Articolo 2 della Legge 29 aprile 1985, n. 157
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 maggio 1985
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 maggio 1985