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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. TL3CRC100163 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'atto di recupero n. TL3CRC100163, notificato a mezzo PEC in data 05/07/2023 per l'anno d'imposta 2020 relativo al contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 1
D.L. 137/2020, con la quale l'Agenzia delle entrate ha, sul presupposto dell'indebito ottenimento del contributo stesso, richiesto il versamento di euro 8.412,04 per i seguenti titoli: - euro 4.000,00 per recupero del contributo a fondo perduto;
- euro 4.000,00 per sanzioni correlate;
- euro 403,29 per interessi maturati al 05.07.2023; - euro 8,75 per spese di notifica;
oltre gli ulteriori interessi nel frattempo maturati e maturandi. La ricorrente ha esposto nella narrativa di fatto di essere una società sportiva dilettantistica che dal 2011 gestisce una palestra in Genova e svolge prevalentemente attività di fitness. La ricorrente, inoltre, ha esposto di avere fruito delle disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto - Legge 28.10.2020 n. 137 poiché nell'anno 2020 la palestra era chiusa. In particolare l'istanza telematica per la fruizione del contributo è stata presentata in data 24.12.2020. Successivamente, l'Amministrazione finanziaria in sede di verifica dei requisiti di legge per la spettanza del contributo fruito a fondo perduto ha disconosciuto la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti legittimanti il contributo a fondo perduto e ne ha richiesto con l'atto impugnato, la restituzione, irrogando contestualmente le relative sanzioni nei limiti del 100% dell'importo del contributo medesimo;
oltre agli interessi maturati e maturandi. Avverso l'atto impugnato la ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione (atto di recupero notificato in data 5 luglio 2023 ricorso notificato in data 3 ottobre 2023 e depositato in data 30 gennaio 2024) davanti alla Corte di giustizia tributaria di Genova e la relativa controversia
è stata assegnata, avuto riguardo al valore della stessa, alla competenza del giudice monocratico. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, si è regolarmente costituita in giudizio, opponendo le proprie controdeduzioni. All'udienza pubblica del 7 maggio 2024 il ricorso è passato in decisione. Il Giudice con ordinanza n 143 del 3 giugno 2024 e pubblicata sulla G.U. della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2024 , ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 102, secondo comma della costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 28 ottobre 2020, n 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n 176, e dell'art. 25, del decreto- legge 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria. Con sentenza n 124 del 23 giugno 2025 depositata il 24 luglio 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 102, secondo comma,
Cost. degli art. 1, comma 10, del d.l. n 137 del 2020, come convertito, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del
2020, come convertito, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del cit. art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria, ed ha rimesso a queto giudice, che deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, e individuare il giudice che ne è munito, cui devolvere la definizione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già evidenziato nello svolgimento del Processo la Corte Costituzionale con sentenza n 124/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost. degli art. 1, comma
10, del d.l. n 137 del 2020, come convertito, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del cit. art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria, ed ha rimesso a queto giudice, che deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, e individuare il giudice che ne è munito, cui devolvere la definizione della causa.
Orbene, trattandosi di rapporto di debito credito, la giurisdizione sulla controversia di cui si discute spetta al giudice ordinario. Pertanto, l'odierno giudizio, avente ad oggetto il recupero, da parte di Agenzia delle Entrate, di somme che essa afferma non fossero dovute, deve essere conosciuto dal competente giudice ordinario,
d'innanzi al quale l'odierna controversia potrà essere riproposta ai sensi dell'art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69.
5.
Il rilievo officioso del difetto di giurisdizione giustifica l'integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. TL3CRC100163 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'atto di recupero n. TL3CRC100163, notificato a mezzo PEC in data 05/07/2023 per l'anno d'imposta 2020 relativo al contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 1
D.L. 137/2020, con la quale l'Agenzia delle entrate ha, sul presupposto dell'indebito ottenimento del contributo stesso, richiesto il versamento di euro 8.412,04 per i seguenti titoli: - euro 4.000,00 per recupero del contributo a fondo perduto;
- euro 4.000,00 per sanzioni correlate;
- euro 403,29 per interessi maturati al 05.07.2023; - euro 8,75 per spese di notifica;
oltre gli ulteriori interessi nel frattempo maturati e maturandi. La ricorrente ha esposto nella narrativa di fatto di essere una società sportiva dilettantistica che dal 2011 gestisce una palestra in Genova e svolge prevalentemente attività di fitness. La ricorrente, inoltre, ha esposto di avere fruito delle disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto - Legge 28.10.2020 n. 137 poiché nell'anno 2020 la palestra era chiusa. In particolare l'istanza telematica per la fruizione del contributo è stata presentata in data 24.12.2020. Successivamente, l'Amministrazione finanziaria in sede di verifica dei requisiti di legge per la spettanza del contributo fruito a fondo perduto ha disconosciuto la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti legittimanti il contributo a fondo perduto e ne ha richiesto con l'atto impugnato, la restituzione, irrogando contestualmente le relative sanzioni nei limiti del 100% dell'importo del contributo medesimo;
oltre agli interessi maturati e maturandi. Avverso l'atto impugnato la ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione (atto di recupero notificato in data 5 luglio 2023 ricorso notificato in data 3 ottobre 2023 e depositato in data 30 gennaio 2024) davanti alla Corte di giustizia tributaria di Genova e la relativa controversia
è stata assegnata, avuto riguardo al valore della stessa, alla competenza del giudice monocratico. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, si è regolarmente costituita in giudizio, opponendo le proprie controdeduzioni. All'udienza pubblica del 7 maggio 2024 il ricorso è passato in decisione. Il Giudice con ordinanza n 143 del 3 giugno 2024 e pubblicata sulla G.U. della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2024 , ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 102, secondo comma della costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 28 ottobre 2020, n 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n 176, e dell'art. 25, del decreto- legge 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria. Con sentenza n 124 del 23 giugno 2025 depositata il 24 luglio 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 102, secondo comma,
Cost. degli art. 1, comma 10, del d.l. n 137 del 2020, come convertito, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del
2020, come convertito, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del cit. art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria, ed ha rimesso a queto giudice, che deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, e individuare il giudice che ne è munito, cui devolvere la definizione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già evidenziato nello svolgimento del Processo la Corte Costituzionale con sentenza n 124/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost. degli art. 1, comma
10, del d.l. n 137 del 2020, come convertito, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del cit. art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria, ed ha rimesso a queto giudice, che deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, e individuare il giudice che ne è munito, cui devolvere la definizione della causa.
Orbene, trattandosi di rapporto di debito credito, la giurisdizione sulla controversia di cui si discute spetta al giudice ordinario. Pertanto, l'odierno giudizio, avente ad oggetto il recupero, da parte di Agenzia delle Entrate, di somme che essa afferma non fossero dovute, deve essere conosciuto dal competente giudice ordinario,
d'innanzi al quale l'odierna controversia potrà essere riproposta ai sensi dell'art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69.
5.
Il rilievo officioso del difetto di giurisdizione giustifica l'integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Spese compensate.