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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17218 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 855/25 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Alessandra Giannuzzi
nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Lorenzo Margiotta
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 25.11.2025, depositate in data 21.11.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. Il Sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. Il figlio è maggiorenne Persona_1
e coniugato in regime di separazione di beni, economicamente indipendente e residente in Italia con la propria famiglia.
3.La casa coniugale in Roma, Via dei Prati Fiscali n.284, sc. B, Piano 1° int.2, con posto auto di pertinenza, di proprietà dello stesso viene assegnata con quanto in Parte_1 essa contenuto alla moglie attualmente pensionata.
4.Il Sig. si Controparte_1 Parte_1 impegna a versare alla moglie l'assegno per il mantenimento della stessa pari Controparte_1 ad €.1.100,00 (euro millecento/00) mensili, con decorrenza dal mese di novembre p.v. ed entro il giorno 5 di ogni mese, da aggiornare annualmente secondo le variazioni Istat, nel quale sono comprese le spese per le varie utenze (telefono, acqua, luce, gas, immondizia/Tari etc.), escluse le spese condominiali e di riscaldamento, che restano a carico del marito.
5. Quanto alla casa in Cervia,
Viale G. Di Vittorio n.34, piano terra, la Sig.ra si fa carico del pagamento della Controparte_1 propria quota del mutuo bancario di acquisto gravante sull'immobile predetto.
6.Il Sig. Parte_1 si impegna al pagamento del canone e delle spese per l'affrancazione così come verranno
[...] quantificati da , comprese le spese notarili dell'atto di affrancazione, escluso Parte_2 qualsiasi altro onere e spesa non pertinente al procedimento amministrativo, relativamente all'immobile in viale Marx n.210, int.16, sc.E con annesso posto auto, il quale era già intestato alla
Sig.ra uanto al diritto di proprietà superficiaria e dalla stessa alienato ai Sigg.ri Controparte_1
e con atto notarile in data Persona_2 Per_3 CP_2 Persona_4
19.7.2010. In relazione a detta alienazione, come da verbale di mediazione 26.6.2020 stipulato con i predetti attuali proprietari superficiari, la Sig.ra ha già presentato domanda di Controparte_1 affrancazione in data 28.10.2020, attualmente giacente e si impegna ad informare tempestivamente il Sig. circa la liquidazione degli oneri di affrancazione da parte di . Parte_1 Parte_2
7.Le parti rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
7.Le parti accettano i reciproci impegni e si dichiarano soddisfatte. 8Il tutto con spese legali compensate tra le parti “ che il Tribunale ritiene congrue, cosi provvedendo come da dispositivo, dando altresì atto delle ulteriori clausole pattuite di carattere negoziale ovvero non di competenza del Tribunale che pur se aliene al contenuto necessario della pronuncia divorzile sono state dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
ritenuto che l'esito del giudizio consenta la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 7.12.1985 in Cervia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervia, atto n.89, parte 2, serie A, anno 1985 , alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 26.11.2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 855/25 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Alessandra Giannuzzi
nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Lorenzo Margiotta
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 25.11.2025, depositate in data 21.11.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. Il Sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. Il figlio è maggiorenne Persona_1
e coniugato in regime di separazione di beni, economicamente indipendente e residente in Italia con la propria famiglia.
3.La casa coniugale in Roma, Via dei Prati Fiscali n.284, sc. B, Piano 1° int.2, con posto auto di pertinenza, di proprietà dello stesso viene assegnata con quanto in Parte_1 essa contenuto alla moglie attualmente pensionata.
4.Il Sig. si Controparte_1 Parte_1 impegna a versare alla moglie l'assegno per il mantenimento della stessa pari Controparte_1 ad €.1.100,00 (euro millecento/00) mensili, con decorrenza dal mese di novembre p.v. ed entro il giorno 5 di ogni mese, da aggiornare annualmente secondo le variazioni Istat, nel quale sono comprese le spese per le varie utenze (telefono, acqua, luce, gas, immondizia/Tari etc.), escluse le spese condominiali e di riscaldamento, che restano a carico del marito.
5. Quanto alla casa in Cervia,
Viale G. Di Vittorio n.34, piano terra, la Sig.ra si fa carico del pagamento della Controparte_1 propria quota del mutuo bancario di acquisto gravante sull'immobile predetto.
6.Il Sig. Parte_1 si impegna al pagamento del canone e delle spese per l'affrancazione così come verranno
[...] quantificati da , comprese le spese notarili dell'atto di affrancazione, escluso Parte_2 qualsiasi altro onere e spesa non pertinente al procedimento amministrativo, relativamente all'immobile in viale Marx n.210, int.16, sc.E con annesso posto auto, il quale era già intestato alla
Sig.ra uanto al diritto di proprietà superficiaria e dalla stessa alienato ai Sigg.ri Controparte_1
e con atto notarile in data Persona_2 Per_3 CP_2 Persona_4
19.7.2010. In relazione a detta alienazione, come da verbale di mediazione 26.6.2020 stipulato con i predetti attuali proprietari superficiari, la Sig.ra ha già presentato domanda di Controparte_1 affrancazione in data 28.10.2020, attualmente giacente e si impegna ad informare tempestivamente il Sig. circa la liquidazione degli oneri di affrancazione da parte di . Parte_1 Parte_2
7.Le parti rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
7.Le parti accettano i reciproci impegni e si dichiarano soddisfatte. 8Il tutto con spese legali compensate tra le parti “ che il Tribunale ritiene congrue, cosi provvedendo come da dispositivo, dando altresì atto delle ulteriori clausole pattuite di carattere negoziale ovvero non di competenza del Tribunale che pur se aliene al contenuto necessario della pronuncia divorzile sono state dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
ritenuto che l'esito del giudizio consenta la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 7.12.1985 in Cervia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervia, atto n.89, parte 2, serie A, anno 1985 , alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 26.11.2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi