Articolo 2 della Legge 24 luglio 2003, n. 199
Articolo 1
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17 agosto 2003
Art. 2. 1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica ai procedimenti concernenti i reati commessi e ai giudizi civili iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 17 agosto 2003
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