TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 187
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'ordinanza per contestazione violazione art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e applicazione sanzione acquisitiva ai sensi dell'art. 31

    Le opere realizzate, considerate nel loro complesso per caratteristiche, struttura, utilizzo e dimensioni, nonché per la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, rientrano tra le opere edilizie ex art. 3, lett. e.1) del D.P.R. n. 380 del 2001 e necessitano di permesso di costruire, con conseguente applicazione dell'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Erroneo inquadramento delle opere realizzate

    Le opere contestate, quali dehors di rilevante superficie e struttura, pergotende con strutture solide e permanenti, e tettoie di rilevanti dimensioni, non possono essere considerate attività edilizia libera, opere temporanee, pertinenze o pergotende nel senso inteso dalla legge, ma configurano nuova costruzione o interventi edilizi che richiedono titolo abilitativo.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie procedimentali

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso nel suo complesso è stato respinto.

  • Rigettato
    Contestazione delle opere descritte nel verbale di sopralluogo

    Il verbale di sopralluogo è ritenuto fondato in quanto le opere descritte sono state qualificate come abusive e necessitanti di permesso di costruire.

  • Rigettato
    Impugnazione atti derivati dall'ordinanza e dal verbale

    Poiché gli atti principali sono stati ritenuti legittimi, anche gli atti consequenziali vengono rigettati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 187
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 187
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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