Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01804/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2024, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 23 aprile 2024, adottata dal Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Pagani;
b) accertamento tecnico del Comando di polizia locale, verbale di sopralluogo reg. n, -OMISSIS- del 4 settembre 2023;
c) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa ledere gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa UR ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La presente causa è proposta per la trasposizione del ricorso straordinario con cui sono stati impugnati i seguenti atti: a) ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 23 aprile 2024; b) accertamento tecnico del Comando di polizia locale, verbale di sopralluogo reg. n, -OMISSIS-/P.G. del 4 settembre 2023; c) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa ledere gli interessi della ricorrente.
Si eccepisce l’illegittimità dell’ordinanza per aver prima contestato la violazione dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e poi applicato, oltre alla sanzione della demolizione, anche quella acquisitiva ai sensi dell’art. 31.
Inoltre, nella prospettazione attorea, l’ordine demolitorio sarebbe illegittimo anche per un erroneo inquadramento delle opere realizzate, in quanto, per una parte, esse sono legittime (o perché munite di titolo o perché si tratta di attività libera) e, per l’altra, possono essere soggette, al più, ad una sanzione pecuniaria.
Più in dettaglio, parte ricorrente deduce quanto segue:
Punto 1) Corte esterna lato sud del capannone
Si contesta l’apposizione di un telo in pvc per la copertura di celle frigorifero. Tale intervento è stato oggetto, prima, di CILA prot. n.-OMISSIS-del 5 giugno 2019, e, poi, di SCIA presentata al Suap prot. n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2019, mai inibite, e comunque trattasi di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 380/2001, o, al più, soggetta a CILA, ai sensi del successivo art. 6-bis, in assenza della quale può essere irrogata unicamente la sanzione pecuniaria;
Punto 2) Corte esterna lato sud ed est del capannone
Punto A) Si contesta l’apposizione di tubolari in ferro sui quali è stato apposto un telo acrilico. Anche per essi può, al più, applicarsi la sanzione pecuniaria;
Punto B) Si contesta il dehors precedentemente autorizzato con provvedimento n. -OMISSIS-del 27 gennaio 2020 (per una superficie di 100 mq, successivamente ampliato per altri 20 mq), la cui efficacia è stata prorogata per effetto della sopravvenuta normativa c.d. “anti-covid” e la cui eventuale scadenza, al massimo, può indurre a sollecitare la ricorrente a presentare la domanda per il rinnovo; i vetri temperati rientrano nell’ambito dell’attività edilizia libera, così come la pavimentazione esterna, la quale, peraltro, è stata oggetto di DIA del 6 agosto 2002, tant’è che in occasione di una precedente ordinanza n. -OMISSIS- del 2011 (poi oggetto di ripristino, come accertato con verbale di ottemperanza del 17 dicembre 2019), la pavimentazione esterna (già effettuata all’epoca) non era contestata;
Punto C) Si contesta sul lato est la realizzazione di una pergotenda (che rientrerebbe comunque nell’edilizia libera) ma si tratta in realtà di meri teli ombreggianti;
Punto D) Si contesta la realizzazione di una tettoia ma si tratta in realtà di un passaggio protetto dagli agenti atmosferici che conduce dalla strada all’ingresso del locale, aperto su quattro lati e con carattere servente rispetto all’edificio assentito ove si svolge l’attività della società ricorrente;
Punto 3) Lato nord del capannone
Si contesta la realizzazione di una pergotenda (anche qui in realtà meri teli ombreggianti) a ridosso della piscina che è stata oggetto di SCIA prot. n. -OMISSIS-del 9 maggio 2017, la quale, a tutto concedere, potrebbe essere oggetto di CILA, in assenza della quale può essere irrogata la sola sanzione pecuniaria; l’invocata vocazione agricola di questa zona è solo un residuato del Piano regolatore risalente al 1984, considerato che, nel frattempo, l’area è stata oggetto di svariati titoli edilizi (permesso di costruire n. -OMISSIS- del 2002, DIA -OMISSIS-del 6 agosto 2002, SCIA -OMISSIS- del 9 maggio 2017, CILA-OMISSIS-5 del 5 giugno 2019, SCIA -OMISSIS-del 28 dicembre 2019, autorizzazione dehors -OMISSIS- del 27 gennaio 2020) e commerciali.
La ricorrente evidenzia che, con riferimento a tutte le opere contestate, in data 7 settembre 2023 è intervenuto il decreto di non convalida di sequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- sul presupposto della mancanza di aggravio del carico urbanistico.
Infine, eccepisce la violazione delle garanzie procedimentali.
Si è costituito formalmente il Comune resistente.
Non si sono costituiti i controinteressati.
Con memoria depositata il 19 dicembre 2025 la ricorrente ha insistito nei motivi di impugnazione.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nella gravata ordinanza le opere abusive contestate sono descritte come segue:
“ 1. Foglio 2 part. -OMISSIS-3 sub 1 corte esterna lato sud del capannone - Chiusura dello spazio (corte), di forma trapezoidale, tra il capannone e il confine Sud; la chiusura è costituita da elementi in ferro sormontata da una copertura in telo in pvc a falda inclinata (dir. Nord/Sud); il nuovo manufatto chiuso su tutti i lati (blocchi di lapil cemento lato sud ed ovest – parete capannone lato nord e telo in pvc lato est), risulta suddiviso internamente, con tramezzi in lamiera coibentata, da diversi ambienti non comunicanti tra loro, ma comunicanti con il locale commerciale. I diversi ambienti, destinati a deposito e celle frigorifero, tutti muniti di pavimentazione e rivestimenti, nonché di impianto elettrico ed idrico con relativa pitturazione e rivestimento delle pareti; le altezze rilevate internamente sono pari a mt. 3,65 max e mt. 3,05 min. con una superficie interna pari a circa mq. 130,00
2. Foglio -OMISSIS- part. -OMISSIS- sub-OMISSIS- corte esterna lato sud ed Est del capannone
a) realizzazione di una struttura in tubolari in ferro zincato, ubicata in prosieguo al manufatto indicato al punto 1) ed allineata al confine sud, con copertura costituita in tubolari in ferro zincato di forma semicircolare coperta da films in plastica trasparente con telo acrilico; tale struttura presenta le seguenti dimensioni in pianta pari a circa mq (3,10 x 9,80) = 30,38 mq con altezze pari a mt. 2,74 gronda e mt. 3,20 colmo; il calpestio è costituito da massetto in cls, destinata a deposito.
b) A circa mt. 1,00 (dir. nord) dalla su descritta struttura, in aderenza alla parete est del capannone, in comunicazione con il locale commerciale, risulta realizzato un manufatto edilizio costituito da struttura in ferro (pilastri 20x20, arcarecci e travi reticolari) sormontata in copertura da telo in pvc, con chiusure laterali (lati nord, est e sud) in vetri temperati; la struttura risulta pavimentata e munita di illuminazione, nonché posta dal calpestio esterno ad una quota di + 0,36 mt.. Le dimensioni interne della struttura sono pari circa mq = (10,15 x 12,80) = 129,92 mq con altezze interne, rilevate dal pavimento sotto il telo in pvc, pari a mt. 2,74 (gronda lato sud), mt. 3,74 (centrale) e mt. 3,06 (gronda lato nord), all’interno di tale manufatto, utilizzato a sala ricevimento, sono stati realizzati lungo la parete del capannone alcune pareti in carton gesso che delimitano un piccolo locale (2,60 x 1,33) destinato a deposito e quadri elettrici e di un ulteriore locale, destinato ad ingresso del locale commerciale e cassa, che si protrae circa mt. 3,00 oltre il perimetro del citato manufatto in direzione nord, antistante l’accesso del capannone pari a circa mq = (7,80 x 2,60) = mq 20,28 con un’adiacente pensilina pari a mq = (3,60 x 2,95) = 10,62.
c) In aderenza ad est del manufatto di cui al punto 2 lettera b) risulta realizzata una pergo-tenda costituita da pilastri in ferro, tiranti in ferro e tende ombreggianti in acrilico; le dimensioni in pianta sono pari a circa mq = (8,70 x 13,50) = mq 117, 45 con altezza pari a mt. 3,28
d) Lungo i lati nord, in direzione nord, dei manufatti descritti al punto 2 lettere b) – c), che collega l’ingresso dalla strada (via -OMISSIS-) con l’accesso del locale commerciale, risulta realizzata una tettoia costituita da elementi in ferro e copertura con telo in pvc ad una sola falda inclinata (dir. S/N), avente le seguenti dimensioni in pianta pari a circa mq = (16,65 x 3,05) = mq 50,78 con altezze pari a mt. 3,28 max e mt. 3,00 min.
3. Foglio -OMISSIS- part. -OMISSIS- sub -OMISSIS- e -OMISSIS-orte esterna lato nord del capannone e particella n.-OMISSIS- sub -OMISSIS- corte lato ovest del fabbricato – sulla corte del fabbricato (Fg. -OMISSIS-part. -OMISSIS- sub 1) risulta realizzata una piscina interrata in c.a. pertinenziale al fabbricato con antistante area pavimentata (SCIA del 09/05/2017 con prot. gen. n. -OMISSIS-; la superficie pavimentata eseguita sulla part. -OMISSIS-sub -OMISSIS- è comunicante con la superficie pavimentata realizzata sull’adiacente corte, identificata con il foglio n.-OMISSIS- part. n-OMISSIS- sub -OMISSIS-, trasformando l’area da agricola a superficie impermeabile di intrattenimento. La superficie mutata di destinazione d’uso è pari alla realizzata pergotenda, costituita da pilastri in ferro, tiranti in ferro e tende ombreggianti in acrilico, con dimensioni in pianta pari a circa mq = (9,50 x 21,25) = mq 201,88 con altezza pari a mt. 3,00. Risultano eseguito un blocco wc (3,50 x 1,30 con h = 2,75) indipendente, facente parte dell’unità immobiliare identificata con la particella n. -OMISSIS-, con accesso dal cortile esterno lato ovest a servizio dell’area piscina gestita dalla-OMISSIS-” ”.
Orbene, è evidente che le opere realizzate, considerate nel loro complesso, valutandone caratteristiche, struttura, utilizzo e dimensioni, tenuto conto della trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, rientrano tra le opere edilizie ex art. 3, lett. e.1) del D.P.R. n. 380 del 2001 e sono pertanto necessitanti di permesso di costruire e in caso contrario destinatarie di ordine di demolizione
In proposito, deve osservarsi che: “ La realizzazione di manufatti permanenti, quali dehors di rilevante superficie e struttura, in assenza di permesso di costruire, costituisce attività edilizia di nuova costruzione e non può essere considerata opera temporanea o pertinenza. Ai sensi degli artt. 3, 6-bis, 10, 22, 27 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, tali interventi richiedono specifico titolo abilitativo e rispettano la normativa urbanistica e paesaggistica ” (Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2025, n. 2031).
Quanto alle pergotende, giova poi rilevare che: “ Affinché si possa parlare di "pergotenda", che in quanto tale non necessita di titolo abilitativo, occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. Non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio ” (Cons. Stato, sez. II, 30 aprile 2024, n. 3930).
Inoltre, “ In materia di edilizia, il vincolo pertinenziale è riconoscibile soltanto a opere di modestissima entità e accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici "et similia", ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa. Si deve pertanto ritenere che una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio in quanto copre una significativa superficie e delinea volumi diversi rispetto all'edificio principale, indipendentemente dall'eventuale vincolo di servizio o di ornamento nei riguardi di essa, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico una pertinenza ” (Cons. Stato, sez. VI, 30 agosto 2024, n. 7326).
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto, senza che rilevi, in senso contrario, la mancata convalida del sequestro, posto che il P.M. si è limitato a ritenere allo stato non documentato l’aggravio del carico urbanistico.
Stante la peculiarità della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
UR ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR ZO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.