Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 668
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizi dell'avviso di intimazione

    La Corte ha ritenuto che la definizione con adesione delle pretese dell'Amministrazione, riguardante maggiori utili extracontabili, comporti il riconoscimento dei maggiori ricavi e la definitività dell'accertamento riguardo agli utili occulti non contabilizzati. Ha inoltre affermato che, in presenza di un accertamento a carico di una società di capitali a ristretta base sociale, l'Ufficio può legittimamente presumere che i maggiori ricavi non contabilizzati accertati in capo alla società costituiscano reddito non dichiarato dei soci, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente. I maggiori ricavi accertati in capo alla società sono stati imputati pro quota ai soci, considerando irrilevanti le successive vicende relative ai risultati dell'adesione con la quale veniva definito l'avviso di accertamento della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 668
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 668
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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