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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
3/2/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6648/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti MICELI WALTER e GANCI FABIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott. CAVADI RENZO N.Q. Controparte_1
FUNZIONARIO ) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna l'Amministrazione scolastica a riconoscere al ricorrente, durante il periodo di precaricato, la medesima progressione professionale prevista dai vari
CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis per il
Tribunale di Palermo sez. Lavoro personale docente assunto a tempo indeterminato, versandogli le conseguenti differenze retributive maturate dal 26/10/2016 al 31/8/2019, pari ad euro
5.179,54 oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
◊ rigetta, per il resto, il ricorso;
◊ condanna l'Amministrazione a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 900,00 per onorari, € 118,50,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 2/7/2022 la parte ricorrente deduceva di essere un docente e di avere espletato servizio presso vari istituti scolastici in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, susseguitisi dal 2006 al 2019, allorquando era stato assunto in ruolo previo espletamento dell'anno di prova, e ciò senza ricevere mai alcun incremento retributivo collegato all'anzianità di servizio medio
tempore maturata; deduceva che la condotta dell'Amministrazione era violativa del principio di non discriminazione di cui all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE e chiedeva, conclusivamente, che
previa disapplicazione dell'art. 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tale
norma viola il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea” e “previa declaratoria della nullità delle norme
del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in
contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea”, venisse accertato il proprio diritto
“al riconoscimento, previa applicazione della clausola di salvaguardia prevista
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011, delle progressioni economiche, connesse
all'anzianità di servizio, maturate e non percepite durante il periodo di
precariato (a partire dal 26.10.2016) così come durante l'anno di formazione e
prova, e dunque sino alla definitiva conferma in ruolo del 01.09.2020”; che venisse conseguentemente disposta la condanna dell'Amministrazione convenuta
”a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 8.643,18 o la diversa somma,
maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come
quantificate al punto 5 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto
analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli
crediti al saldo ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c.”.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi richiesti e contestava variamente la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Invitate le parti a rassegnare le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta entro il termine del 3/2/2025, la causa viene oggi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Le conclusioni esposte e le deduzioni postene a fondamento impongono di valutare la legittimità del trattamento giuridico e retributivo ricevuto dal ricorrente tenendo conto del fatto che egli durante il precariato si è visto attribuire esclusivamente la retribuzione iniziale mercè l'applicazione dell'art. 526 del D.Lgs.
n. 297/1994. Reiteratamente la Corte di Cassazione ha affermato che "nel settore
scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola
assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima
progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai
c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei
richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata affermando che anche l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato,
viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine (Cass. n. 2924 del 07/02/2020).
Agli anzidetti principi consegue, nel caso di specie, il diritto della parte ricorrente,
per effetto dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dal 2006 e sino all'immissione in ruolo nel 2019, a conseguire la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari CCNL Comparto
Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale docente di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, poiché certamente il ricorrente aveva già iniziato a lavorare a termine per l'Amministrazione anteriormente all'1/9/2010 (v. certificato di servizio in atti), a conservare il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-
14, conseguentemente percependo – come richiesto nei limiti dell'intervenuta
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prescrizione quinquennale – le differenze retributive complessivamente maturate a decorrere dal 26/10/2016, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Infondata si rivela, invece, la pretesa relativa anche all'anno di prova ex artt. 437 e ss. del D.Lgs. n. 297/1994, dal momento che il relativo trattamento giuridico ed economico è riferito ad un personale già di ruolo ed in relazione al quale,
pertanto, non è predicabile alcun trattamento discriminatorio.
Accolto, nei termini esposti, il ricorso, le spese tengono conto della parziale soccombenza e - liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM
147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 5.200,00 – sono attribuite al ricorrente solo per 2/3, con distrazione in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c.
◊
Così deciso in Palermo, il 5/2/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
3/2/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6648/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti MICELI WALTER e GANCI FABIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott. CAVADI RENZO N.Q. Controparte_1
FUNZIONARIO ) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna l'Amministrazione scolastica a riconoscere al ricorrente, durante il periodo di precaricato, la medesima progressione professionale prevista dai vari
CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis per il
Tribunale di Palermo sez. Lavoro personale docente assunto a tempo indeterminato, versandogli le conseguenti differenze retributive maturate dal 26/10/2016 al 31/8/2019, pari ad euro
5.179,54 oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
◊ rigetta, per il resto, il ricorso;
◊ condanna l'Amministrazione a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 900,00 per onorari, € 118,50,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 2/7/2022 la parte ricorrente deduceva di essere un docente e di avere espletato servizio presso vari istituti scolastici in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, susseguitisi dal 2006 al 2019, allorquando era stato assunto in ruolo previo espletamento dell'anno di prova, e ciò senza ricevere mai alcun incremento retributivo collegato all'anzianità di servizio medio
tempore maturata; deduceva che la condotta dell'Amministrazione era violativa del principio di non discriminazione di cui all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE e chiedeva, conclusivamente, che
previa disapplicazione dell'art. 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tale
norma viola il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea” e “previa declaratoria della nullità delle norme
del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in
contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea”, venisse accertato il proprio diritto
“al riconoscimento, previa applicazione della clausola di salvaguardia prevista
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011, delle progressioni economiche, connesse
all'anzianità di servizio, maturate e non percepite durante il periodo di
precariato (a partire dal 26.10.2016) così come durante l'anno di formazione e
prova, e dunque sino alla definitiva conferma in ruolo del 01.09.2020”; che venisse conseguentemente disposta la condanna dell'Amministrazione convenuta
”a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 8.643,18 o la diversa somma,
maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come
quantificate al punto 5 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto
analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli
crediti al saldo ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c.”.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi richiesti e contestava variamente la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Invitate le parti a rassegnare le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta entro il termine del 3/2/2025, la causa viene oggi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Le conclusioni esposte e le deduzioni postene a fondamento impongono di valutare la legittimità del trattamento giuridico e retributivo ricevuto dal ricorrente tenendo conto del fatto che egli durante il precariato si è visto attribuire esclusivamente la retribuzione iniziale mercè l'applicazione dell'art. 526 del D.Lgs.
n. 297/1994. Reiteratamente la Corte di Cassazione ha affermato che "nel settore
scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola
assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima
progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai
c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei
richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata affermando che anche l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato,
viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine (Cass. n. 2924 del 07/02/2020).
Agli anzidetti principi consegue, nel caso di specie, il diritto della parte ricorrente,
per effetto dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dal 2006 e sino all'immissione in ruolo nel 2019, a conseguire la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari CCNL Comparto
Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale docente di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, poiché certamente il ricorrente aveva già iniziato a lavorare a termine per l'Amministrazione anteriormente all'1/9/2010 (v. certificato di servizio in atti), a conservare il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-
14, conseguentemente percependo – come richiesto nei limiti dell'intervenuta
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prescrizione quinquennale – le differenze retributive complessivamente maturate a decorrere dal 26/10/2016, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Infondata si rivela, invece, la pretesa relativa anche all'anno di prova ex artt. 437 e ss. del D.Lgs. n. 297/1994, dal momento che il relativo trattamento giuridico ed economico è riferito ad un personale già di ruolo ed in relazione al quale,
pertanto, non è predicabile alcun trattamento discriminatorio.
Accolto, nei termini esposti, il ricorso, le spese tengono conto della parziale soccombenza e - liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM
147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 5.200,00 – sono attribuite al ricorrente solo per 2/3, con distrazione in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c.
◊
Così deciso in Palermo, il 5/2/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro