Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 52
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità per difetto di provenienza da indirizzo PEC non inserito nell'IPA

    La notifica a mezzo PEC presenta elementi che consentono di risalire con certezza al mittente, come i dati di certificazione nelle buste di trasporto e le ricevute emesse dallo ST, oltre al dominio PEC attribuibile univocamente al mittente. Il dominio utilizzato da Agenzia Entrate Riscossione è riconducibile al mittente.

  • Rigettato
    Nullità/invalidità per notifica successiva alla proposta di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater)

    Le dichiarazioni di adesione alla rottamazione quater presentate dalla ricorrente non ricomprendevano tutte le cartelle oggetto del giudizio. In particolare, le cartelle n. 00320230007552439000 e n. 00320230007748244000 erano escluse dalla definizione agevolata. Pertanto, l'intimazione di pagamento è legittima con riferimento a queste cartelle. Per le altre cartelle (dalla n. 1 alla n. 13), i ruoli sono sospesi a seguito dell'adesione alla rottamazione, ma la contribuente è decaduta dal beneficio per mancato pagamento della rata del 31/07/2025. Inoltre, la notifica dell'intimazione è avvenuta in prossimità della presentazione delle dichiarazioni di adesione, giustificando l'azione dell'Agente della Riscossione.

  • Rigettato
    Decadenza per notifica oltre i termini di legge

    La doglianza è nulla per mancata individuazione della causa petendi, non essendo state specificate le ragioni per cui l'art. 25 DPR 602/1973 sarebbe stato violato o un dato temporale giustificante la domanda. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricevuto il ruolo in data 10/06/2023 e notificato la cartella in data 21/07/2023, agendo correttamente.

  • Rigettato
    Mancanza di elementi per il calcolo di interessi e sanzioni

    La cartella di pagamento è un atto vincolato e non è annullabile per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990, poiché il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 11722/2010) esclude la nullità per difetto di motivazione se il contribuente ha piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e non prova un pregiudizio al diritto di difesa. Gli interessi sono previsti ex lege e le modalità di calcolo sono conoscibili. L'intimazione di pagamento è sufficientemente motivata in quanto fa riferimento alle cartelle di pagamento precedentemente notificate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 52
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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