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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3.12.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2549/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. Viviana D'Amico, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dagli infortuni di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 32%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
I motivi della decisione
1. Il ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità a CP_1 fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo allo stesso all'esito di infortunio avvenuto in data 7.10.2020, di cui afferma la patogenesi lavorativa (trauma da schiacciamento da caduta di lastrine di argilla in una cava), come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorso nel suddetto infortunio in virtù CP_ della propria attività professionale. L'infortunio è stato valutato dall' con un danno biologico nella misura del 14% nel marzo 2021. La parte ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta.
3. L' , pur ritualmente citato, non s è costituito e deve pertanto dichiararsene la CP_1 contumacia. 4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso al ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dal ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale della patologia denunciata e relativa alla colonna vertebrale. Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico della parte ricorrente e delle conseguenze funzionali residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “L'infortunio riportato consistente in trauma da schiacciamento conseguente a caduta di lastrone
d'argilla in una cava a caratteristiche lesive idonee a causare lesioni fratturative a carico delle vertebre e fenomeni lesivi a carico dei dischi intervertebrali;
per quanto documentato agli atti è pertanto possibile affermare che il sig. ha Pt_1 riportato lesioni alle vertebre 3-D4-D5. Lesivi ai dischi intervertebrali D4-D5, D7-D8, L3-L4 ed L5-S1. In conseguenza di movimento di torsione del ginocchio a seguito dell'infortunio è possibile anche affermare che il ricorrente abbia riportato fenomeni di lesione alle strutture legamentose del ginocchio dx (LCM ed LCA) a cui è seguito anche intervento chirurgico di ricostruzione in artroscopia di LCA in esiti con lassità articolare. b) Le lesioni indicate sono indennizzabili e a tal fine vanno richiamate le voci 201 (Esiti di frattura di vertebra dorsale con residua deformazione somatica e dolore riflesso – fino 6%), 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino al 12%) 275 (Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90° - fino 7%) e 278 (Lassità articolare del ginocchio da rottura di uno dei due legamenti collaterali, non operata – fino 7%). La valutazione complessiva può essere fatta assegnando un danno biologico complessivo del 20%.”.
7. Quanto al grado ed alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha ritenuto sussistente la suddetta compromissione a far data dalla stabilizzazione del quadro coincidente con la data di ripresa dell'attività lavorativa, ossia con il 1.3.2021, come già ritenuto dall'ente.
8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione, considerata anche l'esaustività delle precisazioni fornite a seguito delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2549/2023 r.g.: Accerta che la patologia di origine professionale da cui il ricorrente è affetto comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 20%, a decorrere dal 1.3.2021;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
BI OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3.12.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2549/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. Viviana D'Amico, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dagli infortuni di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 32%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
I motivi della decisione
1. Il ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità a CP_1 fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo allo stesso all'esito di infortunio avvenuto in data 7.10.2020, di cui afferma la patogenesi lavorativa (trauma da schiacciamento da caduta di lastrine di argilla in una cava), come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorso nel suddetto infortunio in virtù CP_ della propria attività professionale. L'infortunio è stato valutato dall' con un danno biologico nella misura del 14% nel marzo 2021. La parte ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta.
3. L' , pur ritualmente citato, non s è costituito e deve pertanto dichiararsene la CP_1 contumacia. 4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso al ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dal ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale della patologia denunciata e relativa alla colonna vertebrale. Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico della parte ricorrente e delle conseguenze funzionali residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “L'infortunio riportato consistente in trauma da schiacciamento conseguente a caduta di lastrone
d'argilla in una cava a caratteristiche lesive idonee a causare lesioni fratturative a carico delle vertebre e fenomeni lesivi a carico dei dischi intervertebrali;
per quanto documentato agli atti è pertanto possibile affermare che il sig. ha Pt_1 riportato lesioni alle vertebre 3-D4-D5. Lesivi ai dischi intervertebrali D4-D5, D7-D8, L3-L4 ed L5-S1. In conseguenza di movimento di torsione del ginocchio a seguito dell'infortunio è possibile anche affermare che il ricorrente abbia riportato fenomeni di lesione alle strutture legamentose del ginocchio dx (LCM ed LCA) a cui è seguito anche intervento chirurgico di ricostruzione in artroscopia di LCA in esiti con lassità articolare. b) Le lesioni indicate sono indennizzabili e a tal fine vanno richiamate le voci 201 (Esiti di frattura di vertebra dorsale con residua deformazione somatica e dolore riflesso – fino 6%), 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino al 12%) 275 (Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90° - fino 7%) e 278 (Lassità articolare del ginocchio da rottura di uno dei due legamenti collaterali, non operata – fino 7%). La valutazione complessiva può essere fatta assegnando un danno biologico complessivo del 20%.”.
7. Quanto al grado ed alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha ritenuto sussistente la suddetta compromissione a far data dalla stabilizzazione del quadro coincidente con la data di ripresa dell'attività lavorativa, ossia con il 1.3.2021, come già ritenuto dall'ente.
8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione, considerata anche l'esaustività delle precisazioni fornite a seguito delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2549/2023 r.g.: Accerta che la patologia di origine professionale da cui il ricorrente è affetto comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 20%, a decorrere dal 1.3.2021;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
BI OT