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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/12/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4057 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 22.10.2025 l'udienza del 17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4057 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 17.12.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dagli avv.ti Galanelli Rachele Manuela Aimerito
-attore-
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
AM AP
-convenuto-
e
(C.F. , rappresentato e difeso, in CP_2 C.F._2 virtù di procura in atti, dall'avv. AM AP
-terzo intervenuto-
OGGETTO: contratto di mutuo - azione di adempimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio e deducendo di aver Controparte_1 CP_2 prestato attività lavorativa alle dipendenze della predetta società; che nel 2020
2 nella sua qualità di legale rappresentante della CP_2 [...]
gli chiedeva di provvedere direttamente al pagamento della Controparte_1 rata di euro 11.859,44, dovuta dalla predetta società all'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di rateizzazione n. AR047-181716; che si
CP_2 impegnava a restituire detto importo entro pochi giorni, prestando garanzia personale;
che, confidando nella buona fede di in data 27.3.2020,
CP_2 disponeva il pagamento, presso la Banca Popolare del Cassinate s.c.p.a., della somma di € 11.859,44 in favore dell'Agenzia delle Entrate, in nome e per conto della società che, nonostante le rassicurazioni e gli Controparte_1 impegni assunti, non restituiva la somma avuta in prestito;
di
CP_2 aver contattato più volte a mezzo “Whatsapp” per invitarlo a
CP_2 rispettare l'accordo intercorso;
che ha effettuato ricognizione del
CP_2 debito nei propri confronti dichiarando che a breve avrebbe provveduto alla restituzione del prestito;
che gli restituiva parte della somma per
CP_2 un totale di € 5.700,00; che la somma residua dovuta ammonta a euro 6.159,44; che a nulla sono valsi i solleciti di pagamento a mezzo p.e.c. e raccomandate a/r datati 13.6.2022 e 5.10.2022; che inutili sono stati i bonari tentativi di recupero del credito.
Sulla base di tali deduzioni, ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertare e dichiarare la natura di prestito infruttifero del mutuo erogato in data 27/03/2020 dal Sig. in favore della Soc. Parte_1 [...] per l'importo anticipato pari ad € 11.859,44-; - accertare e Controparte_1 dichiarare, a fronte dell'espressa ricognizione di debito, la responsabilità solidale del Sig. a fronte della garanzia prestata in relazione CP_2 all'adempimento dell'obbligazione consistente nella restituzione della complessiva somma anticipata;
- accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla restituzione della residua somma di denaro oggetto del prestito infruttifero pari ad € 6.159,44-;
- accertare e fissare un termine ai convenuti per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della somma di € 6.159,44- e, conseguentemente, condannare i convenuti al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 6.159,44- oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza fissata all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
3 Si è costituito in giudizio in proprio e quale legale rappresentante CP_2 della contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 ed eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., non essendo chiari l'oggetto della controversia ed il soggetto/soggetti legittimati passivi, avendo parte attrice indicato quali convenuti la Controparte_1
e “n.q. di legale rapp.te della stessa società”, non anche in
[...] CP_2 proprio. Deduceva di essersi costituito in proprio al solo scopo di CP_2 eccepire la nullità dell'atto di citazione, senza accettazione del contraddittorio sul merito della pretesa attorea. Parte convenuta eccepiva, quindi, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, la prescrizione del presunto credito azionato e l'infondatezza della domanda.
Sulla base di tali deduzioni, parte convenuta ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria: in via preliminare: 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del comma quarto dell'art. 164 c.p.c.; 2) dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso invito alla negoziazione assistita in materia obbligatoria;
Nel merito: rigettare la domanda attrice previa declaratoria di infondatezza. In ogni caso condannare il sig. al pagamento delle spese e delle Parte_1 competenze del presente giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice così ha precisato le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, – accertare e dichiarare la natura di prestito infruttifero del mutuo erogato in data 27/03/2020 dal Sig. in favore della Soc. Parte_1 per l'importo anticipato pari ad € 11.859,44-; – Controparte_1 accertare e dichiarare, a fronte dell'espressa ricognizione di debito, la responsabilità solidale del Sig. a fronte della garanzia prestata in CP_2 relazione all'adempimento dell'obbligazione consistente nella restituzione della complessiva somma anticipata;
– accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla restituzione della residua somma di denaro oggetto del prestito infruttifero pari ad
€ 6.159,44-; – accertare e fissare un termine ai convenuti per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della somma di € 6.159,44- e, conseguentemente, condannare i convenuti al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
4 6.159,44- oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza fissata all'effettivo saldo;
– con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con ordinanza del 16.12.2023 è stato assegnato alle parti termine per l'espletamento della negoziazione assistita obbligatoria, regolarmente espletata con esito negativo, come da documentazione depositata in data 31.1.2024.
La causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 17.12.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti della per la restituzione della Controparte_1 somma di euro 6.159,44, quale presunto credito residuo del maggior importo di euro 11.859,44 dallo stesso corrisposto, nell'interesse della società convenuta e su richiesta del suo legale rappresentante in favore dell'Agenzia CP_2 delle Entrate, per il pagamento della rata dovuta a seguito di istanza di rateizzazione n. AR047-181716.
Il rapporto negoziale dedotto dalla parte attrice e posto a fondamento della domanda di restituzione, in base alle deduzioni attoree, deve essere ricondotto nel paradigma normativo del contratto di mutuo di cui agli artt. 1813 ss. c.c.
Difatti, secondo la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, CP_2 chiedeva a di provvedere al pagamento, nell'interesse della Parte_1 [...]
della rata dovuta all'Agenzia delle Entrate a seguito di Controparte_1 accoglimento di istanza di rateizzazione, facendosi personalmente garante della restituzione delle somme anticipate dall'attore.
Orbene, sotto il profilo dell'onere della prova, si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1473/2007; Cass. n. 20073/2004).
Con specifico riferimento al contratto di mutuo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'attore che chiede la restituzione di somme date a
5 mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo di controparte alla restituzione (Cass. III,
n. 20433/2022). Ciò in quanto l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (ex multis cfr. Cass. Ord. n.
24328/2017; Cass. n. 20740/2009).
La S.C. ritiene, altresì, che “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (cfr. Cass.
n. 8829/2023; conforme Cass. n. 27372/2021).
2.1. Dall'applicazione di tali principi al caso di specie deriva che incombeva su parte attrice l'onere di fornire la prova tanto della consegna del denaro in oggetto all'Agenzia delle Entrate quanto del titolo di tale attribuzione, mentre parte convenuta era tenuta a dimostrare l'evento estintivo dell'obbligazione o l'esistenza di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma elargita.
A sostegno della domanda, ha prodotto i seguenti documenti: a) Parte_1 modulo pagamento istanza di rateizzazione n. AR047-181716, prima rata entro il
10.6.2020, di euro 11.854,44, codice modulo di pagamento n.
83069270388284748 (all. 2 alla citazione); b) bonifico bancario del 27.3.2020, con causale “pagamento utenza cred.Agenzia delle entrate -riscossio boll. nr.
83069270388284748”, attestante il pagamento dell'importo di euro 11.859,44 eseguito da dal suo conto corrente (all. 3 alla citazione); c) Parte_1
6 messaggi “Whatsapp” intercorsi con (all. 4 alla citazione); d) n. 8 CP_2
Con bonifici con causale “acconto restituzione prestito elettrodomestici CP_1 effettuati in proprio favore da (all. 5 alla citazione); e) p.e.c. e CP_2 raccomandata a/r datate 13.6.2022 (all. 6 alla citazione); f) raccomandata a/r datata 5.10.2022 (all.7 alla citazione).
Ritiene questo giudice che la documentazione allegata da parte attrice dimostri sia l'esistenza del debito di euro 11.854,44 della nei Controparte_1 confronti dell'Agenzia delle Entrate (all. 2 alla citazione), sia il pagamento della predetta somma da parte dell'attore (all. 3 alla citazione).
La riconducibilità dell'elargizione di parte attrice al pagamento della prima rata dovuta dalla società convenuta all'Agenzia delle Entrate emerge, oltre che dalla perfetta coincidenza tra l'importo dovuto dalla e Controparte_1 quello pagato dall'attore, dalla corrispondenza tra la causale ed il numero identificativo del “modulo pagamento” emesso dall'Agenzia delle Entrate (cfr. all.2 alla citazione contenente le seguenti indicazioni “istanza di rateizzazione n.
AR047-181716”, “prima rata entro 10.6.2020”, “Euro 11.854,44”, “codice modulo di pagamento 83069270388284748”) e quelli indicati nell'ordine di pagamento disposto dall'attore (cfr. all. 3 alla citazione recante causale “pagamento utenza cred.Agenzia delle entrate -riscossio boll. nr. 83069270388284748”).
Vi è, peraltro, perfetta corrispondenza temporale tra il termine per il pagamento della prima rata relativa al credito dell'Agenzia delle Entrate (10.6.2020) e la data di bonifico eseguito dall'attore (27.3.2020).
Acclarato che ha proceduto al pagamento di euro 11.854,44 Parte_1 dovuto dalla all'Agenzia delle Entrate, parte Controparte_1 convenuta non ha dedotto, prima che provato, la sussistenza di una causa che giustifichi il suo diritto a trattenere le somme di cui ha beneficiato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8829/2023 “Qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare, il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le
7 circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto
e le circostanze giustifichino che l'una delle parti trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”; conforme cass. n. 27372/2021).
La fondatezza della domanda di restituzione trova, altresì, conferma nei n. 8 bonifici di pagamento disposti da , legale rappresentante della CP_2 società odierna convenuta, in favore dell'attore recanti causale “acconto restituzione prestito , tutti disposti in epoca successiva Controparte_1 al pagamento da parte dell'attore (all. 5).
I bonifici in esame non sono stati oggetto di contestazione da parte dei convenuti,
i quali non hanno allegato che la “restituzione” è stata fatta in virtù di un titolo diverso da quello dedotto dall'attore, né hanno dedotto l'esistenza di altri e diversi prestiti ricevuti dall'attore.
Alcuna rilevanza può, quindi, assumere la circostanza riferita da CP_2 nel corso dell'interpello reso all'udienza del 22.10.2025, secondo cui lo stesso avrebbe restituito all'attore l'importo di circa euro 4.000,00, a mezzo bonifici personali di euro 500,00, a fronte di un prestito elargito dall'attore alla società per il pagamento di un fornitore. La circostanza, oltre ad essere del tutto generica, non essendo stato indicato né il fornitore né la data di insorgenza del debito, non è mai stata dedotta dai convenuti nei propri scritti difensivi né altrimenti provata, non avendo parte convenuta nemmeno provveduto al deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c.
Deve, peraltro, rilevarsi che l'ultimo bonifico depositato dall'attore, datato
8.2.2022, è stato disposto a titolo di “acconto…” e non a saldo (all. 5 alla citazione).
Né ha trovato conferma nella documentazione in atti la deduzione soltanto ipotizzata da parte convenuta in sede di costituzione che l'attore avrebbe pagato l'importo in oggetto con soldi della società.
Infine, non appare credibile e, comunque, non supportata da alcuna risultanza istruttoria, l'ulteriore circostanza, riferita sempre da in sede di CP_2 dell'interpello, secondo cui l'attore “era l'unico che maneggiava gli incassi contanti dei punti vendita;
pertanto, nell'ultima fase della società, ha effettuato dei pagamenti per conto della società sia dal conto societario sia dal conto suo, ma utilizzando soldi della società; tant'è vero che il direttore della Banca di Frosinone
8 Unicredit mi avvisò di versamenti sospetti in contanti sul conto corrente personale del sig. . Anche tale circostanza è rimasta priva di qualsivoglia riscontro Pt_1 probatorio.
Alla luce del complessivo quadro probatorio innanzi descritto, il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda di restituzione avanzata dall'attore deve ritenersi provato.
2.3. Va invece rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore alla restituzione dell'importo residuo della somma mutuata.
Pacifico che il termine di prescrizione dell'obbligazione restitutoria di somme ricevute in virtù di un contratto di mutuo è decennale, essendo documentalmente provato che l'attore ha elargito il prestito in data 27.3.2020 (all. 3 alla citazione), alla data di notifica dell'atto di citazione (16.11.2022 alla Controparte_1
e, in rinnovazione, in data 16.3.2023 ad il termine
[...] CP_2 prescrizionale non era ancora decorso.
2.4. Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea va accolta nei confronti della società.
Diversamente, va rigettata la domanda di restituzione estesa dall'attore nei confronti del terzo intervenuto alla prima udienza di comparizione CP_2 delle parti e nella prima memoria istruttoria, non essendo stato dimostrato quest'ultimo si è costituito espressamente garante di Controparte_1
in relazione alla specifica obbligazione dedotta in giudizio.
[...]
Rimane assorbita ogni altra questione dedotta dalle parti in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. n.363/2019, Cass. n.11458/2018,
Cass., Sez. Lav., n.12002/2014).
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14, in virtù dello scaglione di riferimento
(5.200,01 – 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
9 1) accoglie la domanda di restituzione proposta da parte attrice nei confronti della e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento Controparte_1 in favore di parte attrice della somma di euro 6.159,44, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta la domanda di restituzione proposta da parte attrice nei confronti di
CP_2
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte attrice, che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva se CP_2 dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. AM AP, dichiaratosi antistatario
Cassino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
10
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 22.10.2025 l'udienza del 17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4057 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 17.12.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dagli avv.ti Galanelli Rachele Manuela Aimerito
-attore-
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
AM AP
-convenuto-
e
(C.F. , rappresentato e difeso, in CP_2 C.F._2 virtù di procura in atti, dall'avv. AM AP
-terzo intervenuto-
OGGETTO: contratto di mutuo - azione di adempimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio e deducendo di aver Controparte_1 CP_2 prestato attività lavorativa alle dipendenze della predetta società; che nel 2020
2 nella sua qualità di legale rappresentante della CP_2 [...]
gli chiedeva di provvedere direttamente al pagamento della Controparte_1 rata di euro 11.859,44, dovuta dalla predetta società all'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di rateizzazione n. AR047-181716; che si
CP_2 impegnava a restituire detto importo entro pochi giorni, prestando garanzia personale;
che, confidando nella buona fede di in data 27.3.2020,
CP_2 disponeva il pagamento, presso la Banca Popolare del Cassinate s.c.p.a., della somma di € 11.859,44 in favore dell'Agenzia delle Entrate, in nome e per conto della società che, nonostante le rassicurazioni e gli Controparte_1 impegni assunti, non restituiva la somma avuta in prestito;
di
CP_2 aver contattato più volte a mezzo “Whatsapp” per invitarlo a
CP_2 rispettare l'accordo intercorso;
che ha effettuato ricognizione del
CP_2 debito nei propri confronti dichiarando che a breve avrebbe provveduto alla restituzione del prestito;
che gli restituiva parte della somma per
CP_2 un totale di € 5.700,00; che la somma residua dovuta ammonta a euro 6.159,44; che a nulla sono valsi i solleciti di pagamento a mezzo p.e.c. e raccomandate a/r datati 13.6.2022 e 5.10.2022; che inutili sono stati i bonari tentativi di recupero del credito.
Sulla base di tali deduzioni, ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertare e dichiarare la natura di prestito infruttifero del mutuo erogato in data 27/03/2020 dal Sig. in favore della Soc. Parte_1 [...] per l'importo anticipato pari ad € 11.859,44-; - accertare e Controparte_1 dichiarare, a fronte dell'espressa ricognizione di debito, la responsabilità solidale del Sig. a fronte della garanzia prestata in relazione CP_2 all'adempimento dell'obbligazione consistente nella restituzione della complessiva somma anticipata;
- accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla restituzione della residua somma di denaro oggetto del prestito infruttifero pari ad € 6.159,44-;
- accertare e fissare un termine ai convenuti per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della somma di € 6.159,44- e, conseguentemente, condannare i convenuti al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 6.159,44- oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza fissata all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
3 Si è costituito in giudizio in proprio e quale legale rappresentante CP_2 della contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 ed eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., non essendo chiari l'oggetto della controversia ed il soggetto/soggetti legittimati passivi, avendo parte attrice indicato quali convenuti la Controparte_1
e “n.q. di legale rapp.te della stessa società”, non anche in
[...] CP_2 proprio. Deduceva di essersi costituito in proprio al solo scopo di CP_2 eccepire la nullità dell'atto di citazione, senza accettazione del contraddittorio sul merito della pretesa attorea. Parte convenuta eccepiva, quindi, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, la prescrizione del presunto credito azionato e l'infondatezza della domanda.
Sulla base di tali deduzioni, parte convenuta ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria: in via preliminare: 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del comma quarto dell'art. 164 c.p.c.; 2) dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso invito alla negoziazione assistita in materia obbligatoria;
Nel merito: rigettare la domanda attrice previa declaratoria di infondatezza. In ogni caso condannare il sig. al pagamento delle spese e delle Parte_1 competenze del presente giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice così ha precisato le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, – accertare e dichiarare la natura di prestito infruttifero del mutuo erogato in data 27/03/2020 dal Sig. in favore della Soc. Parte_1 per l'importo anticipato pari ad € 11.859,44-; – Controparte_1 accertare e dichiarare, a fronte dell'espressa ricognizione di debito, la responsabilità solidale del Sig. a fronte della garanzia prestata in CP_2 relazione all'adempimento dell'obbligazione consistente nella restituzione della complessiva somma anticipata;
– accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla restituzione della residua somma di denaro oggetto del prestito infruttifero pari ad
€ 6.159,44-; – accertare e fissare un termine ai convenuti per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della somma di € 6.159,44- e, conseguentemente, condannare i convenuti al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
4 6.159,44- oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza fissata all'effettivo saldo;
– con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con ordinanza del 16.12.2023 è stato assegnato alle parti termine per l'espletamento della negoziazione assistita obbligatoria, regolarmente espletata con esito negativo, come da documentazione depositata in data 31.1.2024.
La causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 17.12.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti della per la restituzione della Controparte_1 somma di euro 6.159,44, quale presunto credito residuo del maggior importo di euro 11.859,44 dallo stesso corrisposto, nell'interesse della società convenuta e su richiesta del suo legale rappresentante in favore dell'Agenzia CP_2 delle Entrate, per il pagamento della rata dovuta a seguito di istanza di rateizzazione n. AR047-181716.
Il rapporto negoziale dedotto dalla parte attrice e posto a fondamento della domanda di restituzione, in base alle deduzioni attoree, deve essere ricondotto nel paradigma normativo del contratto di mutuo di cui agli artt. 1813 ss. c.c.
Difatti, secondo la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, CP_2 chiedeva a di provvedere al pagamento, nell'interesse della Parte_1 [...]
della rata dovuta all'Agenzia delle Entrate a seguito di Controparte_1 accoglimento di istanza di rateizzazione, facendosi personalmente garante della restituzione delle somme anticipate dall'attore.
Orbene, sotto il profilo dell'onere della prova, si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1473/2007; Cass. n. 20073/2004).
Con specifico riferimento al contratto di mutuo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'attore che chiede la restituzione di somme date a
5 mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo di controparte alla restituzione (Cass. III,
n. 20433/2022). Ciò in quanto l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (ex multis cfr. Cass. Ord. n.
24328/2017; Cass. n. 20740/2009).
La S.C. ritiene, altresì, che “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (cfr. Cass.
n. 8829/2023; conforme Cass. n. 27372/2021).
2.1. Dall'applicazione di tali principi al caso di specie deriva che incombeva su parte attrice l'onere di fornire la prova tanto della consegna del denaro in oggetto all'Agenzia delle Entrate quanto del titolo di tale attribuzione, mentre parte convenuta era tenuta a dimostrare l'evento estintivo dell'obbligazione o l'esistenza di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma elargita.
A sostegno della domanda, ha prodotto i seguenti documenti: a) Parte_1 modulo pagamento istanza di rateizzazione n. AR047-181716, prima rata entro il
10.6.2020, di euro 11.854,44, codice modulo di pagamento n.
83069270388284748 (all. 2 alla citazione); b) bonifico bancario del 27.3.2020, con causale “pagamento utenza cred.Agenzia delle entrate -riscossio boll. nr.
83069270388284748”, attestante il pagamento dell'importo di euro 11.859,44 eseguito da dal suo conto corrente (all. 3 alla citazione); c) Parte_1
6 messaggi “Whatsapp” intercorsi con (all. 4 alla citazione); d) n. 8 CP_2
Con bonifici con causale “acconto restituzione prestito elettrodomestici CP_1 effettuati in proprio favore da (all. 5 alla citazione); e) p.e.c. e CP_2 raccomandata a/r datate 13.6.2022 (all. 6 alla citazione); f) raccomandata a/r datata 5.10.2022 (all.7 alla citazione).
Ritiene questo giudice che la documentazione allegata da parte attrice dimostri sia l'esistenza del debito di euro 11.854,44 della nei Controparte_1 confronti dell'Agenzia delle Entrate (all. 2 alla citazione), sia il pagamento della predetta somma da parte dell'attore (all. 3 alla citazione).
La riconducibilità dell'elargizione di parte attrice al pagamento della prima rata dovuta dalla società convenuta all'Agenzia delle Entrate emerge, oltre che dalla perfetta coincidenza tra l'importo dovuto dalla e Controparte_1 quello pagato dall'attore, dalla corrispondenza tra la causale ed il numero identificativo del “modulo pagamento” emesso dall'Agenzia delle Entrate (cfr. all.2 alla citazione contenente le seguenti indicazioni “istanza di rateizzazione n.
AR047-181716”, “prima rata entro 10.6.2020”, “Euro 11.854,44”, “codice modulo di pagamento 83069270388284748”) e quelli indicati nell'ordine di pagamento disposto dall'attore (cfr. all. 3 alla citazione recante causale “pagamento utenza cred.Agenzia delle entrate -riscossio boll. nr. 83069270388284748”).
Vi è, peraltro, perfetta corrispondenza temporale tra il termine per il pagamento della prima rata relativa al credito dell'Agenzia delle Entrate (10.6.2020) e la data di bonifico eseguito dall'attore (27.3.2020).
Acclarato che ha proceduto al pagamento di euro 11.854,44 Parte_1 dovuto dalla all'Agenzia delle Entrate, parte Controparte_1 convenuta non ha dedotto, prima che provato, la sussistenza di una causa che giustifichi il suo diritto a trattenere le somme di cui ha beneficiato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8829/2023 “Qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare, il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le
7 circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto
e le circostanze giustifichino che l'una delle parti trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”; conforme cass. n. 27372/2021).
La fondatezza della domanda di restituzione trova, altresì, conferma nei n. 8 bonifici di pagamento disposti da , legale rappresentante della CP_2 società odierna convenuta, in favore dell'attore recanti causale “acconto restituzione prestito , tutti disposti in epoca successiva Controparte_1 al pagamento da parte dell'attore (all. 5).
I bonifici in esame non sono stati oggetto di contestazione da parte dei convenuti,
i quali non hanno allegato che la “restituzione” è stata fatta in virtù di un titolo diverso da quello dedotto dall'attore, né hanno dedotto l'esistenza di altri e diversi prestiti ricevuti dall'attore.
Alcuna rilevanza può, quindi, assumere la circostanza riferita da CP_2 nel corso dell'interpello reso all'udienza del 22.10.2025, secondo cui lo stesso avrebbe restituito all'attore l'importo di circa euro 4.000,00, a mezzo bonifici personali di euro 500,00, a fronte di un prestito elargito dall'attore alla società per il pagamento di un fornitore. La circostanza, oltre ad essere del tutto generica, non essendo stato indicato né il fornitore né la data di insorgenza del debito, non è mai stata dedotta dai convenuti nei propri scritti difensivi né altrimenti provata, non avendo parte convenuta nemmeno provveduto al deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c.
Deve, peraltro, rilevarsi che l'ultimo bonifico depositato dall'attore, datato
8.2.2022, è stato disposto a titolo di “acconto…” e non a saldo (all. 5 alla citazione).
Né ha trovato conferma nella documentazione in atti la deduzione soltanto ipotizzata da parte convenuta in sede di costituzione che l'attore avrebbe pagato l'importo in oggetto con soldi della società.
Infine, non appare credibile e, comunque, non supportata da alcuna risultanza istruttoria, l'ulteriore circostanza, riferita sempre da in sede di CP_2 dell'interpello, secondo cui l'attore “era l'unico che maneggiava gli incassi contanti dei punti vendita;
pertanto, nell'ultima fase della società, ha effettuato dei pagamenti per conto della società sia dal conto societario sia dal conto suo, ma utilizzando soldi della società; tant'è vero che il direttore della Banca di Frosinone
8 Unicredit mi avvisò di versamenti sospetti in contanti sul conto corrente personale del sig. . Anche tale circostanza è rimasta priva di qualsivoglia riscontro Pt_1 probatorio.
Alla luce del complessivo quadro probatorio innanzi descritto, il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda di restituzione avanzata dall'attore deve ritenersi provato.
2.3. Va invece rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore alla restituzione dell'importo residuo della somma mutuata.
Pacifico che il termine di prescrizione dell'obbligazione restitutoria di somme ricevute in virtù di un contratto di mutuo è decennale, essendo documentalmente provato che l'attore ha elargito il prestito in data 27.3.2020 (all. 3 alla citazione), alla data di notifica dell'atto di citazione (16.11.2022 alla Controparte_1
e, in rinnovazione, in data 16.3.2023 ad il termine
[...] CP_2 prescrizionale non era ancora decorso.
2.4. Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea va accolta nei confronti della società.
Diversamente, va rigettata la domanda di restituzione estesa dall'attore nei confronti del terzo intervenuto alla prima udienza di comparizione CP_2 delle parti e nella prima memoria istruttoria, non essendo stato dimostrato quest'ultimo si è costituito espressamente garante di Controparte_1
in relazione alla specifica obbligazione dedotta in giudizio.
[...]
Rimane assorbita ogni altra questione dedotta dalle parti in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. n.363/2019, Cass. n.11458/2018,
Cass., Sez. Lav., n.12002/2014).
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14, in virtù dello scaglione di riferimento
(5.200,01 – 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
9 1) accoglie la domanda di restituzione proposta da parte attrice nei confronti della e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento Controparte_1 in favore di parte attrice della somma di euro 6.159,44, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta la domanda di restituzione proposta da parte attrice nei confronti di
CP_2
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte attrice, che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva se CP_2 dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. AM AP, dichiaratosi antistatario
Cassino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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