Sentenza 14 agosto 1999
Massime • 1
Ai giudizi di opposizione contro ordinanze - ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme a tutela dell'occupazione (nella specie: art. 5, comma quarto del D.L. n.726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984) non è applicabile la disposizione dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, che sottopone le opposizioni relative alle violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie alla disciplina processuale delle controversie previdenziali; ne consegue che, secondo la regola generale contenuta nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, la sentenza del pretore è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione e non con appello davanti al tribunale, senza che in senso contrario rilevi la circostanza che il pretore abbia giudicato in funzione di giudice del lavoro, dovendosi dare attuazione al principio secondo cui non è il tipo di procedimento adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato a determinare il mezzo di impugnazione esperibile, ma la qualificazione del rapporto controverso effettuata dal medesimo giudice. (In base al suddetto principio la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del gravame non rilevata dal giudice di secondo grado ed ha cassato senza rinvio la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8658 |
| Data del deposito : | 14 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI Presidente
Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOVACOOP s.coop.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore BR IL, e NA LA, elettivamente domiciliati in Roma, via Lucrezio Caro n. 12, presso l'avv. Enrico Dante, che con l'avv. Pierangelo Scacchi li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA, in persona del dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la sede della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per legge domiciliato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7954 del Tribunale di Torino in data 19 dicembre 1995, depositata il 25 gennaio 1996 (R.G. n. 1391/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Giuseppe Pandolfi per delega avv. Enrico Dante;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 gennaio 1993 il TO di Alessandria accogliendo le opposizioni proposte da LA LU e dalla soc. coop. a r.l. OV annullava le ordinanze con le quali l'Ispettorato provinciale del lavoro di Alessandria aveva ingiunto, all'uno quale responsabile e all'altra quale obbligata solidale, il pagamento della somma di lire 19.240.000 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 5, commi quarto e quattordicesimo, legge 19 dicembre 1984 n. 863, per aver fatto eseguire a n. 31 dipendenti della cooperativa, occupati a tempo parziale, lavoro supplementare rispetto a quello concordato, per il periodo dal 1^ maggio al 31 ottobre 1991. Gli opponenti avevano dedotto di aver fatto ricorso al lavoro supplementare dopo avere verificato con la rappresentanza sindacale l'esistenza di specifiche esigenze organizzative, come prescritto dall'art. 38 del ccnl per i dipendenti di cooperative di consumo, clausola che, a loro avviso, non richiedeva alle parti di pervenire ad un accordo: era perciò insussistente la contestata violazione.
Questa decisione, appellata dall'ispettorato, è stata riformata dal Tribunale di Torino con sentenza del 19 dicembre 1995/25 gennaio 1996, che ha rigettato le opposizioni proposte dal LU e dalla soc. cooperativa.
Ha osservato il giudice del gravame, per quanto ancora rileva in questa sede, che in base al significato letterale della richiamata clausola contrattuale era demandato all'autonomia collettiva il potere di rimuovere il divieto di far prestare agli occupati a tempo parziale lavoro supplementare rispetto a quanto originariamente pattuito nel singolo contratto part-time e che invece era stato accertato l'avvio della procedura di verifica con le organizzazioni sindacali, la quale però alcuni incontri si era conclusa con esito negativo.
Contro questa sentenza il LU e la soc. OV propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
L'Avvocatura di Stato, per l'Ispettorato provinciale di Alessandria, resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, sostengono che le disposizioni contenute nell'art. 5, commi quarto e quattordicesimo, legge 19 dicembre 1984 n. 863 - alla cui inosservanza faceva riferimento la ordinanza ingiunzione opposta - non sono norme di previdenza o assistenza obbligatoria, per cui in applicazione dell'ultimo comma del citato art. 23 la sentenza del TO non era appellabile, ma contro di essa poteva essere proposto soltanto ricorso per cassazione.
Il motivo è fondato. La violazione contestata alla società cooperativa ricorrente ed al suo legale rappresentante, e per la quale è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dal successivo comma 13, concerne la disposizione dell'art. 5, quarto comma, del decreto legge 39 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863. Essa recita:
"Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2".
Come risulta chiaramente dal titolo della legge "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" e come pure questa Corte ha già avuto occasione di precisare (v. Cass. 10 gennaio 1997 n. 155) si tratta di una norma a tutela del l'occupazione. Tanto basta ad escludere che essa possa essere assimilata sotto qualsiasi profilo alle "violazioni previste dalle leggì in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria", per le quali l'art. 35 della legge 24 dicembre 1981 n. 689 prevede un giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione da svolgersi davanti al TO in funzione di giudice del lavoro, che, secondo quanto specifica il quarto comma del medesimo art.35, è regolato dagli artt.442 e ss. cod. proc. civ., con conseguente appellabilità della sentenza emessa a conclusione del giudizio (soltanto per le violazioni oltre i limite di valore di lire cinquantamila - art. 440 cod. proc. civ.): infatti, non richiamando il quarto comma del citato art. 35 l'ultimo comma dell'art. 23 della medesima legge non è applicabile per la ipotesi suddetta il principio stabilito da tale ultima disposizione della impugnazione in via esclusiva con ricorso per cassazione delle sentenze del TO rese sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione (v. fra le tante Cass. 28 aprile 1994 n. 4092, Cass. 15 ottobre 1997 n. 10081). Quindi, poiché la presente controversia ha ad oggetto violazioni diverse da quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, ed analogamente a quanto si è già ritenuto in tema di sanzioni per le violazioni della disciplina del collocamento (v. Cass. 19 gennaio 1998 n. 429, Cass. 17 agosto 1998 n. 8074), la decisione resa dal TO doveva essere impugnata con ricorso per cassazione e non con appello davanti al Tribunale.
Nè all'applicazione del principio generale stabilito dall'ultimo comma dell'art. 23 innanzi citato e di ostacolo, come deduce l'Amministrazione resistente richiamando l'orientamento elaborato da talune pronunce di questa Corte (tra le quali Cass. 99 marzo 1989 n. 1434 e altre), il tipo di procedimento concretamente adottato dal giudice, per cui la sentenza resa dal TO in funzione di giudice del lavoro dovrebbe essere impugnata con l'appello e non con ricorso per cassazione. Il Collegio non ignora tale indirizzo giurisprudenziale, ma ritiene di prestare adesione all'altro, assolutamente prevalente, secondo cui la individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso (Cass. sezioni unite 13 aprile 1994 n. 3467, Cass. 12 marzo 1996 n. 2014, Cass. già citate 429/98 e 8074/98). L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri due con i quali i ricorrenti rispettivamente denunciano:
violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge n. 863 del 1984, nonché violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto, senza tenere conto del tenore letterale dell'art. 38 ccnl, la necessità di accordo fra azienda e sindacati in ordine all'espletamento del lavoro supplementare (secondo motivo); vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia, dolendosi che il giudice del gravame non abbia ammesso la prova testimoniale addotta, tendente a dimostrare come vi fosse stata la verifica stabilita dal contratto collettivo, in quanto non poteva avere alcuna rilevanza l'opposizione manifestata dal sindacato al lavoro supplementare per ragioni ad esso non attinenti, quali le vertenze in corso.
Dunque, non essendo appellabile la sentenza emessa dal TO di Alessandria sull'opposizione proposta dalla soc. coop. a r.l. OV e dal LU avverso l'ordinanza ingiunzione in questione, si deve dichiarare l'inammissibilità del gravame non rilevata dal giudice di secondo grado e la sentenza di appello va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ. Quanto alle spese processuali, quelle relative al giudizio di secondo grado vanno compensate integralmente fra le parti, non avendo in quella fase gli odierni ricorrenti eccepito alcunché in ordine alla inammissibilità del gravame;
quelle del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensa le spese del giudizio di appello e condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 21.000, oltre a lire 2.500.000= (duemilionicinquecentomila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 1999