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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/12/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1826/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
05.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1826/2023, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giacomo Perrotta presso lo studio del quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
ER FE, e LL VA, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede
Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto che aveva proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile nonché per il riconoscimento di portatore di handicap in condizioni di gravità, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase non avrebbe correttamente valutato il complesso invalidante a carico dell'istante, il cui stato di salute è gravemente compromesso fin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Parte ricorrente contesta la percentuale del 45% evidenziando che talune delle infermità di cui è affetta non sono state oggetto di corretta individuazione e relativa valutazione da parte del CTU, nonché che nelle more del giudizio le condizioni di salute della ricorrente si sono aggravate come da certificazione sopravvenuta allegata.
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella presente fase di opposizione ad a seguito di CP_2 rinnovazione delle operazioni peritali, ha ritenuto quanto segue: “In data 27/01/2025 è stata richiesta un'integrazione dell'elaborato peritale in seguito al deposito di ulteriore documentazione sanitaria prodotta.
Tale documentazione è composta da una relazione cardiologica in cui si parla di un''insufficienza cardiaca di grado moderato e già nota. Oltre a ciò viene presentata una relazione psichiatrica che riferisce di una sindrome ansiosa depressiva reattiva con note di "nevrosi fobico ossessiva" per la presenza di "tratti ossessivo-compulsivi", verosimilmente esordita nel periodo successivo all'episodio di embolia polmonare. Si fa presente che in occasione dell'ultima valutazione peritale eseguita “de visu” non è stata fatta alcuna menzione di tali disturbi ansiosi e non è stata riferita alcuna terapia psichiatrica, pertanto è verosimile che tale disturbo si sia palesato successivamente.
Tale osservazione vale a motivare la decorrenza del beneficio riconosciuto.
In relazione alla documentazione sanitaria allegata ed ai dati anamnestici e clinici emersi nel corso della valutazione clinica d'ufficio eseguita sulla persona della Sig.ra ritengo di Parte_1 poter rispondere compiutamente ai quesiti medico legali posti dall'ill.mo Sig. Magistrato Dott. Genduso.
Per come rilevato durante la visita, la RI risulta affetto da:
Cod. 6442 – Miocardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica moderata(II classe NYHA) con dispnea da sforzo complicata da esiti di embolia polmonare massiva – 50
Cod. 7008 - Spondilolistesi - 12
. PER ANALOGIA 7205 - Anchilosi di ginocchio rettilinea – 21 Persona_1
Cod. 2206 - Sindrome depressiva endoreattiva grave - 40.
Tali patologie determinano una condizione di invalidità quantizzabile nel 80%. Con tali riscontri si riconosce una percentuale di invalidità del 80% con decorrenza dalla data del dicembre 2024 in relazione all'ultima patologia subita.
Inoltre, alla luce delle recenti relazioni mediche con specifico riguardo di quella psichiatrica, si attribuisce la condizione di handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3. L. 5/02/1992
n. 104..”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalida nella misura dell'80% nonché in possesso della condizione di Parte_1 handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 a decorrere dal mese di dicembre 2024.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato l'accoglimento della domanda per circostanze sopravvenute, esse vengono compensate nella misura del 50% e per la restante parte vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 –
26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalida nella misura Parte_1 dell'80% nonché in possesso della condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992 a decorrere dal mese di dicembre 2024;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.348,50 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 09.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1826/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
05.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1826/2023, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giacomo Perrotta presso lo studio del quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
ER FE, e LL VA, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede
Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto che aveva proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile nonché per il riconoscimento di portatore di handicap in condizioni di gravità, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase non avrebbe correttamente valutato il complesso invalidante a carico dell'istante, il cui stato di salute è gravemente compromesso fin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Parte ricorrente contesta la percentuale del 45% evidenziando che talune delle infermità di cui è affetta non sono state oggetto di corretta individuazione e relativa valutazione da parte del CTU, nonché che nelle more del giudizio le condizioni di salute della ricorrente si sono aggravate come da certificazione sopravvenuta allegata.
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella presente fase di opposizione ad a seguito di CP_2 rinnovazione delle operazioni peritali, ha ritenuto quanto segue: “In data 27/01/2025 è stata richiesta un'integrazione dell'elaborato peritale in seguito al deposito di ulteriore documentazione sanitaria prodotta.
Tale documentazione è composta da una relazione cardiologica in cui si parla di un''insufficienza cardiaca di grado moderato e già nota. Oltre a ciò viene presentata una relazione psichiatrica che riferisce di una sindrome ansiosa depressiva reattiva con note di "nevrosi fobico ossessiva" per la presenza di "tratti ossessivo-compulsivi", verosimilmente esordita nel periodo successivo all'episodio di embolia polmonare. Si fa presente che in occasione dell'ultima valutazione peritale eseguita “de visu” non è stata fatta alcuna menzione di tali disturbi ansiosi e non è stata riferita alcuna terapia psichiatrica, pertanto è verosimile che tale disturbo si sia palesato successivamente.
Tale osservazione vale a motivare la decorrenza del beneficio riconosciuto.
In relazione alla documentazione sanitaria allegata ed ai dati anamnestici e clinici emersi nel corso della valutazione clinica d'ufficio eseguita sulla persona della Sig.ra ritengo di Parte_1 poter rispondere compiutamente ai quesiti medico legali posti dall'ill.mo Sig. Magistrato Dott. Genduso.
Per come rilevato durante la visita, la RI risulta affetto da:
Cod. 6442 – Miocardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica moderata(II classe NYHA) con dispnea da sforzo complicata da esiti di embolia polmonare massiva – 50
Cod. 7008 - Spondilolistesi - 12
. PER ANALOGIA 7205 - Anchilosi di ginocchio rettilinea – 21 Persona_1
Cod. 2206 - Sindrome depressiva endoreattiva grave - 40.
Tali patologie determinano una condizione di invalidità quantizzabile nel 80%. Con tali riscontri si riconosce una percentuale di invalidità del 80% con decorrenza dalla data del dicembre 2024 in relazione all'ultima patologia subita.
Inoltre, alla luce delle recenti relazioni mediche con specifico riguardo di quella psichiatrica, si attribuisce la condizione di handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3. L. 5/02/1992
n. 104..”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalida nella misura dell'80% nonché in possesso della condizione di Parte_1 handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 a decorrere dal mese di dicembre 2024.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato l'accoglimento della domanda per circostanze sopravvenute, esse vengono compensate nella misura del 50% e per la restante parte vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 –
26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalida nella misura Parte_1 dell'80% nonché in possesso della condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992 a decorrere dal mese di dicembre 2024;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.348,50 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 09.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso