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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.331 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Riesi, via Roma, 97/99, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sanfilippo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(P.I. , in persona del legale rappresentante, con sede legale in P.IVA_1
Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, elettivamente domiciliato in Siracusa, via della
Maestranza 136, presso lo studio degli Avv.ti Sebastiano Tresca e Carmelo
Tresca, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente,
giusto mandato agli atti.
CONVENUTO
OGGETTO: nullità di contratto bancario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 27 settembre
2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il , assumendo di aver stipulato in data 09.08.2011 un CP_1
contratto di apertura di credito in conto corrente n.2235/110 ad utilizzo promiscuo, utilizzabile sotto forma di sovvenzioni contro fatture, presso l'allora
AN RE di OD , ora Banco BPM S.p.a..
Lamentava che detto rapporto sarebbe stato viziato ab origine da usura per superamento del tasso soglia, limitatamente però al tasso di interesse di mora convenzionale e specificamente quello sottoscritto con il contratto di cui sopra.
A tal fine chiedeva l'azzeramento ex art. 1815 c.c. degli interessi tutti, addebitati sul conto richiamato.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1 ritenere e dichiarare la nullità,
inefficacia e/o invalidità parziale del contratto di apertura di credito in conto
corrente n. 2235/110, stipulato dal sig. con la AN RE Parte_1
di OD, oggi p.iva in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza Filippo
Meda, n 4 – 20121 Milano (MI), derivante dall'applicazione di interessi usurai,
dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché dichiarare
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali
successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla cliente odierno attore e per
l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore, della somma di € 7.384,24,, salva la maggior o minor somma accertata in giudizio,
oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, oltre le somme
derivanti dagli interessi avvenuta in ogni trimestre ( anatocismo), quantificate in
sede Giudiziale, oltre le spese sostenute per la CTP pari ad € 200; 2 ritenere e
dichiarare non dovute, per prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dell'apertura
di credito ( scopertura) in aggiunta agli interessi passivi;
3 rideterminare il saldo
2 effettivo del conto corrente di cui al punto 1 al momento della chiusura, calcolando per tutta la durata del rapporto, sin dall'apertura interessi passivi al
tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a
titolo di commissione di massimo scoperto ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione, quale data di decorrenza degli interessi sulle
singole operazioni;
4 condannare, altresì, la banca convenuta, quale conseguenza dell'accertata responsabilità, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, da determinarsi in via equitativa;
”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , che CP_1
contestava in toto la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
Conclusasi la fase istruttoria, puramente documentale, la causa veniva assunta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art.190
cpc per note conclusive e repliche.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., invero, chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento.
In particolare, in materia di contratti bancari, quando il cliente agisce in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi usurari o anatocistici ha l'onere di allegare i fatti posti a fondamento della domanda, ossia dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive rispetto alle quali l'applicazione di interessi usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Il cliente, invero, non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e della clausole contrattuali asseritamente illegittime, ma deve indicare in modo specifico quali sono gli addebiti che non ritiene dovuti, evidenziando quali sono le poste illegittime sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
Quando si lamenta l'applicazione di interessi usurari, pertanto, occorre indicare il tasso concordato e quello che si ritiene sia stato praticato effettivamente, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di
3 superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi nonchè l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura.
Nel caso di specie, la domanda dell'attore, lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la convenuta e il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tale rapporto, descrive in termini generali l'andamento del rapporto negoziale, non consentendo di individuare la metodologia di calcolo delle somme dovute a titolo di indebito.
Non fornisce una indicazione analitica dei tassi di interesse applicati e dei tassi soglia dei vari periodi.
Le domande svolte da parte attrice, indipendentemente dalla qualifica in termini di ripetizione o accertamento del saldo di conto corrente, presuppongono logicamente un preventivo accertamento in ordine alla nullità di determinate clausole contrattuali (capitalizzazione degli interessi, applicazione di interessi superiori al tasso soglia, commissioni di massimo scoperto) del conto corrente oggetto di controversia e, subito dopo, la prova dei conseguenti addebiti illegittimi e/o illeciti.
A tal fine, in particolare per gli addebiti di cui si chiede la ripetizione, era onere del versare la documentazione indispensabile a corredo della pretesa (- gli Pt_1
estratti conto corrente mensile o trimestrali;
gli estratti scalari trimestrali;
i prospetti riassuntivi di calcolo degli interessi trimestrali nonché i decreti ministeriali previsti dalla legge 108 del 1996).
Ne consegue, altresì, da un lato, l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attore, non avendo lo stesso dato prova della sua preventiva richiesta alla banca, dall'altro lato l'inammissibilità della CTU
contabile richiesta, che sarebbe stata meramente esplorativa.
E' ben noto, infatti, che la consulenza d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma è uno strumento di valutazione di fatti di cui risulta già pacifica la dimostrazione e che hanno natura accessoria, non potendo investire elementi posti a fondamento della domanda che devono essere provati necessariamente
4 dalla parte che agisce in giudizio, altrimenti eludendosi il disposto dell'art. 2697
c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5091 del 2016).
Sulla scorta di tali esiti ricostruttivi, si ritiene che la domanda proposta sia infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento per mancato assolvimento dell'onere della prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda attorea.
Cont
- Condanna al rimborso in favore della convenuta delle Parte_1
spese di lite che liquida ed in € 2.546,50 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
Così deciso in Caltanissetta in data 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Elvira Gambino
5