Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 27058/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27058 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 alla quale è stata riunita la procedura n.
27637/2021, riservata per la decisione in data 23.9.24, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, residente in [...]
Foscolo n. 13, presso il “Parco KZ”, sc. D, p.5, i. 36, C.F.
, elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro C.F._1
Direzionale Is. C/2, presso lo studio dell'Avv. Grazia Esposito C.F.
, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._2
atti;
- OPPONENTE –
, nato a [...] il [...] e residente Parte_2
in Napoli alla via Nuova Poggioreale, n. 151/D, p.1, C.F.
, elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro C.F._3
Direzionale Is. C/2, presso lo studio dell'Avv. Grazia Esposito, C.F.
, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._2
atti;
- OPPONENTE -
CONTRO
, (C.F.: , Via Ugo Foscolo, 13, San Controparte_1 P.IVA_1
Giorgio a Cremano (NA), in p. dell'amm.re, ivi elettivamente domiciliato alla
Via Salvator Rosa n. 11, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Maddaloni,
C.F.: , che lo rappresenta e difende, giusta procura in C.F._4
atti;
- OPPOSTO –
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5819/2021 del 21.07.2021, nel procedimento RG n. 12519/2021.
Conclusioni: come da atti e da verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 20.9.24 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva opposizione contro il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5819/2021 del 21.07.2021 (RG n. 12519/2021), emesso dal
Tribunale di Napoli, con il quale veniva ingiunto ad essa opponente ed a di pagare, in favore del ricorrente, l'importo Parte_2 CP_1 di € 8.640,10, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché le spese del procedimento liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi oltre accessori come per legge. Il decreto ingiuntivo veniva concesso provvisoriamente esecutivo.
In sede di opposizione, l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per l'incertezza del credito, facendo riferimento, l'ingiunzione, solo a delle
“annualità”, senza precisare la natura e la portata dei presunti pagamenti dovuti;
disconosceva, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità delle copie
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prodotte da controparte rispetto agli originali;
deduceva, poi, l'applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 1118 comma 4 c.c.
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di revocare l'opposto decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, vinte le spese.
Si costituiva il che chiedeva la riunione del presente giudizio con CP_1
altro recante r.g. 27637/21, incardinato dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario
(procedimento recante r.g. 27637/21), proposto da (citato Parte_2 solidalmente all'opponente) ed avente ad oggetto l'opposizione allo stesso decreto ingiuntivo n. 5819/21, notificato congiuntamente ad entrambi.
Eccepiva, poi, l'infondatezza della opposizione, deducendo l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1118 c. 4 c.c. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza dell'8.7.2022, il Tribunale, disposta la riunione, per ragioni di connessione oggettiva, al presente procedimento del giudizio recante R.G. n.
27637/21, avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta da e, rigettata la richiesta di sospensione della Parte_2
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnava all'opposto termine di 15 giorni per iniziare procedimento di mediazione.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa, all'udienza dell'11.5.2023, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e con ordinanza del 23.9.24 veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si osserva che la domanda è procedibile essendo stato esperito il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo per la mancata adesione degli opponenti ritualmente invitati (cfr. giusta verbale depositato in data 21.9.2022).
Va poi disattesa l'eccezione sollevata dagli opponenti ed avente ad oggetto il disconoscimento della documentazione prodotta in copia da parte del
CP_1
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Il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ.
n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -
12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III,
03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n.
20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 -
Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I,
27/02/2017, n. 4912.
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 4103 del 21/02/2007).
Deve pertanto procedersi ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata, alla luce della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia resa all'esito del giudizio a cognizione piena (ex plurimis, cfr. Cass., 27 settembre
1999 n. 10704; Cass., 14 aprile 1999 n. 3671; Cass., 29 gennaio 1999 n. 807).
Con l'atto di opposizione si instaura infatti un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini della regola dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso
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sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, incombendo sull'opponente la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate (v., oltre alle sentenze citate, anche Cass.,
8 settembre 1998 n. 8853; Cass., 17 novembre 1997,n. 11417).
Nel merito, occorre, innanzitutto, rilevare l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1118 c. 4 c.c. Le doglianze riferite dagli opponenti relative al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato del
Condominio “Parco KZ”, potranno al limite essere fatte valere in un altro giudizio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento (Trib. Modena 23/8/17, n.
1432), gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio CP_1
su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 6
- 2, 23/07/2020, n. 15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il Condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto CP_1
ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite,
18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice
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deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2,
14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Nel caso di specie, le delibere condominiali di approvazione dei bilanci anni
2015-2017, 2018, 2019 e preventivo 2020, contenenti le morosità
, sono state tutte approvate dall'assemblea condominiale, Persona_1
unitamente ai relativi riparti costituendo “titolo di credito del condominio e, di per sé, prova dell'esistenza di tale credito” e non sono state impugnate dagli opponenti.
Quanto alle ricevute di pagamento prodotte dagli opponenti, si osserva che esse sono state depositate in maniera assolutamente confusionaria, più volte anche in doppioni. Inoltre, molte di esse non recano neppure la data di emissione della relativa bolletta. Pertanto, si ritiene che esse non siano utilizzabili ai fini del decidere.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene che l'opposizione vada rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (giudizi innanzi al
Tribunale - valore della procedura compreso tra i 5.201,00 e 26.000,00, applicando i parametri minimi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate).
Gli opponenti, inoltre, vanno condannati, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 D.lgs.28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione, senza giusto motivo, al primo incontro fissato per la mediazione.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e da e Parte_1 Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5819/2021;
2. condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite, in favore del sito alla Via Controparte_1
Ugo Foscolo, 13, San Giorgio a Cremano (NA), in p. dell'amm.re p.t., che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge con attribuzione al difensore;
3. condanna e , in solido tra loro, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 12 bis, comma 2 D.lgs.28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli il 2.1.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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