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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3228/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Vernuccio
e
Controparte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: Cod. Fisc. CP_3 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Vernuccio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in GU, in data 14 aprile 2007 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GU - anno 2007, atto n. 3, parte I, serie C);
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale in data 8 giugno 2011, omologato con decreto del 14 giugno 2011
con i seguenti FIGLI MINORI: , nato a [...] il [...] Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in GU (CO) dalle parti, in data 14 aprile 2007, iscritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 00003, ordinandone le annotazioni e le ulteriori incombenze;
2. confermare l'affidamento congiunto ai ricorrenti del figlio (nato a [...] il 03 luglio Parte_2
2007) con collocamento prevalente presso la madre e disporre in capo al signor a titolo di Controparte_2 concorso al mantenimento del figlio , il versamento mensile della somma di euro 300,00.- che verrà Pt_2 rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, La richiamata somma dovrà essere versata entro il giorno
15 di ogni mese;
3. disporre in capo ai ricorrenti il versamento, in parti uguali, di tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio;
4. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto l'uno nei confronti dell'altro;
5. i coniugi, tenuto conto dell'età del figlio , potranno vedere quest'ultimo, così come è Parte_2 avvenuto sino ad oggi, con la massima libertà, organizzando periodi di ferie e vacanze in accordo con il minore e distribuendo tali periodi in base alle disponibilità lavorative reciproche, combinandone con le esigenze di studio e di svago del figlio . Pt_2
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, sposati in data 14 aprile 2007, in GU
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GU - anno 2007, atto n. 3, parte I, serie C);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte, con la precisazione che le spese straordinarie riferibili al figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori (clausola 3), secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GU, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Vernuccio
e
Controparte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: Cod. Fisc. CP_3 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Vernuccio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in GU, in data 14 aprile 2007 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GU - anno 2007, atto n. 3, parte I, serie C);
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale in data 8 giugno 2011, omologato con decreto del 14 giugno 2011
con i seguenti FIGLI MINORI: , nato a [...] il [...] Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in GU (CO) dalle parti, in data 14 aprile 2007, iscritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 00003, ordinandone le annotazioni e le ulteriori incombenze;
2. confermare l'affidamento congiunto ai ricorrenti del figlio (nato a [...] il 03 luglio Parte_2
2007) con collocamento prevalente presso la madre e disporre in capo al signor a titolo di Controparte_2 concorso al mantenimento del figlio , il versamento mensile della somma di euro 300,00.- che verrà Pt_2 rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, La richiamata somma dovrà essere versata entro il giorno
15 di ogni mese;
3. disporre in capo ai ricorrenti il versamento, in parti uguali, di tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio;
4. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto l'uno nei confronti dell'altro;
5. i coniugi, tenuto conto dell'età del figlio , potranno vedere quest'ultimo, così come è Parte_2 avvenuto sino ad oggi, con la massima libertà, organizzando periodi di ferie e vacanze in accordo con il minore e distribuendo tali periodi in base alle disponibilità lavorative reciproche, combinandone con le esigenze di studio e di svago del figlio . Pt_2
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, sposati in data 14 aprile 2007, in GU
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GU - anno 2007, atto n. 3, parte I, serie C);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte, con la precisazione che le spese straordinarie riferibili al figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori (clausola 3), secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GU, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao