Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8658
CASS
Sentenza 14 agosto 1999

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Ai giudizi di opposizione contro ordinanze - ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme a tutela dell'occupazione (nella specie: art. 5, comma quarto del D.L. n.726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984) non è applicabile la disposizione dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, che sottopone le opposizioni relative alle violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie alla disciplina processuale delle controversie previdenziali; ne consegue che, secondo la regola generale contenuta nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, la sentenza del pretore è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione e non con appello davanti al tribunale, senza che in senso contrario rilevi la circostanza che il pretore abbia giudicato in funzione di giudice del lavoro, dovendosi dare attuazione al principio secondo cui non è il tipo di procedimento adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato a determinare il mezzo di impugnazione esperibile, ma la qualificazione del rapporto controverso effettuata dal medesimo giudice. (In base al suddetto principio la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del gravame non rilevata dal giudice di secondo grado ed ha cassato senza rinvio la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8658
    Data del deposito : 14 agosto 1999

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