Art. 8. Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla
legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti 1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748 , e successive modificazioni, le parole: "concimi CEE" e "concime CEE", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "concimi CE" e "concime CE".
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 , come sostituito dall' articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161 , e' sostituito dal seguente: "Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali".
Note all' Art. 8:
- La legge 19 ottobre 1984, n. 748 , reca: "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti". - Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161 , reca: "Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi". - Il testo vigente dell' Art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1984, n. 748 , come sostituito dall'Art. 5 del succitato decreto legislativo, come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 8 (Concimi). - 1. Concimi C.E.E. - L'indicazione di "Concime CE puo' essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei "TIPI di cui all'allegato 1 A della presente legge. Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali".
legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti 1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748 , e successive modificazioni, le parole: "concimi CEE" e "concime CEE", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "concimi CE" e "concime CE".
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 , come sostituito dall' articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161 , e' sostituito dal seguente: "Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali".
Note all' Art. 8:
- La legge 19 ottobre 1984, n. 748 , reca: "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti". - Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161 , reca: "Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi". - Il testo vigente dell' Art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1984, n. 748 , come sostituito dall'Art. 5 del succitato decreto legislativo, come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 8 (Concimi). - 1. Concimi C.E.E. - L'indicazione di "Concime CE puo' essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei "TIPI di cui all'allegato 1 A della presente legge. Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali".