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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/09/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1521 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Simona SIOTTO
e
CARTA Gabriele, c.f. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mario BOSCHIN e dall'avvocato
Alessandro TESSARI;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Assegnarsi la casa familiare, sita in MO PR (VI), Via Forni n. 10,
catastalmente identifica come segue: Comune di MO PR (VI), Via
Girolamo Forni n. 10 n.10, Catasto Fabbricati, Foglio 15, particella 383 sub. 4, cat. A/7,
classe 01, vani 8,5, rendita 812,13 Catasto Fabbricati, Foglio 15, particella 383 sub. 5,
cat. C/6, classe U, mq. 32, Rendita Euro 39,66 Catasto terreni, Foglio 15, particella
378, seminativo, classe 05, RA 0,25, RD 0,39 Catasto terreni, Foglio 15, particella 379,
bosco ceduo, classe 01, RA 0,02, RD 0,12 alla SI.ra che ivi continuerà CP_1
a vivere e risiedere con il figlioletto . Il mutuo cointestato continuerà ad essere Per_1
CP_ pagato dai SIg.ri e RT secondo le condizioni ivi contrattualmente stabilite. Il
SI. RT, già domiciliato in Monticello Conte Otto (VI), via Nicolosi n.65 da novembre
2024, vi trasferirà formalmente la propria residenza entro e non oltre 3 mesi dal deposito del presente ricorso. Durante il periodo di assegnazione della casa familiare
CP_ la SI.ra potrà realizzare le seguenti opere straordinarie, necessarie al completamento dell'immobile e per una sua più sicura fruizione: completamento della scala interna che conduce alla taverna e chiusura del vano scala. La modalità di esecuzione dell'intervento e la relativa spesa dovranno essere concordati con il sig.
CP_ RT, il quale rifonderà la spesa alla RA mputandola alla parte di corrispettivo che gli perverrà in occasione della vendita dell'immobile a terzi o, in caso di acquisto
CP_ dell'intera proprietà da parte della RA deducendola dal controvalore che la
2 stessa dovrà rimborsargli. Altri puntuali interventi potranno essere concordati tra le parti e economicamente regolati allo stesso modo.
2) Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di Persona_2
affidamento condiviso. Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative al minore saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo. Entrambi i genitori si informeranno in ordine alle questioni di salute e agli impegni scolastici, in modo da essere costantemente presenti nella crescita e nello sviluppo psicofisico del figlio. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso della genitorialità
dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso. In particolare, tutte le attività sportive, ludiche,
ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini del figlioletto, e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi. Quanto alla scuola, entrambi i genitori si informeranno sulle comunicazioni scolastiche, andranno ai colloqui scolastici ed a ritirare schede e pagelle. Quanto alle questioni connesse alla salute del minore, entrambi i genitori faranno riferimento al pediatra di fiducia, il quale suggerirà eventuali cure e visite specialistiche. Ad integrazione di quanto sopra stabilito, le parti precisano che: - in caso di impossibilità di un genitore di tenere il figlio nei giorni e negli orari stabiliti, il medesimo dovrà affidare il figlio all'altro genitore e solo in caso di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi, sia essi parenti, baby-
sitter e amici.
Inoltre, le parti concordano sulla necessità di non stravolgere le abitudini del minore,
tenendo conto della sua tenera età; in ragione di detto principio, le parti stabiliscono
3 che il SI. RT possa stare con il figlioletto e tenerlo con sé: - 2 pomeriggi alla settimana, dall'uscita della scuola e sino all'ora di cena, con rientro a casa della madre per le 21:30, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì; - il sabato dalle 10 del mattino con rientro alle ore 21:00, con possibilità per i genitori di giungere a diversa regolamentazione sempre rispettando le preminenti ragioni ed esigenze del figlio nonché contemperando gli impegni dell'altro genitore;
- tutte le mattine dal lunedì al venerdì, a settimane alterne, recandosi a casa della mamma verso le ore 7:30 – 8.00
per preparare il bambino e portarlo a scuola;
Inoltre, il SI. RT potrà stare con il figlio, compatibilmente con gli impegni di lavoro: - il giorno della Festa del Papà (19
marzo); - il giorno del compleanno del papà. - ad anni alterni: il giorno della Vigilia di
Natale / il Giorno di Natale, l'ultimo giorno dell'anno / il giorno di capodanno, il giorno di Pasqua / il lunedì dell'Angelo.
3) Il SI. RT si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione della somma di € 250,00 mensili, da versarsi mediante bonifico
CP_ bancario in favore della SI.ra entro e non oltre il giorno 12 del mese di riferimento e a decorrere dal corrente mese di aprile;
detta somma si rivaluterà, come di regola,
secondo l'indice Istat, con decorrenza dal mese di febbraio 2026. Le parti concordano sin d'ora: - che detto importo stabilito a titolo di contributo al mantenimento resti tale in punto quantum, anche qualora il SI. RT cambi residenza e prenda un appartamento in locazione;
- che detto importo aumenti fino ad € 350,00 a decorrere dal mese di aprile 2026.
4) Le parti convengono che l'assegno unico familiare erogato mensilmente dall' CP_2
CP_ verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla SI.ra come del resto era
4 CP_ già in precedenza;
ciò fino ad aprile 2026, allorché la RA avrà estinto il finanziamento contratto in costanza di convivenza per l'acquisto dei mobili della cucina,
utilizzando tale cespite a tale proposito già riservato concordemente dalle parti;
con
CP_ decorrenza da aprile 2026, il sig. RT e la RA chiederanno congiuntamente
CP_ all' l'attribuzione dell'assegno unico al 50% per ciascuno;
5) Stabilirsi le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%
cadauno, da regolamentarsi secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale, il quale, allegato al presente ricorso, ne viene considerato parte integrante e sostanziale.
6) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, anche con l'iscrizione del figlio stesso.
7) Le parti danno atto di aver acquistato l'immobile di cui al punto 1 grazie anche a somme ricevute in prestito non fruttifero dai rispettivi parenti e si impegnano, ognuno,
senza vincolo di solidarietà tra le stesse, a rimborsare ai prestatori le somme rispettivamente ricevute. Il SI. RT si obbliga perciò a restituire ai parenti della
CP_ SInora tramite consegna alla stessa che ne rilascerà quietanza, la somma di
Euro 2.500,00, e ciò entro e non oltre il termine di 10 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, senza interessi né rivalutazione dalla percezione alla restituzione.
8) Le parti concordano che le spese di ordinaria manutenzione dell'abitazione di
CP_ MO PR (VI), assegnato alla RA verranno sopportate dalla stessa senza oneri a carico del sig. RT;
analogamente, le spese per le utenze e i
CP_ consumi relativi all'utilizzo dell'abitazione assegnata alla RA resteranno a suo esclusivo carico.
9) Le parti si danno reciprocamente atto di aver così definito ogni loro pendenza e di
5 non aver nient'altro reciprocamente da chiedere e/o da pretendere a nessun titolo,
direttamente e/o indirettamente, connesso e/o derivante dalla vicenda in oggetto. Le
parti concordano che i benefici fiscali connessi alla ristrutturazione della casa familiare vengano suddivisi in quote uguali tra gli stessi, previo conguaglio ogni anno entro la data del 31 ottobre di ogni anno.
9) Con integrale compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/04/2025 e CARTA Gabriele CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_2
All'esito dell'udienza del 01/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente Persona_2
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e
6 adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con il figlio minore. CP_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Per_2
epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1521 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Simona SIOTTO
e
CARTA Gabriele, c.f. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mario BOSCHIN e dall'avvocato
Alessandro TESSARI;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Assegnarsi la casa familiare, sita in MO PR (VI), Via Forni n. 10,
catastalmente identifica come segue: Comune di MO PR (VI), Via
Girolamo Forni n. 10 n.10, Catasto Fabbricati, Foglio 15, particella 383 sub. 4, cat. A/7,
classe 01, vani 8,5, rendita 812,13 Catasto Fabbricati, Foglio 15, particella 383 sub. 5,
cat. C/6, classe U, mq. 32, Rendita Euro 39,66 Catasto terreni, Foglio 15, particella
378, seminativo, classe 05, RA 0,25, RD 0,39 Catasto terreni, Foglio 15, particella 379,
bosco ceduo, classe 01, RA 0,02, RD 0,12 alla SI.ra che ivi continuerà CP_1
a vivere e risiedere con il figlioletto . Il mutuo cointestato continuerà ad essere Per_1
CP_ pagato dai SIg.ri e RT secondo le condizioni ivi contrattualmente stabilite. Il
SI. RT, già domiciliato in Monticello Conte Otto (VI), via Nicolosi n.65 da novembre
2024, vi trasferirà formalmente la propria residenza entro e non oltre 3 mesi dal deposito del presente ricorso. Durante il periodo di assegnazione della casa familiare
CP_ la SI.ra potrà realizzare le seguenti opere straordinarie, necessarie al completamento dell'immobile e per una sua più sicura fruizione: completamento della scala interna che conduce alla taverna e chiusura del vano scala. La modalità di esecuzione dell'intervento e la relativa spesa dovranno essere concordati con il sig.
CP_ RT, il quale rifonderà la spesa alla RA mputandola alla parte di corrispettivo che gli perverrà in occasione della vendita dell'immobile a terzi o, in caso di acquisto
CP_ dell'intera proprietà da parte della RA deducendola dal controvalore che la
2 stessa dovrà rimborsargli. Altri puntuali interventi potranno essere concordati tra le parti e economicamente regolati allo stesso modo.
2) Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di Persona_2
affidamento condiviso. Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative al minore saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo. Entrambi i genitori si informeranno in ordine alle questioni di salute e agli impegni scolastici, in modo da essere costantemente presenti nella crescita e nello sviluppo psicofisico del figlio. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso della genitorialità
dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso. In particolare, tutte le attività sportive, ludiche,
ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini del figlioletto, e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi. Quanto alla scuola, entrambi i genitori si informeranno sulle comunicazioni scolastiche, andranno ai colloqui scolastici ed a ritirare schede e pagelle. Quanto alle questioni connesse alla salute del minore, entrambi i genitori faranno riferimento al pediatra di fiducia, il quale suggerirà eventuali cure e visite specialistiche. Ad integrazione di quanto sopra stabilito, le parti precisano che: - in caso di impossibilità di un genitore di tenere il figlio nei giorni e negli orari stabiliti, il medesimo dovrà affidare il figlio all'altro genitore e solo in caso di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi, sia essi parenti, baby-
sitter e amici.
Inoltre, le parti concordano sulla necessità di non stravolgere le abitudini del minore,
tenendo conto della sua tenera età; in ragione di detto principio, le parti stabiliscono
3 che il SI. RT possa stare con il figlioletto e tenerlo con sé: - 2 pomeriggi alla settimana, dall'uscita della scuola e sino all'ora di cena, con rientro a casa della madre per le 21:30, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì; - il sabato dalle 10 del mattino con rientro alle ore 21:00, con possibilità per i genitori di giungere a diversa regolamentazione sempre rispettando le preminenti ragioni ed esigenze del figlio nonché contemperando gli impegni dell'altro genitore;
- tutte le mattine dal lunedì al venerdì, a settimane alterne, recandosi a casa della mamma verso le ore 7:30 – 8.00
per preparare il bambino e portarlo a scuola;
Inoltre, il SI. RT potrà stare con il figlio, compatibilmente con gli impegni di lavoro: - il giorno della Festa del Papà (19
marzo); - il giorno del compleanno del papà. - ad anni alterni: il giorno della Vigilia di
Natale / il Giorno di Natale, l'ultimo giorno dell'anno / il giorno di capodanno, il giorno di Pasqua / il lunedì dell'Angelo.
3) Il SI. RT si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione della somma di € 250,00 mensili, da versarsi mediante bonifico
CP_ bancario in favore della SI.ra entro e non oltre il giorno 12 del mese di riferimento e a decorrere dal corrente mese di aprile;
detta somma si rivaluterà, come di regola,
secondo l'indice Istat, con decorrenza dal mese di febbraio 2026. Le parti concordano sin d'ora: - che detto importo stabilito a titolo di contributo al mantenimento resti tale in punto quantum, anche qualora il SI. RT cambi residenza e prenda un appartamento in locazione;
- che detto importo aumenti fino ad € 350,00 a decorrere dal mese di aprile 2026.
4) Le parti convengono che l'assegno unico familiare erogato mensilmente dall' CP_2
CP_ verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla SI.ra come del resto era
4 CP_ già in precedenza;
ciò fino ad aprile 2026, allorché la RA avrà estinto il finanziamento contratto in costanza di convivenza per l'acquisto dei mobili della cucina,
utilizzando tale cespite a tale proposito già riservato concordemente dalle parti;
con
CP_ decorrenza da aprile 2026, il sig. RT e la RA chiederanno congiuntamente
CP_ all' l'attribuzione dell'assegno unico al 50% per ciascuno;
5) Stabilirsi le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%
cadauno, da regolamentarsi secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale, il quale, allegato al presente ricorso, ne viene considerato parte integrante e sostanziale.
6) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, anche con l'iscrizione del figlio stesso.
7) Le parti danno atto di aver acquistato l'immobile di cui al punto 1 grazie anche a somme ricevute in prestito non fruttifero dai rispettivi parenti e si impegnano, ognuno,
senza vincolo di solidarietà tra le stesse, a rimborsare ai prestatori le somme rispettivamente ricevute. Il SI. RT si obbliga perciò a restituire ai parenti della
CP_ SInora tramite consegna alla stessa che ne rilascerà quietanza, la somma di
Euro 2.500,00, e ciò entro e non oltre il termine di 10 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, senza interessi né rivalutazione dalla percezione alla restituzione.
8) Le parti concordano che le spese di ordinaria manutenzione dell'abitazione di
CP_ MO PR (VI), assegnato alla RA verranno sopportate dalla stessa senza oneri a carico del sig. RT;
analogamente, le spese per le utenze e i
CP_ consumi relativi all'utilizzo dell'abitazione assegnata alla RA resteranno a suo esclusivo carico.
9) Le parti si danno reciprocamente atto di aver così definito ogni loro pendenza e di
5 non aver nient'altro reciprocamente da chiedere e/o da pretendere a nessun titolo,
direttamente e/o indirettamente, connesso e/o derivante dalla vicenda in oggetto. Le
parti concordano che i benefici fiscali connessi alla ristrutturazione della casa familiare vengano suddivisi in quote uguali tra gli stessi, previo conguaglio ogni anno entro la data del 31 ottobre di ogni anno.
9) Con integrale compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/04/2025 e CARTA Gabriele CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_2
All'esito dell'udienza del 01/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente Persona_2
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e
6 adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con il figlio minore. CP_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Per_2
epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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