Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3571/2016 posta in decisione con ordinanza del 23 ottobre
2024, promossa da
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via del
Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege;
- attore
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Sant'Anna II Tronco, presso l'Avvocatura
Civica, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Cristarella, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- convenuto
pagina 1 di 8
Conclusioni: come da scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore citava in giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale il , al fine di sentirlo condannare al risarcimento del Controparte_1 danno pari ad € 1.573.420,52 a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale ovvero, in subordine, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda rappresentava che nell'ambito del procedimento n.
4776/2009 RGAC, la Comarc s.r.l. – Consorzio mercato Agroalimentare di Reggio Calabria aveva chiesto la condanna del “Sindaco di Reggio Calabria, quale funzionario delegato ex lege
n. 246/1990” al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occupazione senza successiva espropriazione di un terreno di sua proprietà sito in località Gallina (RC), destinato alla realizzazione del mattatoio comunale, del mercato agroalimentare e della sede dell' . Il Tribunale reggino aveva accolto la domanda attorea e, per l'effetto, aveva Pt_2 condannato il Sindaco, costituitosi nella sua veste di funzionario delegato ex lege n.
246/1989, al risarcimento del danno da occupazione illegittima, pari ad € 2.000.000,00.
In forza di tale sentenza, la Comarc s.r.l. aveva pignorato tutte le somme a qualsiasi titolo dovute e debende dalla Banca d'Italia al Sindaco nella sua qualità di funzionario delegato nonché al Parte_1
Con nota del 12.11.2013, la Tesoreria dello Stato di Reggio Calabria, quale terzo pignorato, aveva reso la dichiarazione ex art. 647 c.p.c., informando di avere bloccato, a parziale soddisfo, la somma di € 1.573.420,52 erogata in favore del Funzionario delegato ex legge n.
246/1989. Si era opposto il deducendo che le Parte_1 tali somme, confluite nello speciale capitolo di contabilità statale per effetto del cd. “Decreto
Reggio”, non avrebbero potuto essere sottoposte ad esecuzione forzata per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le aree urbane e il , avente ad oggetto Controparte_1 il finanziamento per la realizzazione del “Centro alimentare trasporti pubblici e servizi annessi” aveva posto a carico dell'ente i costi per l'occupazione del suolo;
in secondo luogo, il avrebbe dovuto rispondere verso i terzi esclusivamente con risorse proprie, a CP_1 nulla rilevando la formazione del titolo esecutivo nei confronti del Sindaco quale funzionario delegato.
pagina 2 di 8 Con ordinanza del 23.2.2015, il Tribunale di Reggio Calabria, nel rigettare l'opposizione all'esecuzione sia del che del Funzionario delegato, aveva rilevato come tali attività Parte_1 fossero estranee alla Convenzione, ma che non potesse mettersi in discussione il titolo giudiziale, ormai passato in giudicato. Con diversa ordinanza resa nello stesso giorno, il
Giudice aveva assegnato in pagamento al creditore la somma di € 1.570.420,52, a parziale soddisfo del credito, oltre a € 300.000,00 a titolo di spese della procedura esecutiva.
Avverso tale ordinanza, il aveva proposto reclamo, rilevando innanzitutto il Parte_1 rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra il funzionario delegato e l'ente comunale e pertanto che il primo non potesse essere considerato organo né membro del
; in secondo luogo, che le somme versate sul capitolo di contabilità speciale erano Parte_1 oggetto di un mero contratto di finanziamento tra il e lo Stato, per cui al Sindaco CP_1 spettavano esclusivamente poteri di pagamento. Tuttavia, il Tribunale reggino aveva rigettato il reclamo e confermato l'ordinanza impugnata.
In conseguenza di ciò, il , quale soggetto subentrato alla Presidenza del Consiglio, Parte_1 aveva sostenuto un esborso pari alle somme assegnate dal Giudice dell'esecuzione, subendo così un ingiusto danno patrimoniale.
In punto di diritto, deduceva la responsabilità contrattuale del , il Controparte_1 quale si era reso inadempiente della previsione di cui all'art. 4, comma 1 della Convenzione
n. 365 del 1996 stipulata con lo Stato, a mente della quale prima di procedere all'appalto,
l'ente si sarebbe dovuto assicurare dell'assenza di qualsiasi impedimento all'esecuzione delle opere. Infatti, ove il avesse instaurato la regolare procedura espropriativa, il CP_1
non avrebbe dovuto corrispondere alcunché a titolo di risarcimento. Parte_1
Era in ogni caso profilabile una forma di responsabilità extracontrattuale, in quanto la condotta dell'ente comunale era idonea ad integrare una violazione del principio del neminem laedere, peraltro animata dalla consapevolezza che nei confronti della Parte_3 avrebbe dovuto rispondere anche il funzionario delegato e che, quindi, al risarcimento si sarebbe provveduto con fondi statali. Inoltre, proprio il non aveva mai comunicato CP_1 al l'avvenuta notificazione dell'atto di citazione da parte della il che Parte_1 Parte_3 ulteriormente fondava la violazione del principio de quo.
In via subordinata, deduceva l'ingiustificato arricchimento del ex Controparte_1 art. 2041 c.c., rappresentato dal risparmio di spesa di € 1.573.420,52, relativo al risarcimento del danno che sarebbe dovuto gravare sulle casse comunali, cui era corrisposto, specularmente, il depauperamento patrimoniale del , consistente nella Parte_1 destinazione di tali somme a finalità diverse da quelle previste.
pagina 3 di 8 Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, condannare il , a corrispondere al Controparte_1 [...] la somma di € 1.573.420,52 o la maggiore o minore somma Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale
o, in subordine, per responsabilità extracontrattuale o, in ulteriore subordine, a titolo di indennizzo ex art. 2041c.c., in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 20 febbraio 2015 (data dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione di
Reggio Calabria) a quella dell'effettivo soddisfo”.
Con comparsa depositata in cancelleria il 24.1.2017, si costituiva in giudizio il
[...]
, rilevando preliminarmente come il “Progetto Integrato Centro Alimentare, Controparte_1
Trasporti Pubblici e servizi annessi” rientrava tra le opere finanziate con i fondi del cd.
“Decreto Reggio” (legge n. 246/1989).
Ciò posto, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, in quanto l'art. 5 della
Convenzione del 1996 prevedeva che l'importo del finanziamento fosse a forfait e onnicomprensivo di tutti i costi dell'intervento, ivi inclusi quelli per espropri, imprevisti e spese generali.
Contestava la tesi dell'immedesimazione organica tra il Funzionario delegato e il Sindaco, in quanto non soltanto negli anni l'incarico statale era stato conferito anche a soggetti diversi dal primo cittadino, ma la stessa disposizione di cui all'art. 7 del dettato normativo, che prevedeva che il Ministro per le aree urbane potesse avvalersi di organi ed uffici degli enti pubblici locali, non comportava un'automatica imputazione degli atti del Funzionario all'ente comunale.
In ogni caso, contestava la validità della convenzione invocata, atteso che l'art. 2 della stessa ne circoscriveva l'efficacia temporale ai 36 mesi successivi alla data della stipula e, pertanto, non avrebbe potuto esser posta a fondamento della domanda risarcitoria. Inoltre, non era stata assunta secondo le modalità stabilite dalla legge, in quanto mai stata approvata dal
Consiglio Comunale, il che non consentiva di considerarla vincolante per l'ente locale. Da ciò si ricavava che l'accordo era diretto alla struttura del Funzionario Delegato, che nel caso di specie era il Sindaco, come del resto dimostrato anche dalla sottoscrizione degli incarichi e del contratto di appalto da parte di questi nella sua veste di funzionario statale. Per tali ragioni, non vi sarebbe alcuna legittimazione passiva del , anche Controparte_1 in virtù delle separate contabilità.
Rilevava, inoltre, come in generale la Pubblica Amministrazione possa assumere obbligazioni soltanto con le modalità e nelle forme stabilite dalla legge e comunque previa registrazione dell'impegno contabile sul relativo capitolo di bilancio di previsione, tutte pagina 4 di 8 attività che il Sindaco non può compiere autonomamente, non essendo l'organo a ciò preposto.
Parimenti contestava la domanda di indebito arricchimento, stante l'assenza di qualsivoglia forma di responsabilità dell'ente comunale per le ragioni già illustrate. Inoltre, non poteva considerarsi beneficiario dell'opera, essendo tali tutti gli enti e concessionari alla stessa interessati. Da ultimo, evidenziava che l'occupazione delle aree in questione era avvenuta esclusivamente per effetto dell'intervento della struttura del Funzionario Delegato, sicché alcuna responsabilità poteva ascriversi all'ente comunale.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
All'udienza del 22.2.2017, il Giudice, su richiesta delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
Successivamente, all'udienza del 26.9.2018 le parti insistevano nell'ammissione dei rispettivi mezzi istruttori e il Giudice si riservava. Con ordinanza del 27.9.2018, resa a scioglimento della riserva così assunta, il Giudice rigettava le richieste istruttorie e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, interveniva la sostituzione della persona fisica difensore del convenuto, come da comparsa di costituzione depositata in data 11.9.2024.
Dopo alcuni rinvii dovuti a ragioni organizzative dell'ufficio, il Giudice, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 23.10.2024, celebrata con le forme previste dall'art. 127ter c.p.c., assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito le domande sono infondate.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti imputa al la Controparte_1 respnsabilità per avere proceduto, nell'ambito dei lavori finanziati dal cd. Decreto Reggio, per la realizzazione del mattatoio comunale, del mercato agroalimentare e delle sede dell' ad occupare un suolo privato senza rispettare la procedura espropriativa, Pt_2 provocando la condanna del Sindaco nella qualità di funzionario delegato ex Legge
246/1990 al pagamento dell'importo di euro 2 milioni di euro alla società Comarc s.r.l. per occupazione usurpativa.
2.1.Parte attrice invoca in primo luogo la responsabilità contrattuale dell'Ente locale, producendo in giudizio la convenzione n. 365 del 14 febbraio 1996.
Sul punto, anche a ritenere la convenzione ancora efficace all'epoca della condanna, (atteso che parte attrice ha prodotto l' atto aggiuntivo del 5 agosto 1998; la convenzione prot. n.
0012442 del 08/10/2009 tra il e il Parte_1 CP_1
pagina 5 di 8 Reggio Calabria;
l'atto aggiuntivo prot. n. 5851 del 29/04/2010), non si ritiene verificato l'inadempimento imputato al CP_1
Invero, parte attrice cita l'art. 4 della convenzione che (art. 3); “Prima di procedere all'appalto dei lavori, l'Ente convenzionato dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all'esecuzione delle opere anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. La disposizione si riferisce evidentemente ad impedimenti che impediscano la cantierabilità dell'opera.
Nel caso di specie, non viene in rilievo questo, ma l'inosservanza delle procedure in materia di esproprio. Invero, dalla sentenza di condanna si evince che sul lotto occupato i lavori sono stati realizzati.
Dall'esame della premessa, degli artt. 10 e 11 della convenzione, si evince che l'interesse tutelato dal contratto ( che è una convenzione di finanziamento) è quello alla pronta realizzazione dell'opera e alla sua conformità ai progetti presentati.
Ciò che poteva essere contestato dunque al come inadempimento era la mancata CP_1 realizzazione del progetto o i ritardi nella stessa realizzazione, circostanze che non vengono contestate e che comunque non sono alla base della sentenza di condanna.
Quanto poi al richiamo degli articoli che attribuiscono a la responsabilità per i CP_1 danni arrecati a terzi, va evidenziato che le stesse attengono alla legittimazione passiva, questione coperta dalla sentenza di condanna ormai passata in giudicato e dalle pronunce del giudice dell'esecuzione.
In ogni caso, per come si esporrà in seguito, manca la prova del danno.
2.2.Quanto alla domanda di responsabilità extracontrattuale, parte attrice lamenta che con la sua condotta il abbia determianto la condanna risarcitoria a carico della CP_1 contabilità statale.
Anche tale profilo non può essere accolto.
In primo luogo, non può discorrersi di responsabilità extracontrattuale essendovi tra le parti un rapporto contrattuale;
in ogni caso le allegazioni sulla violazione del neminem laedere sono generiche.
In secondo luogo, si deve premettere che il terreno su cui sono stati effettuati i lavori, andava comunque acquisito con la procedura espopriativa e pagata l'indennità di esproprio.
Quindi parte attrice avrebbe dovuto allegare quale differenza di importi ci sarebbe stata, perché solo quella è la maggiorazione pagata. Sul punto va considerato che nella sentenza il risarcimento è stata parametrato al valore di mercato e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 181 del 2011 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di ogni norma che faceva riferimento ai Vam, sancendo definitivamente che il valore di esproprio dei terreni pagina 6 di 8 agricoli, così come già quello dei terreni edificabili, deve corrispondere al valore di mercato del bene.
Non è condivisibile la deduzione del , dunque, per cui si tratterebbe di una spesa Parte_1 completamente al di fuori della convenzione e che non sarebbe stata sostenuta dalla contabilità statale, atteso che per realizzare l'opera era necessario occupare detti terreni.
In secondo luogo, va evidenziato che l'importo pignorato ha riguardato i fondi speciali per il
Decreto Reggio e che in base all'ultimo aggiornamento della Convenzione il finanziamento concesso superarava i 32 milioni di euro.
Lo stesso articolo 6 della Convenzione del 20/10/2009 prevede specificatamente che: “ E' a carico del comune ogni e qualsiasi maggiore onere e/o richiesta risarcitoria che possa essere avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti ove non sia possibile procedere alla relativa copertura con economie determinate in altri interventi del programma”.
Da ciò si desume che il danno si sarebbe potuto configurare solo ove tale condanna avesse impedito il completamento dell'intervento, ( essendosi superato il budget complessivo) e laddove non fosse stato possibile recuperare l'importo con economie destinate ad altri interventi. Sul punto non ci sono allegazioni specifiche.
2.3.Occorre esaminare la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nella prospettazione attorea il avrebbe avuto un ingiustificato arricchimento, CP_1 consistente nel risparmo della spesa di 1.573.20,53 che avrebbe dovuto sostenere con le casse comunali, mentre il ha subito un ingiustificato Parte_1 impoverimento consistente nella destinazione delle somme della contabilità speciale a finalità diverse da quelle di interesse nazionale per le quali erano state assegnate all'apposito Fondo.
Anche su tale aspetto, va ribadito quanto esposto nel precedente paragrafo sul concetto di danno patrimoniale e sulla circostanza che i terreni sono stati comunque occupati per realizzare l'opera pubblica.
In ogni caso, va evidenziato che non ci sono i presupposti dell'azione.
Invero le somme sono state versate dal in forza di sentenza passata in giudicato e Parte_1 della decisione dei giudici dell'esecuzione che hanno assegnato le somme pignorate, attraverso l'interpretazione del dictum della sentenza e respingendo l'opposizione del
. Parte_1
L'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato”
(Cass. civ. n. 15243/2018). Di conseguenza, nel caso di specie il rigetto della domanda di pagina 7 di 8 recupero della somma versata ai sensi degli artt. 2041e 2042 c.c. deriva dalla sussistenza di una specifica causa a giustificazione dello spostamento di ricchezza ossia la riscossione di un credito accertato giudizialmente e confluito nella sentenza n. 1857/12 del Tribunale di
Reggio Calabria, divenuta definitiva in quanto non impugnata nei termini previsti dalla legge.
Invero, il pagamento a favore della Comar è avvenuto in base ad una sentenza passata in giudicato. Siamo dunque in presenza di un titolo giudiziale, non più controvertibile, che identifica nel Sindaco quale funzionario delegato il soggetto passivo del credito vantato dalla società. Il detto titolo funge da giustificazione dello spostamento patrimoniale nei confronti della Comar e, di riflesso, esclude che via sia stato un arricchimento indiretto da parte del
In altre parole, alla luce della sentenza parte attrice ha effettuato il pagamento non CP_1 quale terzo estraneo al rapporto obbligatorio, bensì in qualità di soggetto direttamente tenuto al pagamento, che come tale, non può spostare, tramite l'azione ex art. 2041 cod. civ., il peso economico dell'inadempimento su altri soggetti.
Le domande vanno quindi rigettate.
3.Quanto alle spese, alla luce della complessità delle questioni trattate, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Compensa le spese di giudizio.
Reggio Calabria, 22.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 8 di 8