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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MI ANDREA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8302/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16114 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17599/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 di Ricorrente_2 ha impugnato il sollecito/ avviso di accertamento di cui all'avviso n. 16144 del 15/11/2024 emesso da Comune di Sant'Antimo e notificato l'11/2/2025 per TARI anno 2019 per un importo di euro 3,489,00.
Questi i motivi di gravame :
1) illegittimità assoluta , radicale ed insanabile dell'atto impugato , per violazione del rincipio del contraddittorio ex art. 6 bis legge n. 212/2000;
2) intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
3) nullità dell'atto impositivo per carenza del potere di reappresentanza dell'ente impositore del soggetto sottoscrittore comma 1 art. 7 ter legge n. 212/2000 ;
4) violazione comma 2 art. 7 legge 212/2000; chiarezza e motivazione degli atti .
L' ntimato Comune di Sant'Antimo non risulta costituito in giudizio.
Parte ricorrente ha poi prodotto memorie difensive ad ulteriore supporto delle tesi esposte con l'atto introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare ad avviso di questo giudicante meritevole di positivo apprezamento in ragione della infondatezza delle censure ivi esposte.
Non sussiste il vizio di violazione dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000 di cui al motivo sub 1) .
In linea di principio non sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo allorchè si è in presenza di atti impositivi di pronta liquidazione e di controllo formale dele dichiarazioni.
Detta condizione di esenzione dall'obbligo de quo è nella specie agevolmente rilevabile tenuto conto della natura del tributo e del contenuto degli obblighi cui la ricorrente società era tenuta.
Siamo in tema di TARI ,l'imposta dovuta per il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e cioè di un tributo a cadenza periodico, collegata all'obbligo di dichiarazione annuale cui il soggetto obbligato è tenuto e considerato altresì che nella specei viene contestato l'omesso versamento della tassa in questione in relazione alla detezione di determinati locali produttivi di rifiuto. lì dove il relativo tributo diviene di pronta liquidazione allorchè come nella specie dai dati amministrativo- contabili non risulta versato nei termini .
Se così è , appare del tutto inutile attivare una forma di comunicazione preventiva rivolta ad assicurare un dialogo tra i soggetti del rapporto tributario che non trova margine per esservi.
Ma a ben vedere l'atto emesso dal Comune qui in contestazione fa seguito , come rlevasi nella sua parte narrativa a precedente avviso di pagamento , il n. 10455 del 24/4/2019 rimasto inevaso. , sicchè parte ricorrente era ben a conoscenza della pendenza tributaria in questione senza che la pretesa creditoria sia ntervenuta ex abrupto . Neppure condivisibile è l'eccesione di prescrizione quinquennale di cui al motivo sub2)
Invero, ai cinque anni decorrenti dal 2020 vanno aggiunti altri 85 giorni per effetto della normatriva emergenziale anticovid. In particolare questo giudicante ritiene di attenersi all'orientamento giurisprudenziale maggioritario di questa Corte di giustizia tributaria ( cfr Sez.30 sentenza n. 1862/2024) secondo cui una corretta interpretazione dell'art. 18 del d.l. n.167/ 2000 in base ad una esegesi testuale della norma induce a ritenere che la proroga non si limiti al solo anno 2018, ma va applicata anche per le ulteriori annualità d'imposta.
Ne deriva che l'atto de quo in quanto notificato l'11/2/2025 risulta tempestivamente emesso e notiziato.
Neppure da condividere è la censura di cui al motivo sub 3)
L'atto tributario è sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Sant'Antimo dott. ssa Martina Cappielloi e non v'è motivo da parte del giudicante in assenza di prove documentali più articolate e congrue di mettere in discussione la legittimazione di detta sottoscrizione, stante la presunzione di legittimità dell'atto anche in relazioine al soggetto che lo sottoscrive .
Infine va disattesa la doglianza di carenza di motivazione dedotta con il quarto ed ultimo motivo.
Com'è noto gli atti tributari scontano un regime motivazionale del tutto speciale , nel senso che in ragione della natura vincolata del contenuto degli stessi, detto obbligo non può cofigurarsi in maniera perspicua anche se l'Amminstrazione procedente deve però indicare gli elementi costitutivi dell'obblgazione di pagamento richiesta e tali dati circa l'individuazione dell'an che del quantum dovuto sono presenti sicchè l'atto va dichiarato esente dalla dedotta critica .
Conclusivamente , il ricorso in quanto infondato, va respinto
In assenza di costituzione dell'Ente inimato non occorre pronunciarsi sulle spese di causa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MI ANDREA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8302/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16114 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17599/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 di Ricorrente_2 ha impugnato il sollecito/ avviso di accertamento di cui all'avviso n. 16144 del 15/11/2024 emesso da Comune di Sant'Antimo e notificato l'11/2/2025 per TARI anno 2019 per un importo di euro 3,489,00.
Questi i motivi di gravame :
1) illegittimità assoluta , radicale ed insanabile dell'atto impugato , per violazione del rincipio del contraddittorio ex art. 6 bis legge n. 212/2000;
2) intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
3) nullità dell'atto impositivo per carenza del potere di reappresentanza dell'ente impositore del soggetto sottoscrittore comma 1 art. 7 ter legge n. 212/2000 ;
4) violazione comma 2 art. 7 legge 212/2000; chiarezza e motivazione degli atti .
L' ntimato Comune di Sant'Antimo non risulta costituito in giudizio.
Parte ricorrente ha poi prodotto memorie difensive ad ulteriore supporto delle tesi esposte con l'atto introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare ad avviso di questo giudicante meritevole di positivo apprezamento in ragione della infondatezza delle censure ivi esposte.
Non sussiste il vizio di violazione dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000 di cui al motivo sub 1) .
In linea di principio non sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo allorchè si è in presenza di atti impositivi di pronta liquidazione e di controllo formale dele dichiarazioni.
Detta condizione di esenzione dall'obbligo de quo è nella specie agevolmente rilevabile tenuto conto della natura del tributo e del contenuto degli obblighi cui la ricorrente società era tenuta.
Siamo in tema di TARI ,l'imposta dovuta per il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e cioè di un tributo a cadenza periodico, collegata all'obbligo di dichiarazione annuale cui il soggetto obbligato è tenuto e considerato altresì che nella specei viene contestato l'omesso versamento della tassa in questione in relazione alla detezione di determinati locali produttivi di rifiuto. lì dove il relativo tributo diviene di pronta liquidazione allorchè come nella specie dai dati amministrativo- contabili non risulta versato nei termini .
Se così è , appare del tutto inutile attivare una forma di comunicazione preventiva rivolta ad assicurare un dialogo tra i soggetti del rapporto tributario che non trova margine per esservi.
Ma a ben vedere l'atto emesso dal Comune qui in contestazione fa seguito , come rlevasi nella sua parte narrativa a precedente avviso di pagamento , il n. 10455 del 24/4/2019 rimasto inevaso. , sicchè parte ricorrente era ben a conoscenza della pendenza tributaria in questione senza che la pretesa creditoria sia ntervenuta ex abrupto . Neppure condivisibile è l'eccesione di prescrizione quinquennale di cui al motivo sub2)
Invero, ai cinque anni decorrenti dal 2020 vanno aggiunti altri 85 giorni per effetto della normatriva emergenziale anticovid. In particolare questo giudicante ritiene di attenersi all'orientamento giurisprudenziale maggioritario di questa Corte di giustizia tributaria ( cfr Sez.30 sentenza n. 1862/2024) secondo cui una corretta interpretazione dell'art. 18 del d.l. n.167/ 2000 in base ad una esegesi testuale della norma induce a ritenere che la proroga non si limiti al solo anno 2018, ma va applicata anche per le ulteriori annualità d'imposta.
Ne deriva che l'atto de quo in quanto notificato l'11/2/2025 risulta tempestivamente emesso e notiziato.
Neppure da condividere è la censura di cui al motivo sub 3)
L'atto tributario è sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Sant'Antimo dott. ssa Martina Cappielloi e non v'è motivo da parte del giudicante in assenza di prove documentali più articolate e congrue di mettere in discussione la legittimazione di detta sottoscrizione, stante la presunzione di legittimità dell'atto anche in relazioine al soggetto che lo sottoscrive .
Infine va disattesa la doglianza di carenza di motivazione dedotta con il quarto ed ultimo motivo.
Com'è noto gli atti tributari scontano un regime motivazionale del tutto speciale , nel senso che in ragione della natura vincolata del contenuto degli stessi, detto obbligo non può cofigurarsi in maniera perspicua anche se l'Amminstrazione procedente deve però indicare gli elementi costitutivi dell'obblgazione di pagamento richiesta e tali dati circa l'individuazione dell'an che del quantum dovuto sono presenti sicchè l'atto va dichiarato esente dalla dedotta critica .
Conclusivamente , il ricorso in quanto infondato, va respinto
In assenza di costituzione dell'Ente inimato non occorre pronunciarsi sulle spese di causa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.