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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1977/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PICOZZI OTTAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1357/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472228 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1269/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401472228, notificato il 6 novembre 2024, con cui Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione TARI e l'evasione totale del tributo per gli anni 2018 - 2023, per un totale di euro
4.063,00 (imposta, sanzioni, interessi e notifica). Deduceva che l'immobile oggetto dell'avviso era sito in
Roma, Indirizzo_1, cat. A/2, con 80 mq dichiarati;
che nel 1990, il coniuge della contribuente, Nominativo_2, aveva presentato regolare dichiarazione TARSU per l'immobile (80 mq); che tale dichiarazione valeva anche come dichiarazione TARI, ai sensi dell'art. 21, comma 13, Regolamento TARI
Roma; che per gli anni 2018 - 2024, il Comune aveva inviato regolarmente gli avvisi di pagamento TARI a
Nominativo_2; che tutti i pagamenti risultavano effettuati e documentati;
che l'avviso era illegittimo perché: 1) l'immobile era stato già dichiarato ai fini TARSU/TARI, 2) la TARI era già stata pagata per tutti gli anni contestati, 3) il Comune aveva già esercitato il potere impositivo sugli stessi anni e sullo stesso presupposto;
che l'avviso era carente di motivazione in quanto conteneva solo formule generiche, senza spiegare come fosse stata determinata la superficie di 122 mq, senza spiegare perché la dichiarazione del
1990 non fosse stata considerata e senza chiarire perché i pagamenti TARI non fossero stati presi in considerazione;
che, in ogni caso, non si trattava di 1 omessa dichiarazione ma al più di una infedele dichiarazione con sanzioni inferiori;
che, comunque, l'imposta avrebbe dovuto essere ricalcolata solo sulla differenza di superficie (122 mq – 80 mq), detraendo quanto già versato. Concludeva, in via principale, per l'annullamento totale dell'avviso TARI 2018 - 2023; in via subordinata per la rideterminazione dell'imposta sulla sola differenza di superficie, per la riqualificazione della violazione come infedele dichiarazione, per la riduzione delle sanzioni, con vittoria di spese.
Con successiva memoria la ricorrente chiedeva la declaratoria dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto durante il processo il Comune di Roma aveva annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione della causa per cessata materia del contendere. Ed invero deve prendersi atto che Roma Capitale ha provveduto ad emettere provvedimento n. U250200124139 del 10 febbraio 2025 con cui al disposto l'annullamento totale dell'avviso TARI impugnato, con conseguente estinzione della pretesa tributaria. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese debbono essere integralmente compensate tra le parti per come richiesto dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 28 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Ottavio Picozzi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PICOZZI OTTAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1357/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472228 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1269/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401472228, notificato il 6 novembre 2024, con cui Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione TARI e l'evasione totale del tributo per gli anni 2018 - 2023, per un totale di euro
4.063,00 (imposta, sanzioni, interessi e notifica). Deduceva che l'immobile oggetto dell'avviso era sito in
Roma, Indirizzo_1, cat. A/2, con 80 mq dichiarati;
che nel 1990, il coniuge della contribuente, Nominativo_2, aveva presentato regolare dichiarazione TARSU per l'immobile (80 mq); che tale dichiarazione valeva anche come dichiarazione TARI, ai sensi dell'art. 21, comma 13, Regolamento TARI
Roma; che per gli anni 2018 - 2024, il Comune aveva inviato regolarmente gli avvisi di pagamento TARI a
Nominativo_2; che tutti i pagamenti risultavano effettuati e documentati;
che l'avviso era illegittimo perché: 1) l'immobile era stato già dichiarato ai fini TARSU/TARI, 2) la TARI era già stata pagata per tutti gli anni contestati, 3) il Comune aveva già esercitato il potere impositivo sugli stessi anni e sullo stesso presupposto;
che l'avviso era carente di motivazione in quanto conteneva solo formule generiche, senza spiegare come fosse stata determinata la superficie di 122 mq, senza spiegare perché la dichiarazione del
1990 non fosse stata considerata e senza chiarire perché i pagamenti TARI non fossero stati presi in considerazione;
che, in ogni caso, non si trattava di 1 omessa dichiarazione ma al più di una infedele dichiarazione con sanzioni inferiori;
che, comunque, l'imposta avrebbe dovuto essere ricalcolata solo sulla differenza di superficie (122 mq – 80 mq), detraendo quanto già versato. Concludeva, in via principale, per l'annullamento totale dell'avviso TARI 2018 - 2023; in via subordinata per la rideterminazione dell'imposta sulla sola differenza di superficie, per la riqualificazione della violazione come infedele dichiarazione, per la riduzione delle sanzioni, con vittoria di spese.
Con successiva memoria la ricorrente chiedeva la declaratoria dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto durante il processo il Comune di Roma aveva annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione della causa per cessata materia del contendere. Ed invero deve prendersi atto che Roma Capitale ha provveduto ad emettere provvedimento n. U250200124139 del 10 febbraio 2025 con cui al disposto l'annullamento totale dell'avviso TARI impugnato, con conseguente estinzione della pretesa tributaria. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese debbono essere integralmente compensate tra le parti per come richiesto dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 28 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Ottavio Picozzi