CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
Massime • 1
L'obbligo di rilievo, in capo alla Corte di cassazione, dell'intervenuta prescrizione del reato ove il ricorso non sia inammissibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, opera anche nel caso di ricorso proposto dal pubblico ministero esclusivamente per motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia nel procedimento a carico di BI GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2021 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 giugno 2021 resa in esito a giudizio abbreviato il Tribunale di Cremona ha condannato GI BI, nella qualità di titolare della ditta individuale Charlie Brown, alla pena di euro quattromila di ammenda per il reato di cui agli artt. 55, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 17, comma 1 cligs. 9 aprile 2008, n. 81 (capo A); agli artt. 55, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 29, comma 1, d.lgs. 81 del 2008 (capo B); agli artt. 55, Penale Sent. Sez. 3 Num. 5908 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 11/01/2023 comma 5, lett. c), in relazione all'art. 37, comma 1, d.lgs. 81 del 2008 (capo C); agli artt. 55, comma 5, lett. a) in relazione all'art. 43, comma 1, lett. b) d.lgs. 81 del 2008 (capo D); agli artt. 87, comma 4, lett. d), in relazione all'art. 86, comma 1 d.lgs. 81 del 2008 (capo E). 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale territoriale, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che era stata operata una diminuzione della pena, in ragione della scelta del rito, nella misura di un terzo anziché della metà, inferiore quindi a quanto ex lege previsto in tema di contravvenzioni. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. La sentenza va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. 4.1. Vero è, infatti, che il ricorrente Pubblico ministero ha inteso impugnare la sentenza del Tribunale di Cremona attesa l'erroneità del trattamento sanzionatorio, in ragione della non corretta riduzione della pena in esito alla scelta del rito abbreviato. 4.1.1. Ciò posto, è principio del tutto pacifico che l'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015, dep. 2016, Rodomonte, Rv. 266414; cfr. Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370). Tutto ciò anche quando con il ricorso per cassazione siano state proposte plurime doglianze, e risultino non inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014, dep. 2015, Tiberi, Rv. 262568), ovvero allorché sia stata proposta impugnazione, appunto, del Pubblico ministero (cfr., quanto alle differenti soluzioni nell'ipotesi, in questa sede non ricorrente, della rinuncia all'impugnazione da parte del Pubblico ministero, Sez. 6, n. 29252 del 05/04/2018, B., Rv. 273442; Sez. 1, n. 6306 del 20/01/2010, Casillo, Rv. 246113). 4.2. In specie, il decorso del quinquennio prescrizionale, trattandosi di reati contravvenzionali, è maturato il 18 giugno 2022, in considerazione 2 Il Consiyliere estensore dell'accertamento dei fatti in data 18 giugno 2017 e dell'assenza di eventi idonei alla sospensione dei termini di prescrizione. 5. Ne consegue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 11/01/2023 Il Presid te
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 giugno 2021 resa in esito a giudizio abbreviato il Tribunale di Cremona ha condannato GI BI, nella qualità di titolare della ditta individuale Charlie Brown, alla pena di euro quattromila di ammenda per il reato di cui agli artt. 55, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 17, comma 1 cligs. 9 aprile 2008, n. 81 (capo A); agli artt. 55, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 29, comma 1, d.lgs. 81 del 2008 (capo B); agli artt. 55, Penale Sent. Sez. 3 Num. 5908 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 11/01/2023 comma 5, lett. c), in relazione all'art. 37, comma 1, d.lgs. 81 del 2008 (capo C); agli artt. 55, comma 5, lett. a) in relazione all'art. 43, comma 1, lett. b) d.lgs. 81 del 2008 (capo D); agli artt. 87, comma 4, lett. d), in relazione all'art. 86, comma 1 d.lgs. 81 del 2008 (capo E). 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale territoriale, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che era stata operata una diminuzione della pena, in ragione della scelta del rito, nella misura di un terzo anziché della metà, inferiore quindi a quanto ex lege previsto in tema di contravvenzioni. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. La sentenza va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. 4.1. Vero è, infatti, che il ricorrente Pubblico ministero ha inteso impugnare la sentenza del Tribunale di Cremona attesa l'erroneità del trattamento sanzionatorio, in ragione della non corretta riduzione della pena in esito alla scelta del rito abbreviato. 4.1.1. Ciò posto, è principio del tutto pacifico che l'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015, dep. 2016, Rodomonte, Rv. 266414; cfr. Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370). Tutto ciò anche quando con il ricorso per cassazione siano state proposte plurime doglianze, e risultino non inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014, dep. 2015, Tiberi, Rv. 262568), ovvero allorché sia stata proposta impugnazione, appunto, del Pubblico ministero (cfr., quanto alle differenti soluzioni nell'ipotesi, in questa sede non ricorrente, della rinuncia all'impugnazione da parte del Pubblico ministero, Sez. 6, n. 29252 del 05/04/2018, B., Rv. 273442; Sez. 1, n. 6306 del 20/01/2010, Casillo, Rv. 246113). 4.2. In specie, il decorso del quinquennio prescrizionale, trattandosi di reati contravvenzionali, è maturato il 18 giugno 2022, in considerazione 2 Il Consiyliere estensore dell'accertamento dei fatti in data 18 giugno 2017 e dell'assenza di eventi idonei alla sospensione dei termini di prescrizione. 5. Ne consegue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 11/01/2023 Il Presid te