Articolo 13 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 aprile 1963
Art. 13.
Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali.
Nei giorni festivi gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie rimangono chiusi al pubblico.
Per particolari esigenze di carattere locale e stagionale il direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, il direttore centrale per gli uffici locali, puo' disporre l'apertura festiva di uffici locali e di agenzie determinandone l'orario ed i servizi.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963