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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
SP PI CO, Relatore
CIMINI CARLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorr._1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Pasquinelli N. 2 60035 Jesi AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via Sandro Totti N. 9/a 60131 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 ART. 15 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 CANONE RAI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 CANONE RAI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-TERRITORIALITA' 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-TERRITORIALITA' 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-TERRITORIALITA' 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti rassegnate.
Resistente/Appellato: dopo aver discusso la causa, insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 04 Luglio 2025 notificato il 04/07/2025, l' Ricorr._1
sas ha adito la Corte Di Giustizia Tributaria Di Primo Grado di Ancona al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “alla Ill.ma intestata Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ancona, affinché, in accoglimento dei motivi in fatto ed in diritto illustrati dalla ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, previa sospensione dell'intimazione di pagamento che con il presente atto si impugna,
Voglia accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o difetto di qualsivoglia efficacia e/o effetto delle intimazioni indicate in epigrafe stante la ritenuta fondatezza del ricorso. La società ricorrente ritiene che l'intimazione di pagamento n. 00320259001999887/000 sarebbe per “Inesistenza e/o nullità della intimazione per insanabile difetto di provenienza da indirizzo PEC del notificante non inserito nell'IPA e conseguente inesistenza non solo della notifica ma anche dell'atto proveniente da una email non ufficiale”; l'intimazione di pagamento n. 00320259001999887/000 sarebbe affetta da “Nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o carenza dei presupposti di legge legittimanti l'emissione e/o difetto di qualsivoglia efficacia e/o effetto dell'atto di intimazione di pagamento n. 003 2025 90019998 87/000, notificato successivamente alla proposta di adesione alla riammissione alla definizione agevolata (ROTTAMAZIONE QUATER) presentata in data 30.04.2025 dalla ricorrente in relazione alle cartelle portate dall'atto di intimazione impugnato.”; la cartella di pagamento indicata al n. 14 dell'atto introduttivo sarebbe affetta “nullità …omissis… per intervenuta decadenza essendo stata notificata oltre la scadenza dei termini di legge, la cui natura è tassativa.”; la cartella di pagamento indicata al n. 15 dell'atto introduttivo sarebbe affetta da “…nullità …” sante “la mancata indicazione di tutti gli elementi attraverso cui il contribuente possa verificare l'esatto calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.” Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso cn vittoria spese.
Si costituiva l' ADER contestando il ricorso avversario ritenendolo privo di valide motivazioni e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo avere esaminato gli atti, ritiene che il ricorso non sia meritevole di essere accolto.
Relativamente all'eccepita inesistenza e/o nullità della intimazione per insanabile difetto di provenienza da indirizzo pec del notificante non inserito nell'IPA e conseguente inesistenza non solo della notifica ma anche dell'atto proveniente da una email non ufficiale.
La società ricorrente rileva quale vizio della notificazione eseguita a mezzo pec, secondo quanto disposto dall'art 26 del dpr 602/73, la circostanza che non gli sarebbe dato comprendere da quale indirizzo pec dell'ente di esazione provenga l'atto opposto. Con riferimento a tale eccezione si evidenzia che la notifica a mezzo PEC presenta, rispetto a quella effettuata secondo i canali tradizionali, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento - presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo ecc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso ST
(es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna), nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Si evidenzia, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal ST unicamente ad un soggetto e che, quello assegnato attualmente a Agenzia Entrate
Riscossione e precedentemente a Equitalia, reca esattamente la denominazione del mittente non lasciando, quindi, spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. Conseguentemente l'eccezione viene rigettata.
Sulla pretesa nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o carenza dei presupposti di legge legittimanti l'emissione e/o difetto di qualsivoglia efficacia e/o effetto dell'atto di intimazione di pagamento n. 003 2025 90019998
87/000, notificato successivamente alla proposta di adesione alla riammissione alla definizione agevolata
(rottamazione quater) presentata in data 30.04.2025 dalla ricorrente in relazione alle cartelle portate dall'atto di intimazione impugnato. Infondatezza.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento n. 00320259001999887/000 in quanto “In data 30.04.2025 l'Ricorr._1 S.A.S. ha provveduto ad inviare tramite portale all'Agenzia delle Entrate Riscossione n. 3 Dichiarazioni di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197
“ROTTAMAZIONE QUATER” ricomprendenti tutte le cartelle contenute nell'atto di intimazione.”. Sostiene, in via ulteriore, che “Agenzia delle Entrate-Riscossione ha accettato le n. 3 dichiarazioni di riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197
“ROTTAMAZIONE QUATER “ ed ha riammesso l'Azienda alla definizione agevolata suddetta.”.
Sul punto, questa Corte osserva che le “n. 3 Dichiarazioni di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 “ROTTAMAZIONE
QUATER” non ricomprendono tutte le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, bensì solo le cartelle indicate da controparte nel proprio atto introduttivo dalla n. 1 alla n. 13, restando escluse dalla rottamazione le seguenti cartelle: - la n. 00320230007552439000, indicata nell'atto introduttivo avversario con il numero 14, pari ad € 13.739,78, notificata in data 21/07/2023, relativa al mancato pagamento “IVA
2019”; - la n. 00320230007748244000, indicata nell'atto introduttivo avversario con il numero 15, pari ad
€ 20.166,07, notificata in data 25/07/2023, relativa al mancato pagamento “IVA 2021”. Tale circostanza è confermata anche da controparte la quale indica alle pagine n. 7 e n. 8 del ricorso in cui indicata le cartelle oggetto delle proprie dichiarazioni di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo
1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 “ROTTAMAZIONE QUATER, escludendo dalle predette istanze proprio le cartelle di pagamento n. 00320230007552439000 e n.
00320230007748244000. Quindi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi totalmente legittima con riferimento alle cartelle di pagamento n. 00320230007552439000 e n. 00320230007748244000. Con riferimento alle ulteriori cartelle di pagamento dalla n. 1 alla n. 13 effettivamente i relativi ruoli sono oggetto delle n. 3 Dichiarazioni di adesione alla riammissione alla definizione agevolata e quindi risultano ad oggi sospesi, come da estratti di ruolo in atti. Per altro, si rileva che, per ciascuna delle n. 3 Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata, la rata del 31/07/2025 non è stata adempiuta, come da documentazione che in atti, perciò la contribuente è decaduta dal beneficio accordato, con conseguente futura riattivazione dei ruoli attualmente provvisoriamente sospesi. In ogni caso, il comportamento posto in essere da ADER è comunque giustificabile in quanto le predette Dichiarazioni di adesione sono state trasmesse in data
30/04/2025, quando l'intimazione oggetto di causa era in corso di notifica, avvenuta infatti appena 5 giorni dopo, cioè in data 05/05/2025. È chiaro che la notifica dell'intimazione di pagamento, rispetto alle cartelle oggetto delle predette 3 Dichiarazioni di adesione alla riammissione alla definizione agevolata, è stata originata dal fatto che le stesse Dichiarazioni sono state trasmesse ad ADER appena appena 5 giorni prima della notifica dell'intimazione, e quindi nell'imminenza della notificazione stessa. È quindi evidente che la ricorrente, con riferimento alle cartelle dalla n. 1 alla n. 13, avrebbe potuto presentare un'istanza di annullamento parziale in autotutela dell'intimazione di pagamento n. 00320259001999887/000, evitando il ricorso giurisdizionale, anche in considerazione del fatto che ADER non avrebbe mai azionato il recupero del credito portato dalle predette cartelle oggetto delle n. 3 Dichiarazioni di adesione alla definizione Agevolata
e che la notifica dell'intimazione ha avuto luogo, per le cartelle che ne sono oggetto, solo per le ragioni sopra espresse. Alla luce delle motivazioni dianzi esposte si ribadisce che l'intimazione di pagamento impugnata resta pienamente efficace per le cartelle di pagamento n. 00320230007552439000 e n.
00320230007748244000 che non sono state oggetto di Definizione agevolata.
Relativamente all'eccepita nullità della cartella di pagamento n. 00320230007552439000, la ricorrente invoca una “intervenuta decadenza essendo stata notificata oltre la scadenza dei termini di legge, la cui natura è tassativa”.
La Corte osserva che la doglianza è in primo luogo nulla per violazione degli artt. 163 c.p.c. e 164 c.p.c., per mancata individuazione della causa petendi, avendo parte ricorrente fatto esclusivo e generico riferimento al dato normativo dell'art. 25 DPR 602/1973, senza enunciare le ragioni specifiche per le quali tale articolo sarebbe stato violato, omettendo di fare riferimento ad un solo dato temporale che giustificherebbe la domanda. Nel merito, si rileva che l'attività dell'Agenzia delle Entrate Riscossione appare pienamente corretta, avendo ricevuto il ruolo in data 10/06/2023 ed avendo provveduto alla notificazione della cartella di pagamento in data 21/07/2023. Pertanto l'eccezione della ricorrente è persino infondata nel merito.
Relativamente a quanto sostenuto dalla ricorrente relativamente alla cartella di pagamento n.
00320230007748244000 che sarebbe nulla per “mancata indicazione di tutti gli elementi attraverso cui il contribuente possa verificare l'esatto calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.”. Si osserva che la cartella di pagamento, è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere “redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”
e contenere “l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”: la Corte di
Cassazione ha recentemente ribadito, con pronuncia n. 21065 del 04/07/2022, quanto già affermato dalle proprie Sezioni Unite (11722/10) circa la non configurabilità dell'eccezione di carenza motivazionale nel caso di atti aventi contenuto vincolato, come la cartella di pagamento opposta. Si produce in giudizio il modello approvato dal Ministero delle Finanze (doc. 7). Afferma, infatti, la Corte – relativamente all'intimazione di pagamento, ma con concetti chiaramente estensibili, per identità di ratio, alla cartella di pagamento – che trattandosi di “un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale …. ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi della L. 7 agosto 1990,
n. 241, art. 21 octies, comma 2, (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto … non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, … (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. “(cassa con rinvio CTR Lombardia, 3267/14). Il principio è del resto risalente e costituisce vincolante precedente nomofilattico: le Sezioni Unite di Cassazione, con sentenza n.
11722/2010, hanno affermato che il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ed abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Neppure dunque il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa, come nella specie (Cass. Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010; Cass. 3516/2002; Cass.
2373/2013). Sul punto anche Cass. 9778/2017: “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può infatti condurre alla dichiarazione di nullità, allorché a cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, “non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l'accertamento era stato indicato come definitivo anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente” (Cass. 2373/2013)”. Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, all'ADER non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Si richiama l'art. 6 DM
321/99, per cui “Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito”; a sua volta l'art. 1 del ridetto DM prevede che “I ruoli sono formati direttamente dall'ente creditore”, indicandone il contenuto minimo.”: la motivazione dell'iscrizione a ruolo, la cui formazione compete chiaramente all'Ente creditore, mentre ADER si limita a formare la cartella, ivi trascrivendo detta motivazione per come formata dall'Ente, senza alcuna facoltà di modificazione. Per la stessa ragione infondata è la doglianza relativa alla pretesa ed illegittima mancata indicazione del computo della modalità di calcolo degli interessi tema in relazione al quale la giurisprudenza è realmente univoca nello stabilire che “La cartella di pagamento è un atto a carattere normativo vincolato e gli interessi richiamati sono ex lege iscritti a ruolo, ciò significa che le modalità di calcolo e la congruità degli interessi iscritti a ruolo sono normativamente previste e, conseguentemente, conoscibili dal debitore desunte definibili e verificabili dalla natura e dell'anno del tributo, sicché nessun vizio di omessa pronuncia può ritenersi legittimo.” (Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio) sez. VII, 22/11/2024,
n. 7127). Sul punto la giurisprudenza è univoca nello stabilire che “il predetto atto esattivo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché, per quanto anche ribadito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.
10692 dell'11 aprile 2024, è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alle Cartelle di Pagamento in precedenza notificate. Ai fini della validità della motivazione è infatti sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, circostanza che si realizza attraverso il riferimento alle cartelle esattoriali precedentemente notificate;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che (eventualmente) ritiene opportune. Essendo il riferimento alle cartelle esattoriali già notificate specifico e concreto, esso è in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione. Essendo stata provata, nel caso di specie, la regolare notifica delle Cartelle di Pagamento ivi richiamate, l'Intimazione impugnata deve ritenersi sufficientemente motivata atteso che riporta sia l'elenco delle predette Cartelle, sia la natura dei ruoli, dell'Ente impositore che li ha iscritti, dell'importo preteso, del periodo d'imposta di riferimento, ecc. ecc.”. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso viene rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso. Spese a carico della ricorrente che si liquidano in euro 5.600,00.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
SP PI CO, Relatore
CIMINI CARLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorr._1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Pasquinelli N. 2 60035 Jesi AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via Sandro Totti N. 9/a 60131 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 ART. 15 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 CANONE RAI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 CANONE RAI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-TERRITORIALITA' 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-TERRITORIALITA' 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-TERRITORIALITA' 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001999887000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti rassegnate.
Resistente/Appellato: dopo aver discusso la causa, insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 04 Luglio 2025 notificato il 04/07/2025, l' Ricorr._1
sas ha adito la Corte Di Giustizia Tributaria Di Primo Grado di Ancona al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “alla Ill.ma intestata Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ancona, affinché, in accoglimento dei motivi in fatto ed in diritto illustrati dalla ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, previa sospensione dell'intimazione di pagamento che con il presente atto si impugna,
Voglia accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o difetto di qualsivoglia efficacia e/o effetto delle intimazioni indicate in epigrafe stante la ritenuta fondatezza del ricorso. La società ricorrente ritiene che l'intimazione di pagamento n. 00320259001999887/000 sarebbe per “Inesistenza e/o nullità della intimazione per insanabile difetto di provenienza da indirizzo PEC del notificante non inserito nell'IPA e conseguente inesistenza non solo della notifica ma anche dell'atto proveniente da una email non ufficiale”; l'intimazione di pagamento n. 00320259001999887/000 sarebbe affetta da “Nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o carenza dei presupposti di legge legittimanti l'emissione e/o difetto di qualsivoglia efficacia e/o effetto dell'atto di intimazione di pagamento n. 003 2025 90019998 87/000, notificato successivamente alla proposta di adesione alla riammissione alla definizione agevolata (ROTTAMAZIONE QUATER) presentata in data 30.04.2025 dalla ricorrente in relazione alle cartelle portate dall'atto di intimazione impugnato.”; la cartella di pagamento indicata al n. 14 dell'atto introduttivo sarebbe affetta “nullità …omissis… per intervenuta decadenza essendo stata notificata oltre la scadenza dei termini di legge, la cui natura è tassativa.”; la cartella di pagamento indicata al n. 15 dell'atto introduttivo sarebbe affetta da “…nullità …” sante “la mancata indicazione di tutti gli elementi attraverso cui il contribuente possa verificare l'esatto calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.” Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso cn vittoria spese.
Si costituiva l' ADER contestando il ricorso avversario ritenendolo privo di valide motivazioni e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo avere esaminato gli atti, ritiene che il ricorso non sia meritevole di essere accolto.
Relativamente all'eccepita inesistenza e/o nullità della intimazione per insanabile difetto di provenienza da indirizzo pec del notificante non inserito nell'IPA e conseguente inesistenza non solo della notifica ma anche dell'atto proveniente da una email non ufficiale.
La società ricorrente rileva quale vizio della notificazione eseguita a mezzo pec, secondo quanto disposto dall'art 26 del dpr 602/73, la circostanza che non gli sarebbe dato comprendere da quale indirizzo pec dell'ente di esazione provenga l'atto opposto. Con riferimento a tale eccezione si evidenzia che la notifica a mezzo PEC presenta, rispetto a quella effettuata secondo i canali tradizionali, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento - presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo ecc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso ST
(es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna), nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Si evidenzia, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal ST unicamente ad un soggetto e che, quello assegnato attualmente a Agenzia Entrate
Riscossione e precedentemente a Equitalia, reca esattamente la denominazione del mittente non lasciando, quindi, spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. Conseguentemente l'eccezione viene rigettata.
Sulla pretesa nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o carenza dei presupposti di legge legittimanti l'emissione e/o difetto di qualsivoglia efficacia e/o effetto dell'atto di intimazione di pagamento n. 003 2025 90019998
87/000, notificato successivamente alla proposta di adesione alla riammissione alla definizione agevolata
(rottamazione quater) presentata in data 30.04.2025 dalla ricorrente in relazione alle cartelle portate dall'atto di intimazione impugnato. Infondatezza.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento n. 00320259001999887/000 in quanto “In data 30.04.2025 l'Ricorr._1 S.A.S. ha provveduto ad inviare tramite portale all'Agenzia delle Entrate Riscossione n. 3 Dichiarazioni di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197
“ROTTAMAZIONE QUATER” ricomprendenti tutte le cartelle contenute nell'atto di intimazione.”. Sostiene, in via ulteriore, che “Agenzia delle Entrate-Riscossione ha accettato le n. 3 dichiarazioni di riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197
“ROTTAMAZIONE QUATER “ ed ha riammesso l'Azienda alla definizione agevolata suddetta.”.
Sul punto, questa Corte osserva che le “n. 3 Dichiarazioni di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 “ROTTAMAZIONE
QUATER” non ricomprendono tutte le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, bensì solo le cartelle indicate da controparte nel proprio atto introduttivo dalla n. 1 alla n. 13, restando escluse dalla rottamazione le seguenti cartelle: - la n. 00320230007552439000, indicata nell'atto introduttivo avversario con il numero 14, pari ad € 13.739,78, notificata in data 21/07/2023, relativa al mancato pagamento “IVA
2019”; - la n. 00320230007748244000, indicata nell'atto introduttivo avversario con il numero 15, pari ad
€ 20.166,07, notificata in data 25/07/2023, relativa al mancato pagamento “IVA 2021”. Tale circostanza è confermata anche da controparte la quale indica alle pagine n. 7 e n. 8 del ricorso in cui indicata le cartelle oggetto delle proprie dichiarazioni di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo
1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 “ROTTAMAZIONE QUATER, escludendo dalle predette istanze proprio le cartelle di pagamento n. 00320230007552439000 e n.
00320230007748244000. Quindi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi totalmente legittima con riferimento alle cartelle di pagamento n. 00320230007552439000 e n. 00320230007748244000. Con riferimento alle ulteriori cartelle di pagamento dalla n. 1 alla n. 13 effettivamente i relativi ruoli sono oggetto delle n. 3 Dichiarazioni di adesione alla riammissione alla definizione agevolata e quindi risultano ad oggi sospesi, come da estratti di ruolo in atti. Per altro, si rileva che, per ciascuna delle n. 3 Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata, la rata del 31/07/2025 non è stata adempiuta, come da documentazione che in atti, perciò la contribuente è decaduta dal beneficio accordato, con conseguente futura riattivazione dei ruoli attualmente provvisoriamente sospesi. In ogni caso, il comportamento posto in essere da ADER è comunque giustificabile in quanto le predette Dichiarazioni di adesione sono state trasmesse in data
30/04/2025, quando l'intimazione oggetto di causa era in corso di notifica, avvenuta infatti appena 5 giorni dopo, cioè in data 05/05/2025. È chiaro che la notifica dell'intimazione di pagamento, rispetto alle cartelle oggetto delle predette 3 Dichiarazioni di adesione alla riammissione alla definizione agevolata, è stata originata dal fatto che le stesse Dichiarazioni sono state trasmesse ad ADER appena appena 5 giorni prima della notifica dell'intimazione, e quindi nell'imminenza della notificazione stessa. È quindi evidente che la ricorrente, con riferimento alle cartelle dalla n. 1 alla n. 13, avrebbe potuto presentare un'istanza di annullamento parziale in autotutela dell'intimazione di pagamento n. 00320259001999887/000, evitando il ricorso giurisdizionale, anche in considerazione del fatto che ADER non avrebbe mai azionato il recupero del credito portato dalle predette cartelle oggetto delle n. 3 Dichiarazioni di adesione alla definizione Agevolata
e che la notifica dell'intimazione ha avuto luogo, per le cartelle che ne sono oggetto, solo per le ragioni sopra espresse. Alla luce delle motivazioni dianzi esposte si ribadisce che l'intimazione di pagamento impugnata resta pienamente efficace per le cartelle di pagamento n. 00320230007552439000 e n.
00320230007748244000 che non sono state oggetto di Definizione agevolata.
Relativamente all'eccepita nullità della cartella di pagamento n. 00320230007552439000, la ricorrente invoca una “intervenuta decadenza essendo stata notificata oltre la scadenza dei termini di legge, la cui natura è tassativa”.
La Corte osserva che la doglianza è in primo luogo nulla per violazione degli artt. 163 c.p.c. e 164 c.p.c., per mancata individuazione della causa petendi, avendo parte ricorrente fatto esclusivo e generico riferimento al dato normativo dell'art. 25 DPR 602/1973, senza enunciare le ragioni specifiche per le quali tale articolo sarebbe stato violato, omettendo di fare riferimento ad un solo dato temporale che giustificherebbe la domanda. Nel merito, si rileva che l'attività dell'Agenzia delle Entrate Riscossione appare pienamente corretta, avendo ricevuto il ruolo in data 10/06/2023 ed avendo provveduto alla notificazione della cartella di pagamento in data 21/07/2023. Pertanto l'eccezione della ricorrente è persino infondata nel merito.
Relativamente a quanto sostenuto dalla ricorrente relativamente alla cartella di pagamento n.
00320230007748244000 che sarebbe nulla per “mancata indicazione di tutti gli elementi attraverso cui il contribuente possa verificare l'esatto calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.”. Si osserva che la cartella di pagamento, è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere “redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”
e contenere “l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”: la Corte di
Cassazione ha recentemente ribadito, con pronuncia n. 21065 del 04/07/2022, quanto già affermato dalle proprie Sezioni Unite (11722/10) circa la non configurabilità dell'eccezione di carenza motivazionale nel caso di atti aventi contenuto vincolato, come la cartella di pagamento opposta. Si produce in giudizio il modello approvato dal Ministero delle Finanze (doc. 7). Afferma, infatti, la Corte – relativamente all'intimazione di pagamento, ma con concetti chiaramente estensibili, per identità di ratio, alla cartella di pagamento – che trattandosi di “un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale …. ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi della L. 7 agosto 1990,
n. 241, art. 21 octies, comma 2, (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto … non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, … (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. “(cassa con rinvio CTR Lombardia, 3267/14). Il principio è del resto risalente e costituisce vincolante precedente nomofilattico: le Sezioni Unite di Cassazione, con sentenza n.
11722/2010, hanno affermato che il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ed abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Neppure dunque il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa, come nella specie (Cass. Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010; Cass. 3516/2002; Cass.
2373/2013). Sul punto anche Cass. 9778/2017: “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può infatti condurre alla dichiarazione di nullità, allorché a cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, “non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l'accertamento era stato indicato come definitivo anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente” (Cass. 2373/2013)”. Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, all'ADER non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Si richiama l'art. 6 DM
321/99, per cui “Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito”; a sua volta l'art. 1 del ridetto DM prevede che “I ruoli sono formati direttamente dall'ente creditore”, indicandone il contenuto minimo.”: la motivazione dell'iscrizione a ruolo, la cui formazione compete chiaramente all'Ente creditore, mentre ADER si limita a formare la cartella, ivi trascrivendo detta motivazione per come formata dall'Ente, senza alcuna facoltà di modificazione. Per la stessa ragione infondata è la doglianza relativa alla pretesa ed illegittima mancata indicazione del computo della modalità di calcolo degli interessi tema in relazione al quale la giurisprudenza è realmente univoca nello stabilire che “La cartella di pagamento è un atto a carattere normativo vincolato e gli interessi richiamati sono ex lege iscritti a ruolo, ciò significa che le modalità di calcolo e la congruità degli interessi iscritti a ruolo sono normativamente previste e, conseguentemente, conoscibili dal debitore desunte definibili e verificabili dalla natura e dell'anno del tributo, sicché nessun vizio di omessa pronuncia può ritenersi legittimo.” (Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio) sez. VII, 22/11/2024,
n. 7127). Sul punto la giurisprudenza è univoca nello stabilire che “il predetto atto esattivo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché, per quanto anche ribadito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.
10692 dell'11 aprile 2024, è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alle Cartelle di Pagamento in precedenza notificate. Ai fini della validità della motivazione è infatti sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, circostanza che si realizza attraverso il riferimento alle cartelle esattoriali precedentemente notificate;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che (eventualmente) ritiene opportune. Essendo il riferimento alle cartelle esattoriali già notificate specifico e concreto, esso è in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione. Essendo stata provata, nel caso di specie, la regolare notifica delle Cartelle di Pagamento ivi richiamate, l'Intimazione impugnata deve ritenersi sufficientemente motivata atteso che riporta sia l'elenco delle predette Cartelle, sia la natura dei ruoli, dell'Ente impositore che li ha iscritti, dell'importo preteso, del periodo d'imposta di riferimento, ecc. ecc.”. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso viene rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso. Spese a carico della ricorrente che si liquidano in euro 5.600,00.