Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2007, n. 39619
CASS
Sentenza 11 luglio 2007

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In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assumono il gestore e il responsabile della sicurezza di un impianto sciistico non origina dalla presunta intrinseca pericolosità dell'attività svolta, atteso che pericolosa è in realtà la pratica sportiva dello sci, bensì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l'impianto e le piste dallo stesso servite. (Fattispecie relativa alla responsabilità per colpa in merito alle lesioni riportate da uno sciatore e causate dall'omessa delimitazione della pista in un punto ritenuto pericoloso).

In tema di lesioni colpose, sussiste la responsabilità del gestore e del responsabile della sicurezza di un impianto sciistico per le lesioni riportate da uno sciatore che abbia praticato volontariamente il "fuori pista" in un passaggio altamente pericoloso se nel punto in cui era possibile abbandonare la pista battuta non era stato idoneamente segnalato tale pericolo. (Fattispecie in cui sulla pista battuta non era segnalata la presenza, esternamente alla medesima, di un torrente occultato alla vista).

In tema di colpa omissiva, l'obbligo giuridico di attivarsi gravante sull'agente può originare anche dall'esercizio di un'attività pericolosa, dovendosi intendere per tali non solo quelle così identificate dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì ogni attività che per sua stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno.

Commentari4

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    Marco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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    Paolo Garraffa · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2007, n. 39619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39619
Data del deposito : 11 luglio 2007

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