TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12587 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65543/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65543 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 08/05/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in proprio e in qualità di erede di , e Parte_1 Per_1 Parte_2 Parte_3
Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Raul Carosi, presso il cui studio, in via Quintilio Varo n. 112, è domiciliata giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n.
12 è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
E
pagina 1 di 16
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n.
12 è ex lege domiciliato.
INTERVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte memorie depositate in data 03/04/2025 da parte attrice, ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 26/10/2022 e 04/01/2024, (nata il Parte_1
17/08/1951) ha citato in giudizio, in proprio e in qualità di erede della madre, (nata [...]), Per_1
nonché della nonna materna (nata [...]) e delle zie ex frate (nata Persona_2 Parte_3
09/08/1927) e (nata [...]), la Repubblica Federale Tedesca, in persona dell'Ambasciatore Per_3
in Italia pro tempore, e la , in persona del Controparte_3
Presidente pro tempore, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio (per la perdita del rapporto parentale) e iure hereditatis (quest'ultimo per quanto patito dai propri de cuius), sofferto durante la seconda guerra mondiale, a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in una somma non inferiore ad euro 200.000.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che , e , quali Per_1 Per_3 Parte_3 Persona_2 civili, non direttamente coinvolte nel conflitto bellico, avevano subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio, in particolare:
- in data 11/03/1944, era stata arrestata, detenuta nel campo di Fossoli sino al 16/05/1944, e Per_1
deportata nel campo di sterminio di Auschwitz (con matricola n. A-5396); in data 30/04/1945 era stata liberata dalle Forze Armate alleate;
pagina 2 di 16 - e anche loro arrestate in data 11/03/1944, giunte al campo di Auschwitz, erano Per_3 Parte_3 decedute rispettivamente in data 23/05/1944 (all'età di nove anni) e 18/11/1944 (all'età di diciassette anni);
- era stata arrestata in data 21/03/1944, detenuta nel campo di Fossoli sino al 16/05/1944, e Persona_2 deportata nel campo di sterminio di Auschwitz, dove era deceduta in data 23/05/1944 (all'età di trentanove anni).
I fatti (ovvero la deportazione e il decesso dei propri congiunti) erano provati dai documenti prodotti (in particolare dalla documentazione raccolta dalla CDEC – Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal Terzo Reich di religione ebraica durante la Seconda guerra mondiale).
Parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della IA nazista) sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 2/6/1961.
L'attrice ha quantificato il danno non patrimoniale in euro 200.000, chiedendo anche il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del 4% annuo. Ha poi dedotto, anche alla luce dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, di essere disposta a valutare eventuali proposte conciliative.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il Sig. [la Sig.ra] ha subito Pt_4
a causa della sua deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz e successivamente nel campo di Gross
Rosen e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 200.000,00 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.»
In data 12/06/2023 (per l'udienza di prima comparizione fissata ex art. 168 bis comma V c.p.c. per il
12/09/2023) si è costituita la Repubblica Italiana, per la in persona del Controparte_1
Presidente del Consiglio p.t., ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
pagina 3 di 16 - in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Controparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con
[...]
l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpretati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. in materia penale. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo).
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.
- il difetto di prova della qualità di erede, in quanto parte attrice ha dedotto di essere erede della nonna e delle zie solo perché figlia di senza aver chiarito in che modo ne abbia acquisito i diritti successori. Ha Per_1 eccepito, inoltre, che né il certificato di morte né l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 2000 erano atti sufficienti e idonei a provare tale qualità; ha altresì dedotto la mancanza di prova dell'esistenza di eventuali altri coeredi, che avrebbero imposto la riduzione della pretesa creditoria alla sola quota di spettanza ereditaria.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In particolare, rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, ha allegato la carenza di prova pagina 4 di 16 di un danno biologico in mancanza di documentazione medica accertante la menomazione all'integrità psicofisica.
In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n.
2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto: « Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a Controparte_2
titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare Controparte_1
le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto il de cuius (o i suoi aventi causa) ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 04/01/2024, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la Controparte_4
contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di IA ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di IA poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 08/05/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
pagina 5 di 16 Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla IA nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno
Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di IA (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della IA per danni derivati da acta imperii. La Corte ha pagina 6 di 16 quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del 7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità. Parte attrice ha infatti dedotto che la famiglia ha subìto la deportazione, la tortura, la Per
pagina 7 di 16 riduzione in schiavitù, l'omicidio nonché il programmato sterminio. La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n.238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca, della Controparte_1
e del
[...] Controparte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di IA, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. Controparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al
Terzo Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di IA.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di IA o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la IA- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022
(successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
pagina 8 di 16 L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
IA, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della IA verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della IA (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della , e in particolare del Controparte_1 Controparte_2
(nel caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, ma intervenuto) con la precisazione
[...] che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal Ministero dell'Economia Finanze). CP_2
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo pagina 9 di 16 comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività.
Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine alla carenza di prova della qualità di erede dell'attore e all'esistenza di eventuali altri eredi, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il
"de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo
pagina 10 di 16 in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024) ha agito in giudizio in qualità di erede della madre, , nonché di , di Parte_1 Per_1 Persona_2 [...]
e Pt_3 Per_3
Parte attrice ha depositato: certificazione anagrafica (estratto di nascita all. 09 alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 17/09/2024), risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma - da cui si evince che è figlia di Parte_1 Controparte_6 [...]
. Per_1
Ha depositato, inoltre, certificazione anagrafica (estratto di nascita all. 13 alla memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c. depositata il 17/09/2024) da cui si evince che era figlia di e Per_1 CP_6 Persona_2
pertanto, era la nonna materna di Ha depositato anche certificazione anagrafica Persona_2 Parte_1
(estratti di nascita all. 17 e 18 alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 17/09/2024) da cui si evince che e erano entrambe figlie di e;
pertanto, Per_3 Parte_3 CP_6 Persona_2 Per_3
e erano sorelle di , dunque zie materne di (e non sorelle di , Pt_3 Per_1 Parte_1 CP_6 come è affermato nell'atto introduttivo alla pag. 2). Il rapporto di parentela tra e , Parte_1 Per_1
, e risulta provato. Persona_2 Per_3 Parte_3
Ad avviso del Tribunale, non risultando la redazione di alcun testamento, è provata la qualità di erede ab intestato dell'attrice nei confronti della madre ( ), della nonna ( e delle zie materne Per_1 Persona_2
( e ex art. 571 c.c.). In particolare, per queste ultime, decedute all'età di 9 e 17 anni, Per_3 Parte_3
può presumersi che non avessero contratto matrimonio e non avessero discendenti in linea retta.
In merito all'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui l'attore è onerato di provare anche di essere erede esclusivo, in quanto in presenza di altri coeredi sarebbe necessaria l'integrazione del contraddittorio, basta richiamare (tra tante) la sentenza della Corte di Cassazione n. 10585 del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota
pagina 11 di 16 ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Come già detto l'attrice ha agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio, e quale erede di
, , in ragione della loro deportazione, tortura, riduzione in Per_1 Persona_2 Per_3 Parte_3
schiavitù e omicidio.
Dalla documentazione versata in atti (in particolare, la documentazione storica raccolta dalla CDEC –
Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea e dai certificati di iscrizione nel registro di popolazione rilasciati dalla Comunità ebraica di Roma) si evince che: (all. 1 alla memoria ex art. Per_1
183 comma VI n. 2 c.p.c.) era stata arrestata a Roma l'11/03/1944, detenuta nel campo di Fossoli, deportata ad Auschwitz (n. di matricola A5396) e liberata il 30/04/1945; (all. 2 alla stessa memoria) era Persona_2
stata arrestata a Roma il 21/03/1944, detenuta nel campo di Fossoli e deportata ad Auschwitz, dove è deceduta il 15/05/1944 (come da certificato di morte, all.14); e (all. 3 e 4 alla stessa Per_3 Parte_3
memoria) sono state arrestate a Roma il 10/03/1944, detenute nel campo di Fossoli, deportata ad Auschwitz e ivi decedute il 15/05/1944 (come da certificato di morte, all.ti 15 e 16 alla stessa memoria). Alla luce della documentazione allegata, il fatto storico è provato.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero la deportazione, la riduzione in schiavitù e l'omicidio della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statto Militare Internazionale dell'08.08.1945.
Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
pagina 12 di 16 Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
7.2. Danno patrimoniale iure hereditatis
L'attrice agisce per il risarcimento: i. iure successionis, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
, , e ii. iure proprio, per il danno da perdita parentale. Per_1 Persona_2 Per_3 Parte_3
Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte dei de cuis, non può essere riconosciuto. L'attrice allega che i propri eredi “sono stati costretti a lavorare senza alcuna retribuzione, in stato di schiavitù”.
Sul punto, tali allegazioni sono generiche. L'attrice ha chiesto che la quantificazione del danno patrimoniale sia fatta applicando le ordinarie tariffe giornaliere previste dai CCNL ovvero in via equitativa e che si consideri il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Tuttavia, non è stato allegato, neanche genericamente, alcun elemento per consentire la liquidazione equitativa. Parte attrice non ha indicato né quali attività avessero svolto i parenti, durante la prigionia, né quale lavoro facessero in precedenza e il CCNL di riferimento. Pertanto, tale voce di danno, a prescindere dalla sua astratta risarcibilità, non può dirsi provata nel caso di specie.
7.3. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Diversamente, deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
pagina 13 di 16 Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalle vittime e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella del decesso. Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma, al valore attuale (tabelle del 2023) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro 128,07 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità. All'importo di euro 128,07 giornaliero deve aggiungersi un importo equitativamente determinato in euro 20.000,00 diretto a ristorare ciascuna vittima (a prescindere dalla durata della deportazione) per l'enorme sofferenza, turbamento, angoscia e mortificazione, provocata dall'arresto e dalla cattura assolutamente illegittimi.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione per ciascuno dei de cuius, ovvero di 415 giorni per (dal 11/03/1944 al 30/04/1945); 67 giorni per e Per_1 Per_3 Parte_3
(dal 10/03/1944 al 15/05/1944); 56 giorni per (dal 21/03/1944 al 15/05/1944), deve essere Persona_2 liquidato, rispettivamente, l'importo di euro 73.149,05, euro 28.580,69, euro 28.580,69 ed euro 27.171,92, per un totale di euro 157.482,35.
Deve aggiungersi che l'attore ha agito quale erede di , e Per_1 Persona_2 Per_3 Parte_3 senza indicare la presenza o meno di altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a iure hereditatis spetta a tutti gli eventuali eredi di Parte_1
, , e nei limiti delle rispettive quote ereditarie (e all'attrice Per_1 Persona_2 Per_3 Parte_3
nei limiti della propria quota).
7.4. Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale
pagina 14 di 16 L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito, iure proprio, a causa della perdita del rapporto parentale. La domanda, peraltro formulata genericamente, deve essere rigettata.
Innanzitutto, il danno derivante dalla perdita del legame familiare, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., deve essere tenuto distinto dal danno biologico che la perdita abbia eventualmente e ulteriormente cagionato al danneggiato, di cui deve essere fornita allegazione e prova specifica. Nel caso di specie, è necessaria la prova della effettiva compromissione dello stato di salute psico-fisica secondo criteri medico-legali, come già detto.
In conclusione, non può ritenersi provata l'esistenza di un danno biologico risarcibile in capo all'attore, iure proprio.
Non è risarcibile il danno subito, iure proprio, da per la perdita dei parenti, in quanto Parte_1 [...]
, e sono decedute quando non era ancora nata (il 17/08/1951, Per_2 Per_3 Parte_3 Parte_1
come da all. 9 alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2), pertanto nessun pregiudizio da perdita del rapporto parentale deve essere ristorato. Non è risarcibile neanche il danno da perdita del rapporto parentale con la madre, , in quanto questa è sopravvissuta allo sterminio ed è deceduta il 26/03/1996 (come dal all. Per_1
12 alla stessa memoria) e, pertanto, non si è verificata alcuna perdita del vincolo affettivo.
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consente di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025,
n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
L'eccezione di c.d. compensatio lucri cum damno sollevata dalla difesa erariale non può essere accolta, in carenza di qualsivoglia allegazione e prova di eventuali indennizzi erogati, in ragione dei medesimi fatti illeciti, a favore dell'odierna attrice o dei suoi parenti, ed essendo quindi impossibile in questa sede operare detrazioni delle somme eventualmente già percepite a ristoro degli stessi fatti illeciti.
Giova tuttavia ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme pagina 15 di 16 eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, del valore della domanda
(scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore di le seguenti somme: Parte_1
euro 73.149,05, euro 28.580,69, euro 28.580,69, euro 27.171,92, per complessivi 157.482,35 euro, nei limiti della propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quale erede rispettivamente di , e ); Per_1 Per_3 Parte_3 Persona_2
oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
-rigetta ogni altra domanda proposta da Parte_1
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 15.09.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65543 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 08/05/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in proprio e in qualità di erede di , e Parte_1 Per_1 Parte_2 Parte_3
Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Raul Carosi, presso il cui studio, in via Quintilio Varo n. 112, è domiciliata giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n.
12 è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
E
pagina 1 di 16
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n.
12 è ex lege domiciliato.
INTERVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte memorie depositate in data 03/04/2025 da parte attrice, ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 26/10/2022 e 04/01/2024, (nata il Parte_1
17/08/1951) ha citato in giudizio, in proprio e in qualità di erede della madre, (nata [...]), Per_1
nonché della nonna materna (nata [...]) e delle zie ex frate (nata Persona_2 Parte_3
09/08/1927) e (nata [...]), la Repubblica Federale Tedesca, in persona dell'Ambasciatore Per_3
in Italia pro tempore, e la , in persona del Controparte_3
Presidente pro tempore, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio (per la perdita del rapporto parentale) e iure hereditatis (quest'ultimo per quanto patito dai propri de cuius), sofferto durante la seconda guerra mondiale, a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in una somma non inferiore ad euro 200.000.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che , e , quali Per_1 Per_3 Parte_3 Persona_2 civili, non direttamente coinvolte nel conflitto bellico, avevano subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio, in particolare:
- in data 11/03/1944, era stata arrestata, detenuta nel campo di Fossoli sino al 16/05/1944, e Per_1
deportata nel campo di sterminio di Auschwitz (con matricola n. A-5396); in data 30/04/1945 era stata liberata dalle Forze Armate alleate;
pagina 2 di 16 - e anche loro arrestate in data 11/03/1944, giunte al campo di Auschwitz, erano Per_3 Parte_3 decedute rispettivamente in data 23/05/1944 (all'età di nove anni) e 18/11/1944 (all'età di diciassette anni);
- era stata arrestata in data 21/03/1944, detenuta nel campo di Fossoli sino al 16/05/1944, e Persona_2 deportata nel campo di sterminio di Auschwitz, dove era deceduta in data 23/05/1944 (all'età di trentanove anni).
I fatti (ovvero la deportazione e il decesso dei propri congiunti) erano provati dai documenti prodotti (in particolare dalla documentazione raccolta dalla CDEC – Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal Terzo Reich di religione ebraica durante la Seconda guerra mondiale).
Parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della IA nazista) sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 2/6/1961.
L'attrice ha quantificato il danno non patrimoniale in euro 200.000, chiedendo anche il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del 4% annuo. Ha poi dedotto, anche alla luce dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, di essere disposta a valutare eventuali proposte conciliative.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il Sig. [la Sig.ra] ha subito Pt_4
a causa della sua deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz e successivamente nel campo di Gross
Rosen e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 200.000,00 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.»
In data 12/06/2023 (per l'udienza di prima comparizione fissata ex art. 168 bis comma V c.p.c. per il
12/09/2023) si è costituita la Repubblica Italiana, per la in persona del Controparte_1
Presidente del Consiglio p.t., ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
pagina 3 di 16 - in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Controparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con
[...]
l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpretati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. in materia penale. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo).
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.
- il difetto di prova della qualità di erede, in quanto parte attrice ha dedotto di essere erede della nonna e delle zie solo perché figlia di senza aver chiarito in che modo ne abbia acquisito i diritti successori. Ha Per_1 eccepito, inoltre, che né il certificato di morte né l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 2000 erano atti sufficienti e idonei a provare tale qualità; ha altresì dedotto la mancanza di prova dell'esistenza di eventuali altri coeredi, che avrebbero imposto la riduzione della pretesa creditoria alla sola quota di spettanza ereditaria.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In particolare, rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, ha allegato la carenza di prova pagina 4 di 16 di un danno biologico in mancanza di documentazione medica accertante la menomazione all'integrità psicofisica.
In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n.
2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto: « Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a Controparte_2
titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare Controparte_1
le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto il de cuius (o i suoi aventi causa) ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 04/01/2024, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la Controparte_4
contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di IA ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di IA poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 08/05/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
pagina 5 di 16 Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla IA nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno
Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di IA (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della IA per danni derivati da acta imperii. La Corte ha pagina 6 di 16 quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del 7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità. Parte attrice ha infatti dedotto che la famiglia ha subìto la deportazione, la tortura, la Per
pagina 7 di 16 riduzione in schiavitù, l'omicidio nonché il programmato sterminio. La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n.238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca, della Controparte_1
e del
[...] Controparte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di IA, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. Controparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al
Terzo Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di IA.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di IA o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la IA- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022
(successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
pagina 8 di 16 L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
IA, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della IA verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della IA (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della , e in particolare del Controparte_1 Controparte_2
(nel caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, ma intervenuto) con la precisazione
[...] che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal Ministero dell'Economia Finanze). CP_2
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo pagina 9 di 16 comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività.
Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine alla carenza di prova della qualità di erede dell'attore e all'esistenza di eventuali altri eredi, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il
"de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo
pagina 10 di 16 in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024) ha agito in giudizio in qualità di erede della madre, , nonché di , di Parte_1 Per_1 Persona_2 [...]
e Pt_3 Per_3
Parte attrice ha depositato: certificazione anagrafica (estratto di nascita all. 09 alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 17/09/2024), risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma - da cui si evince che è figlia di Parte_1 Controparte_6 [...]
. Per_1
Ha depositato, inoltre, certificazione anagrafica (estratto di nascita all. 13 alla memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c. depositata il 17/09/2024) da cui si evince che era figlia di e Per_1 CP_6 Persona_2
pertanto, era la nonna materna di Ha depositato anche certificazione anagrafica Persona_2 Parte_1
(estratti di nascita all. 17 e 18 alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 17/09/2024) da cui si evince che e erano entrambe figlie di e;
pertanto, Per_3 Parte_3 CP_6 Persona_2 Per_3
e erano sorelle di , dunque zie materne di (e non sorelle di , Pt_3 Per_1 Parte_1 CP_6 come è affermato nell'atto introduttivo alla pag. 2). Il rapporto di parentela tra e , Parte_1 Per_1
, e risulta provato. Persona_2 Per_3 Parte_3
Ad avviso del Tribunale, non risultando la redazione di alcun testamento, è provata la qualità di erede ab intestato dell'attrice nei confronti della madre ( ), della nonna ( e delle zie materne Per_1 Persona_2
( e ex art. 571 c.c.). In particolare, per queste ultime, decedute all'età di 9 e 17 anni, Per_3 Parte_3
può presumersi che non avessero contratto matrimonio e non avessero discendenti in linea retta.
In merito all'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui l'attore è onerato di provare anche di essere erede esclusivo, in quanto in presenza di altri coeredi sarebbe necessaria l'integrazione del contraddittorio, basta richiamare (tra tante) la sentenza della Corte di Cassazione n. 10585 del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota
pagina 11 di 16 ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Come già detto l'attrice ha agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio, e quale erede di
, , in ragione della loro deportazione, tortura, riduzione in Per_1 Persona_2 Per_3 Parte_3
schiavitù e omicidio.
Dalla documentazione versata in atti (in particolare, la documentazione storica raccolta dalla CDEC –
Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea e dai certificati di iscrizione nel registro di popolazione rilasciati dalla Comunità ebraica di Roma) si evince che: (all. 1 alla memoria ex art. Per_1
183 comma VI n. 2 c.p.c.) era stata arrestata a Roma l'11/03/1944, detenuta nel campo di Fossoli, deportata ad Auschwitz (n. di matricola A5396) e liberata il 30/04/1945; (all. 2 alla stessa memoria) era Persona_2
stata arrestata a Roma il 21/03/1944, detenuta nel campo di Fossoli e deportata ad Auschwitz, dove è deceduta il 15/05/1944 (come da certificato di morte, all.14); e (all. 3 e 4 alla stessa Per_3 Parte_3
memoria) sono state arrestate a Roma il 10/03/1944, detenute nel campo di Fossoli, deportata ad Auschwitz e ivi decedute il 15/05/1944 (come da certificato di morte, all.ti 15 e 16 alla stessa memoria). Alla luce della documentazione allegata, il fatto storico è provato.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero la deportazione, la riduzione in schiavitù e l'omicidio della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statto Militare Internazionale dell'08.08.1945.
Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
pagina 12 di 16 Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
7.2. Danno patrimoniale iure hereditatis
L'attrice agisce per il risarcimento: i. iure successionis, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
, , e ii. iure proprio, per il danno da perdita parentale. Per_1 Persona_2 Per_3 Parte_3
Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte dei de cuis, non può essere riconosciuto. L'attrice allega che i propri eredi “sono stati costretti a lavorare senza alcuna retribuzione, in stato di schiavitù”.
Sul punto, tali allegazioni sono generiche. L'attrice ha chiesto che la quantificazione del danno patrimoniale sia fatta applicando le ordinarie tariffe giornaliere previste dai CCNL ovvero in via equitativa e che si consideri il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Tuttavia, non è stato allegato, neanche genericamente, alcun elemento per consentire la liquidazione equitativa. Parte attrice non ha indicato né quali attività avessero svolto i parenti, durante la prigionia, né quale lavoro facessero in precedenza e il CCNL di riferimento. Pertanto, tale voce di danno, a prescindere dalla sua astratta risarcibilità, non può dirsi provata nel caso di specie.
7.3. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Diversamente, deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
pagina 13 di 16 Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalle vittime e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella del decesso. Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma, al valore attuale (tabelle del 2023) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro 128,07 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità. All'importo di euro 128,07 giornaliero deve aggiungersi un importo equitativamente determinato in euro 20.000,00 diretto a ristorare ciascuna vittima (a prescindere dalla durata della deportazione) per l'enorme sofferenza, turbamento, angoscia e mortificazione, provocata dall'arresto e dalla cattura assolutamente illegittimi.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione per ciascuno dei de cuius, ovvero di 415 giorni per (dal 11/03/1944 al 30/04/1945); 67 giorni per e Per_1 Per_3 Parte_3
(dal 10/03/1944 al 15/05/1944); 56 giorni per (dal 21/03/1944 al 15/05/1944), deve essere Persona_2 liquidato, rispettivamente, l'importo di euro 73.149,05, euro 28.580,69, euro 28.580,69 ed euro 27.171,92, per un totale di euro 157.482,35.
Deve aggiungersi che l'attore ha agito quale erede di , e Per_1 Persona_2 Per_3 Parte_3 senza indicare la presenza o meno di altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a iure hereditatis spetta a tutti gli eventuali eredi di Parte_1
, , e nei limiti delle rispettive quote ereditarie (e all'attrice Per_1 Persona_2 Per_3 Parte_3
nei limiti della propria quota).
7.4. Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale
pagina 14 di 16 L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito, iure proprio, a causa della perdita del rapporto parentale. La domanda, peraltro formulata genericamente, deve essere rigettata.
Innanzitutto, il danno derivante dalla perdita del legame familiare, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., deve essere tenuto distinto dal danno biologico che la perdita abbia eventualmente e ulteriormente cagionato al danneggiato, di cui deve essere fornita allegazione e prova specifica. Nel caso di specie, è necessaria la prova della effettiva compromissione dello stato di salute psico-fisica secondo criteri medico-legali, come già detto.
In conclusione, non può ritenersi provata l'esistenza di un danno biologico risarcibile in capo all'attore, iure proprio.
Non è risarcibile il danno subito, iure proprio, da per la perdita dei parenti, in quanto Parte_1 [...]
, e sono decedute quando non era ancora nata (il 17/08/1951, Per_2 Per_3 Parte_3 Parte_1
come da all. 9 alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2), pertanto nessun pregiudizio da perdita del rapporto parentale deve essere ristorato. Non è risarcibile neanche il danno da perdita del rapporto parentale con la madre, , in quanto questa è sopravvissuta allo sterminio ed è deceduta il 26/03/1996 (come dal all. Per_1
12 alla stessa memoria) e, pertanto, non si è verificata alcuna perdita del vincolo affettivo.
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consente di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025,
n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
L'eccezione di c.d. compensatio lucri cum damno sollevata dalla difesa erariale non può essere accolta, in carenza di qualsivoglia allegazione e prova di eventuali indennizzi erogati, in ragione dei medesimi fatti illeciti, a favore dell'odierna attrice o dei suoi parenti, ed essendo quindi impossibile in questa sede operare detrazioni delle somme eventualmente già percepite a ristoro degli stessi fatti illeciti.
Giova tuttavia ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme pagina 15 di 16 eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, del valore della domanda
(scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore di le seguenti somme: Parte_1
euro 73.149,05, euro 28.580,69, euro 28.580,69, euro 27.171,92, per complessivi 157.482,35 euro, nei limiti della propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quale erede rispettivamente di , e ); Per_1 Per_3 Parte_3 Persona_2
oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
-rigetta ogni altra domanda proposta da Parte_1
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 15.09.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 16 di 16