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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2848/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
D'RI FABRIZIO, Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2961/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - Piazzale Guglielmotti 1 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5540 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5541 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5542 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5543 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5544 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5545 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1975/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1., rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi n. 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545 del 31/10/2024, emessi in relazione alla TARI per gli anni dal 2018 al 2023, in riferimento a un tratto di spiaggia a seguito dell'affidamento dei “servizi balneari estivi presso la spiaggia libera con servizi della Marina di Civitavecchia”.
2. Parte ricorrente ha lamentato, quale motivo di ricorso, l'erroneità degli avvisi di accertamento in quanto l'Amministrazione avrebbe applicato la tariffa TARI prevista per “Stabilimento Balneare e Parchi Acquatici”, non tenendo conto che nel suo caso si tratterebbe di una “spiaggia libera attrezzata”.
Al riguardo, parte ricorrente ha evidenziato la differenza tra uno Stabilimento balneare e una spiaggia libera attrezzata, caratterizzata dall'esistenza di una spiaggia accessibile a tutti in cui il gestore fornisce ai bagnanti servizi a pagamento, lamentando che nell'avviso di accertamento si fa riferimento ai codici 1-13 (ND)
Stabilimento balneare.
In ordine a quest'ultimo punto, parte ricorrente ha evidenziato, in termini di natura e disciplina giuridica, la differenza tra gli affidamenti delle concessioni balneari, inerenti agli stabilimenti balneari, e gli affidamenti delle spiagge libere attrezzate, a suo dire attribuiti in assenza di un provvedimento concessorio. In particolare, ha sottolineato che la concessione balneare è un provvedimento amministrativo specifico che il quale l'Amministrazione conferisce posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone in tal modo la sfera giuridica che non può essere assimilato all'utilizzo di una spiaggia libera attrezzata.
Ha sostenuto, quindi, che le due tipologie di affidamento, e i rapporti dagli stessi derivanti, non possono essere assimilati ai fini della TARI.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Civitavecchia, resistendo al ricorso.
Quest'ultimo ha dedotto che:
- la gestione della spiaggia pubblica con servizi antistanti è stata affidata alla società ricorrente dal Comune di Civitavecchia con apposita convenzione (da ultimo: convenzione n. 1/2021 dell'11/6/2021) ai sensi della quale ogni utenza relativa all'area affidata è a carico del soggetto affidatario ed espressamente indicato che:
“Il convenzionante è tenuto a corrispondere gli oneri per TARI” (cfr. art. 4, comma 3, conv. n. 1/2021);
- a fronte della mancata presentazione della prescritta dichiarazione ai fini Tari, l'ufficio Tributi ha provveduto a emettere gli avvisi di accertamento di cui è causa, per tutta l'area affidata alla ricorrente suscettibile di produrre rifiuti e secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- l'individuazione delle diverse categorie tariffarie in cui è stata articolata negli anni la TARI applicata nel
Comune di Civitavecchia non è frutto della discrezionalità dell'Ente ma dell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999. Anche l'individuazione di un'unica categoria tariffaria relativa ai servizi per la balneazione, denominata “Stabilimenti balneari”, è riferibile a detto decreto (cfr. allegato 1, tabelle 3a
e 3b).
- seppure è vero che il titolare di una “spiaggia libera attrezzata” ha una facoltà d'uso del lido più limitate del titolare di una “spiaggia in concessione” (es. non è autorizzato a occupare l'area demaniale con strutture fisse né può interdire il libero e gratuito accesso al pubblico); è altrettanto vero che l'attività che in concreto si svolge su un lido costituente “spiaggia libera attrezzata” è del tutto analoga a quella di una “spiaggia in concessione” e, dunque, ne condivide la potenziale produttività di rifiuti. Inoltre, mentre nel caso di “spiaggia in concessione”, la detenzione dell'area demaniale è protratta per l'intera annualità e trova applicazione la tariffa annuale;
nell'ipotesi di “spiaggia libera attrezzata”, la detenzione è limitata al solo periodo di effettivo svolgimento dell'attività e trova applicazione su base giornaliera. Il gestore del servizio inerente alla spiaggia libera attrezzata corrisponde, quindi, un importo notevolmente inferiore al titolare di una concessione balneare;
- il presupposto impositivo della TARI è riferito al possesso o detenzione dell'area.
4 All'udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
6. Pur non potendosi negare, in generale, la differenza tra l'affidamento in concessione di uno stabilimento balneare e una spiaggia libera attrezzata, in quanto il primo è connaturato da un maggior ambito dispositivo rispetto al bene demaniale su cui insiste, tale differenza non rileva in modo decisivo ai fini della TARI.
Da un lato, infatti, anche l'affidamento della gestione della spiaggia libera attrezzata presupposto un rapporto di tipo concessorio, attribuendo, al pari della concessione balneare, l'utilizzabilità dell'area demaniale marittima per finalità turistico-ricreative; rapporto che di norma viene anch'esso affidato mediante procedura di evidenza pubblica.
Quanto indicato, peraltro, si evince dalla determina di affidamento e dalla Convenzione di affidamento, anzi di sub-affidamento, della gestione del servizio da parte del Comune di Civitavecchia.
7. Inoltre, il presupposto del pagamento del tributo, ai sensi del comma 641 dell'art. 1 della legge 27/12/2013,
n. 147Il, “… è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Nel caso di specie è indubbia la detenzione dell'area ai fini della gestione del servizio, né si ravviano illogicità nell'applicare la tariffa relativa gli stabilimenti balneare, essendo simile, soprattutto con riguardo all'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, la funzione svolta dal soggetto gestore, sia l'area in cui si svolge tale servizio, sia, infine, la tipologia dei rifiuti e le modalità di raccolta.
Infine, come indicato dal Comune resistente, sussiste una concreta differenziazione tariffaria, dovuta al fatto che, mentre per le concessioni balneari sullo stabilimento, stante il loro carattere permanente nel corso dell'anno, stante anche l'insistenza di strutture permanenti, il tributo è pagato per l'intera annualità, il gestore di spiagge attrezzate è tenuto a un pagamento per la sola stagione estiva di utilizzo e, quindi, deve corrispondere una cifra decisamente inferiore.
Ciò senza contare che la convenzione stipulata dalla parte ricorrente con il Comune in questione riportava espressamente come il pagamento del tributo TARI fosse spettante al soggetto gestore.
8. Per quanto suindicato il ricorso deve essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Civitavecchia liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
D'RI FABRIZIO, Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2961/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - Piazzale Guglielmotti 1 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5540 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5541 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5542 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5543 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5544 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5545 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1975/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1., rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi n. 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545 del 31/10/2024, emessi in relazione alla TARI per gli anni dal 2018 al 2023, in riferimento a un tratto di spiaggia a seguito dell'affidamento dei “servizi balneari estivi presso la spiaggia libera con servizi della Marina di Civitavecchia”.
2. Parte ricorrente ha lamentato, quale motivo di ricorso, l'erroneità degli avvisi di accertamento in quanto l'Amministrazione avrebbe applicato la tariffa TARI prevista per “Stabilimento Balneare e Parchi Acquatici”, non tenendo conto che nel suo caso si tratterebbe di una “spiaggia libera attrezzata”.
Al riguardo, parte ricorrente ha evidenziato la differenza tra uno Stabilimento balneare e una spiaggia libera attrezzata, caratterizzata dall'esistenza di una spiaggia accessibile a tutti in cui il gestore fornisce ai bagnanti servizi a pagamento, lamentando che nell'avviso di accertamento si fa riferimento ai codici 1-13 (ND)
Stabilimento balneare.
In ordine a quest'ultimo punto, parte ricorrente ha evidenziato, in termini di natura e disciplina giuridica, la differenza tra gli affidamenti delle concessioni balneari, inerenti agli stabilimenti balneari, e gli affidamenti delle spiagge libere attrezzate, a suo dire attribuiti in assenza di un provvedimento concessorio. In particolare, ha sottolineato che la concessione balneare è un provvedimento amministrativo specifico che il quale l'Amministrazione conferisce posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone in tal modo la sfera giuridica che non può essere assimilato all'utilizzo di una spiaggia libera attrezzata.
Ha sostenuto, quindi, che le due tipologie di affidamento, e i rapporti dagli stessi derivanti, non possono essere assimilati ai fini della TARI.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Civitavecchia, resistendo al ricorso.
Quest'ultimo ha dedotto che:
- la gestione della spiaggia pubblica con servizi antistanti è stata affidata alla società ricorrente dal Comune di Civitavecchia con apposita convenzione (da ultimo: convenzione n. 1/2021 dell'11/6/2021) ai sensi della quale ogni utenza relativa all'area affidata è a carico del soggetto affidatario ed espressamente indicato che:
“Il convenzionante è tenuto a corrispondere gli oneri per TARI” (cfr. art. 4, comma 3, conv. n. 1/2021);
- a fronte della mancata presentazione della prescritta dichiarazione ai fini Tari, l'ufficio Tributi ha provveduto a emettere gli avvisi di accertamento di cui è causa, per tutta l'area affidata alla ricorrente suscettibile di produrre rifiuti e secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- l'individuazione delle diverse categorie tariffarie in cui è stata articolata negli anni la TARI applicata nel
Comune di Civitavecchia non è frutto della discrezionalità dell'Ente ma dell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999. Anche l'individuazione di un'unica categoria tariffaria relativa ai servizi per la balneazione, denominata “Stabilimenti balneari”, è riferibile a detto decreto (cfr. allegato 1, tabelle 3a
e 3b).
- seppure è vero che il titolare di una “spiaggia libera attrezzata” ha una facoltà d'uso del lido più limitate del titolare di una “spiaggia in concessione” (es. non è autorizzato a occupare l'area demaniale con strutture fisse né può interdire il libero e gratuito accesso al pubblico); è altrettanto vero che l'attività che in concreto si svolge su un lido costituente “spiaggia libera attrezzata” è del tutto analoga a quella di una “spiaggia in concessione” e, dunque, ne condivide la potenziale produttività di rifiuti. Inoltre, mentre nel caso di “spiaggia in concessione”, la detenzione dell'area demaniale è protratta per l'intera annualità e trova applicazione la tariffa annuale;
nell'ipotesi di “spiaggia libera attrezzata”, la detenzione è limitata al solo periodo di effettivo svolgimento dell'attività e trova applicazione su base giornaliera. Il gestore del servizio inerente alla spiaggia libera attrezzata corrisponde, quindi, un importo notevolmente inferiore al titolare di una concessione balneare;
- il presupposto impositivo della TARI è riferito al possesso o detenzione dell'area.
4 All'udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
6. Pur non potendosi negare, in generale, la differenza tra l'affidamento in concessione di uno stabilimento balneare e una spiaggia libera attrezzata, in quanto il primo è connaturato da un maggior ambito dispositivo rispetto al bene demaniale su cui insiste, tale differenza non rileva in modo decisivo ai fini della TARI.
Da un lato, infatti, anche l'affidamento della gestione della spiaggia libera attrezzata presupposto un rapporto di tipo concessorio, attribuendo, al pari della concessione balneare, l'utilizzabilità dell'area demaniale marittima per finalità turistico-ricreative; rapporto che di norma viene anch'esso affidato mediante procedura di evidenza pubblica.
Quanto indicato, peraltro, si evince dalla determina di affidamento e dalla Convenzione di affidamento, anzi di sub-affidamento, della gestione del servizio da parte del Comune di Civitavecchia.
7. Inoltre, il presupposto del pagamento del tributo, ai sensi del comma 641 dell'art. 1 della legge 27/12/2013,
n. 147Il, “… è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Nel caso di specie è indubbia la detenzione dell'area ai fini della gestione del servizio, né si ravviano illogicità nell'applicare la tariffa relativa gli stabilimenti balneare, essendo simile, soprattutto con riguardo all'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, la funzione svolta dal soggetto gestore, sia l'area in cui si svolge tale servizio, sia, infine, la tipologia dei rifiuti e le modalità di raccolta.
Infine, come indicato dal Comune resistente, sussiste una concreta differenziazione tariffaria, dovuta al fatto che, mentre per le concessioni balneari sullo stabilimento, stante il loro carattere permanente nel corso dell'anno, stante anche l'insistenza di strutture permanenti, il tributo è pagato per l'intera annualità, il gestore di spiagge attrezzate è tenuto a un pagamento per la sola stagione estiva di utilizzo e, quindi, deve corrispondere una cifra decisamente inferiore.
Ciò senza contare che la convenzione stipulata dalla parte ricorrente con il Comune in questione riportava espressamente come il pagamento del tributo TARI fosse spettante al soggetto gestore.
8. Per quanto suindicato il ricorso deve essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Civitavecchia liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti.