione, indicando la norma violata e la sanzione applicata, nonché specificando l'attività di accertamento compiuta anche per il tramite della i cui ha dato contezza anche nel Pt_6
presente procedimento.
Parte ricorrente si duole che l'Amministrazione sia venuta meno al suo obbligo di motivare l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente procedimento, anche per mera relationem, rispetto alle tesi difensive dalla medesima prospettate tanto in sede di osservazioni scritte quanto in sede di audizione.
Ebbene, nella fattispecie in esame trova conferma la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale
“…(cfr., per tutte, Cass. Sez. U. n. 1786/2010) secondo cui gli eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. anche Cass. n. 17779/2014). E ciò senza trascurare l'ulteriore addentellato emerso sempre dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte alla stregua del quale il principio del giusto processo – nella pienezza della sua esplicazione – deve intendersi riferito al solo procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. U. n. 20953/2009 e Cass. n. 8210/2016, cit.), nel mentre, ove il
pagina 9 di 18 destinatario della sanzione lamenti una violazione del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo presupposto, è tenuto comunque a dimostrare (onere il cui assolvimento, nella specie, non è stato soddisfatto) una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa specificamente conculcato o compresso dall'azione amministrativa, considerandosi l'ampiezza e la consistenza (contenutistica e dimensionale) delle fasi svolte nel corso del procedimento amministrativo
(v., ancora, Cass. Sez. U. n. 20935/2009, cit.) …” (cfr. Cass. Sez. 2a, sentenza n. 12503 del 21/5/2018).
Pertanto, non integra vizio rilevante di motivazione dell'ordinanza sanzionatoria neanche l'eventuale omesso esame, in detto provvedimento, delle deduzioni difensive dell'ingiunto.
Nel caso di specie si deve ulteriormente considerare che l'ordinanza opposta, secondo quanto reso palese dal suo articolato svolgimento in parti, non solo individuava gli atti presupposti essenziali per l'esercitabilità della difesa nella successiva sede giurisdizionale da parte dell'ingiunto (id est: l'atto di contestazione formale) ma richiamava le fonti normative del proprio convincimento illustrando le ragioni contrarie all'accoglimento delle tesi difensive del medesimo.
Ciò consente di ritenere l'insussistenza sia del profilo d'invalidità dell'ordinanza opposta rilevabile
(anche ex officio) ai sensi del principio di diritto di cui sopra (per omessa o apparente motivazione del provvedimento) sia quello più specifico individuato dalla difesa di parte ricorrente, quale omissione formale dell'asseritamente imprescindibile riferimento alla previa disamina delle note difensive dell'ingiunto (in quanto smentita dal richiamo di argomentazione normativa ad esse riferibile e di segno contrario alla loro accoglibilità).
Secondo motivo
La difesa di parte ricorrente esclude la sussistenza del contestato illecito amministrativo sulla scorta dei seguenti rilievi: non sarebbero chiare le ragioni per cui l'apparecchio in contestazione (cfr. “pur munito di tutti i titoli autorizzatori richiesti dalla normativa vigente (attestazione di conformità, nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio) e correttamente collegato alla rete telematica per il gioco lecito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)”), al momento non funzionante ed integro dei sigilli apposti sul guscio di protezione della scheda di gioco dell'apparecchio., dovrebbe considerarsi non rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.; non risponde al vero che la scheda esplicativa dell'apparecchio prevederebbe che la “porta USB” debba essere
“coperta dal guscio interno” ovvero da una “linguetta in plastica” non amovibile;
nel verbale presupposto e nell'ordinanza impugnata non sarebbero enunciate le specifiche regole tecniche in ipotesi violate, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Nessuno dei suesposti rilievi coglie nel segno.
pagina 10 di 18 Ebbene nel verbale di accertamento e contestazione è ben rilevata la non conformità dell'apparecchio alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS, la cui violazione è sanzionata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del Parte_5
L'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S., introdotto nel 2019, prevede che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pagina 10 di 16 pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
Ebbene, è fuor dubbio che l'art. 110, comma 9, lett. f-quater), trovi applicazione anche nei Parte_5
confronti dell'esercente del locale ove vengono istallate e, quindi, utilizzati gli apparecchi destinati al gioco, tra cui rientra pacificamente anche quello in parola, id est il Controparte_10
.
[...]
Tale norma, come conosciuto e/o conoscibile da ogni operatore del settore, deve ritenersi integrata dal
Decreto Direttoriale del 04.12.2003 (espressamente richiamato anche nell'ordinanza ingiunzione opposta), così come modificato dal Decreto Direttoriale del 19 settembre 2006, che “…relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., ha per oggetto la specificazione di tutte le caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e del protocollo di comunicazione per l'accesso ai dati, anche ai fini del successivo collegamento in rete, di esemplari di modelli degli apparecchi e congegni stessi, i quali devono essere sottoposti alla verifica tecnica di cui all'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, per consentirne la produzione o l'importazione.”.
Ai fini del detto Decreto si intendono “d) per apparecchio di gioco, un apparecchio o congegno da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S, costituito dal complesso dei componenti destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, dei dispositivi di inserimento e di erogazione delle monete, dei programmi e della scheda di gioco, della connessione per la comunicazione e del dispositivo di controllo di AAMS” nonché “j) per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici, comprese le schede elettroniche di memoria dei personal computer, nei quali risiedono il software di gioco, il protocollo di comunicazione ed i contatori, nonché l'alloggiamento per il dispositivo di controllo di AAMS e le interfacce”.
Inoltre, all'art. 2 è previsto che “Gli apparecchi di gioco sono muniti di dispositivi che garantiscono, sotto qualsiasi forma, l'inalterabilità dei contatori e l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche,
pagina 11 di 18 delle modalità di funzionamento nonché di computo e di erogazione delle vincite. In particolare:
….comma 7, lett. b) i collegamenti tra il contenitore della scheda di gioco e gli altri dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco, compresa la connessione alla porta seriale, sono predisposti dal produttore od importatore che, dopo averne verificato il regolare funzionamento, provvede ad isolarli, unitamente al contenitore della scheda di gioco, mediante una copertura di materiale metallico (o di altri materiali equivalenti), idonea ad impedire ogni modifica ai collegamenti stessi. Tale copertura, fissata alla struttura dell'apparecchio di gioco, è dotata di un apposito dispositivo, eventualmente collegato a quello di cui al comma 2-bis, lettera b), in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione.”.
Ebbene deve ritenersi che l'espresso richiamo nel verbale all'art. 110, comma 9, lett. f-quater), con contestuale applicazione del Decreto Direttoriale del 04.12.2003, così come modificato dal Decreto
Direttoriale del 19 settembre 2006, nonché lo specifico richiamo (anche fotografico) all'assenza della linguetta di plastica a protezione della porta USB, soddisfino i criteri di specificità della contestazione senza alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente.
Non è contestato poi che tale apparecchio, per come evidenziato dalla perizia utilizza una Pt_6
scheda denominata PICO5 MAGIC MONEY EVOLUTION e che “Tutti i modelli di apparecchio che sono dotati di una scheda di gioco basata su hardware PICO 5 presentano una porta USB potenzialmente accessibile dall'esterno (tramite manomissione) in quanto il guscio protettivo della scheda di gioco si presenta preforato in corrispondenza della suddetta porta. Il guscio protettivo
(interno) della scheda di gioco basata su hardware PICO 5 prodotta da può essere CP_9
solamente di due tipologie: in plastica nero o in plastica trasparente. Entrambe le due tipologie di guscio sono preforate in corrispondenza della porta USB presente sulla scheda di gioco contenuta al suo interno così come evidenziato nelle seguenti figure.”.
Tantomeno è stato contestato che la linguetta di plastica a protezione del guscio fosse assente.
pagina 12 di 18 Nel citato Decreto Direttoriale, all'art. 2, comma 12, è previsto: “Per ogni modello di apparecchio di gioco, i produttori od importatori predispongono la scheda esplicativa, redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che elettronico (CD o DVD), i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato A, paragrafo 2.” ove si legge “Nella scheda esplicativa (ndr. tra gli altri) sono riportati: …e) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità e sicurezza, compresi quelli che si attivano in caso di blocco di funzionamento;
…g) le caratteristiche esteriori dell'apparecchio, inclusa una foto a colori di formato non inferiore a cm 13 x 18; h) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità e sicurezza;
”. Nel successivo paragrafo 3, intitolato 'Contenuti minimi della documentazione tecnica - Art. 2, comma 12-bis.', si evidenzia ancora “Nella documentazione tecnica sono riportati: a) le caratteristiche esteriori della scheda di gioco e del relativo contenitore, incluse le rispettive foto a colori di formato non inferiore a cm 13 x 18; b) la descrizione tecnica dei meccanismi adottati dal produttore della scheda di gioco per controllare l'accesso alla scheda stessa;
”.
Come evidenziato dalla difesa di parte resistente, affinché un apparecchio da intrattenimento possa effettivamente considerarsi rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., non basta il possesso dei titoli autorizzatori - quali l'attestazione di conformità, il nulla osta di distribuzione, il nulla osta per la messa in esercizio ed il collegamento dello stesso alla rete telematica per il gioco lecito dell' ma è, altresì, richiesto dalla normativa Controparte_4 vigente che l'apparecchio risponda a determinate caratteristiche tecniche, presenti delle particolari modalità di funzionamento e che rispetti un protocollo di comunicazione per l'accesso ai dati, anche ai fini del successivo collegamento in rete.
Le fasi procedurali per l'ottenimento dei nulla osta relativamente agli apparecchi appartenenti alla categoria di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S. (quelli dell'odierna fattispecie), sono definite dall'art. 38 della L. 388/2000 e consistono: comma 3) nella Richiesta di verifica tecnica, comma 4) nella Richiesta del nulla osta di distribuzione, comma 5) nella Richiesta del nulla osta per la messa in esercizio.
Pertanto, una volta ottenuta l'omologazione del prototipo (art. 38, comma 3), la società produttrice, al fine di commercializzare in via continuativa l'apparecchio/la scheda di gioco, deve richiedere pagina 13 di 18 all'Agenzia il nulla osta per la distribuzione (cd. N.O.D.) che viene rilasciato insieme all'Attestato di
Conformità (art. 38, comma 4).
Il nulla osta di distribuzione certifica la conformità dell'apparecchio al prototipo e la sua integrità.
A questo punto, colui che acquista l'apparecchio/scheda di gioco per installarlo presso un pubblico esercizio ha l'obbligo di ottenere dall'ADM apposito nulla osta (c.d. N.O.E.) (art. 38, comma 5), che può essere ottenuto esclusivamente a richiesta del Concessionario di Rete, il quale assicurerà, in seguito al collegamento alla rete, la trasmissione dei dati di gioco ed il riversamento del prelievo erariale unico
(PR.E.U.) allo Stato, sotto vigilanza dell' per gli adempimenti e le procedure da attuare. CP_4
E' chiaro che, quindi, successivamente al rilascio del N.O.E. ove ad un controllo l'apparecchio risulti diverso da quello omologato e, quindi, non conforme ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., viene a realizzarsi la fattispecie prevista dall'art. 110, comma 9, lett f-quater del T.U.L.P.S..
Ciò, a parere dello scrivente Giudice è sufficiente per accertare la legittimità dell'ordinanza impugnata.
A nulla rileva, difatti, che al momento dell'accesso l'apparecchio riportasse la dicitura non funzionante in quanto, essendo ubicato all'interno dell'esercizio, era di fatto nella piena disponibilità di chiunque avesse voluto utilizzarlo.
Peraltro, la perizia n atti evidenzia come lo stesso fosse stato utilizzato sino al 24 gennaio 2020 Pt_6
(vedi perizia pag. 24), ossia tre giorni prima dell'accesso dei Militari della Guardia di Finanza presso il pubblico esercizio, all'insegna , condotto dal signor posto nel Comune Parte_4 Parte_1
di Aulla (MS), via Nazionale n. 2.
Condivisibile l'osservazione di ADM che ha evidenziato come, a seguito di verifiche effettuate all'interno dei sistemi telematici in dotazione all'Amministrazione, è emerso come, in realtà, alla data della verifica (27/01/2020), l'apparecchio non fosse stato dichiarato in stato di blocco, né tantomeno in stato di manutenzione che, tutt'al più, avrebbero potuto giustificare il cartello 'non funzionante' apposto sul gioco.
Terzo motivo
Viene eccepita l'assenza di riferibilità dell'illecito amministrativo alla parte ricorrente di cui all'art. 3
L. n. 689/198 per aver ragionevolmente confidato sulla regolarità della scheda di gioco dell'apparecchio - provvista delle necessarie autorizzazioni rilasciate a seguito delle verifiche prescritte dalla normativa vigente - fornita dalla società Cristaltec S.p.A. nonché fornito dalla Società “ CP_6
proprietaria dello stesso.
[...]
Anche tale rilievo non è condivisibile.
Già si è evidenziato che l'art. 110, comma 9, lett. f-quater del T.U.L.P.S. prevede il trattamento sanzionatorio anche nei confronti di colui che 'distribuisce o installa o comunque mette a disposizione pagina 14 di 18 …apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco', quindi, anche l'esercente cioè colui che ha consentito l'installazione e l'uso di un apparecchio irregolare presso il locale dove è
Part allocata la sua attività di
E' intuitivo, difatti, che proprio l'esercente è colui che potenzialmente è il soggetto che può trarre dei vantaggi economici dal consenso dalla allocazione di apparecchi da gioco non conformi a requisiti normativi.
L'art. 3 Legge n. 689/1981 stabilisce che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione l'onere di provare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. civile n. 9546/2018, Cass. civile n. 1529/2018, Cass. civile n.
4114/2016).
Al riguardo va infatti detto che l'ignoranza sulla norma può rilevare in termini di esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile.
Afferma la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19759/2018, “un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (sul punto anche Cass. n. 2307/2024).
La sufficienza, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ex art. 3 l.
689/1981, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
720/2018).
Parimenti l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla
Legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. n. 20219/2018).
pagina 15 di 18 Nella fattispecie in esame, dall'esame della perizia è emerso che “…è stata identificata una Pt_6
giornata in cui sono presenti un gran numero di eventi rispetto la media. La giornata in questione è il
27/08/2019. Tale giornata coincide con il periodo identificato nell'analisi dei contatori di gioco in cui si è verificato uno squadro contabile a conferma che in quel giorno sono stati eseguiti degli interventi che hanno portato all'alterazione dei dati contabili. … Sull'apparecchio sottoposto ad analisi dunque sono state eseguite delle alterazioni dei dati contabili nella giornata sopra citata sfruttando
l'alterazione del guscio di protezione così come descritto nel paragrafo 4. In totale, l'alterazione dei dati ha comportato un rialzo dei contatori di OUT pari a 1.000 € con conseguente diminuzione dell'RTP (Return To Player = OUT / IN) dell'apparecchio.” (vedi perizia pag. 18).
Ebbene, non è stato eccepito dal che alla data del 27 agosto 2019 il gioco in parola non fosse Parte_1
nella sua disponibilità e, pertanto, può ben presumersi la sua piena consapevolezza della usufruibilità della porta USB di cui è causa in violazione dei precetti di legge.
Ciò è sufficiente per ritenere integrato l'elemento soggettivo richiesto dalla su citata norma.
Quarto motivo
Parte ricorrente assume che, alla fattispecie in esame, non sarebbe applicabile la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) T.U.L.P.S. in quanto gli apparecchi oggetto di contestazione erano tutti muniti dei titoli autorizzativi richiesti dalla normativa vigente (attestazione di conformità, nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio) bensì la lettera c).
Non si condivide detta impostazione normativa.
La norma che parte ricorrente ritiene applicabile alle fattispecie in esame, art. 110, comma 6, lett. c)
T.U.L.P.S., nel disciplinare le caratteristiche degli apparecchi idonei per il gioco lecito, stabilisce che:
“chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
La prima norma citata (lettera f quater del comma 9 dell'art. 110 del TULPS che è stata introdotta successivamente alla disposizione precedente), invece, così dispone: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti
pagina 16 di 18 al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente,
a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
Le due norme appaiono indubbiamente assai simili, a parte la condotta sanzionata dall'ultimo periodo della lettera c) consistente nella corresponsione di vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi, condotta che non è in alcun modo disciplinata nella seconda.
Deve ritenersi, pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 4/2019 che ha modificato l'art. 110
TULPS introducendo il nuovo comma 9 lettera f-quater, si è verificata una tacita abrogazione della fattispecie sanzionatoria di cui alla prima parte del comma 9 lettera c).
Il voluto inasprimento delle sanzioni per gli apparecchi da c.d. gioco lecito - non corrispondenti alle prescrizioni dei commi 6 e 7 (inasprimento avvenuto ai sensi del nuovo co. 9 lett. F-quater) - è tale da ricomprendere ogni fattispecie di apparecchi accomunati dalla non rispondenza alle caratteristiche dei commi 6 e 7, ivi inclusi quelli già presi in considerazione dall'articolo 110 comma 9 lettera c) TULPS, prima parte. La non espressa abrogazione della citata lettera c), prima parte, si giustifica con la circostanza che la seconda parte della norma (che sanziona vincite o premi pagati con modalità diverse da quelle ammesse) rimane ancora in vigore e richiama per l'individuazione della sanzione applicabile proprio la “stessa sanzione” prevista nella prima parte.
Tanto è sufficiente per ritenere corretto il richiamato dato normativo da parte dell'Amministrazione.
Quinto motivo
Il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 L. n. 689/1981 in quanto ADM, senza alcuna motivazione, ha previsto una sanzione pecuniaria discostandosi dal minimo edittale previsto dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater), (pari ad € 5.000,00 di sanzione pecuniaria) e Parte_5
non valorizzando i parametri indicati dalla norma.
Per tale motivo ha richiesto, in ipotesi subordinata, la rideterminazione della sanzione pecuniaria, contenendola nel minimo edittale.
Tanto premesso, deve rammentarsi il principio giurisprudenziale secondo cui, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non
è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione pagina 17 di 18 applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (sul punto
Cass. Sez. L, Sentenza n. 24127 del 29/11/2010).
Al fine di valutare l'entità della sanzione irrogata occorre, quindi, tenere conto dell'art. 11 citato
“Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” laddove si prevede che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Va rammentato, altresì, che “qualora la legge indichi un minimo e un massimo della sanzione amministrativa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito determinarne l'entità entro i limiti edittali, allo scopo di commisurarla alla concreta gravità dell'illecito, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che egli sia tenuto a specificare i criteri seguiti, non essendo la relativa statuizione censurabile in sede di legittimità, ove siano stati rispettati i limiti di legge e dal complesso della motivazione risulti che detta valutazione globale sia stata compiuta” (Cass. 22 giugno
2001, n. 8532; Cass. 17 aprile 2013, n. 9255; Cass. 7 aprile 2017, n. 9126).
Nel caso di specie il al di là del generico richiamo ai parametri detti, non ha allegato nulla di Parte_1
specifico (né tantomeno provato) al fine di consentire al giudicante, in applicazione dei criteri pervisti dall'art. 11 legge n. 689/1981, di valutare se la violazione accertata potesse esser sanzionata con minore severità, ragion per cui la sanzione in concreto irrogata, può ritenersi indubbiamente congrua.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite essendo l'Amministrazione rappresentata in giudizio non già da un difensore bensì da un proprio funzionario delegato, e non essendo stato richiesto il rimborso di eventuali spese vive sostenute.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta l'opposizione.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, 15 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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