TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11886/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Amenta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Amenta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Noto (SR) il 22.01.1998
(atto iscritto al n. 2, anno 1998, parte 1)
Divorziati con sentenza n. 2041/2017 del Tribunale di Siracusa pubblicata il 12.12.2017
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] Parte_3
, nato a [...] il [...] Persona_1
Greta, nata a [...] il [...]
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 2041/2017 del Tribunale di Siracusa pubblicata il 12.12.2017, così come modificata dal decreto N.V.G. 247/2022 del 15.09.2022, dando atto della volontà della FI Per_2 di voler essere collocata presso il padre.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“- Autorizzare che la FI trasferisca la propria residenza nella città di Noto (SR) in Via Per_2
Ricciola, 3 (C. da Falconara), presso la residenza del padre, per come sopra dedotto nella
CONDIZIONE e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza n. 2041/2017
e nel Decreto V.G. N. 247/2022,
- Eliminare l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. di versare euro 350,00 Parte_2 alla sig.ra quale contributo al mantenimento per la FI , assumendosi lo stesso, Pt_1 Per_2
l'obbligazione di provvedere a tutte le spese scolastiche, sanitarie e a quanto necessario per il benessere della FI . Per_2
- i ricorrenti raccogliendo la volontà della FI chiedono che la stessa non venga ascoltata, in quanto la stessa ha espresso la volontà dell'affidamento al padre in modo consapevole ed effettivo, determinando gli odierni ricorrenti alla presentazione del presente atto, altresì, i ricorrenti rinunziano all'udienza di comparazione personale.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2041/2017 del Tribunale di
Siracusa pubblicata il 12.12.2017, così come modificata dal decreto N.V.G. 247/2022 del 15.09.2022. così statuisce: 1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Amenta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Amenta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Noto (SR) il 22.01.1998
(atto iscritto al n. 2, anno 1998, parte 1)
Divorziati con sentenza n. 2041/2017 del Tribunale di Siracusa pubblicata il 12.12.2017
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] Parte_3
, nato a [...] il [...] Persona_1
Greta, nata a [...] il [...]
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 2041/2017 del Tribunale di Siracusa pubblicata il 12.12.2017, così come modificata dal decreto N.V.G. 247/2022 del 15.09.2022, dando atto della volontà della FI Per_2 di voler essere collocata presso il padre.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“- Autorizzare che la FI trasferisca la propria residenza nella città di Noto (SR) in Via Per_2
Ricciola, 3 (C. da Falconara), presso la residenza del padre, per come sopra dedotto nella
CONDIZIONE e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza n. 2041/2017
e nel Decreto V.G. N. 247/2022,
- Eliminare l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. di versare euro 350,00 Parte_2 alla sig.ra quale contributo al mantenimento per la FI , assumendosi lo stesso, Pt_1 Per_2
l'obbligazione di provvedere a tutte le spese scolastiche, sanitarie e a quanto necessario per il benessere della FI . Per_2
- i ricorrenti raccogliendo la volontà della FI chiedono che la stessa non venga ascoltata, in quanto la stessa ha espresso la volontà dell'affidamento al padre in modo consapevole ed effettivo, determinando gli odierni ricorrenti alla presentazione del presente atto, altresì, i ricorrenti rinunziano all'udienza di comparazione personale.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2041/2017 del Tribunale di
Siracusa pubblicata il 12.12.2017, così come modificata dal decreto N.V.G. 247/2022 del 15.09.2022. così statuisce: 1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni