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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 668/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1464/2020 depositato il 28/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1953/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 23/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVMIPPD00420 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVMIPPD00420 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVMIPPD00420 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso d'intimazione n. TVMIPPD00420/2017 emesso per l'anno di imposta 2008, il Sig. Resistente_1 presentava ricorso, lamentando il difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione e l'erronea liquidazione della sentenza.
La CTP, con sentenza n. 1953/2019, pronunciata in data 15/10/2019 e depositata il 23/10/2019, accoglieva il ricorso di controparte, annullando l'avviso di intimazione e ritenendo l'atto viziato da difetto di motivazione, in quanto a dire dei giudici di prime cure “Nel determinare l'imposta dovuta al ricorrente in virtù della sentenza di questa CTP n. 1684/17 - che ha accertato un maggior reddito in capo alla società Società_1, di cui il ricorrente è socio al 40% - l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare i pagamenti nel frattempo corrisposti dalla società, i quali erodono la base di calcolo su cui calcolare il reddito conseguito dai soci, tassabile in virtù della presunzione di distribuzione degli utili operante per le società a ristretta base azionaria”.
Proponeva gravame l'Ufficio ritenendo apodittico il suddetto assunto. Si costituiva il contribuente ribadendo le censure mosse in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di non poter confermare il percorso motivazionale seguito dai giudici di prime cure atteso che, lungi da una fuorviante quanto plastica rappresentazinoe fornita dal difensore del contribuente in sede di discussione, in ordine al taglio della base di calcolo su cui operare la determinazione del reddito conseguito dai soci, i pagamenti comunque effettuati dalla società non possono minare il principio secondo cui la pretesa nei confronti del socio deve essere rapportata a quella espressa nei confronti della società.
Al contrario, deve osservarsi come la definizione con adesione delle pretese dell'Amministrazione
IA (accertamento con adesione) riguardanti maggiori utili extracontabili, comporti il riconoscimento dei maggiori ricavi e la definitività dell'accertamento riguardo agli utili occulti non contabilizzati.
Invero, l'avviso d'intimazione n. TVMIPPD00420/2017 emesso per l'anno di imposta 2008 scaturisce dalla liquidazione della sentenza n. 1684/03/2017 pronunciata dalla CTP di Lecce in data 07/02/2017 e depositata l'08/05/2017, divenuta definitiva per mancata impugnazione, con la quale nel merito veniva deciso: “… la “Società_1 s.r.l.”, di cui all'epoca della verifica era socio l'odierno ricorrente, ha definito in adesione l'accertamento che la riguardava, con discendente riduzione dei contestati ricavi ai fini delle dovute imposte. Ora, vertendosi in tema di redditi di partecipazione, appare equo determinare nei confronti dei soci imposte commisurate ai conseguenti utili in concreto presuntivamente distribuiti …”.
In presenza di un accertamento a carico di una società di capitali a ristretta base sociale, l'Ufficio può legittimamente presumere che i maggiori ricavi non contabilizzati accertati in capo alla società costituiscano reddito non dichiarato dei soci, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.
Per tali ragioni, venivano imputati pro quota in capo ai soci i soli maggiori ricavi accertati in capo alla società di € 41.553,00. A nulla rilevando le successive vicende relative ai risultati dell'adesione con la quale veniva definito l'avviso di accertamento della società, dovendosi considerare alla stregua di un post factum non rilevante.
Le spese di lite si compensano per ragioni di equità processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara definitivo l'avviso di intimazione.
COMPENSA LE SPESE DI LITE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1464/2020 depositato il 28/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1953/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 23/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVMIPPD00420 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVMIPPD00420 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVMIPPD00420 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso d'intimazione n. TVMIPPD00420/2017 emesso per l'anno di imposta 2008, il Sig. Resistente_1 presentava ricorso, lamentando il difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione e l'erronea liquidazione della sentenza.
La CTP, con sentenza n. 1953/2019, pronunciata in data 15/10/2019 e depositata il 23/10/2019, accoglieva il ricorso di controparte, annullando l'avviso di intimazione e ritenendo l'atto viziato da difetto di motivazione, in quanto a dire dei giudici di prime cure “Nel determinare l'imposta dovuta al ricorrente in virtù della sentenza di questa CTP n. 1684/17 - che ha accertato un maggior reddito in capo alla società Società_1, di cui il ricorrente è socio al 40% - l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare i pagamenti nel frattempo corrisposti dalla società, i quali erodono la base di calcolo su cui calcolare il reddito conseguito dai soci, tassabile in virtù della presunzione di distribuzione degli utili operante per le società a ristretta base azionaria”.
Proponeva gravame l'Ufficio ritenendo apodittico il suddetto assunto. Si costituiva il contribuente ribadendo le censure mosse in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di non poter confermare il percorso motivazionale seguito dai giudici di prime cure atteso che, lungi da una fuorviante quanto plastica rappresentazinoe fornita dal difensore del contribuente in sede di discussione, in ordine al taglio della base di calcolo su cui operare la determinazione del reddito conseguito dai soci, i pagamenti comunque effettuati dalla società non possono minare il principio secondo cui la pretesa nei confronti del socio deve essere rapportata a quella espressa nei confronti della società.
Al contrario, deve osservarsi come la definizione con adesione delle pretese dell'Amministrazione
IA (accertamento con adesione) riguardanti maggiori utili extracontabili, comporti il riconoscimento dei maggiori ricavi e la definitività dell'accertamento riguardo agli utili occulti non contabilizzati.
Invero, l'avviso d'intimazione n. TVMIPPD00420/2017 emesso per l'anno di imposta 2008 scaturisce dalla liquidazione della sentenza n. 1684/03/2017 pronunciata dalla CTP di Lecce in data 07/02/2017 e depositata l'08/05/2017, divenuta definitiva per mancata impugnazione, con la quale nel merito veniva deciso: “… la “Società_1 s.r.l.”, di cui all'epoca della verifica era socio l'odierno ricorrente, ha definito in adesione l'accertamento che la riguardava, con discendente riduzione dei contestati ricavi ai fini delle dovute imposte. Ora, vertendosi in tema di redditi di partecipazione, appare equo determinare nei confronti dei soci imposte commisurate ai conseguenti utili in concreto presuntivamente distribuiti …”.
In presenza di un accertamento a carico di una società di capitali a ristretta base sociale, l'Ufficio può legittimamente presumere che i maggiori ricavi non contabilizzati accertati in capo alla società costituiscano reddito non dichiarato dei soci, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.
Per tali ragioni, venivano imputati pro quota in capo ai soci i soli maggiori ricavi accertati in capo alla società di € 41.553,00. A nulla rilevando le successive vicende relative ai risultati dell'adesione con la quale veniva definito l'avviso di accertamento della società, dovendosi considerare alla stregua di un post factum non rilevante.
Le spese di lite si compensano per ragioni di equità processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara definitivo l'avviso di intimazione.
COMPENSA LE SPESE DI LITE