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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1811/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALBONI TIZIANO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il ricorrente introduceva il giudizio di merito relativo ad un pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73.
Si costituiva la resistente la quale eccepiva il difetto di giurisdizione e di competenza, CP_3 oltre che impugnare e contestare tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato dalla controparte.
Il terzo pignorato rimaneva contumace nonostante la notifica e il giudice in prima udienza, dichiarava la contumacia del , e invitava le parti a prendere Controparte_2 posizione sulle questioni preliminari della giurisdizione e della competenza.
pagina 1 di 3 All'udienza successiva, tenuta in trattazione scritta, il ricorrente aderiva alle eccezioni preliminari del resistente. Il giudice, preso atto, riservava la decisione.
Orbene, si deve premettere che la decisione relativa alla giurisdizione deve assumere le forme della sentenza ex art. 279 c.p.c., la quale assorbe anche la decisione sulla competenza, normalmente decisa con ordinanza. Ciò detto non può che rilevarsi che parte opposta ha sollevato il difetto di giurisdizione del giudice adito indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice tributario per le cartelle relative a tributi. Peraltro, si deve anche prendere atto che parte opposta ha sollevato il difetto di competenza del giudice adito con riferimento alle cartelle relative a sanzioni codice della strada e pretese contributive rispettivamente di competenza del Giudice di Pace e del Giudice del Lavoro;
Allo stato degli atti, quindi, parte convenuta opposta ha nello specifico indicato le poste di riferimento e il giudice ritenuto munito di giurisdizione e competenza. Più nello specifico: “In caso di notifica di atti esecutivi (pignoramento presso terzi) il giudice competente a decidere dell'opposizione è sempre il Giudice Ordinario in persona del Giudice dell'Esecuzione; qualora, però, l'atto esecutivo sia riconducibile ad un credito di natura tributaria, previdenziale o afferente a sanzione amministrativa e lo stesso venga impugnato oltre che per vizi propri anche per contestare la mancata notifica dell'atto presupposto (cartella esattoriale, avviso di addebito Inps e cartella di pagamento per contravvenzioni al codice della strada) sussiste la competenza a decidere rispettivamente del Giudice Tributario, del
Giudice del Lavoro e del Giudice di Pace territorialmente competente. Con riferimento alle pretese impositive di cui alle cartelle esattoriali n.094 2022001088872 4000,
n.09420220022820422000 e n.09420230011402328000 riconducibili esclusivamente al mancato pagamento di pretese tributarie si eccepisce, pertanto, il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario. Per quanto riguarda le cartelle di pagamento n.09420160016594077000, n.09420170000888 885000,
n.09420170001864981000, n.09420170011517472000, n. 094 20180016598689000 e gli avvisi di addebito n.39420120003909550000, n.39420160000318866000,
n.394201600026 51045000, n.39420170001579407000, n.39420180000966188000,
n.3942019000086063 9000, n.39420190003806517000 e n.39420220000031466000 riconducibili esclusivamente al mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada ed a contributi previdenziali si eccepisce, invece, l'incompetenza dell'adito Giudice
Ordinario in favore rispettivamente del Giudice di Pace e del Tribunale del lavoro territorialmente competenti.”;
pagina 2 di 3 Successivamente, con le note di trattazione scritta parte ricorrente-opponente ha aderito alle eccezioni sollevate da parte resistente-opposta e, pertanto, questo giudice, considerata la natura dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e di competenza per come indicati dalle parti, anche in ragione del fatto che si tratta di giurisdizione esclusiva e di competenza funzionale.
Le spese per questa fase debbano essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento alle cartelle esattoriali n.094 2022001088872 4000, n.09420220022820422000 e n.09420230011402328000 riconducibili esclusivamente al mancato pagamento di pretese tributarie, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Tributario competente;
Dichiara il difetto di competenza per le cartelle di pagamento n.09420160016594077000,
n.09420170000888 885000, n.09420170001864981000, n.09420170011517472000, n. 094
20180016598689000 e gli avvisi di addebito n.39420120003909550000,
n.39420160000318866000, n.394201600026 51045000, n.39420170001579407000,
n.39420180000966188000, n.3942019000086063 9000, n.39420190003806517000 e n.39420220000031466000, indicando quale giudice competente il Giudice di Pace e il
Giudice del Lavoro territorialmente competente;
compensa le spese di lite;
assegna 90 giorni per la riassunzione innanzi al giudice munito di giurisdizione e competenza;
Si comunichi
Reggio Calabria, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1811/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALBONI TIZIANO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il ricorrente introduceva il giudizio di merito relativo ad un pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73.
Si costituiva la resistente la quale eccepiva il difetto di giurisdizione e di competenza, CP_3 oltre che impugnare e contestare tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato dalla controparte.
Il terzo pignorato rimaneva contumace nonostante la notifica e il giudice in prima udienza, dichiarava la contumacia del , e invitava le parti a prendere Controparte_2 posizione sulle questioni preliminari della giurisdizione e della competenza.
pagina 1 di 3 All'udienza successiva, tenuta in trattazione scritta, il ricorrente aderiva alle eccezioni preliminari del resistente. Il giudice, preso atto, riservava la decisione.
Orbene, si deve premettere che la decisione relativa alla giurisdizione deve assumere le forme della sentenza ex art. 279 c.p.c., la quale assorbe anche la decisione sulla competenza, normalmente decisa con ordinanza. Ciò detto non può che rilevarsi che parte opposta ha sollevato il difetto di giurisdizione del giudice adito indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice tributario per le cartelle relative a tributi. Peraltro, si deve anche prendere atto che parte opposta ha sollevato il difetto di competenza del giudice adito con riferimento alle cartelle relative a sanzioni codice della strada e pretese contributive rispettivamente di competenza del Giudice di Pace e del Giudice del Lavoro;
Allo stato degli atti, quindi, parte convenuta opposta ha nello specifico indicato le poste di riferimento e il giudice ritenuto munito di giurisdizione e competenza. Più nello specifico: “In caso di notifica di atti esecutivi (pignoramento presso terzi) il giudice competente a decidere dell'opposizione è sempre il Giudice Ordinario in persona del Giudice dell'Esecuzione; qualora, però, l'atto esecutivo sia riconducibile ad un credito di natura tributaria, previdenziale o afferente a sanzione amministrativa e lo stesso venga impugnato oltre che per vizi propri anche per contestare la mancata notifica dell'atto presupposto (cartella esattoriale, avviso di addebito Inps e cartella di pagamento per contravvenzioni al codice della strada) sussiste la competenza a decidere rispettivamente del Giudice Tributario, del
Giudice del Lavoro e del Giudice di Pace territorialmente competente. Con riferimento alle pretese impositive di cui alle cartelle esattoriali n.094 2022001088872 4000,
n.09420220022820422000 e n.09420230011402328000 riconducibili esclusivamente al mancato pagamento di pretese tributarie si eccepisce, pertanto, il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario. Per quanto riguarda le cartelle di pagamento n.09420160016594077000, n.09420170000888 885000,
n.09420170001864981000, n.09420170011517472000, n. 094 20180016598689000 e gli avvisi di addebito n.39420120003909550000, n.39420160000318866000,
n.394201600026 51045000, n.39420170001579407000, n.39420180000966188000,
n.3942019000086063 9000, n.39420190003806517000 e n.39420220000031466000 riconducibili esclusivamente al mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada ed a contributi previdenziali si eccepisce, invece, l'incompetenza dell'adito Giudice
Ordinario in favore rispettivamente del Giudice di Pace e del Tribunale del lavoro territorialmente competenti.”;
pagina 2 di 3 Successivamente, con le note di trattazione scritta parte ricorrente-opponente ha aderito alle eccezioni sollevate da parte resistente-opposta e, pertanto, questo giudice, considerata la natura dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e di competenza per come indicati dalle parti, anche in ragione del fatto che si tratta di giurisdizione esclusiva e di competenza funzionale.
Le spese per questa fase debbano essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento alle cartelle esattoriali n.094 2022001088872 4000, n.09420220022820422000 e n.09420230011402328000 riconducibili esclusivamente al mancato pagamento di pretese tributarie, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Tributario competente;
Dichiara il difetto di competenza per le cartelle di pagamento n.09420160016594077000,
n.09420170000888 885000, n.09420170001864981000, n.09420170011517472000, n. 094
20180016598689000 e gli avvisi di addebito n.39420120003909550000,
n.39420160000318866000, n.394201600026 51045000, n.39420170001579407000,
n.39420180000966188000, n.3942019000086063 9000, n.39420190003806517000 e n.39420220000031466000, indicando quale giudice competente il Giudice di Pace e il
Giudice del Lavoro territorialmente competente;
compensa le spese di lite;
assegna 90 giorni per la riassunzione innanzi al giudice munito di giurisdizione e competenza;
Si comunichi
Reggio Calabria, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 3 di 3