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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2816 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato a [...], il [...], ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo D'Antuono, C.F. , del Foro di CodiceFiscale_1
Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Alessandro III n. 6, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo p.e.c. Email_1
–RICORRENTE-
E
, c.f. , in persona del carica, legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34.
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
CONCLUSIONI
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 6 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato lo status di Controparte_1 cittadino italiano in quanto discendente di Nome o nata in [...] Per_1 Controparte_3
(Cosenza) il 13/10/1903, figlia di e ( all. 01). Persona_2 Persona_3
Successivamente, la stessa era emigrata in Argentina ove aveva contratto matrimonio con
[...]
cittadino argentino, il 9/11/1922 ( all. n. 3); dall'unione nasceva a Per_4 Persona_4
Buenos Aires il 24/03/1928,il quale l'1/06/1989 si sposava con TE dall'unione (inizialmente more uxorio e tradottasi in matrimonio solo anni dopo) tra e Persona_4
il 18/11/1969, sempre in Buenos Aires – Argentina – nasceva il figlio TE
. Parte_1
Il 10/07/1960 decedeva e in data 19/02/2016 decedeva Controparte_3 Persona_4
Il ricorrente ha, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo Brasile seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Parte_2
al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 6 marzo 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Fuscaldo(CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero del ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13.6. 912, n. 555 (vigente ratione temporis), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.
Tale norma, infatti, prevedeva la perdita della cittadinanza della donna, automaticamente, per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa manifesti una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano, cioè che nell'ordinamento straniero vi sia una norma che attribuisca alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del matrimonio. La Corte Costituzionale ha chiarito che la norma de quo è espressione di una concezione della donna come giuridicamente inferiore all'uomo in contrasto palese con i principi
Costituzionali che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza dinanzi alla Legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso ed ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna (contraria all'art. 3 della Costituzione), da un lato, e non giovando all'unità familiare voluta dall'art. 29 della
Costituzione, dall'altro, ma anzi ponendosi in contrasto con esse, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto.
A ciò si aggiunge che la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha definitivamente chiarito che “la cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, alla donna che l'ha perduta ex art. 10 della legge n° 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al l gennaio 1948, e ciò indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della legge n° 151 del 1975.” Con tale decisione la Corte di
Cassazione ha chiarito che la perdita della cittadinanza italiana, in mancanza di volontà della titolare della cittadinanza stessa, è un effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Sicché, pur essendo applicabile, ratione temporis, la Legge n. 555 del 1912 (che non prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza da parte di madre), per effetto della Sentenza n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, di detta Legge nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che l'avo italiana ha regolarmente acquisito, dalla nascita, la cittadinanza italiana trasmettendola, a sua volta, anche ai propri discendenti.
Si osservi, inoltre, che non è ostativa all'acquisto della cittadinanza la circostanza secondo cui i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana siano avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, in ragione di quanto affermato dalla decisione della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 4466/2009 secondo la quale, “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, riacquista la cittadinanza Italiana dal 1.1.1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” e ciò indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, la quale ha natura dichiarativa e non certo costitutiva dello status.
Devono, altresì, richiamarsi in questa sede le due recenti sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25317/2022 e 25318/2022, pubblicate il 24 agosto 2022, definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati.
Con le sentenze gemelle n. 25317\22 e n. 25318\22, la Corte in riforma della sentenza della Corte
d'Appello di Roma, risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera appartenenza in un altro paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
-a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
-la perdita della cittadinanza italiana
è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo;
-la rinuncia allo status di cittadino italiano non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti, quale può essere la naturalizzazione massiva o semplici presunzioni, ma deve risultare da una esplicita e inequivoca manifestazione di volontà sostanziale dalla quale può desumersi con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana;
-la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana correlata all'accettazione di ”un impiego da governo estero” senza permissione del governo italiano, deve intendersi come assunzioni di pubbliche funzioni all'estero che implicano obblighi di gerarchia e fedeltà al governo estero in maniera stabile e definitiva, e non anche il mero svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa pubblica o privata.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare né il ricorrente né il loro ascendente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciate dalla competente Autorità diplomatica italiana e apostillati. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati Italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e
11 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nella prassi ritiene che i tempi di risposta dei Parte_3 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_2
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (Cass SS.UU.n. 28873\08).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadino italiano di:
, nato a [...], il [...]. Parte_1 2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 6/3/2025.
Il Giudice dott.ssa Wanda Romanò