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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. UC RA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1068/2016 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Parte_1 Parte_2
Catalano
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Antonucci e Carla Saltarelli CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
“ ”, in persona del Direttore Sanitario p.t., rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. UC Aresta
CONVENUTO
E
“HDI ASSICURAZIONI S.p.a.”, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maurizio
Lanigra
TERZA TA in CAUSA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 21.10.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – e , in qualità di proprietari del cane meticcio di sesso Parte_1 Parte_2
maschile e taglia medio-grande di nome “UD”, hanno convenuto in giudizio l' Controparte_2
e il dott. al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni
[...] CP_1
patrimoniali e non, patiti in conseguenza di due interventi chirurgici di PL cui l'animale di loro proprietà è stato sottoposto il 30.11.2010 e il 3.3.2011, lamentando, in particolare, la “inesatta,
difettosa e/o inadeguata esecuzione dei due interventi, che non hanno prodotto alcun beneficio al cane ma, anzi, hanno peggiorato la patologia esistente”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 4.6.2016 si è costituito in giudizio
, il quale, preliminarmente, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa ai CP_1
fini di manleva di “HDI Assicurazioni S.p.A.” e nel merito, ha istato per la reiezione della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto stante l'assenza di responsabilità nella causazione dei fatti di causa.
Autorizzata la chiamata in causa dell'impresa di assicurazione, con comparsa depositata il
28.11.2016, si è costituita in giudizio HDI Assicurazioni S.p.A, che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, e sfornita di prova.
Con comparsa depositata il 18.12.2016 si è costituito in giudizio anche l Controparte_2
, che ha contestato tutte le avverse doglianze, chiedendo l'integrale rigetto della domanda ex
[...]
adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il processo è stato istruito con produzione documentale, interrogatorio formale delle parti,
prova testimoniale e CTU medico-legale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1 – In primo luogo, giova rammentare quanto segue.
2 La responsabilità del veterinario per errata diagnosi, negligenza o imperizia è – al pari della responsabilità medica – di natura contrattuale.
Trovano, pertanto, applicazione tanto i principi generali dettati in tema di responsabilità contrattuale (per cui il creditore deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento), quanto gli specifici principi dettati in materia di responsabilità medica (per cui "incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia - o l'insorgenza di una nuova malattia - e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza" Cass. n.
26700/2018).
2.2 – Gli attori, a sostegno della domanda proposta, hanno lamentato la non corretta esecuzione di due interventi chirurgici di cui fu sottoposto il cane “UD”, di loro proprietà, CP_3
nelle giornate del 30.11.2010 e del 3.3.2011, rispettivamente all'arto anteriore sinistro e a quello posteriore destro.
In particolare, all'esito della risonanza magnetica eseguita il 23.10.2010, veniva diagnosticata la “rottura del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio sinistro con evidenti segni di artrosi secondaria e di una sublussazione mediale della rotula”.
Per tale motivo, il cane è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico di PL (Tibial
Plateau Leveling Osteotomy), che è stato eseguito dal dott. in qualità di veterinario esterno CP_1
alla struttura, coadiuvato dai sanitari interni alla stessa.
3 Successivamente, a seguito dell'insorgenza di zoppia all'arto posteriore destro, in data
3.3.2011 il dott. presso la ha eseguito un secondo Persona_1 Controparte_4
intervento di PL, sul ginocchio destro.
Orbene, gli attori hanno dedotto che: - del primo intervento “il cane non beneficiava in Per_2
alcun modo, in quanto le successive complicanze peggioravano la situazione clinica con aggravio della zoppia”; - anche riguardo al secondo intervento “il cane UD operato dal dott. non CP_1
traeva beneficio alcuno dall'intervento chirurgico, in quanto le successive complicanze peggioravano la situazione clinica con aggravio della zoppia”; - “Gli esami radiografici eseguiti dopo gli interventi in parola mostrano una non corretta esecuzione tecnica degli stessi. Infatti, la rotazione del piatto tibiale ottenuta dopo la loro esecuzione dell'intervento è assolutamente incompatibile con una correzione del livellamento da 25° a 8°, contrariamente a quanto dichiarato nel certificato dell'ospedale veterinario (v. all. n. 18) a firma del Dr. rilasciato il CP_2 CP_1
27/08/2012 su richiesta dei coniugi”; - “dette complicanze non venivano diagnosticate prontamente dai sanitari della clinica, pur avendo eseguito numerosi controlli postoperatori e chiesto consulenze esterne alla loro struttura come nel caso del dr. ”; - “stante il perdurare del disturbo Persona_3
funzionale di entrambi gli arti posteriori”, si sono rivolti al dott. con studio in Cremona, il Per_4
quale in data 19.4.2012 ha certificato che “l'animale lamenta ancora una zoppia di 3° grado a carico del posteriore destro”, ha rilevato anche la presenza di “una instabilità mediale della rotula del ginocchio destro di 3° grado con forte crepitio nei movimenti di riduzione e sublussazione della flesso estensione del ginocchio…” e ha consigliato di “risolvere la situazione del ginocchio dx “livellando il plateau tibiale (dagli attuali 20° a 5°-7°) e stabilizzando la rotula con una protesi di troclea femorale”; - in data 7.5.2012 il cane è stato sottoposto a intervento chirurgico eseguito dal dott.
“per risolvere la lussazione mediale cronica di 3° tipo “associata a precedente intervento Per_4
di PL con residuata una inclinazione eccessiva del plateau che veniva livellato, portandolo da 18
4 a 7 (all. n.20-21-22) evidente che il referto rilasciato dalla e dal dr. in data CP_4 CP_1
27/8/2012 non corrisponde a quanto invece eseguito”.
Hanno, dunque, stigmatizzato “la condotta, assolutamente non conforme a diligenza,
prudenza e perizia, posta in essere nel trattamento terapeutico nonché sotto il profilo chirurgico, a cui è stato sottoposto il cane”.
Nello specifico, secondo gli assunti attorei: - “l'intervento di PL eseguito al ginocchio sinistro del cane presso l'ospedale non è stato praticato secondo i dettami di una Per_2 CP_2
buona pianificazione ed esecuzione chirurgica, ove si consideri che il risultato funzionale ottenuto va imputato principalmente alla stabilizzazione periarticolare secondaria alla fibrosi capsulare che si può ottenere anche non praticando in questi casi alcun trattamento chirurgico”; - “non è stato accertato, malgrado numerosi controlli postoperatori ad opera di più professionisti, che l'intervento,
praticato in modo approssimativo, aveva portato come esito post operatorio una lussazione mediale della rotula di 3° grado, causa, essa stessa, di instabilità articolare e dei fenomeni di artrosi presenti”; - “non sembra veritiera nemmeno l'affermazione circa la scomparsa dell'instabilità
craniale nel post operatorio (Test di compressione Tibiale positivo); tanto è vero che è stata smentita,
a distanza di tempo, dal dr. il quale, in sede di visita clinica per consulto, ha certificato la Per_4
clinica persistenza dell'instabilità craniale”; - “non sembra veritiera infine, la certificazione di una operazione che ha prodotto una riduzione dell'inclinazione del piatto tibiale, quando il piatto tibiale ha subito solo una lievissima rotazione, tanto che è risultato necessario un intervento di revisione,
attuato dal dr. il 7/5/2012 per portare il piatto tibiale all'inclinazione certificata come non Per_4
ottenuta dal dr. nella precedente operazione chirurgica”. CP_1
Lo scrutinio dell'intestato Tribunale dev'essere circoscritto alle censure finora illustrate e riportate, articolate nell'atto introduttivo del presente giudizio e ribadite nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1, c.p.c., essendo del tutto irrilevanti e inammissibile, poiché tardive, eventuali doglianze e domande articolate e spiegate in un momento successivo al deposito della suddetta memoria.
5 2.3 – Le doglianze attoree non hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata in corso di causa.
Sulla scorta della documentazione presente in atti (atteso che l'animale d'affezione degli attori era, frattanto, deceduto per cause differenti da quelle afferenti ai fatti oggetto del presente giudizio),
il Ctu, dott. , medico veterinario specialista (anche) in ortopedia e traumatologia veterinarie, Per_5
ha preventivamente esaminato le prospettazioni tecniche delle parti, ricostruito il dato storico-clinico del cane e coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere scientifico: - “Nell'ottobre
2010, a seguito della comparsa di una zoppia all'arto posteriore sinistro, il cane veniva condotto dai proprietari alla , in Via Medaglie d'Oro 5, a Bari. Qui il cane veniva Controparte_4
sottoposto ad esami clinici e strumentali (TAC, RM) che consentivano di diagnosticare la rottura del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio sinistro. Erano inoltre evidenti segni di artrosi ed una sublussazione mediale della rotula”; - “In data 30/11/10 il cane veniva sottoposto ad intervento chirurgico di PL eseguito presso la dal Dott. , veterinario esterno CP_4 CP_1
alla . A detta di parte attrice però il cane non riceveva alcun beneficio da questo primo CP_4
intervento chirurgico”; - “Il 28/02/11 il cane veniva riportato alla per una zoppia CP_4
insorta stavolta a carico dell'arto posteriore destro ed anche in questo caso veniva diagnosticata la rottura cronica del LCA al ginocchio destro. Veniva pertanto fissato un secondo intervento di PL
che anche in questo caso veniva eseguito dal Dott. in data 03/03/11”; - “Il dott. ha CP_1 CP_1
successivamente certificato su carta intestata della , in data 27/08/12, su richiesta dei CP_4
Signori di aver eseguito ambedue gli interventi e di aver ottenuto in ambedue i casi una Parte_1
inclinazione del plateau tibiale di 8° al termine dell'intervento”; - “Anche stavolta il risultato a medio/lungo termine dell'intervento chirurgico risultava agli occhi dei proprietari insoddisfacente,
a causa di complicanze che nel postoperatorio peggioravano la zoppia del cane”; - “A distanza di circa 13 mesi dal secondo intervento, stanchi del perdurare del disturbo funzionale ad ambedue gli arti posteriori del cane, i proprietari si recavano con dal Dott. a Cremona, Per_2 Persona_6
6 autorevole personalità scientifica dell'Ortopedia Veterinaria nota a livello internazionale. Il Dott.
visitava il 19/04/12, riscontrando: instabilità mediale della rotula del ginocchio destro Per_4 Per_2
di 3° grado con forte crepitio nei movimenti (…) del ginocchio;
il ginocchio mostra ancora una instabilità craniale nel test di compressione tibiale. Il ginocchio sinistro appare più stabile.”; - “Il
Dott. ritenendo che i problemi dell'arto destro fossero dovuti in gran parte all'instabilità Per_4
rotulea ed in misura minore dalla persistente instabilità cranio caudale, oltre che all'artrosi nel frattempo sviluppatasi, proponeva una nuova PL che avrebbe ulteriormente livellato il plateau tibiale portandolo a 7° ed una protesi di troclea femorale che avrebbe stabilizzato la rotula. Lo stesso procedeva all'intervento sul cane UD il 07/05/12 ed attestava quanto eseguito nella CP_5
lettera di dimissioni datata lo stesso giorno”; - “Al termine di questa vicenda i sig.ri Parte_1
ritenevano che la condotta dei Medici Veterinari che avevano provveduto ai primi due interventi su non fosse stata conforme alla dovuta diligenza e perizia, non avendo tali interventi prodotto i Per_2
benefici attesi…”; - “Per la misurazione dell'angolo del plateua tibiale (TPA) è stata da me adottata la metodica classica, ossia la stessa autorevolmente descritta nella sua relazione tecnica di parte dal
Prof. che è allegata agli Atti. Ho eseguito la lettura delle radiografie e la misurazione del Per_7
TPA con un triplice controllo “in cieco”, ossia le 2 radiografie ( una del ginocchio sinistro e una del destro) idonee a tale misurazione sono state da me inviate per via telematica senza alcuna informazione aggiuntiva a 3 colleghi veterinari ortopedici che dopo aver misurato il TPA mi hanno inviato ciascuno la propria misurazione sempre per via telematica”; - “Per rispondere al primo quesito ho eseguito la lettura della radiografia mediolaterale post operatoria dell'arto sinistro datata
14/02/11, prescelta in quanto presenta migliore qualità radiografica rispetto all'altra immagine analoga disponibile (datata 03/01/11). La radiografia è stata eseguita 76 giorni dopo l'intervento ed evidenzia una corretta esecuzione dell'applicazione della placca da PL ed una buona guarigione post chirurgica dell'osteotomia, inoltre la correzione del TPA si presenta sufficiente rispetto al gold standard della procedura”; - “Sebbene il posizionamento dell'arto non sia perfetto, ho eseguito la misurazione del TPA che è risultato inequivocabilmente pari a 10°, anziché agli 8° attesi,
7 misurazione confermata unanimemente dai controlli in cieco”; - “L'immagine radiografica in esame evidenzia una esecuzione tutto sommato corretta dell'intervento, sebbene l'angolo di inclinazione del plateau ottenuto non è precisamente di 8°, ma di 2° superiore, ma è possibile che fosse di 8°
nell'immediato postoperatorio”; - “Essendo il TPA post intervento di 10°, mentre quello misurato sulla radiografia pre operatoria risulta agli Atti essere di 24°-25°, la correzione operata è stata di
14°-15°”; - “L'esame delle immagini diagnostiche ottenute dal ginocchio destro nel pre operatorio
(radiografia e risonanza magnetica del 28/02/11) conferma senza dubbio la rottura cronica del LCA.
E' corretto parlare di rottura cronica (sulla caratteristica di cronicità della lesione non vi è
discordanza tra le parti negli Atti) poiché sono già presenti alcune piccole alterazioni a carico delle strutture articolari che sono indicative di una fase iniziale del processo artrosico”; - “Dalla
misurazione del TPA eseguita da me su pellicola originale della radiografia laterolaterale del ginocchio destro datata 03/03/11 con il triplice controllo in cieco su stampa da immagine digitale della medesima, risulta che l'inclinazione del plateau dopo PL del ginocchio destro è di 12°,
mentre, per quanto concerne i controlli, due misurazioni hanno dato rispettivamente 10° e 12° gradi e la terza 14°. Anche in questa immagine il posizionamento dell'arto è imperfetto e questo incide sulla precisione della misurazione dell'inclinazione del plateau e sulla variabilità individuale della misurazione. In questo caso la correzione del TPA, considerato che la radiografia è stata scattata nell'immediato postoperatorio, appare insufficiente rispetto al gold standard della procedura”; - “Il
dott. referta in data 19/04/12, (ovvero circa 13 mesi dopo l'intervento di PL sul ginocchio Per_4
destro): una instabilità mediale della rotula del ginocchio destro di 3° grado ecc. ecc...., e riguardo all'inclinazione del plateau tibiale del ginocchio destro egli misura un angolo di ben 20°. Il TPA
misurato dal dott. è quindi coerente con il reale risultato ottenuto dopo l'intervento di PL, Per_4
quando l'effettiva inclinazione del plateau ottenuta era di 12° (o forse anche di 14°)”; - “Un
incremento del TPA non è da considerare anomalo, ma anzi rientra nella norma, a distanza di diversi mesi dall'intervento. Si è constatato infatti che, nonostante una corretta esecuzione della PL ed una buona guarigione dell'osteotomia, l'angolo di inclinazione del plateau tende a modificarsi col
8 passare del tempo, variando in un range tra -3° e 9°, con una media di 1,5°, in un periodo dai 28 a
65 giorni dopo la chirurgia (Moeller & Cross, Vet. Surgery, 2006) e che questa modificazione sia poco o affatto rilevante dal punto di vista clinico. Le ragioni di queste modificazioni sono tuttora oggetto di investigazione. Un analogo incremento del TPA viene riscontrato dal Dott. sul Per_4
ginocchio sinistro, per il quale nello stesso referto scrive: (...) la misurazione dell'inclinazione del plateau tibiale ha mostrato un valore di 15°, laddove la correzione ottenuta dopo la prima PL era stata di 10°. Infine, l'intervento di revisione attuato sul ginocchio destro dal dott. il 07/05/12, Per_4
come si evince misurando il TPA sulla radiografia allegata al suo referto, ha prodotto una riduzione dell'inclinazione del plateau a 7°.”; - circa l'eventualità che la rotazione praticata dal Dott. CP_1
possa aver comportato come complicanza la sublussazione della rotula destra, “la risposta a questo quesito implica una premessa di carattere scientifico. La lussazione mediale della rotula (MPL) va considerata una delle possibili complicanze della PL. Uno studio retrospettivo statunitense su
1519 procedure di PL su 943 cani ( et al., The Canadian Veterinary Journal, 2014) indica Per_8
la MPL come una delle complicanze più frequenti tra quelle considerate “maggiori”, con un'incidenza del 21,3% su 47 casi di interventi che hanno registrato complicanze. Seguono le infezioni articolari (19,2%) e le temibili fratture tibiali/mobilizzazione dell'impianto (19,2%).
L'incidenza delle complicanze sul totale degli interventi considerati in questo studio in realtà non è
alta, attestandosi intorno al 11,4%, ed ancor più bassa è l'incidenza delle complicanze maggiori che
Contr si limita al 3,1% dei casi esaminati. Tra le cause di conseguente alla PL gli autori individuano: l'atrofia muscolare del quadricipite femorale, la chiusura del retinacolo mediale con eccessiva tensione, l'incompleta o la fallita sutura del retinacolo mediale, un severo versamento intrarticolare post-intervento, una sublussazione patellare concomitante e non diagnosticata prima della chirurgia ed infine anche un non corretto allineamento della tibia prossimale prima dell'applicazione della placca. Sulla possibilità che la lussazione rotulea sia determinata da un preesistente varismo femorale o tibiale subclinico, o in alternativa da una torsione tibiale eccessiva creata durante la PL si erano in precedenza pronunciati anche e in una review del Pt_3 Pt_4
9 2011 (Vet. . 5/2012)”; - “Nel nostro caso, la risonanza magnetica (RM) CP_7 CP_8
eseguita il 28/02/11 sul ginocchio destro mostra la rotula perfettamente in sede”; - “La radiografia di controllo del primo intervento (arto sinistro) eseguita in proiezione anteroposteriore il 03/03/11
mostra un ginocchio destro in buone condizioni e una rotula destra perfettamente centrata al suo posto. Una successiva analoga radiografia eseguita nel post-operatorio del secondo intervento, il giorno 08/04/11, evidenzia invece una dislocazione mediale della stessa rotula che è ovviamente suggestiva di una sopraggiunta lussazione dopo la PL a carico dell'arto destro. Sebbene questa immagine suggerisce che sia probabile un rapporto causa-effetto tra le modificazioni articolari prodotte dalla e la lussazione rotulea, tuttavia questa da sola non è sufficiente a dare la CP_3
certezza che la sul ginocchio destro abbia causato la lussazione rotulea”; - “Infatti, il CP_3
posizionamento degli arti in questa radiografia non è simmetrico come dovrebbe ed anche una leggera rotazione in senso mediale della tibia destra, esercitata dal radiologo per mantenere il cane in posizione, potrebbe aver falsato la posizione della rotula, accentuandone la dislocazione”; -
“Pertanto, nonostante questo sospetto, non si può del tutto escludere che una sublussazione della rotula destra fosse preesistente al secondo intervento di PL. Una mancata diagnosi, nel caso di una lussazione subclinica, è possibile, anche se non auspicabile. È possibile soprattutto se il clinico,
al momento della visita, è più attento più alle conseguenze della rottura del legamento crociato ed alla conseguente instabilità dell'articolazione, che in quel momento rappresenta la priorità”; - “In
ogni caso possiamo dare per certo che è stata la lussazione della rotula destra a determinare l'esito infelice del secondo intervento, come successivamente attestato dal Dott. nel suo referto Persona_6
del 07/05/12. A questo proposito, nel suindicato referto il Dott. indiscussa autorità Per_4
scientifica a livello internazionale nel campo dell'Ortopedia Veterinaria, scrive: “il cane UD (…)
presentava una lussazione mediale di 3° grado cronica della rotula del ginocchio destro, associata a precedente intervento di PL con residuata una inclinazione eccessiva del plateau”; - “Nel
sintetico linguaggio dei referti medici, va specificato, il termine “associata a” viene spesso utilizzato senza che significhi necessariamente “causato da”. In altre parole, una complicanza associata ad
10 una determinata patologia o ad un intervento chirurgico, può verificarsi anche in assenza di un profilo di negligenza o imperizia da parte degli operatori sanitari che hanno trattato la patologia o eseguito l'intervento”; - circa l'eventualità che la predetta lussazione di terzo tipo ed artrosi secondaria fosse o meno presente prima dell'intervento, “purtroppo oggi non è più possibile dare una risposta certa a questo quesito. In buona sostanza, sulla base dei documenti in Atti oggi si possono fare a mio parere due fondate ipotesi deduttive: a) la lussazione rotulea era preesistente in forma subclinica,
quindi molto lieve, e non è stata dovutamente diagnosticata e considerata;
b) la lussazione è
sopraggiunta successivamente all'intervento di PL per una delle ragioni esposte nella risposta precedente che solitamente ne causano l'insorgenza. Escludendo fatti che non sarebbero sfuggiti all'attenzione dei clinici né dei proprietari, quale ad esempio un severo versamento articolare nel post-operatorio, tutte le altre cause di lussazione rotulea post PL sono plausibili nel nostro caso,
ma non è più ovviamente possibile determinare con certezza quali cause o concause abbiano agito nella fattispecie”; - “Alcune di queste sono parzialmente o totalmente attribuibili alla manualità del chirurgo, come errori nella sutura o nell'allineamento della tibia prossimale prima dell'applicazione della placca, altri non dipendono affatto dal chirurgo, come l'atrofia muscolare, o il preesistente varismo femorale o tibiale. In un caso e nell'altro, a parere dello scrivente, non si può propriamente parlare di negligenza o imperizia da parte dell'operatore o degli operatori sanitari coinvolti.
Finanche nel caso di un non corretto allineamento della tibia prossimale prima della applicazione della placca appare eccessivo attribuirlo a imperizia o negligenza del chirurgo, poiché si tratta di modificazioni di allineamento dell'ordine di pochi millimetri. Modificazioni di superiore entità
esiterebbero in complicanze sicuramente più evidenti e più gravi della sola lassità rotulea”, - “Va
inoltre tenuto conto del fattore che più ha influenzato negativamente il decorso della patologia rotulea e più in generale della patologia degenerativa articolare di UD, ovvero il fattore tempo. Il
ginocchio presentava segni di incipiente artrosi già in fase di presentazione, come si evince dalla rx preoperatoria del ginocchio destro. Il perdurare della lussazione rotulea nel tempo compreso tra il marzo 2011 e l'aprile 2012, quando il cane è stato portato alla visita dal Dott. ha Per_4
11 determinato sia il peggioramento della lussazione rotulea, sia l'aggravamento del processo artrosico,
che al momento della visita da parte del Dott. risultava essere ormai decisamente severo, Per_4
come attesta il suo referto del 19/04/12. La scelta del Dott. di rioperare quel ginocchio Per_4
applicando una protesi trocleare, pertanto, appare dettata dall'esigenza primaria di alleviare il dolore artrosico proveniente da quell'articolazione oltre che dall'esigenza di ripristinarne stabilità”;
- “Va rilevato però il fatto che nel lasso di tempo tra marzo 2011 e aprile 2012 il cane è stato visitato più volte sia dal Dott. , nel settembre e nel novembre 2011, che dal Dott. di Roma, CP_1 Per_3
nel marzo 2012, ma nessuno accenna nei referti di queste visite alla lussazione rotulea. Nel caso del
Dott. in realtà, è agli atti esclusivamente una ricevuta fiscale, mentre non risulta alcun Per_3
referto clinico a sua firma”.
Ha, pertanto, concluso, coerentemente con le riportate considerazioni, ritenendo che: - “Per
quanto si evince dagli Atti il comportamento di tutti i sanitari coinvolti nel caso di specie nel corso di tutte le procedure riguardanti le patologie ortopediche del cane è stato in linea di massima Per_2
conforme sia alle linee guida internazionali di chirurgia ortopedica sia alle Buone Pratiche
Veterinarie accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale”.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Tutte le affermazioni operate dal Consulente sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico.
Le considerazioni poc'anzi riportate sono lineari e non lasciano alcun margine di incertezza.
Le conclusioni rassegnate sono state ribadite dal Ctu, nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dai Consulenti
degli attori e dell'assicurazione convenuta (cfr. osservazioni alla bozza di elaborato e repliche del ctu del 29.11.2018 e del 21.12.2018).
12 Per tali ragioni, non è stato ravvisato alcun motivo per disporre la rinnovazione della consulenza, atteso d'altronde che la mera divergenza tra le tesi sostenute dal Ctu e quelle sostenute dai Ctp non può riverberarsi – in maniera automatica e in assenza di ulteriori elementi e circostanze
– sulla validità della consulenza, allorché, come visto, non si riscontrino né vizi logici o metodologici né lacune motivazionali.
In particolare, va evidenziato che: - la responsabilità del veterinario, come visto, è -al pari di quella del medico- subordinata alla verifica della sussistenza di profili di negligenza o imperizia;
-
l'ausiliare del giudice, all'esito degli accertamenti espletati e dell'esame della documentazione in atti,
ha escluso che il dott. e, in generale, il personale sanitario che ha avuto in cura ” CP_1 Per_2
abbiano commesso errori in punto di diagnosi e/o di esecuzione degli interventi in questione;
- dalle radiografie esaminate è stato possibile evincere una “esecuzione tutto sommato corretta dell'intervento”, che “si può considerare tecnicamente andato a buon fine”; - allorché, in data
19.4.2012, il dott. ossia lo specialista veterinario cui gli odierni attori si sono rivolti a Per_9
distanza di circa tredici mesi dall'esecuzione del secondo intervento, ha sottoposto a visita il cane, il ginocchio sinistro, cioè quello sul quale era stato eseguito il primo intervento, appariva “più stabile”,
tanto che lo specialista non ha ritenuto opportuna alcuna revisione chirurgica su tale arto;
- anche in caso di “non corretto allineamento della tibia prossimale prima dell'applicazione della placca” ha escluso che si possa ascrivere a imperizia o negligenza del chirurgo, “poiché si tratta di modificazione di allineamento dell'ordine di pochi millimetri” (“modificazioni di superiore entità esiterebbero in complicanze sicuramente più evidenti e più gravi della sola lassità rotulea”); - il TPA misurato dal dott. era “coerente con il reale risultato ottenuto dopo l'intervento di PL”; - la radiografia Per_9
effettuata settantasei giorni dopo l'intervento “evidenzia una corretta esecuzione dell'applicazione della placca della PL” e “una buona guarigione post-chirurgica dell'osteotomia”; - nonostante la corretta esecuzione della PL e una buona guarigione dell'osteotomia, l'angolo di inclinazione del plateau tende a modificarsi col passare del tempo;
- non sono emersi elementi che consentano di
13 stabilire, in maniera più probabile che non, le cause e l'epoca dell'insorgenza della lussazione rotulea destra;
- il decorso della patologia rotulea è stato influenzato in senso negativo sicuramente dal
“fattore tempo”: “Il ginocchio presentava segni di incipiente artrosi già in fase di presentazione,
come si evince dalla rx preoperatoria del ginocchio destro. Il perdurare della lussazione rotulea nel tempo compreso tra il marzo 2011 e l'aprile 2012, quando il cane è stato portato alla visita dal Dott.
ha determinato sia il peggioramento della lussazione rotulea, sia l'aggravamento del Per_4
processo artrosico, che al momento della visita da parte del Dott. risultava essere ormai Per_4
decisamente severo, come attesta il suo referto del 19/04/12”; - atteso che si tratta di un caso di chirurgia veterinaria, è necessario tenere in debita considerazione le specificità dei pazienti,
sicuramente non istintivamente inclini al rispetto delle prescrizioni post-operatorie, stanti le evidenti difficoltà di impedire il movimento dell'arto sottoposto a intervento chirurgico.
Nel complesso, quindi, alla luce degli elementi richiamati, dell'esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie può concludersi che: - non sono emersi profili di inadempienza assistenziale (in ordine alla diagnosi, alla sua tempestività, alla scelta e all'esecuzione dell'intervento) e non è stata riscontrata alcuna violazione delle leges artis e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie, non essendo le condotte tenute dai sanitari in alcun modo connotate da negligenza, imprudenza o imperizia (i quali hanno, in sostanza, fatto ciò che in quella specifica fattispecie andava fatto).
Sicché, ritiene il Tribunale che non sia ravvisabile alcun profilo di inadempimento, ovvero di mancanza di perizia o diligenza, nella condotta tenuta dai medici della struttura convenuta.
Ragion per cui alcun rimprovero può essere mosso nei loro confronti.
Dai suesposti rilievi discende l'integrale reiezione della domanda attorea.
Nella statuizione di rigetto della domanda attorea resta assorbito l'esame della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti di “HDI Assicurazioni SpA”. CP_1
14 3 – Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite e di Ctu tra tutte le parti del giudizio (i) atteso che le circostanze in fatto dedotte dagli attori a fondamento della domanda proposta hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata, sebbene non siano stati riscontrati, come visto, profili di imperizia o di negligenza nelle condotte dei sanitari, e (ii)
in ragione delle indubbie specificità e delle peculiarità della vicenda sottesa alla presente controversia nonché delle considerazioni operate dal Ctu, il quale non ha potuto effettuare determinati esami clinici e accertamenti in primo luogo a causa del decesso dell'animale d'affezione di proprietà degli attori
(frattanto intervenuto per cause, si ribadisce, non riconducibili ai fatti oggetto del presente giudizio).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e di ”, nonché sulla domanda
[...] CP_1 Controparte_2
di manleva proposta da nei confronti di “HDI Assicurazioni S.p.A.”, così provvede: CP_1
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di manleva proposta dal convenuto;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
- pone le spese di Ctu, nella misura già liquidata in corso di causa, a carico delle parti in solido.
Così deciso in Bari il 21 ottobre 2025
Il Giudice
UC RA
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. UC RA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1068/2016 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Parte_1 Parte_2
Catalano
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Antonucci e Carla Saltarelli CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
“ ”, in persona del Direttore Sanitario p.t., rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. UC Aresta
CONVENUTO
E
“HDI ASSICURAZIONI S.p.a.”, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maurizio
Lanigra
TERZA TA in CAUSA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 21.10.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – e , in qualità di proprietari del cane meticcio di sesso Parte_1 Parte_2
maschile e taglia medio-grande di nome “UD”, hanno convenuto in giudizio l' Controparte_2
e il dott. al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni
[...] CP_1
patrimoniali e non, patiti in conseguenza di due interventi chirurgici di PL cui l'animale di loro proprietà è stato sottoposto il 30.11.2010 e il 3.3.2011, lamentando, in particolare, la “inesatta,
difettosa e/o inadeguata esecuzione dei due interventi, che non hanno prodotto alcun beneficio al cane ma, anzi, hanno peggiorato la patologia esistente”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 4.6.2016 si è costituito in giudizio
, il quale, preliminarmente, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa ai CP_1
fini di manleva di “HDI Assicurazioni S.p.A.” e nel merito, ha istato per la reiezione della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto stante l'assenza di responsabilità nella causazione dei fatti di causa.
Autorizzata la chiamata in causa dell'impresa di assicurazione, con comparsa depositata il
28.11.2016, si è costituita in giudizio HDI Assicurazioni S.p.A, che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, e sfornita di prova.
Con comparsa depositata il 18.12.2016 si è costituito in giudizio anche l Controparte_2
, che ha contestato tutte le avverse doglianze, chiedendo l'integrale rigetto della domanda ex
[...]
adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il processo è stato istruito con produzione documentale, interrogatorio formale delle parti,
prova testimoniale e CTU medico-legale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1 – In primo luogo, giova rammentare quanto segue.
2 La responsabilità del veterinario per errata diagnosi, negligenza o imperizia è – al pari della responsabilità medica – di natura contrattuale.
Trovano, pertanto, applicazione tanto i principi generali dettati in tema di responsabilità contrattuale (per cui il creditore deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento), quanto gli specifici principi dettati in materia di responsabilità medica (per cui "incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia - o l'insorgenza di una nuova malattia - e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza" Cass. n.
26700/2018).
2.2 – Gli attori, a sostegno della domanda proposta, hanno lamentato la non corretta esecuzione di due interventi chirurgici di cui fu sottoposto il cane “UD”, di loro proprietà, CP_3
nelle giornate del 30.11.2010 e del 3.3.2011, rispettivamente all'arto anteriore sinistro e a quello posteriore destro.
In particolare, all'esito della risonanza magnetica eseguita il 23.10.2010, veniva diagnosticata la “rottura del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio sinistro con evidenti segni di artrosi secondaria e di una sublussazione mediale della rotula”.
Per tale motivo, il cane è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico di PL (Tibial
Plateau Leveling Osteotomy), che è stato eseguito dal dott. in qualità di veterinario esterno CP_1
alla struttura, coadiuvato dai sanitari interni alla stessa.
3 Successivamente, a seguito dell'insorgenza di zoppia all'arto posteriore destro, in data
3.3.2011 il dott. presso la ha eseguito un secondo Persona_1 Controparte_4
intervento di PL, sul ginocchio destro.
Orbene, gli attori hanno dedotto che: - del primo intervento “il cane non beneficiava in Per_2
alcun modo, in quanto le successive complicanze peggioravano la situazione clinica con aggravio della zoppia”; - anche riguardo al secondo intervento “il cane UD operato dal dott. non CP_1
traeva beneficio alcuno dall'intervento chirurgico, in quanto le successive complicanze peggioravano la situazione clinica con aggravio della zoppia”; - “Gli esami radiografici eseguiti dopo gli interventi in parola mostrano una non corretta esecuzione tecnica degli stessi. Infatti, la rotazione del piatto tibiale ottenuta dopo la loro esecuzione dell'intervento è assolutamente incompatibile con una correzione del livellamento da 25° a 8°, contrariamente a quanto dichiarato nel certificato dell'ospedale veterinario (v. all. n. 18) a firma del Dr. rilasciato il CP_2 CP_1
27/08/2012 su richiesta dei coniugi”; - “dette complicanze non venivano diagnosticate prontamente dai sanitari della clinica, pur avendo eseguito numerosi controlli postoperatori e chiesto consulenze esterne alla loro struttura come nel caso del dr. ”; - “stante il perdurare del disturbo Persona_3
funzionale di entrambi gli arti posteriori”, si sono rivolti al dott. con studio in Cremona, il Per_4
quale in data 19.4.2012 ha certificato che “l'animale lamenta ancora una zoppia di 3° grado a carico del posteriore destro”, ha rilevato anche la presenza di “una instabilità mediale della rotula del ginocchio destro di 3° grado con forte crepitio nei movimenti di riduzione e sublussazione della flesso estensione del ginocchio…” e ha consigliato di “risolvere la situazione del ginocchio dx “livellando il plateau tibiale (dagli attuali 20° a 5°-7°) e stabilizzando la rotula con una protesi di troclea femorale”; - in data 7.5.2012 il cane è stato sottoposto a intervento chirurgico eseguito dal dott.
“per risolvere la lussazione mediale cronica di 3° tipo “associata a precedente intervento Per_4
di PL con residuata una inclinazione eccessiva del plateau che veniva livellato, portandolo da 18
4 a 7 (all. n.20-21-22) evidente che il referto rilasciato dalla e dal dr. in data CP_4 CP_1
27/8/2012 non corrisponde a quanto invece eseguito”.
Hanno, dunque, stigmatizzato “la condotta, assolutamente non conforme a diligenza,
prudenza e perizia, posta in essere nel trattamento terapeutico nonché sotto il profilo chirurgico, a cui è stato sottoposto il cane”.
Nello specifico, secondo gli assunti attorei: - “l'intervento di PL eseguito al ginocchio sinistro del cane presso l'ospedale non è stato praticato secondo i dettami di una Per_2 CP_2
buona pianificazione ed esecuzione chirurgica, ove si consideri che il risultato funzionale ottenuto va imputato principalmente alla stabilizzazione periarticolare secondaria alla fibrosi capsulare che si può ottenere anche non praticando in questi casi alcun trattamento chirurgico”; - “non è stato accertato, malgrado numerosi controlli postoperatori ad opera di più professionisti, che l'intervento,
praticato in modo approssimativo, aveva portato come esito post operatorio una lussazione mediale della rotula di 3° grado, causa, essa stessa, di instabilità articolare e dei fenomeni di artrosi presenti”; - “non sembra veritiera nemmeno l'affermazione circa la scomparsa dell'instabilità
craniale nel post operatorio (Test di compressione Tibiale positivo); tanto è vero che è stata smentita,
a distanza di tempo, dal dr. il quale, in sede di visita clinica per consulto, ha certificato la Per_4
clinica persistenza dell'instabilità craniale”; - “non sembra veritiera infine, la certificazione di una operazione che ha prodotto una riduzione dell'inclinazione del piatto tibiale, quando il piatto tibiale ha subito solo una lievissima rotazione, tanto che è risultato necessario un intervento di revisione,
attuato dal dr. il 7/5/2012 per portare il piatto tibiale all'inclinazione certificata come non Per_4
ottenuta dal dr. nella precedente operazione chirurgica”. CP_1
Lo scrutinio dell'intestato Tribunale dev'essere circoscritto alle censure finora illustrate e riportate, articolate nell'atto introduttivo del presente giudizio e ribadite nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1, c.p.c., essendo del tutto irrilevanti e inammissibile, poiché tardive, eventuali doglianze e domande articolate e spiegate in un momento successivo al deposito della suddetta memoria.
5 2.3 – Le doglianze attoree non hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata in corso di causa.
Sulla scorta della documentazione presente in atti (atteso che l'animale d'affezione degli attori era, frattanto, deceduto per cause differenti da quelle afferenti ai fatti oggetto del presente giudizio),
il Ctu, dott. , medico veterinario specialista (anche) in ortopedia e traumatologia veterinarie, Per_5
ha preventivamente esaminato le prospettazioni tecniche delle parti, ricostruito il dato storico-clinico del cane e coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere scientifico: - “Nell'ottobre
2010, a seguito della comparsa di una zoppia all'arto posteriore sinistro, il cane veniva condotto dai proprietari alla , in Via Medaglie d'Oro 5, a Bari. Qui il cane veniva Controparte_4
sottoposto ad esami clinici e strumentali (TAC, RM) che consentivano di diagnosticare la rottura del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio sinistro. Erano inoltre evidenti segni di artrosi ed una sublussazione mediale della rotula”; - “In data 30/11/10 il cane veniva sottoposto ad intervento chirurgico di PL eseguito presso la dal Dott. , veterinario esterno CP_4 CP_1
alla . A detta di parte attrice però il cane non riceveva alcun beneficio da questo primo CP_4
intervento chirurgico”; - “Il 28/02/11 il cane veniva riportato alla per una zoppia CP_4
insorta stavolta a carico dell'arto posteriore destro ed anche in questo caso veniva diagnosticata la rottura cronica del LCA al ginocchio destro. Veniva pertanto fissato un secondo intervento di PL
che anche in questo caso veniva eseguito dal Dott. in data 03/03/11”; - “Il dott. ha CP_1 CP_1
successivamente certificato su carta intestata della , in data 27/08/12, su richiesta dei CP_4
Signori di aver eseguito ambedue gli interventi e di aver ottenuto in ambedue i casi una Parte_1
inclinazione del plateau tibiale di 8° al termine dell'intervento”; - “Anche stavolta il risultato a medio/lungo termine dell'intervento chirurgico risultava agli occhi dei proprietari insoddisfacente,
a causa di complicanze che nel postoperatorio peggioravano la zoppia del cane”; - “A distanza di circa 13 mesi dal secondo intervento, stanchi del perdurare del disturbo funzionale ad ambedue gli arti posteriori del cane, i proprietari si recavano con dal Dott. a Cremona, Per_2 Persona_6
6 autorevole personalità scientifica dell'Ortopedia Veterinaria nota a livello internazionale. Il Dott.
visitava il 19/04/12, riscontrando: instabilità mediale della rotula del ginocchio destro Per_4 Per_2
di 3° grado con forte crepitio nei movimenti (…) del ginocchio;
il ginocchio mostra ancora una instabilità craniale nel test di compressione tibiale. Il ginocchio sinistro appare più stabile.”; - “Il
Dott. ritenendo che i problemi dell'arto destro fossero dovuti in gran parte all'instabilità Per_4
rotulea ed in misura minore dalla persistente instabilità cranio caudale, oltre che all'artrosi nel frattempo sviluppatasi, proponeva una nuova PL che avrebbe ulteriormente livellato il plateau tibiale portandolo a 7° ed una protesi di troclea femorale che avrebbe stabilizzato la rotula. Lo stesso procedeva all'intervento sul cane UD il 07/05/12 ed attestava quanto eseguito nella CP_5
lettera di dimissioni datata lo stesso giorno”; - “Al termine di questa vicenda i sig.ri Parte_1
ritenevano che la condotta dei Medici Veterinari che avevano provveduto ai primi due interventi su non fosse stata conforme alla dovuta diligenza e perizia, non avendo tali interventi prodotto i Per_2
benefici attesi…”; - “Per la misurazione dell'angolo del plateua tibiale (TPA) è stata da me adottata la metodica classica, ossia la stessa autorevolmente descritta nella sua relazione tecnica di parte dal
Prof. che è allegata agli Atti. Ho eseguito la lettura delle radiografie e la misurazione del Per_7
TPA con un triplice controllo “in cieco”, ossia le 2 radiografie ( una del ginocchio sinistro e una del destro) idonee a tale misurazione sono state da me inviate per via telematica senza alcuna informazione aggiuntiva a 3 colleghi veterinari ortopedici che dopo aver misurato il TPA mi hanno inviato ciascuno la propria misurazione sempre per via telematica”; - “Per rispondere al primo quesito ho eseguito la lettura della radiografia mediolaterale post operatoria dell'arto sinistro datata
14/02/11, prescelta in quanto presenta migliore qualità radiografica rispetto all'altra immagine analoga disponibile (datata 03/01/11). La radiografia è stata eseguita 76 giorni dopo l'intervento ed evidenzia una corretta esecuzione dell'applicazione della placca da PL ed una buona guarigione post chirurgica dell'osteotomia, inoltre la correzione del TPA si presenta sufficiente rispetto al gold standard della procedura”; - “Sebbene il posizionamento dell'arto non sia perfetto, ho eseguito la misurazione del TPA che è risultato inequivocabilmente pari a 10°, anziché agli 8° attesi,
7 misurazione confermata unanimemente dai controlli in cieco”; - “L'immagine radiografica in esame evidenzia una esecuzione tutto sommato corretta dell'intervento, sebbene l'angolo di inclinazione del plateau ottenuto non è precisamente di 8°, ma di 2° superiore, ma è possibile che fosse di 8°
nell'immediato postoperatorio”; - “Essendo il TPA post intervento di 10°, mentre quello misurato sulla radiografia pre operatoria risulta agli Atti essere di 24°-25°, la correzione operata è stata di
14°-15°”; - “L'esame delle immagini diagnostiche ottenute dal ginocchio destro nel pre operatorio
(radiografia e risonanza magnetica del 28/02/11) conferma senza dubbio la rottura cronica del LCA.
E' corretto parlare di rottura cronica (sulla caratteristica di cronicità della lesione non vi è
discordanza tra le parti negli Atti) poiché sono già presenti alcune piccole alterazioni a carico delle strutture articolari che sono indicative di una fase iniziale del processo artrosico”; - “Dalla
misurazione del TPA eseguita da me su pellicola originale della radiografia laterolaterale del ginocchio destro datata 03/03/11 con il triplice controllo in cieco su stampa da immagine digitale della medesima, risulta che l'inclinazione del plateau dopo PL del ginocchio destro è di 12°,
mentre, per quanto concerne i controlli, due misurazioni hanno dato rispettivamente 10° e 12° gradi e la terza 14°. Anche in questa immagine il posizionamento dell'arto è imperfetto e questo incide sulla precisione della misurazione dell'inclinazione del plateau e sulla variabilità individuale della misurazione. In questo caso la correzione del TPA, considerato che la radiografia è stata scattata nell'immediato postoperatorio, appare insufficiente rispetto al gold standard della procedura”; - “Il
dott. referta in data 19/04/12, (ovvero circa 13 mesi dopo l'intervento di PL sul ginocchio Per_4
destro): una instabilità mediale della rotula del ginocchio destro di 3° grado ecc. ecc...., e riguardo all'inclinazione del plateau tibiale del ginocchio destro egli misura un angolo di ben 20°. Il TPA
misurato dal dott. è quindi coerente con il reale risultato ottenuto dopo l'intervento di PL, Per_4
quando l'effettiva inclinazione del plateau ottenuta era di 12° (o forse anche di 14°)”; - “Un
incremento del TPA non è da considerare anomalo, ma anzi rientra nella norma, a distanza di diversi mesi dall'intervento. Si è constatato infatti che, nonostante una corretta esecuzione della PL ed una buona guarigione dell'osteotomia, l'angolo di inclinazione del plateau tende a modificarsi col
8 passare del tempo, variando in un range tra -3° e 9°, con una media di 1,5°, in un periodo dai 28 a
65 giorni dopo la chirurgia (Moeller & Cross, Vet. Surgery, 2006) e che questa modificazione sia poco o affatto rilevante dal punto di vista clinico. Le ragioni di queste modificazioni sono tuttora oggetto di investigazione. Un analogo incremento del TPA viene riscontrato dal Dott. sul Per_4
ginocchio sinistro, per il quale nello stesso referto scrive: (...) la misurazione dell'inclinazione del plateau tibiale ha mostrato un valore di 15°, laddove la correzione ottenuta dopo la prima PL era stata di 10°. Infine, l'intervento di revisione attuato sul ginocchio destro dal dott. il 07/05/12, Per_4
come si evince misurando il TPA sulla radiografia allegata al suo referto, ha prodotto una riduzione dell'inclinazione del plateau a 7°.”; - circa l'eventualità che la rotazione praticata dal Dott. CP_1
possa aver comportato come complicanza la sublussazione della rotula destra, “la risposta a questo quesito implica una premessa di carattere scientifico. La lussazione mediale della rotula (MPL) va considerata una delle possibili complicanze della PL. Uno studio retrospettivo statunitense su
1519 procedure di PL su 943 cani ( et al., The Canadian Veterinary Journal, 2014) indica Per_8
la MPL come una delle complicanze più frequenti tra quelle considerate “maggiori”, con un'incidenza del 21,3% su 47 casi di interventi che hanno registrato complicanze. Seguono le infezioni articolari (19,2%) e le temibili fratture tibiali/mobilizzazione dell'impianto (19,2%).
L'incidenza delle complicanze sul totale degli interventi considerati in questo studio in realtà non è
alta, attestandosi intorno al 11,4%, ed ancor più bassa è l'incidenza delle complicanze maggiori che
Contr si limita al 3,1% dei casi esaminati. Tra le cause di conseguente alla PL gli autori individuano: l'atrofia muscolare del quadricipite femorale, la chiusura del retinacolo mediale con eccessiva tensione, l'incompleta o la fallita sutura del retinacolo mediale, un severo versamento intrarticolare post-intervento, una sublussazione patellare concomitante e non diagnosticata prima della chirurgia ed infine anche un non corretto allineamento della tibia prossimale prima dell'applicazione della placca. Sulla possibilità che la lussazione rotulea sia determinata da un preesistente varismo femorale o tibiale subclinico, o in alternativa da una torsione tibiale eccessiva creata durante la PL si erano in precedenza pronunciati anche e in una review del Pt_3 Pt_4
9 2011 (Vet. . 5/2012)”; - “Nel nostro caso, la risonanza magnetica (RM) CP_7 CP_8
eseguita il 28/02/11 sul ginocchio destro mostra la rotula perfettamente in sede”; - “La radiografia di controllo del primo intervento (arto sinistro) eseguita in proiezione anteroposteriore il 03/03/11
mostra un ginocchio destro in buone condizioni e una rotula destra perfettamente centrata al suo posto. Una successiva analoga radiografia eseguita nel post-operatorio del secondo intervento, il giorno 08/04/11, evidenzia invece una dislocazione mediale della stessa rotula che è ovviamente suggestiva di una sopraggiunta lussazione dopo la PL a carico dell'arto destro. Sebbene questa immagine suggerisce che sia probabile un rapporto causa-effetto tra le modificazioni articolari prodotte dalla e la lussazione rotulea, tuttavia questa da sola non è sufficiente a dare la CP_3
certezza che la sul ginocchio destro abbia causato la lussazione rotulea”; - “Infatti, il CP_3
posizionamento degli arti in questa radiografia non è simmetrico come dovrebbe ed anche una leggera rotazione in senso mediale della tibia destra, esercitata dal radiologo per mantenere il cane in posizione, potrebbe aver falsato la posizione della rotula, accentuandone la dislocazione”; -
“Pertanto, nonostante questo sospetto, non si può del tutto escludere che una sublussazione della rotula destra fosse preesistente al secondo intervento di PL. Una mancata diagnosi, nel caso di una lussazione subclinica, è possibile, anche se non auspicabile. È possibile soprattutto se il clinico,
al momento della visita, è più attento più alle conseguenze della rottura del legamento crociato ed alla conseguente instabilità dell'articolazione, che in quel momento rappresenta la priorità”; - “In
ogni caso possiamo dare per certo che è stata la lussazione della rotula destra a determinare l'esito infelice del secondo intervento, come successivamente attestato dal Dott. nel suo referto Persona_6
del 07/05/12. A questo proposito, nel suindicato referto il Dott. indiscussa autorità Per_4
scientifica a livello internazionale nel campo dell'Ortopedia Veterinaria, scrive: “il cane UD (…)
presentava una lussazione mediale di 3° grado cronica della rotula del ginocchio destro, associata a precedente intervento di PL con residuata una inclinazione eccessiva del plateau”; - “Nel
sintetico linguaggio dei referti medici, va specificato, il termine “associata a” viene spesso utilizzato senza che significhi necessariamente “causato da”. In altre parole, una complicanza associata ad
10 una determinata patologia o ad un intervento chirurgico, può verificarsi anche in assenza di un profilo di negligenza o imperizia da parte degli operatori sanitari che hanno trattato la patologia o eseguito l'intervento”; - circa l'eventualità che la predetta lussazione di terzo tipo ed artrosi secondaria fosse o meno presente prima dell'intervento, “purtroppo oggi non è più possibile dare una risposta certa a questo quesito. In buona sostanza, sulla base dei documenti in Atti oggi si possono fare a mio parere due fondate ipotesi deduttive: a) la lussazione rotulea era preesistente in forma subclinica,
quindi molto lieve, e non è stata dovutamente diagnosticata e considerata;
b) la lussazione è
sopraggiunta successivamente all'intervento di PL per una delle ragioni esposte nella risposta precedente che solitamente ne causano l'insorgenza. Escludendo fatti che non sarebbero sfuggiti all'attenzione dei clinici né dei proprietari, quale ad esempio un severo versamento articolare nel post-operatorio, tutte le altre cause di lussazione rotulea post PL sono plausibili nel nostro caso,
ma non è più ovviamente possibile determinare con certezza quali cause o concause abbiano agito nella fattispecie”; - “Alcune di queste sono parzialmente o totalmente attribuibili alla manualità del chirurgo, come errori nella sutura o nell'allineamento della tibia prossimale prima dell'applicazione della placca, altri non dipendono affatto dal chirurgo, come l'atrofia muscolare, o il preesistente varismo femorale o tibiale. In un caso e nell'altro, a parere dello scrivente, non si può propriamente parlare di negligenza o imperizia da parte dell'operatore o degli operatori sanitari coinvolti.
Finanche nel caso di un non corretto allineamento della tibia prossimale prima della applicazione della placca appare eccessivo attribuirlo a imperizia o negligenza del chirurgo, poiché si tratta di modificazioni di allineamento dell'ordine di pochi millimetri. Modificazioni di superiore entità
esiterebbero in complicanze sicuramente più evidenti e più gravi della sola lassità rotulea”, - “Va
inoltre tenuto conto del fattore che più ha influenzato negativamente il decorso della patologia rotulea e più in generale della patologia degenerativa articolare di UD, ovvero il fattore tempo. Il
ginocchio presentava segni di incipiente artrosi già in fase di presentazione, come si evince dalla rx preoperatoria del ginocchio destro. Il perdurare della lussazione rotulea nel tempo compreso tra il marzo 2011 e l'aprile 2012, quando il cane è stato portato alla visita dal Dott. ha Per_4
11 determinato sia il peggioramento della lussazione rotulea, sia l'aggravamento del processo artrosico,
che al momento della visita da parte del Dott. risultava essere ormai decisamente severo, Per_4
come attesta il suo referto del 19/04/12. La scelta del Dott. di rioperare quel ginocchio Per_4
applicando una protesi trocleare, pertanto, appare dettata dall'esigenza primaria di alleviare il dolore artrosico proveniente da quell'articolazione oltre che dall'esigenza di ripristinarne stabilità”;
- “Va rilevato però il fatto che nel lasso di tempo tra marzo 2011 e aprile 2012 il cane è stato visitato più volte sia dal Dott. , nel settembre e nel novembre 2011, che dal Dott. di Roma, CP_1 Per_3
nel marzo 2012, ma nessuno accenna nei referti di queste visite alla lussazione rotulea. Nel caso del
Dott. in realtà, è agli atti esclusivamente una ricevuta fiscale, mentre non risulta alcun Per_3
referto clinico a sua firma”.
Ha, pertanto, concluso, coerentemente con le riportate considerazioni, ritenendo che: - “Per
quanto si evince dagli Atti il comportamento di tutti i sanitari coinvolti nel caso di specie nel corso di tutte le procedure riguardanti le patologie ortopediche del cane è stato in linea di massima Per_2
conforme sia alle linee guida internazionali di chirurgia ortopedica sia alle Buone Pratiche
Veterinarie accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale”.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Tutte le affermazioni operate dal Consulente sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico.
Le considerazioni poc'anzi riportate sono lineari e non lasciano alcun margine di incertezza.
Le conclusioni rassegnate sono state ribadite dal Ctu, nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dai Consulenti
degli attori e dell'assicurazione convenuta (cfr. osservazioni alla bozza di elaborato e repliche del ctu del 29.11.2018 e del 21.12.2018).
12 Per tali ragioni, non è stato ravvisato alcun motivo per disporre la rinnovazione della consulenza, atteso d'altronde che la mera divergenza tra le tesi sostenute dal Ctu e quelle sostenute dai Ctp non può riverberarsi – in maniera automatica e in assenza di ulteriori elementi e circostanze
– sulla validità della consulenza, allorché, come visto, non si riscontrino né vizi logici o metodologici né lacune motivazionali.
In particolare, va evidenziato che: - la responsabilità del veterinario, come visto, è -al pari di quella del medico- subordinata alla verifica della sussistenza di profili di negligenza o imperizia;
-
l'ausiliare del giudice, all'esito degli accertamenti espletati e dell'esame della documentazione in atti,
ha escluso che il dott. e, in generale, il personale sanitario che ha avuto in cura ” CP_1 Per_2
abbiano commesso errori in punto di diagnosi e/o di esecuzione degli interventi in questione;
- dalle radiografie esaminate è stato possibile evincere una “esecuzione tutto sommato corretta dell'intervento”, che “si può considerare tecnicamente andato a buon fine”; - allorché, in data
19.4.2012, il dott. ossia lo specialista veterinario cui gli odierni attori si sono rivolti a Per_9
distanza di circa tredici mesi dall'esecuzione del secondo intervento, ha sottoposto a visita il cane, il ginocchio sinistro, cioè quello sul quale era stato eseguito il primo intervento, appariva “più stabile”,
tanto che lo specialista non ha ritenuto opportuna alcuna revisione chirurgica su tale arto;
- anche in caso di “non corretto allineamento della tibia prossimale prima dell'applicazione della placca” ha escluso che si possa ascrivere a imperizia o negligenza del chirurgo, “poiché si tratta di modificazione di allineamento dell'ordine di pochi millimetri” (“modificazioni di superiore entità esiterebbero in complicanze sicuramente più evidenti e più gravi della sola lassità rotulea”); - il TPA misurato dal dott. era “coerente con il reale risultato ottenuto dopo l'intervento di PL”; - la radiografia Per_9
effettuata settantasei giorni dopo l'intervento “evidenzia una corretta esecuzione dell'applicazione della placca della PL” e “una buona guarigione post-chirurgica dell'osteotomia”; - nonostante la corretta esecuzione della PL e una buona guarigione dell'osteotomia, l'angolo di inclinazione del plateau tende a modificarsi col passare del tempo;
- non sono emersi elementi che consentano di
13 stabilire, in maniera più probabile che non, le cause e l'epoca dell'insorgenza della lussazione rotulea destra;
- il decorso della patologia rotulea è stato influenzato in senso negativo sicuramente dal
“fattore tempo”: “Il ginocchio presentava segni di incipiente artrosi già in fase di presentazione,
come si evince dalla rx preoperatoria del ginocchio destro. Il perdurare della lussazione rotulea nel tempo compreso tra il marzo 2011 e l'aprile 2012, quando il cane è stato portato alla visita dal Dott.
ha determinato sia il peggioramento della lussazione rotulea, sia l'aggravamento del Per_4
processo artrosico, che al momento della visita da parte del Dott. risultava essere ormai Per_4
decisamente severo, come attesta il suo referto del 19/04/12”; - atteso che si tratta di un caso di chirurgia veterinaria, è necessario tenere in debita considerazione le specificità dei pazienti,
sicuramente non istintivamente inclini al rispetto delle prescrizioni post-operatorie, stanti le evidenti difficoltà di impedire il movimento dell'arto sottoposto a intervento chirurgico.
Nel complesso, quindi, alla luce degli elementi richiamati, dell'esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie può concludersi che: - non sono emersi profili di inadempienza assistenziale (in ordine alla diagnosi, alla sua tempestività, alla scelta e all'esecuzione dell'intervento) e non è stata riscontrata alcuna violazione delle leges artis e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie, non essendo le condotte tenute dai sanitari in alcun modo connotate da negligenza, imprudenza o imperizia (i quali hanno, in sostanza, fatto ciò che in quella specifica fattispecie andava fatto).
Sicché, ritiene il Tribunale che non sia ravvisabile alcun profilo di inadempimento, ovvero di mancanza di perizia o diligenza, nella condotta tenuta dai medici della struttura convenuta.
Ragion per cui alcun rimprovero può essere mosso nei loro confronti.
Dai suesposti rilievi discende l'integrale reiezione della domanda attorea.
Nella statuizione di rigetto della domanda attorea resta assorbito l'esame della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti di “HDI Assicurazioni SpA”. CP_1
14 3 – Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite e di Ctu tra tutte le parti del giudizio (i) atteso che le circostanze in fatto dedotte dagli attori a fondamento della domanda proposta hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata, sebbene non siano stati riscontrati, come visto, profili di imperizia o di negligenza nelle condotte dei sanitari, e (ii)
in ragione delle indubbie specificità e delle peculiarità della vicenda sottesa alla presente controversia nonché delle considerazioni operate dal Ctu, il quale non ha potuto effettuare determinati esami clinici e accertamenti in primo luogo a causa del decesso dell'animale d'affezione di proprietà degli attori
(frattanto intervenuto per cause, si ribadisce, non riconducibili ai fatti oggetto del presente giudizio).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e di ”, nonché sulla domanda
[...] CP_1 Controparte_2
di manleva proposta da nei confronti di “HDI Assicurazioni S.p.A.”, così provvede: CP_1
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di manleva proposta dal convenuto;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
- pone le spese di Ctu, nella misura già liquidata in corso di causa, a carico delle parti in solido.
Così deciso in Bari il 21 ottobre 2025
Il Giudice
UC RA
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