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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/09/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 3407/2025 promossa da
(C.F. ) assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'alia Carmela
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ) assistita Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Raffaella Ginipro
-PARTE CONVENUTA-
e
(CF ) assistito dall' avv. Tommaso Parisi CP_2 P.IVA_2
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 1. Il ricorrente si è rivolto al giudice del lavoro ai Parte_1 sensi dell'articolo 618 bis c.p.c. a seguito della notifica della intimazione di pagamento n. 10320259000209063/000 - con cui Controparte_3
l'ha invitato ai sensi dell' articolo 50 comma 2 d.p.r. 602/1973 ad
[...] effettuare entro 5 giorni il pagamento, tra l'altro, dell'importo complessivo di € 18.303,57 di cui € 3.683,35 a titolo di contributi richiesti con la cartella CP_2 esattoriale n. 10320110003290055000 e € 10.706,68 di cui all'AVA n. 40320150001116909000 con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento entro detto termine, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata. 2. , il ricorrente ha eccepito l'esistenza di una sentenza del Tribunale di Torino (n. 1395/2022 del 19.10.22) che ha già dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella esattoriale n. 10320110003290055000 e la prescrizione quinquennale del credito di cui all'AVA n. 40320150001116909000, chiedendo che il giudice accertasse la nullità, irregolarità, illegittimità e/o infondatezza parziale
1 dell'intimazione, non dovute le somme e l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata rispetto ad esse. Controparte_3
3. Nel costituirsi in giudizio l' ha chiesto il rigetto della domanda, dando CP_2 atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 1395/2022.
4. ha documentato di aver notificato in data Controparte_3
14 novembre 2019 l'intimazione di pagamento n. 10320199003513004000 relativa, tra l'altro, all'AVA n. 40320150001116909000 facendo valere la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 68 del DL 18/20, convertito in L. 27/2020.
5. Alla prima udienza, parte ricorrente ha eccepito a sua volta l'invalidità di tale notifica in quanto manca in atti la prova della ricezione della raccomandata informativa inviata al ricorrente a seguito della consegna del plico alla moglie.
6. La domanda relativamente al credito di € 3.879,91 riconducibile alla cartella n. 10320110003290055000 è fondata.
7. , infatti, ha inserito il credito in questione Controparte_3 nell'intimazione di pagamento opposta nonostante lo stesso fosse già stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato.
8. Con riferimento ad esso va dunque certamente dichiarata l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata. Controparte_3
9. Non è fondata, invece, la domanda di accertamento della prescrizione del credito di € 10.706,68 di cui all'AVA n. 40320150001116909000.
10. Il termine di prescrizione quinquennale che ha iniziato a decorrere dalla notifica di quest'ultimo, pacificamente avvenuta il 11 novembre 2015, è stato utilmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 10320199003513004000, avvenuta in data 14 novembre 2019.
11. Non vale ad escluderlo il fatto che non Controparte_3 abbia prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviata al ricorrente a seguito della consegna del plico a mani della moglie.
12. Si tratta infatti di una notifica ai sensi dell'art. 60 d.p.r. n. 600/1973 e la giurisprudenza è consolidata nel ritenere irrilevante detta produzione in caso di notifica a persona di famiglia ai sensi di tale norma in quanto l'art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso, come quello di specie, in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio.
13. Nello stabilire che “il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto
o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”, infatti, la lett. b)-bis dell'art. 60 comma 1 “prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento” (così Cass. n. 6243/2024 e precedenti ivi citate). 14. Il nuovo termine di prescrizione che ha iniziato a decorrere dalla notifica del 14 novembre 2019 è stato poi lungamente sospeso ai sensi dell'art. 68 DL 18/20, convertito in L. 27/2020, la cui applicabilità non è stata contestata da parte ricorrente (e comunque condurrebbe allo stesso risultato l'applicazione degli art. art. 37 del d.l. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021) e, pertanto, non era ancora spirato alla notifica dell'intimazione opposta, il 17 febbraio 2025.
2 15. La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda,
- dichiara insussistente il diritto di a Controparte_3 procedere nei confronti di all'esecuzione Parte_1 forzata preannunciata con l'intimazione di pagamento n. 10320259000209063/000 in relazione all'importo di € 3.879,91 riconducibile alla cartella esattoriale n. 10320110003290055000;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti. Torino, 17 settembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
3
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 3407/2025 promossa da
(C.F. ) assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'alia Carmela
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ) assistita Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Raffaella Ginipro
-PARTE CONVENUTA-
e
(CF ) assistito dall' avv. Tommaso Parisi CP_2 P.IVA_2
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 1. Il ricorrente si è rivolto al giudice del lavoro ai Parte_1 sensi dell'articolo 618 bis c.p.c. a seguito della notifica della intimazione di pagamento n. 10320259000209063/000 - con cui Controparte_3
l'ha invitato ai sensi dell' articolo 50 comma 2 d.p.r. 602/1973 ad
[...] effettuare entro 5 giorni il pagamento, tra l'altro, dell'importo complessivo di € 18.303,57 di cui € 3.683,35 a titolo di contributi richiesti con la cartella CP_2 esattoriale n. 10320110003290055000 e € 10.706,68 di cui all'AVA n. 40320150001116909000 con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento entro detto termine, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata. 2. , il ricorrente ha eccepito l'esistenza di una sentenza del Tribunale di Torino (n. 1395/2022 del 19.10.22) che ha già dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella esattoriale n. 10320110003290055000 e la prescrizione quinquennale del credito di cui all'AVA n. 40320150001116909000, chiedendo che il giudice accertasse la nullità, irregolarità, illegittimità e/o infondatezza parziale
1 dell'intimazione, non dovute le somme e l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata rispetto ad esse. Controparte_3
3. Nel costituirsi in giudizio l' ha chiesto il rigetto della domanda, dando CP_2 atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 1395/2022.
4. ha documentato di aver notificato in data Controparte_3
14 novembre 2019 l'intimazione di pagamento n. 10320199003513004000 relativa, tra l'altro, all'AVA n. 40320150001116909000 facendo valere la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 68 del DL 18/20, convertito in L. 27/2020.
5. Alla prima udienza, parte ricorrente ha eccepito a sua volta l'invalidità di tale notifica in quanto manca in atti la prova della ricezione della raccomandata informativa inviata al ricorrente a seguito della consegna del plico alla moglie.
6. La domanda relativamente al credito di € 3.879,91 riconducibile alla cartella n. 10320110003290055000 è fondata.
7. , infatti, ha inserito il credito in questione Controparte_3 nell'intimazione di pagamento opposta nonostante lo stesso fosse già stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato.
8. Con riferimento ad esso va dunque certamente dichiarata l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata. Controparte_3
9. Non è fondata, invece, la domanda di accertamento della prescrizione del credito di € 10.706,68 di cui all'AVA n. 40320150001116909000.
10. Il termine di prescrizione quinquennale che ha iniziato a decorrere dalla notifica di quest'ultimo, pacificamente avvenuta il 11 novembre 2015, è stato utilmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 10320199003513004000, avvenuta in data 14 novembre 2019.
11. Non vale ad escluderlo il fatto che non Controparte_3 abbia prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviata al ricorrente a seguito della consegna del plico a mani della moglie.
12. Si tratta infatti di una notifica ai sensi dell'art. 60 d.p.r. n. 600/1973 e la giurisprudenza è consolidata nel ritenere irrilevante detta produzione in caso di notifica a persona di famiglia ai sensi di tale norma in quanto l'art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso, come quello di specie, in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio.
13. Nello stabilire che “il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto
o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”, infatti, la lett. b)-bis dell'art. 60 comma 1 “prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento” (così Cass. n. 6243/2024 e precedenti ivi citate). 14. Il nuovo termine di prescrizione che ha iniziato a decorrere dalla notifica del 14 novembre 2019 è stato poi lungamente sospeso ai sensi dell'art. 68 DL 18/20, convertito in L. 27/2020, la cui applicabilità non è stata contestata da parte ricorrente (e comunque condurrebbe allo stesso risultato l'applicazione degli art. art. 37 del d.l. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021) e, pertanto, non era ancora spirato alla notifica dell'intimazione opposta, il 17 febbraio 2025.
2 15. La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda,
- dichiara insussistente il diritto di a Controparte_3 procedere nei confronti di all'esecuzione Parte_1 forzata preannunciata con l'intimazione di pagamento n. 10320259000209063/000 in relazione all'importo di € 3.879,91 riconducibile alla cartella esattoriale n. 10320110003290055000;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti. Torino, 17 settembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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