Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 48
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost. degli art. 1, comma 10, del d.l. n 137 del 2020, come convertito, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del cit. art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria, ed ha rimesso la causa al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 48
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 48
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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