Art. 10. ((Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perche' riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilita' permanente di qualunque grado purche' non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno, ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennita' che possono spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio.
Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 1 della presente legge, tale rendita sara' pari ai due Terzi della differenza in meno tra la retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena, e quella, determinata nello stesso modo, percepita per la nuova occupazione.
Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima sara' pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennita' di disoccupazione.
Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno sara' applicato il trattamento previsto nel secondo comma.
La rendita di passaggio puo' essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di cinque anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione non compresa fra quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia.
La rendita di passaggio e' in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennita' spettanti per la riduzione della capacita' lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con la indennita' di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro.
Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo sussidio giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del sussidio medesimo))
Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 1 della presente legge, tale rendita sara' pari ai due Terzi della differenza in meno tra la retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena, e quella, determinata nello stesso modo, percepita per la nuova occupazione.
Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima sara' pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennita' di disoccupazione.
Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno sara' applicato il trattamento previsto nel secondo comma.
La rendita di passaggio puo' essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di cinque anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione non compresa fra quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia.
La rendita di passaggio e' in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennita' spettanti per la riduzione della capacita' lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con la indennita' di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro.
Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo sussidio giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del sussidio medesimo))