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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17884 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45174 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 25/07/1984), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PP IO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 05/07/1984), con il patrocinio CP_1
dell'avv. BONAMIN ELENA giusta procura speciale in atti;
resistente
NONCHE'
Avv. , in qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2
(Roma, 09/04/2011), (Roma, Persona_1 Persona_2
04/02/2015), (Roma, 03/01/2020), rappresentata e difesa Persona_3 2 in proprio;
terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/10/2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, premesso che in data 31/12/2017 ha Parte_1
contratto matrimonio civile con che dall'unione sono CP_1
nati i figli (Roma, 09/04/2011), (Roma, Persona_1 Persona_2
04/02/2015), (Roma, 03/01/2020), ha dedotto che nel Persona_3
tempo la convivenza è divenuta intollerabile, tanto che da circa due anni la moglie si è allontanata dalla casa familiare sostenendo di essere confusa e di aver bisogno di una pausa, pernotta sempre fuori casa e fa ritorno nell'abitazione familiare solo talvolta il pomeriggio, sebbene negli ultimi mesi non dia notizie di sé anche per alcuni giorni;
che nel mese di settembre
2023, il figlio primogenito della nato nel 2003 da una precedente CP_1
relazione, ha riferito al ricorrente che la madre intrattiene da circa due anni una relazione con tale che l'esponente ha appreso che la Persona_4
stessa fa uso di cocaina e superalcolici e in più occasioni avrebbe dichiarato di voler uccidere i figli e di voler suicidarsi.
Tutto ciò premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_1
di volere dichiarare la separazione dei coniugi, disponendo che ciascuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento, l'affidamento esclusivo dei 3 tre figli minori al padre o, in subordine, l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori con residenza presso il padre, assegnazione a costui della casa familiare da cui la si è già allontanata, disciplina dei CP_1
tempi di permanenza presso la madre senza alcun pernotto e alla presenza di un adulto, , onere del padre di provvedere integralmente al mantenimento dei tre figli minori;
il ricorrente ha anche chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di CP_1
separazione contestando le avverse allegazioni e istanze, con addebito al marito, affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare, obbligo del di corrisponderle a titolo di mantenimento la somma mensile di Pt_1
euro 300,00 e a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli la somma mensile di euro 1.500,00, onere delle parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Alla prima udienza del 26/02/2024 sono comparse personalmente le parti dichiarando di aver raggiunto un accordo sulle condizioni separative e,
preso atto che il difensore della ha dichiarato di non essere a CP_1
conoscenza di tale accordo, il giudice delegato ha rinviato la causa alla successiva del 11/03/2024, poi ulteriormente rinviata, preso atto delle note depositate dalle parti, al giorno 08/04/2024 allorché le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla separazione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo del mutuo 4 rispetto;
- Assegnare la casa famigliare di Roma - Via San Giuseppe Jato n. 48
(di proprietà dei Sigg. ed al Sig. Parte_2 Parte_3
nella quale vivono stabilmente i tre figli minori: Parte_1 Per_1
(RM 9.4.11); (RM 4.2.15); (RM 3.1.20), dalla quale la Sig.ra Per_5 Per_3
si è allontanata anzitempo;
CP_1
Per_
- Affidare in via condivisa i tre figli minori, ed , ad Per_1 Per_3
entrambi i genitori con residenza prevalente presso il padre;
- La madre vedrà e terrà con sé i figli quando vorrà previo accordo con il padre e con esclusione, allo stato, del pernottamento, almeno fino a quando non muteranno le condizioni abitative della Sig.ra CP_1
- Porre a carico del Sig. il 100% delle spese ordinarie Parte_1
e straordinarie in favore dei tre figli, fino a quando almeno non si verificheranno miglioramenti economici in capo alla Sig.ra CP_1
- Dichiarare che i coniugi provvedano in maniera autonoma al proprio sostentamento, in quanto indipendenti economicamente;
- Disporre che il Sig. sia l'esclusivo percettore dell'assegno Pt_1
famigliare, in favore dei figli;
- Spese compensate di lite”.
Con sentenza non definitiva n. 6676/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra trascritte e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice AN NI per il prosieguo sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
In esito alla relazione del Servizio Sociale di Roma Capitale
Municipio VI del 09/09/2024, evidenziante la situazione di grave sofferenza 5 dei minori, e della nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Roma del 09/10/2024 contenente richiesta di apertura id un procedimento a tutela dei minori nei confronti di entrambi genitori, con decreto del 13/10/2024 il giudice delegato ha nominato l'avv. CP_2
curatore speciale dei figli minori delle parti confermando il rinvio
[...]
della causa all'udienza già fissata del 04/11/2024.
Con comparsa del 28/10/2024 si è costituita in giudizio l'avv.
che ha chiesto disporsi un aggiornamento dell'indagine Controparte_2
socio-ambientale e ctu volta a verificare le competenze genitoriali di ambo le parti e le condizioni dei tre figli minori, richieste condivise e fatte proprie anche dal Pubblico Ministero in sede.
Disposta ed espletata ctu e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza dell'11/11/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti allegati dalla resistente alla comparsa conclusionale in quanto non CP_1
autorizzati.
Nel merito il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
31/12/2017, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcuna parte ha formulato domanda di assegno divorzile e che avendo i coniugi raggiunto un accordo sulle condizioni separative devono intendersi “rinunciate” le 6 domande di addebito, mette conto evidenziare che la ctu nominata nel corso del procedimento, dott.ssa all'esito delle indagini Persona_6
psicodiagnostiche e dei colloqui clinici effettuati, ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono per quanto di interesse, ritenendo necessario rilevare che nelle more del giudizio la dopo essere CP_1
stata inserita in una struttura di accoglienza, ha fatto rientro nella casa familiare a gennaio 2025, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, come dagli stessi dichiarato, per poi allontanarsene pochi mesi fa, successivamente al deposito della relazione peritale, per trasferirsi in
Torvajanica, come dedotto nell'istanza depositata dalla resistente medesima il 10/09/2025, sulla quale si tornerà nel prosieguo.
Tanto premesso, la ctu ha evidenziato quanto segue.
La Signora è una donna le cui caratteristiche CP_1
rispondono ad una Personalità Borderline. L'esame di realtà è
condizionato fortemente dal suo mondo interno, la separazione tra mondo interno/esterno è eccessivamente permeabile, se non inesistente, pertanto, è
possibile che nella situazione di stress -ed ora sempre più frequentemente-
possa cadere rovinosamente, determinando acting- out e agiti passivo-
aggressivi. La capacità di mentalizzazione è compromessa, ella non riesce ad attribuire all'Altro da sé un pensiero autonomo, che possa essere differente dal proprio. L'Io non è strutturato da consentire relazioni autentiche, queste sono immature e finalizzate all'ottenimento di vantaggio o attenzione. Il suo modo di relazionarsi con il mondo esterno è instabile e,
il mondo esterno è vissuto in modo persecutorio;
la propria visione degli altri oscilla tra due polarità distinte e distanti, buono versus cattivo non raggiungendo mai l'integrazione, così come relazionandosi può apparire 7 piacente e seduttiva o critica e aggressiva, almeno verbalmente. L'Altro da sé, pertanto, può essere considerato alla stregua delle polarità del vissuto,
ovvero idealizzato o svalutato. La Signora non ha percezione di comportarsi in modo simile alla propria madre. Dal punto di vista clinico il suo malessere può essersi accentuato a causa delle situazioni contingenti,
tuttavia, è connaturato alla persona e, necessita di una presa in carico.
Il signor è caratterizzato da una personalità Parte_1
essenzialmente immatura, ansiosa e dipendente. Il suo modo di comportarsi deriva dalla tendenza a conformarsi agli standard del proprio ambiente parentale in assenza di una elaborazione critica, la quale consente una emancipazione reale e una libera espressione di sé. Egli non è propenso ad una elaborazione intrapsichica, di ciò che percepisce o esperisce, a contatto con il proprio mondo interno estremamente insicuro e fragile. Perciò se è in rapporto con qualcosa di diverso da “ciò che è norma” per lui e, che richiede maggiore empatia o diversificazione delle strategie, potrebbe mettere in atto evitamento o al contrario impulsività con scarsa o nulla considerazione delle conseguenze, al fine di contrastare i propri vissuti interni ansiosi e depressivi. La sua relazione con il mondo esterno è perciò
“falsamente vera” per mostrarsi una persona capace di contrastare la fragilità identitaria che lo caratterizza.
I signori e non riescono a distinguere – in CP_1 Pt_1
particolare la signora - la coppia dalla genitorialità. Inoltre, non CP_1
appare che essi abbiano ancora consapevolezza delle motivazioni della loro separazione, attribuibile, per la signora, al figlio maggiore e per il signor alla relazione extraconiugale. Le caratteristiche di personalità Pt_1
impediscono al momento una genitorialità funzionante e completa, la quale 8 tuttavia può essere assistita, se questi aderiranno alle indicazioni, facendo leva sulle proprie risorse, che appaiono limitate ma presenti. …..
Attualmente, la persona in grado di poter garantire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori è il signor il quale alloggia Parte_1
nella casa di proprietà, anche casa familiare, inserita nel più grande stabile indiviso della famiglia allargata, in zona Torre Gaia Via San Giuseppe Iato
a Roma. La signora non ha ancora provveduto a cercare CP_1
una sistemazione propria, alloggiando in emergenza presso la casa familiare da gennaio 2025. La signora ha in progetto- già dal CP_1
trascorso gennaio- di acquisire una abitazione nella località di Ostia Lido,
ove è collocato il negozio del marito;
entrambi i coniugi hanno progettato una frequentazione secondo le proprie volontà e con una programmazione piuttosto incoerente e irrealistica, che a dire della scrivente non è pensata,
al momento, a tutela dei minori. …… Il signor è piuttosto ondivago Pt_1
nelle sue dichiarazioni che talvolta escludono totalmente una riconciliazione e a volte appaiono incoerenti o speranzose. Nell'incontro di restituzione, avvenuto in chiusura in data 31 marzo u.s, entrambi si dichiarano consapevoli che la situazione attuale sia estremamente disfunzionale e che la tensione stia nuovamente crescendo, soprattutto,
nella relazione madre-figli, ma anche fra adulti. Si dichiarano entrambi d'accordo nel separarsi e che la Signora al più presto si sistemerà in un proprio alloggio, preferibilmente a Ostia. ……
La signora non ha mai impedito la frequentazione con i CP_1
nonni, i quali, tra l'altro, sono stati un ausilio importante nella situazione separativa per il signor Tra i nonni e la signora non si è Pt_1 CP_1
creato un buon rapporto per la personalità di ognuno;
la signora CP_1 9 infatti, ha sempre affermato nelle more del processo peritale che- dopo un lungo tempo in cui era stata compiacente con i signori, affinché fosse accettata in modo benevolo, nel momento di crisi ha dimostrato tutta la propria disapprovazione nei loro confronti. Tuttavia, nel colloquio con i signori questi non si sono dimostrati affatto contrari al Pt_1
riavvicinamento della coppia. I genitori della signora sono CP_1
entrambi defunti, non si ha conoscenza della relazione precedente del signor con la madre o il padre della signora Pt_1 CP_1
quest'ultimo poiché anch'ella lo frequentava poco. La capacità di gestire l'immagine dell'altro genitore è pregiudicata dalle emozioni che i signori e provano reciprocamente (nel pre e post separativo). CP_1 Pt_1
Pertanto, per quanto entrambi si sforzino più o meno genuinamente, si ritiene che la tutela dell'immagine reciproca agli occhi dei figli non sia adeguata;
la signora anche con il linguaggio non-verbale mostra CP_1
la sua disapprovazione e/o squalifica l'altro; mentre il signor Pt_1
spesso si lascia andare a critiche, seppure non severe o velate nei confronti della moglie dinanzi ai minori, come se questi non comprendessero, oppure
è a disagio quando deve rimproverare i ragazzi che si mostrano aggressivi nei confronti della madre. ….
Il conflitto emotivo non è gestito in modo da non catturarne i minori all'interno. La signora spesso si dispera e piange difronte ai CP_1
minori, ritenendo questo atteggiamento accettabile e normale. Nella
situazione pre-separativa i minori sono stati testimoni di continui litigi e scambi aggressivi tra i genitori, tra la signora e il figlio maggiore CP_1
e, tra la signora e i suoceri. Anche se la signora Per_7 CP_1
Per si asteneva dal raccontare- come il figlio fferma- le ragioni CP_1 10 della propria tensione, la difficoltà a contenersi e la disregolazione di questa erano comunicazioni non-verbali altrettanto dannose per i minori presenti. Inoltre, era costantemente in attrito con la propria madre, Per_1
non soltanto per questioni “meramente” evolutive. Il signor da Pt_1
parte sua, cercava di stemperare il clima di tensione coniugale, quando si trovava in casa, ma anch'egli commetteva atti aggressivi di grado severo nei confronti della signora, soprattutto per la relazione disfunzionale costruita con la signora probabilmente, anche, turbato dalle CP_1
proprie preoccupazioni lavorative. Anch'egli ha tenuto conto solo in parte,
dell'esposizione dei minori alla situazione di estrema tensione e soprattutto intelligibilità dei minori, che oltretutto sperimentavano a parere della scrivente un importante vissuto di abbandono. Al momento la situazione sembra riattivatasi dalla rinnovata convivenza. In una lite recente, accaduta al rientro della nella casa coniugale, questa sembra essere CP_1
“venuta meno, parzialmente, allo stato di coscienza” dinanzi ai figli per la frustrazione provata;
mentre il maggiore dei figli, è stato presente per tutto il tempo interagendo- completamente incapsulato nel conflitto- i più piccoli
“si sono addormentati tra urla e pianti”, sonno che si potrebbe definire ritiro dalla realtà, modalità difensiva, ma patologica di sottrarsi al disagio.
Anche in questo caso, le versioni dei Signori non sono convergenti. Il figlio maggiore, per quanto il padre costituisca un riferimento, sentito come più
stabile, sembra stia strutturando un rivolgimento di ruolo. Inoltre, la triangolazione è una caratteristica permanente e caratterizzante il nucleo familiare nucleare e allargato. ………..
Al momento, sembra essere il padre la persona più indicata a focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, tuttavia, egli deve essere sostenuto 11
e aiutato nell'esercizio della genitorialità, poiché entrambi i signori, e dunque il stesso, risulta immaturo rispetto alla funzione richiesta. Pt_1
Nell'ambito scolastico, i figli sono, per gli insegnanti, affatto supervisionati nei compiti a casa che risultano non eseguiti, non aiutati a preparare l'occorrente da portare a scuola;
il maggiore non ha acquisito l'autonomia attesa, il mediano secondo gli insegnanti si atteggia a bulletto sfidante l'autorità, il minore dà alcuni segni di attivazione sopra le righe. Secondo
gli insegnanti i ragazzi risultano trascurati, fatta eccezione per gli elementi formali, quali pulizia e il vestiario. Per ciò che concerne l'accudimento e la
“capacità educativa”, il signor è più incline a rispettare Pt_1
l'individualità dei minori e a garantirsi il loro rispetto, ma necessita di sostegno, poiché non è capace di individuare le criticità e di essere normativo. La signora è una donna particolarmente fragile - che CP_1
in passato sembra essersi occupata maggiormente della gestione familiare,
anche con un carico che ella riporta come particolarmente oneroso, – ma che in questo momento non appare indicata a focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei minori. Ella è particolarmente concentrata su sé stessa e può
percepire i figli cattivi, ostili, persecutori come gli altri componenti della famiglia allargata e, parzialmente, del stesso;
fatta eccezione- al Pt_1
momento- per il minore che essendo molto piccolo mostra un bisogno Per_3
incondizionato della sua presenza e del suo affetto. In sintesi, la signora risulterebbe concentrata maggiormente su sé stessa a discapito CP_1
della discendenza, se non per ciò che concerne l'accudimento, ora per giunta limitato, a causa dell'impiego che la porta fuori casa per la maggior parte della giornata. Il signor riesce, se seguito, a deconcentrarsi Pt_1
in favore del benessere dei minori, ad esempio talvolta dal proprio lavoro, 12 che lo assorbe però per molte ore giornaliere e, dedicare -per quanto limitato- del tempo di qualità ai ragazzi. Tuttavia, malgrado il signor tenti di funzionare come significante l'esperienza vissuta, egli è Pt_1
limitato dalla mentalizzazione un po' carente e dalla confusione dei livelli all'interno della famiglia;
si rinnova pertanto, che i Signori -a parere di questa CTU- non hanno ancora compreso appieno le motivazioni della loro separazione, e non sono ancora in grado di condividere con i figli il significato degli eventi occorsi e, per tale ragione dovranno essere aiutati.
….
La qualità della relazione dei figli nei confronti del proprio padre è
abbastanza buona dal punto di vista emotivo-affettivo. Per tutti i ragazzi egli è un riferimento, rafforzatosi quando la madre si è allontanata e, dalla presenza e aiuto dei nonni paterni. I minori considerano la figura paterna protettiva e più “leggera”, meno punitiva o critica, capace di divertirsi assieme a loro, a differenza della madre. In particolare, il maggiore ed il secondogenito, appaiono molto legati al padre. Per_1 Per_5
Ciononostante, ha necessità di un sostegno genitoriale per Parte_1
apprendere modalità opportune di relazionarsi con i minori a seconda dell'età degli stessi, in un momento così complesso di riorganizzazione familiare, come figura più autorevole, né come pari né al contrario come figura da proteggere. Per la sua indole e soprattutto per la vicinanza dei propri genitori egli è riuscito, dopo la separazione a rasserenare i propri figli, avvicinarli alla loro madre, malgrado la rabbia ed il risentimento,
comprendendo la necessità dei minori di mantenere la relazione con l'altro genitore. Tuttavia, a causa del tratto di dipendenza che caratterizza la sua personalità, potrebbe attraverso gli aspetti più critici del mandato 13 familiare, estendere la propria esperienza a quella dei minori, limitandone la individuazione e autonomia, non meno pensiero critico e libero. Il
rapporto fra i minori e la madre non è descritto da questi come un rapporto di affetto e calore, bensì fatto di “urla, litigi”, agiti o ritiri. è Per_1
riuscito a richiamare alla mente qualche ricordo affettuoso della madre,
che risale a tre anni prima che lasciasse la casa, ma in generale nella proiezione dei vissuti interni propone una rappresentazione Per_1
materna negativa per sé e, nelle interazioni osservate propone una chiusura
(tra le altre cose reciproca) che non consente al ragazzo di riferirsi a lei come guida, né come persona con cui condividere. Persino , che la Per_5
Signora ha più volte nominato come bisognoso della propria presenza,
ripete che la mamma “urla, sbatte le cose e piange”; è possibile che i ragazzi si influenzino fra loro nel riportare le informazioni e siano, anche,
influenzati dalle considerazioni del padre, che sembra non rendersi conto della presenza dei minori. Tuttavia, persino nel disegno di , durante il Per_5
colloquio, la madre non è valorizzata, che sta ad intendere l'assenza o la presenza non codificabile. Nelle osservazioni si può evincere che il bambino si rivolge alla propria madre, appare talvolta alla ricerca delle sue attenzioni e di una sua guida strutturata, mostrando un'ambivalenza di fondo. A fronte di tutte le valutazioni si mostra bisognoso della Per_5
madre, che potrebbe però venire percepita come figura non solida, non sicura, non rispondente e sintonizzata con il proprio mondo. , al Per_3
contrario, essendo il più piccolo è molto legato alla figura materna dalla quale dipende ancora. Nelle interazioni si rivolge ad entrambi i genitori con affetto e richiedendone la guida. …..
La conflittualità genitoriale reiterata, così come i comportamenti 14 aggressivi o trascuranti, possono gravemente nuocere ai bambini. …. I
conflitti che ne derivano possono essere sia di tipo comportamentale esternalizzato come l'aggressività stessa, il disprezzo, la mancanza di compliance, la sventatezza, sia manifestando problematiche di tipo internalizzato, come la paura eccessiva e il ritiro;
possono anche mettere in atto dei comportamenti autoprotettivi e di autonomia precoce disfunzionale nel caso sentano che non possano affidarsi ai propri genitori per sentirsi sicuri. La conflittualità dei signori si è protratta per un Controparte_3
lasso di tempo notevole, dalla nascita del terzogenito per culminare Per_3
nell'allontanamento improvviso della madre dalla casa familiare, anche in maniera quatta e mirabolante, lanciandosi dal balcone nella casa dei vicini.
Tutto ciò ha comportato un importante pregiudizio per i minori, esposti lungamente a tensione continua, litigi, aggressività fra i vari componenti della famiglia, compreso il figlio della signora nonché al CP_1
successivo “lutto” per l'allontanamento della madre. Gli insegnanti dei ragazzi si sono mostrati preoccupati sia nel periodo pre-separativo che in quello post-separativo dai comportamenti dei minori, i quali oltreché essere turbati apparivano disorientati. La situazione si è parzialmente rasserenata quando i minori, con l'aiuto degli ascendenti hanno trovato un adattamento seppure “instabile” alla nuova composizione familiare e quando effettivamente il signor si è aperto alla frequentazione dei figli con Pt_1
la madre. La madre, inizialmente, frequentava la casa durante le feste o nel fine settimana, pertanto, gradualmente era stata accettata dai minori come presenza maggiormente “idonea” rispetto al periodo pre-separativo, anche,
se il maggiore totalmente inglobato nel conflitto era più resistente. Per_1
Successivamente, con l'ingresso della -per questioni riportate CP_1 15 come di gravità e di umanità - nella casa familiare in gennaio, la situazione
è divenuta nuovamente difficile -come riportato dalla stessa coppia e come affermato dal minore e da il secondogenito. Malgrado i Per_1 Per_5
signori siano stati sentiti più volte, si comprende una certa confusione e anche forse una certa cautela nel rivelare le vere intenzioni, rispetto la progettualità futura, soprattutto per l'attenzione continua rivolta da questa
CTU ai comportamenti reciproci, nell'interesse dei minori, la quale per la loro personalità potrebbe essere stata avvertita come intrusiva o sadica. I
Signori riportano nuovi episodi di conflittualità connessi alla ultima convivenza, lamentele e accuse reciproche;
al tempo stesso talvolta hanno descritto la situazione attuale come maggiormente adatta alla cura dei tre figli, modificando però la loro idea in tal senso di frequente, fino a dichiarare durante la restituzione che la convivenza verrà interrotta e la signora si sposterà a breve in un alloggio dove poter anche CP_1
frequentare i ragazzi.
Attualmente, il maggiore mostra tutta la sua fragilità: Per_1
l'umore è deflesso e accompagnato ad ansia, ostilità e rabbia nei confronti della figura materna. , che la signora descriveva come molto Per_5
bisognoso della mamma, è divenuto anch'egli critico nei confronti di questa e oppositivo e sfidante nei confronti dell'esterno; nell'incontro con la scrivente è stato riscontrato un umore deflesso, il quale può essere osservato anche nella mimica e negli atteggiamenti riscontrati a scuola di sfida dell'adulto, che non sono riconducibili esclusivamente al momento evolutivo. Appaiono invece una risposta oppositiva per l'incoerenza dei diversi metodi educativi e per la rabbia esperita, che viene spostata sulle figure educative. L'umore deflesso è accompagnato ad ansie abbandoniche. 16
è molto bisognoso della madre, perché ancora molto piccolo;
Per_3
tuttavia, la sua crescita psichica è da attenzionare con cura. …..
Si propone l'Affidamento ai Servizi Sociali Territoriali, unitamente alla limitazione de potestate dei genitori. I Servizi sociali territoriali preposti, attraverso la collaborazione del Curatore speciale di minore investito dei poteri sostanziali, potrà prendere le decisioni più opportune,
vigilare e relazionare sull'adempimento dei servizi di cura e riabilitazione proposti, al fine di fornire ausilio appropriato ai minori, accertarsi che questi possano essere aiutati a non satellizzare uno dei genitori, il ché
potrebbe culminare in un rifiuto, che si considera evento degenerativo della conflittualità, estremamente grave. I genitori potranno a tempo debito,
verificati i percorsi, l'avanzamento e gli esiti, richiedere di ristabilire lo status. …..
Il miglior collocamento attuale è presso la casa paterna familiare,
(onde- al momento - non turbare ulteriormente i ragazzi) e tentare di preservare il nucleo familiare, seppure diviso. La frequentazione materna potrà essere libera a seconda della disponibilità- al netto degli impegni scolastici e sportivi- dei minori e, coordinata con i turni di lavoro di questa.
Sono esclusi i pernottamenti, fino agli adempimenti dei percorsi consigliati e la compliance accertata. In difetto di accordo 1g. (es. mar) a settimana dall'uscita di scuola alla cena compresa, con riaccompagno a casa paterna o prelevamento di questi entro le 21.30-22,00, nella settimana in cui la madre avrà con sé i figli;
nelle giornate di sabato e domenica dalle ore
10.00 alle ore 19.00 in inverno e 20.00 d'estate, senza cena;
2gg. (es. mar/
mer o mar/gio) pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola, sino alla sera,
compresa la cena con riaccompagno a casa paterna o prelevamento del 17 padre entro le 21.30-22.00, nelle settimane in cui i minori rimarranno il fine settimana in compagnia del padre. Nelle vacanze estive per questo primo anno, un periodo di 7gg nel mese di luglio e 7 gg nel mese di agosto, i minori potranno restare con la madre per l'intera giornata, dalle ore 10.00
in poi e, ritorno o prelevamento la sera senza cena per le 20.00 nei giorni feriali, (come nella frequentazione ordinaria), alle 21.30-22.00 compresa la cena nei giorni festivi e prefestivi. Nelle vacanze Pasquali, malgrado i signori si dichiarino atei, se non trascorreranno le ricorrenze insieme, un genitore trascorrerà con loro il giorno di Pasqua e l'altro genitore il
Lunedì dell'Angelo. Nelle festività natalizie, ugualmente, se i genitori non trascorreranno le ricorrenze assieme, il giorno 25 dicembre trascorreranno la festività con un genitore e il 26 dicembre con l'altro genitore;
il 1
gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro genitore. Le ricorrenze dei compleanni dei minori qualora non vengano trascorse insieme, saranno alternate per anno fra i genitori. La festa della mamma con la mamma, la festa del papà con il papà. La frequentazione deve essere coordinata al lavoro degli educatori (v. avanti), pertanto decisa a tempo debito, per non ostacolare il lavoro di questi ultimi. La signora attualmente CP_1
alloggia presso la casa familiare;
il signor ha dichiarato al Pt_1
proprio rappresentante di non voler procedere al ricongiungimento. I
minori, malgrado -con le ambivalenze osservate- siano contenti della presenza della propria madre, soprattutto i più piccoli, - a causa della personalità che caratterizza i genitori- non è consigliabile che questi coabitino nella stessa dimora, piuttosto, che i ragazzi comincino con gradualità ad abituarsi alla famiglia divisa, ma collaborante, per poi eventualmente decidere nel futuro, il loro eventuale riavvicinamento. 18
Pertanto, sarà reso necessario che uno dei genitori, preferibilmente, la madre, si stabilisca in un alloggio separato in cui ospitare i minori in frequentazione, con le modalità consigliate. Non è raccomandato per le ragioni già espresse, che i minori attualmente pernottino presso la madre,
né che il nucleo persegua un programma a piacimento, come dichiarato dai signori che illustrato al minore Tuttavia se -al contrario- i genitori Per_1
dovessero avere come intenzione non espressa il ricongiungimento, questi dovranno immediatamente comunicarlo all'On. Giudice, per le decisioni più opportune sul caso. ….
I minori hanno necessità urgente di essere seguiti;
mentre il maggiore dei figli ha necessità di un percorso psicoterapico individuale, per Per_1
riequilibrare tra le altre cose, gli introietti;
il mezzano necessita piuttosto un percorso maggiormente orientato ad una socialità tra pari, condotta da un terapeuta, che lo aiuti a stemperare la oppositività, (a.e. una terapia di gruppo con eventuale possibilità di integrazione individuale e coinvolgimento dei genitori); il bambino più piccolo , non viene- al Per_3
momento- sottoposto a trattamenti, poiché ci si augura che con gli interventi sui genitori e la presenza dell'educatore si rassereni e,
l'attivazione eccessiva rientri, autonomamente. Nel caso in cui nella rivedibilità risulterà ancora a rischio, verrà attivato un percorso anche per questi. Per ciò che concerne tutti i minori dovrà essere attivato il servizio
SISMIF, uno/due educatori professionali, che incontrino i ragazzi almeno due volte nella settimana, per osservare le dinamiche e porsi come esempio funzionale con i minori, intervenendo se necessario a correggere eventuali comportamenti non adeguati all'età o per modo. ….. Il Servizio sociale,
sentito il Curatore speciale e informati i genitori, prenderà le decisioni più 19 opportune e vantaggiose che riguardino i minori.
I genitori sono invitati a: La signora effettuare videat CP_1
psichiatrico ed eventuale trattamento farmacologico in ausilio, se il professionista psichiatra deciderà opportuno e, un percorso di psicoterapia individuale presso il C.I.M.; inoltre, un percorso di sostegno alla genitorialità per apprendere il modo corretto di relazionarsi ai minori, in questo momento di estrema fragilità.
Il signor effettuare un percorso di Sostegno alla Parte_1
genitorialità.
Infine, per la natura complessa e problematica della relazione genitoriale e la ridotta capacità di creare un ambiente adatto alla crescita sana dei minori è opportuno che i Signori, al termine del percorso di sostegno alla genitorialità congiunto, si impegnino in una terapia familiare di 2liv. che includa i minori- i quali hanno assistito e assistono in parte, a momenti molto critici della relazione- in modo che siano aiutati a cercare una significazione condivisa, oltreché agli eventi occorsi, allo stare assieme come famiglia. Possano esperire in un setting controllato la rabbia, la delusione e il dolore sperimentati.
Il Curatore speciale di Minore potrà essere investito di poteri sostanziali, egli sarà edotto della partecipazione e compliance degli attori e dei minori ai vari percorsi, personalmente e dalla Rete con S. S., con eventuale comunicazione immediata nel caso di inadempimento. ………. In
caso di mancata compliance al progetto, andranno valutate dunque,
deleghe sempre maggiori all'Istituzione. ………
La Ctu ha condiviso con il Servizio Sociale e la Curatrice il progetto di intervento per valutare le possibilità di realizzazione concreta e 20 raccogliere l'opinione di questi. I signori sono stati presi in carico dalla designata Dottoressa P. Masotino del Servizio Sociale territoriale, la quale si occuperà della attivazione dei servizi previsti nel progetto, privilegiando il SSN per alcuni trattamenti che possono, pertanto, godere della gratuità e di una struttura unica convenzionata a prezzo calmierato - in accordo con questa CTU- per i servizi non presenti presso il Municipio, affinché il lavoro venga svolto in equipe. …….”.
Il collegio ritiene di potere e dovere condividere tali conclusioni in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi, esenti da vizi logico giuridici, congruamente e adeguatamente motivate, tenuto anche conto delle risposte date alle note ed osservazioni di parte.
Deve, pertanto, essere disposta la limitazione della responsabilità
genitoriale di ambo le parti al compimento degli atti di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana con contestuale affidamento dei minori al Servizio Sociale di Roma Capitale
Municipio VI e nomina dell'avv. quale curatore ai sensi e Controparte_2
per gli effetti di cui all'art. 473bis.7 c.p.c. con i compiti specificati in dispositivo.
La circostanza che la abbia reperito una nuova soluzione CP_1
abitativa in Torvajanica, circostanza dedotta dalla stessa nell'istanza del
10/09/2025 ma non affatto provata, non induce il collegio a differenti valutazioni né tantomeno a disporre una inversione del collocamento, tenuto conto delle conclusioni della ctu e dei profili di personalità di ambo le parti incidenti sulle rispettive competenze genitoriali, avendo l'attuale collocamento comunque ed in ogni caso garantito maggiore stabilità e certezza ai tre figli minori grazie anche alla vicinanza e presenza costante 21 dei nonni paterni che abitano nel medesimo stabile ove i figli delle parti sono sempre vissuti e da dove non è certamente funzionale né tantomeno conforme al loro interesse sradicarli per trasferirli in altra località, con stravolgimento delle abitudini e dei contesti di vita.
Per gli stessi motivi non può trovare accoglimento la domanda della di introduzione dei pernottamenti presso l'abitazione materna, fino CP_1
ad eventuale diversa determinazione del Servizio Sociale.
Relativamente ai rapporti economici tra le parti, il collegio reputa equo prevedere che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro e che, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, le spese extra afferenti i minori siano sostenute in ragione del 70%
dal padre che gode di stabilità lavorativa, fruisce di una abitazione e non ha aggiornato la documentazione economico-patrimoniale come richiesto dal giudice delegato, e in ragione del restante 30% dalla madre, percettrice nel
2024 di un reddito netto pari a circa euro 9.600 (annui), giusta CUD 2025 in atti.
La natura e l'oggetto della controversia, in una con le ragioni della decisione e il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite;
le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45174/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide: 22
-dichiara l'inutilizzabilità dei documenti allegati dalla resistente alla comparsa conclusionale;
CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Labico (RM) in data 31/12/2017 tra (ROMA (RM), 25/07/1984) e Parte_1
(ROMA (RM), 05/07/1984) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Labico (RM) al n. 51, Parte II,
Serie C, Anno 2017, alle seguenti condizioni:
1) affida i figli minori (Roma, 09/04/2011), Persona_9 Per_5
(Roma, 04/02/2015) (Roma, 03/01/2020) al Pt_1 Persona_3
Servizio Sociale di Roma al quale spettano le Controparte_4
decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute, fermo l'esercizio della responsabilità di ambo i genitori limitatamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana;
2) visto l'art. 473bis.7 c.p.c., nomina l'avv. curatore Controparte_2
dei predetti minori con i seguenti compiti e prescrizioni:
a) la residenza dei minori è fissata presso il padre;
b) il curatore coadiuverà il Servizio affidatario nell'esecuzione e attuazione delle decisioni di maggior importanza per e Per_1 Per_5 Per_3
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e le attività extrascolastiche;
c) il curatore coadiuverà il Servizio Sociale affidatario, tenuto anche conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nella predisposizione del calendario delle frequentazioni madre-figli seguendo le indicazioni della ctu e con esclusione allo stato del pernottamento dei minori presso la madre;
d) il curatore speciale ha il compito di coadiuvare il Servizio 23 affidatario nell'avviare i minori e ai percorsi terapeutici Per_1 Per_5
suggeriti e indicati dalla ctu, previa individuazione dei relativi professionisti da parte del Servizio medesimo;
e) il curatore speciale riferirà al giudice tutelare circa l'attuazione del progetto delineato dall'intestato Tribunale con cadenza semestrale entro il
30 giugno e il 30 dicembre di ciascun anno, a partire dal 30/06/2026;
3) invita ad effettuare videat psichiatrico presso il CP_1
C.S.M. competente per territorio e ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro pubblico o del così detto privato sociale,
previa consultazione del Servizio Sociale;
4) invita ad intraprendere un percorso di sostegno alla Parte_1
genitorialità presso un centro pubblico o del così detto privato sociale,
previa consultazione del Servizio Sociale;
5) manda, altresì, al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio VI
di: attivare il SISMIF presso l'abitazione paterna e, in raccordo con il
Servizio Sociale competente per territorio in base alla residenza anagrafica della resistente, anche presso l'abitazione materna;
di individuare il momento in cui avviare genitori e figli ad una terapia familiare presso un centro pubblico o del così detto privato sociale;
6) manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio VI e al curatore speciale di segnalare immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
7) ammonisce i genitori a prestare la massima collaborazione con le figure istituzionali coinvolte nella complessa gestione del caso;
24
8) manda ai genitori e al curatore speciale di consegnare a tutti gli operatori che prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa con i relativi allegati;
Persona_6
9) assegna la casa familiare sita in Roma Via San Giuseppe Iato n. 48
al ricorrente;
10) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno di loro;
11) pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti i minori,
intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo,
gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura,
le spese sanitarie non rimborsate dal SSN);
12) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
13) pone definitivamente a carico di entrambi i genitori in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45174 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 25/07/1984), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PP IO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 05/07/1984), con il patrocinio CP_1
dell'avv. BONAMIN ELENA giusta procura speciale in atti;
resistente
NONCHE'
Avv. , in qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2
(Roma, 09/04/2011), (Roma, Persona_1 Persona_2
04/02/2015), (Roma, 03/01/2020), rappresentata e difesa Persona_3 2 in proprio;
terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/10/2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, premesso che in data 31/12/2017 ha Parte_1
contratto matrimonio civile con che dall'unione sono CP_1
nati i figli (Roma, 09/04/2011), (Roma, Persona_1 Persona_2
04/02/2015), (Roma, 03/01/2020), ha dedotto che nel Persona_3
tempo la convivenza è divenuta intollerabile, tanto che da circa due anni la moglie si è allontanata dalla casa familiare sostenendo di essere confusa e di aver bisogno di una pausa, pernotta sempre fuori casa e fa ritorno nell'abitazione familiare solo talvolta il pomeriggio, sebbene negli ultimi mesi non dia notizie di sé anche per alcuni giorni;
che nel mese di settembre
2023, il figlio primogenito della nato nel 2003 da una precedente CP_1
relazione, ha riferito al ricorrente che la madre intrattiene da circa due anni una relazione con tale che l'esponente ha appreso che la Persona_4
stessa fa uso di cocaina e superalcolici e in più occasioni avrebbe dichiarato di voler uccidere i figli e di voler suicidarsi.
Tutto ciò premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_1
di volere dichiarare la separazione dei coniugi, disponendo che ciascuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento, l'affidamento esclusivo dei 3 tre figli minori al padre o, in subordine, l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori con residenza presso il padre, assegnazione a costui della casa familiare da cui la si è già allontanata, disciplina dei CP_1
tempi di permanenza presso la madre senza alcun pernotto e alla presenza di un adulto, , onere del padre di provvedere integralmente al mantenimento dei tre figli minori;
il ricorrente ha anche chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di CP_1
separazione contestando le avverse allegazioni e istanze, con addebito al marito, affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare, obbligo del di corrisponderle a titolo di mantenimento la somma mensile di Pt_1
euro 300,00 e a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli la somma mensile di euro 1.500,00, onere delle parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Alla prima udienza del 26/02/2024 sono comparse personalmente le parti dichiarando di aver raggiunto un accordo sulle condizioni separative e,
preso atto che il difensore della ha dichiarato di non essere a CP_1
conoscenza di tale accordo, il giudice delegato ha rinviato la causa alla successiva del 11/03/2024, poi ulteriormente rinviata, preso atto delle note depositate dalle parti, al giorno 08/04/2024 allorché le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla separazione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo del mutuo 4 rispetto;
- Assegnare la casa famigliare di Roma - Via San Giuseppe Jato n. 48
(di proprietà dei Sigg. ed al Sig. Parte_2 Parte_3
nella quale vivono stabilmente i tre figli minori: Parte_1 Per_1
(RM 9.4.11); (RM 4.2.15); (RM 3.1.20), dalla quale la Sig.ra Per_5 Per_3
si è allontanata anzitempo;
CP_1
Per_
- Affidare in via condivisa i tre figli minori, ed , ad Per_1 Per_3
entrambi i genitori con residenza prevalente presso il padre;
- La madre vedrà e terrà con sé i figli quando vorrà previo accordo con il padre e con esclusione, allo stato, del pernottamento, almeno fino a quando non muteranno le condizioni abitative della Sig.ra CP_1
- Porre a carico del Sig. il 100% delle spese ordinarie Parte_1
e straordinarie in favore dei tre figli, fino a quando almeno non si verificheranno miglioramenti economici in capo alla Sig.ra CP_1
- Dichiarare che i coniugi provvedano in maniera autonoma al proprio sostentamento, in quanto indipendenti economicamente;
- Disporre che il Sig. sia l'esclusivo percettore dell'assegno Pt_1
famigliare, in favore dei figli;
- Spese compensate di lite”.
Con sentenza non definitiva n. 6676/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra trascritte e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice AN NI per il prosieguo sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
In esito alla relazione del Servizio Sociale di Roma Capitale
Municipio VI del 09/09/2024, evidenziante la situazione di grave sofferenza 5 dei minori, e della nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Roma del 09/10/2024 contenente richiesta di apertura id un procedimento a tutela dei minori nei confronti di entrambi genitori, con decreto del 13/10/2024 il giudice delegato ha nominato l'avv. CP_2
curatore speciale dei figli minori delle parti confermando il rinvio
[...]
della causa all'udienza già fissata del 04/11/2024.
Con comparsa del 28/10/2024 si è costituita in giudizio l'avv.
che ha chiesto disporsi un aggiornamento dell'indagine Controparte_2
socio-ambientale e ctu volta a verificare le competenze genitoriali di ambo le parti e le condizioni dei tre figli minori, richieste condivise e fatte proprie anche dal Pubblico Ministero in sede.
Disposta ed espletata ctu e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza dell'11/11/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti allegati dalla resistente alla comparsa conclusionale in quanto non CP_1
autorizzati.
Nel merito il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
31/12/2017, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcuna parte ha formulato domanda di assegno divorzile e che avendo i coniugi raggiunto un accordo sulle condizioni separative devono intendersi “rinunciate” le 6 domande di addebito, mette conto evidenziare che la ctu nominata nel corso del procedimento, dott.ssa all'esito delle indagini Persona_6
psicodiagnostiche e dei colloqui clinici effettuati, ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono per quanto di interesse, ritenendo necessario rilevare che nelle more del giudizio la dopo essere CP_1
stata inserita in una struttura di accoglienza, ha fatto rientro nella casa familiare a gennaio 2025, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, come dagli stessi dichiarato, per poi allontanarsene pochi mesi fa, successivamente al deposito della relazione peritale, per trasferirsi in
Torvajanica, come dedotto nell'istanza depositata dalla resistente medesima il 10/09/2025, sulla quale si tornerà nel prosieguo.
Tanto premesso, la ctu ha evidenziato quanto segue.
La Signora è una donna le cui caratteristiche CP_1
rispondono ad una Personalità Borderline. L'esame di realtà è
condizionato fortemente dal suo mondo interno, la separazione tra mondo interno/esterno è eccessivamente permeabile, se non inesistente, pertanto, è
possibile che nella situazione di stress -ed ora sempre più frequentemente-
possa cadere rovinosamente, determinando acting- out e agiti passivo-
aggressivi. La capacità di mentalizzazione è compromessa, ella non riesce ad attribuire all'Altro da sé un pensiero autonomo, che possa essere differente dal proprio. L'Io non è strutturato da consentire relazioni autentiche, queste sono immature e finalizzate all'ottenimento di vantaggio o attenzione. Il suo modo di relazionarsi con il mondo esterno è instabile e,
il mondo esterno è vissuto in modo persecutorio;
la propria visione degli altri oscilla tra due polarità distinte e distanti, buono versus cattivo non raggiungendo mai l'integrazione, così come relazionandosi può apparire 7 piacente e seduttiva o critica e aggressiva, almeno verbalmente. L'Altro da sé, pertanto, può essere considerato alla stregua delle polarità del vissuto,
ovvero idealizzato o svalutato. La Signora non ha percezione di comportarsi in modo simile alla propria madre. Dal punto di vista clinico il suo malessere può essersi accentuato a causa delle situazioni contingenti,
tuttavia, è connaturato alla persona e, necessita di una presa in carico.
Il signor è caratterizzato da una personalità Parte_1
essenzialmente immatura, ansiosa e dipendente. Il suo modo di comportarsi deriva dalla tendenza a conformarsi agli standard del proprio ambiente parentale in assenza di una elaborazione critica, la quale consente una emancipazione reale e una libera espressione di sé. Egli non è propenso ad una elaborazione intrapsichica, di ciò che percepisce o esperisce, a contatto con il proprio mondo interno estremamente insicuro e fragile. Perciò se è in rapporto con qualcosa di diverso da “ciò che è norma” per lui e, che richiede maggiore empatia o diversificazione delle strategie, potrebbe mettere in atto evitamento o al contrario impulsività con scarsa o nulla considerazione delle conseguenze, al fine di contrastare i propri vissuti interni ansiosi e depressivi. La sua relazione con il mondo esterno è perciò
“falsamente vera” per mostrarsi una persona capace di contrastare la fragilità identitaria che lo caratterizza.
I signori e non riescono a distinguere – in CP_1 Pt_1
particolare la signora - la coppia dalla genitorialità. Inoltre, non CP_1
appare che essi abbiano ancora consapevolezza delle motivazioni della loro separazione, attribuibile, per la signora, al figlio maggiore e per il signor alla relazione extraconiugale. Le caratteristiche di personalità Pt_1
impediscono al momento una genitorialità funzionante e completa, la quale 8 tuttavia può essere assistita, se questi aderiranno alle indicazioni, facendo leva sulle proprie risorse, che appaiono limitate ma presenti. …..
Attualmente, la persona in grado di poter garantire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori è il signor il quale alloggia Parte_1
nella casa di proprietà, anche casa familiare, inserita nel più grande stabile indiviso della famiglia allargata, in zona Torre Gaia Via San Giuseppe Iato
a Roma. La signora non ha ancora provveduto a cercare CP_1
una sistemazione propria, alloggiando in emergenza presso la casa familiare da gennaio 2025. La signora ha in progetto- già dal CP_1
trascorso gennaio- di acquisire una abitazione nella località di Ostia Lido,
ove è collocato il negozio del marito;
entrambi i coniugi hanno progettato una frequentazione secondo le proprie volontà e con una programmazione piuttosto incoerente e irrealistica, che a dire della scrivente non è pensata,
al momento, a tutela dei minori. …… Il signor è piuttosto ondivago Pt_1
nelle sue dichiarazioni che talvolta escludono totalmente una riconciliazione e a volte appaiono incoerenti o speranzose. Nell'incontro di restituzione, avvenuto in chiusura in data 31 marzo u.s, entrambi si dichiarano consapevoli che la situazione attuale sia estremamente disfunzionale e che la tensione stia nuovamente crescendo, soprattutto,
nella relazione madre-figli, ma anche fra adulti. Si dichiarano entrambi d'accordo nel separarsi e che la Signora al più presto si sistemerà in un proprio alloggio, preferibilmente a Ostia. ……
La signora non ha mai impedito la frequentazione con i CP_1
nonni, i quali, tra l'altro, sono stati un ausilio importante nella situazione separativa per il signor Tra i nonni e la signora non si è Pt_1 CP_1
creato un buon rapporto per la personalità di ognuno;
la signora CP_1 9 infatti, ha sempre affermato nelle more del processo peritale che- dopo un lungo tempo in cui era stata compiacente con i signori, affinché fosse accettata in modo benevolo, nel momento di crisi ha dimostrato tutta la propria disapprovazione nei loro confronti. Tuttavia, nel colloquio con i signori questi non si sono dimostrati affatto contrari al Pt_1
riavvicinamento della coppia. I genitori della signora sono CP_1
entrambi defunti, non si ha conoscenza della relazione precedente del signor con la madre o il padre della signora Pt_1 CP_1
quest'ultimo poiché anch'ella lo frequentava poco. La capacità di gestire l'immagine dell'altro genitore è pregiudicata dalle emozioni che i signori e provano reciprocamente (nel pre e post separativo). CP_1 Pt_1
Pertanto, per quanto entrambi si sforzino più o meno genuinamente, si ritiene che la tutela dell'immagine reciproca agli occhi dei figli non sia adeguata;
la signora anche con il linguaggio non-verbale mostra CP_1
la sua disapprovazione e/o squalifica l'altro; mentre il signor Pt_1
spesso si lascia andare a critiche, seppure non severe o velate nei confronti della moglie dinanzi ai minori, come se questi non comprendessero, oppure
è a disagio quando deve rimproverare i ragazzi che si mostrano aggressivi nei confronti della madre. ….
Il conflitto emotivo non è gestito in modo da non catturarne i minori all'interno. La signora spesso si dispera e piange difronte ai CP_1
minori, ritenendo questo atteggiamento accettabile e normale. Nella
situazione pre-separativa i minori sono stati testimoni di continui litigi e scambi aggressivi tra i genitori, tra la signora e il figlio maggiore CP_1
e, tra la signora e i suoceri. Anche se la signora Per_7 CP_1
Per si asteneva dal raccontare- come il figlio fferma- le ragioni CP_1 10 della propria tensione, la difficoltà a contenersi e la disregolazione di questa erano comunicazioni non-verbali altrettanto dannose per i minori presenti. Inoltre, era costantemente in attrito con la propria madre, Per_1
non soltanto per questioni “meramente” evolutive. Il signor da Pt_1
parte sua, cercava di stemperare il clima di tensione coniugale, quando si trovava in casa, ma anch'egli commetteva atti aggressivi di grado severo nei confronti della signora, soprattutto per la relazione disfunzionale costruita con la signora probabilmente, anche, turbato dalle CP_1
proprie preoccupazioni lavorative. Anch'egli ha tenuto conto solo in parte,
dell'esposizione dei minori alla situazione di estrema tensione e soprattutto intelligibilità dei minori, che oltretutto sperimentavano a parere della scrivente un importante vissuto di abbandono. Al momento la situazione sembra riattivatasi dalla rinnovata convivenza. In una lite recente, accaduta al rientro della nella casa coniugale, questa sembra essere CP_1
“venuta meno, parzialmente, allo stato di coscienza” dinanzi ai figli per la frustrazione provata;
mentre il maggiore dei figli, è stato presente per tutto il tempo interagendo- completamente incapsulato nel conflitto- i più piccoli
“si sono addormentati tra urla e pianti”, sonno che si potrebbe definire ritiro dalla realtà, modalità difensiva, ma patologica di sottrarsi al disagio.
Anche in questo caso, le versioni dei Signori non sono convergenti. Il figlio maggiore, per quanto il padre costituisca un riferimento, sentito come più
stabile, sembra stia strutturando un rivolgimento di ruolo. Inoltre, la triangolazione è una caratteristica permanente e caratterizzante il nucleo familiare nucleare e allargato. ………..
Al momento, sembra essere il padre la persona più indicata a focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, tuttavia, egli deve essere sostenuto 11
e aiutato nell'esercizio della genitorialità, poiché entrambi i signori, e dunque il stesso, risulta immaturo rispetto alla funzione richiesta. Pt_1
Nell'ambito scolastico, i figli sono, per gli insegnanti, affatto supervisionati nei compiti a casa che risultano non eseguiti, non aiutati a preparare l'occorrente da portare a scuola;
il maggiore non ha acquisito l'autonomia attesa, il mediano secondo gli insegnanti si atteggia a bulletto sfidante l'autorità, il minore dà alcuni segni di attivazione sopra le righe. Secondo
gli insegnanti i ragazzi risultano trascurati, fatta eccezione per gli elementi formali, quali pulizia e il vestiario. Per ciò che concerne l'accudimento e la
“capacità educativa”, il signor è più incline a rispettare Pt_1
l'individualità dei minori e a garantirsi il loro rispetto, ma necessita di sostegno, poiché non è capace di individuare le criticità e di essere normativo. La signora è una donna particolarmente fragile - che CP_1
in passato sembra essersi occupata maggiormente della gestione familiare,
anche con un carico che ella riporta come particolarmente oneroso, – ma che in questo momento non appare indicata a focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei minori. Ella è particolarmente concentrata su sé stessa e può
percepire i figli cattivi, ostili, persecutori come gli altri componenti della famiglia allargata e, parzialmente, del stesso;
fatta eccezione- al Pt_1
momento- per il minore che essendo molto piccolo mostra un bisogno Per_3
incondizionato della sua presenza e del suo affetto. In sintesi, la signora risulterebbe concentrata maggiormente su sé stessa a discapito CP_1
della discendenza, se non per ciò che concerne l'accudimento, ora per giunta limitato, a causa dell'impiego che la porta fuori casa per la maggior parte della giornata. Il signor riesce, se seguito, a deconcentrarsi Pt_1
in favore del benessere dei minori, ad esempio talvolta dal proprio lavoro, 12 che lo assorbe però per molte ore giornaliere e, dedicare -per quanto limitato- del tempo di qualità ai ragazzi. Tuttavia, malgrado il signor tenti di funzionare come significante l'esperienza vissuta, egli è Pt_1
limitato dalla mentalizzazione un po' carente e dalla confusione dei livelli all'interno della famiglia;
si rinnova pertanto, che i Signori -a parere di questa CTU- non hanno ancora compreso appieno le motivazioni della loro separazione, e non sono ancora in grado di condividere con i figli il significato degli eventi occorsi e, per tale ragione dovranno essere aiutati.
….
La qualità della relazione dei figli nei confronti del proprio padre è
abbastanza buona dal punto di vista emotivo-affettivo. Per tutti i ragazzi egli è un riferimento, rafforzatosi quando la madre si è allontanata e, dalla presenza e aiuto dei nonni paterni. I minori considerano la figura paterna protettiva e più “leggera”, meno punitiva o critica, capace di divertirsi assieme a loro, a differenza della madre. In particolare, il maggiore ed il secondogenito, appaiono molto legati al padre. Per_1 Per_5
Ciononostante, ha necessità di un sostegno genitoriale per Parte_1
apprendere modalità opportune di relazionarsi con i minori a seconda dell'età degli stessi, in un momento così complesso di riorganizzazione familiare, come figura più autorevole, né come pari né al contrario come figura da proteggere. Per la sua indole e soprattutto per la vicinanza dei propri genitori egli è riuscito, dopo la separazione a rasserenare i propri figli, avvicinarli alla loro madre, malgrado la rabbia ed il risentimento,
comprendendo la necessità dei minori di mantenere la relazione con l'altro genitore. Tuttavia, a causa del tratto di dipendenza che caratterizza la sua personalità, potrebbe attraverso gli aspetti più critici del mandato 13 familiare, estendere la propria esperienza a quella dei minori, limitandone la individuazione e autonomia, non meno pensiero critico e libero. Il
rapporto fra i minori e la madre non è descritto da questi come un rapporto di affetto e calore, bensì fatto di “urla, litigi”, agiti o ritiri. è Per_1
riuscito a richiamare alla mente qualche ricordo affettuoso della madre,
che risale a tre anni prima che lasciasse la casa, ma in generale nella proiezione dei vissuti interni propone una rappresentazione Per_1
materna negativa per sé e, nelle interazioni osservate propone una chiusura
(tra le altre cose reciproca) che non consente al ragazzo di riferirsi a lei come guida, né come persona con cui condividere. Persino , che la Per_5
Signora ha più volte nominato come bisognoso della propria presenza,
ripete che la mamma “urla, sbatte le cose e piange”; è possibile che i ragazzi si influenzino fra loro nel riportare le informazioni e siano, anche,
influenzati dalle considerazioni del padre, che sembra non rendersi conto della presenza dei minori. Tuttavia, persino nel disegno di , durante il Per_5
colloquio, la madre non è valorizzata, che sta ad intendere l'assenza o la presenza non codificabile. Nelle osservazioni si può evincere che il bambino si rivolge alla propria madre, appare talvolta alla ricerca delle sue attenzioni e di una sua guida strutturata, mostrando un'ambivalenza di fondo. A fronte di tutte le valutazioni si mostra bisognoso della Per_5
madre, che potrebbe però venire percepita come figura non solida, non sicura, non rispondente e sintonizzata con il proprio mondo. , al Per_3
contrario, essendo il più piccolo è molto legato alla figura materna dalla quale dipende ancora. Nelle interazioni si rivolge ad entrambi i genitori con affetto e richiedendone la guida. …..
La conflittualità genitoriale reiterata, così come i comportamenti 14 aggressivi o trascuranti, possono gravemente nuocere ai bambini. …. I
conflitti che ne derivano possono essere sia di tipo comportamentale esternalizzato come l'aggressività stessa, il disprezzo, la mancanza di compliance, la sventatezza, sia manifestando problematiche di tipo internalizzato, come la paura eccessiva e il ritiro;
possono anche mettere in atto dei comportamenti autoprotettivi e di autonomia precoce disfunzionale nel caso sentano che non possano affidarsi ai propri genitori per sentirsi sicuri. La conflittualità dei signori si è protratta per un Controparte_3
lasso di tempo notevole, dalla nascita del terzogenito per culminare Per_3
nell'allontanamento improvviso della madre dalla casa familiare, anche in maniera quatta e mirabolante, lanciandosi dal balcone nella casa dei vicini.
Tutto ciò ha comportato un importante pregiudizio per i minori, esposti lungamente a tensione continua, litigi, aggressività fra i vari componenti della famiglia, compreso il figlio della signora nonché al CP_1
successivo “lutto” per l'allontanamento della madre. Gli insegnanti dei ragazzi si sono mostrati preoccupati sia nel periodo pre-separativo che in quello post-separativo dai comportamenti dei minori, i quali oltreché essere turbati apparivano disorientati. La situazione si è parzialmente rasserenata quando i minori, con l'aiuto degli ascendenti hanno trovato un adattamento seppure “instabile” alla nuova composizione familiare e quando effettivamente il signor si è aperto alla frequentazione dei figli con Pt_1
la madre. La madre, inizialmente, frequentava la casa durante le feste o nel fine settimana, pertanto, gradualmente era stata accettata dai minori come presenza maggiormente “idonea” rispetto al periodo pre-separativo, anche,
se il maggiore totalmente inglobato nel conflitto era più resistente. Per_1
Successivamente, con l'ingresso della -per questioni riportate CP_1 15 come di gravità e di umanità - nella casa familiare in gennaio, la situazione
è divenuta nuovamente difficile -come riportato dalla stessa coppia e come affermato dal minore e da il secondogenito. Malgrado i Per_1 Per_5
signori siano stati sentiti più volte, si comprende una certa confusione e anche forse una certa cautela nel rivelare le vere intenzioni, rispetto la progettualità futura, soprattutto per l'attenzione continua rivolta da questa
CTU ai comportamenti reciproci, nell'interesse dei minori, la quale per la loro personalità potrebbe essere stata avvertita come intrusiva o sadica. I
Signori riportano nuovi episodi di conflittualità connessi alla ultima convivenza, lamentele e accuse reciproche;
al tempo stesso talvolta hanno descritto la situazione attuale come maggiormente adatta alla cura dei tre figli, modificando però la loro idea in tal senso di frequente, fino a dichiarare durante la restituzione che la convivenza verrà interrotta e la signora si sposterà a breve in un alloggio dove poter anche CP_1
frequentare i ragazzi.
Attualmente, il maggiore mostra tutta la sua fragilità: Per_1
l'umore è deflesso e accompagnato ad ansia, ostilità e rabbia nei confronti della figura materna. , che la signora descriveva come molto Per_5
bisognoso della mamma, è divenuto anch'egli critico nei confronti di questa e oppositivo e sfidante nei confronti dell'esterno; nell'incontro con la scrivente è stato riscontrato un umore deflesso, il quale può essere osservato anche nella mimica e negli atteggiamenti riscontrati a scuola di sfida dell'adulto, che non sono riconducibili esclusivamente al momento evolutivo. Appaiono invece una risposta oppositiva per l'incoerenza dei diversi metodi educativi e per la rabbia esperita, che viene spostata sulle figure educative. L'umore deflesso è accompagnato ad ansie abbandoniche. 16
è molto bisognoso della madre, perché ancora molto piccolo;
Per_3
tuttavia, la sua crescita psichica è da attenzionare con cura. …..
Si propone l'Affidamento ai Servizi Sociali Territoriali, unitamente alla limitazione de potestate dei genitori. I Servizi sociali territoriali preposti, attraverso la collaborazione del Curatore speciale di minore investito dei poteri sostanziali, potrà prendere le decisioni più opportune,
vigilare e relazionare sull'adempimento dei servizi di cura e riabilitazione proposti, al fine di fornire ausilio appropriato ai minori, accertarsi che questi possano essere aiutati a non satellizzare uno dei genitori, il ché
potrebbe culminare in un rifiuto, che si considera evento degenerativo della conflittualità, estremamente grave. I genitori potranno a tempo debito,
verificati i percorsi, l'avanzamento e gli esiti, richiedere di ristabilire lo status. …..
Il miglior collocamento attuale è presso la casa paterna familiare,
(onde- al momento - non turbare ulteriormente i ragazzi) e tentare di preservare il nucleo familiare, seppure diviso. La frequentazione materna potrà essere libera a seconda della disponibilità- al netto degli impegni scolastici e sportivi- dei minori e, coordinata con i turni di lavoro di questa.
Sono esclusi i pernottamenti, fino agli adempimenti dei percorsi consigliati e la compliance accertata. In difetto di accordo 1g. (es. mar) a settimana dall'uscita di scuola alla cena compresa, con riaccompagno a casa paterna o prelevamento di questi entro le 21.30-22,00, nella settimana in cui la madre avrà con sé i figli;
nelle giornate di sabato e domenica dalle ore
10.00 alle ore 19.00 in inverno e 20.00 d'estate, senza cena;
2gg. (es. mar/
mer o mar/gio) pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola, sino alla sera,
compresa la cena con riaccompagno a casa paterna o prelevamento del 17 padre entro le 21.30-22.00, nelle settimane in cui i minori rimarranno il fine settimana in compagnia del padre. Nelle vacanze estive per questo primo anno, un periodo di 7gg nel mese di luglio e 7 gg nel mese di agosto, i minori potranno restare con la madre per l'intera giornata, dalle ore 10.00
in poi e, ritorno o prelevamento la sera senza cena per le 20.00 nei giorni feriali, (come nella frequentazione ordinaria), alle 21.30-22.00 compresa la cena nei giorni festivi e prefestivi. Nelle vacanze Pasquali, malgrado i signori si dichiarino atei, se non trascorreranno le ricorrenze insieme, un genitore trascorrerà con loro il giorno di Pasqua e l'altro genitore il
Lunedì dell'Angelo. Nelle festività natalizie, ugualmente, se i genitori non trascorreranno le ricorrenze assieme, il giorno 25 dicembre trascorreranno la festività con un genitore e il 26 dicembre con l'altro genitore;
il 1
gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro genitore. Le ricorrenze dei compleanni dei minori qualora non vengano trascorse insieme, saranno alternate per anno fra i genitori. La festa della mamma con la mamma, la festa del papà con il papà. La frequentazione deve essere coordinata al lavoro degli educatori (v. avanti), pertanto decisa a tempo debito, per non ostacolare il lavoro di questi ultimi. La signora attualmente CP_1
alloggia presso la casa familiare;
il signor ha dichiarato al Pt_1
proprio rappresentante di non voler procedere al ricongiungimento. I
minori, malgrado -con le ambivalenze osservate- siano contenti della presenza della propria madre, soprattutto i più piccoli, - a causa della personalità che caratterizza i genitori- non è consigliabile che questi coabitino nella stessa dimora, piuttosto, che i ragazzi comincino con gradualità ad abituarsi alla famiglia divisa, ma collaborante, per poi eventualmente decidere nel futuro, il loro eventuale riavvicinamento. 18
Pertanto, sarà reso necessario che uno dei genitori, preferibilmente, la madre, si stabilisca in un alloggio separato in cui ospitare i minori in frequentazione, con le modalità consigliate. Non è raccomandato per le ragioni già espresse, che i minori attualmente pernottino presso la madre,
né che il nucleo persegua un programma a piacimento, come dichiarato dai signori che illustrato al minore Tuttavia se -al contrario- i genitori Per_1
dovessero avere come intenzione non espressa il ricongiungimento, questi dovranno immediatamente comunicarlo all'On. Giudice, per le decisioni più opportune sul caso. ….
I minori hanno necessità urgente di essere seguiti;
mentre il maggiore dei figli ha necessità di un percorso psicoterapico individuale, per Per_1
riequilibrare tra le altre cose, gli introietti;
il mezzano necessita piuttosto un percorso maggiormente orientato ad una socialità tra pari, condotta da un terapeuta, che lo aiuti a stemperare la oppositività, (a.e. una terapia di gruppo con eventuale possibilità di integrazione individuale e coinvolgimento dei genitori); il bambino più piccolo , non viene- al Per_3
momento- sottoposto a trattamenti, poiché ci si augura che con gli interventi sui genitori e la presenza dell'educatore si rassereni e,
l'attivazione eccessiva rientri, autonomamente. Nel caso in cui nella rivedibilità risulterà ancora a rischio, verrà attivato un percorso anche per questi. Per ciò che concerne tutti i minori dovrà essere attivato il servizio
SISMIF, uno/due educatori professionali, che incontrino i ragazzi almeno due volte nella settimana, per osservare le dinamiche e porsi come esempio funzionale con i minori, intervenendo se necessario a correggere eventuali comportamenti non adeguati all'età o per modo. ….. Il Servizio sociale,
sentito il Curatore speciale e informati i genitori, prenderà le decisioni più 19 opportune e vantaggiose che riguardino i minori.
I genitori sono invitati a: La signora effettuare videat CP_1
psichiatrico ed eventuale trattamento farmacologico in ausilio, se il professionista psichiatra deciderà opportuno e, un percorso di psicoterapia individuale presso il C.I.M.; inoltre, un percorso di sostegno alla genitorialità per apprendere il modo corretto di relazionarsi ai minori, in questo momento di estrema fragilità.
Il signor effettuare un percorso di Sostegno alla Parte_1
genitorialità.
Infine, per la natura complessa e problematica della relazione genitoriale e la ridotta capacità di creare un ambiente adatto alla crescita sana dei minori è opportuno che i Signori, al termine del percorso di sostegno alla genitorialità congiunto, si impegnino in una terapia familiare di 2liv. che includa i minori- i quali hanno assistito e assistono in parte, a momenti molto critici della relazione- in modo che siano aiutati a cercare una significazione condivisa, oltreché agli eventi occorsi, allo stare assieme come famiglia. Possano esperire in un setting controllato la rabbia, la delusione e il dolore sperimentati.
Il Curatore speciale di Minore potrà essere investito di poteri sostanziali, egli sarà edotto della partecipazione e compliance degli attori e dei minori ai vari percorsi, personalmente e dalla Rete con S. S., con eventuale comunicazione immediata nel caso di inadempimento. ………. In
caso di mancata compliance al progetto, andranno valutate dunque,
deleghe sempre maggiori all'Istituzione. ………
La Ctu ha condiviso con il Servizio Sociale e la Curatrice il progetto di intervento per valutare le possibilità di realizzazione concreta e 20 raccogliere l'opinione di questi. I signori sono stati presi in carico dalla designata Dottoressa P. Masotino del Servizio Sociale territoriale, la quale si occuperà della attivazione dei servizi previsti nel progetto, privilegiando il SSN per alcuni trattamenti che possono, pertanto, godere della gratuità e di una struttura unica convenzionata a prezzo calmierato - in accordo con questa CTU- per i servizi non presenti presso il Municipio, affinché il lavoro venga svolto in equipe. …….”.
Il collegio ritiene di potere e dovere condividere tali conclusioni in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi, esenti da vizi logico giuridici, congruamente e adeguatamente motivate, tenuto anche conto delle risposte date alle note ed osservazioni di parte.
Deve, pertanto, essere disposta la limitazione della responsabilità
genitoriale di ambo le parti al compimento degli atti di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana con contestuale affidamento dei minori al Servizio Sociale di Roma Capitale
Municipio VI e nomina dell'avv. quale curatore ai sensi e Controparte_2
per gli effetti di cui all'art. 473bis.7 c.p.c. con i compiti specificati in dispositivo.
La circostanza che la abbia reperito una nuova soluzione CP_1
abitativa in Torvajanica, circostanza dedotta dalla stessa nell'istanza del
10/09/2025 ma non affatto provata, non induce il collegio a differenti valutazioni né tantomeno a disporre una inversione del collocamento, tenuto conto delle conclusioni della ctu e dei profili di personalità di ambo le parti incidenti sulle rispettive competenze genitoriali, avendo l'attuale collocamento comunque ed in ogni caso garantito maggiore stabilità e certezza ai tre figli minori grazie anche alla vicinanza e presenza costante 21 dei nonni paterni che abitano nel medesimo stabile ove i figli delle parti sono sempre vissuti e da dove non è certamente funzionale né tantomeno conforme al loro interesse sradicarli per trasferirli in altra località, con stravolgimento delle abitudini e dei contesti di vita.
Per gli stessi motivi non può trovare accoglimento la domanda della di introduzione dei pernottamenti presso l'abitazione materna, fino CP_1
ad eventuale diversa determinazione del Servizio Sociale.
Relativamente ai rapporti economici tra le parti, il collegio reputa equo prevedere che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro e che, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, le spese extra afferenti i minori siano sostenute in ragione del 70%
dal padre che gode di stabilità lavorativa, fruisce di una abitazione e non ha aggiornato la documentazione economico-patrimoniale come richiesto dal giudice delegato, e in ragione del restante 30% dalla madre, percettrice nel
2024 di un reddito netto pari a circa euro 9.600 (annui), giusta CUD 2025 in atti.
La natura e l'oggetto della controversia, in una con le ragioni della decisione e il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite;
le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45174/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide: 22
-dichiara l'inutilizzabilità dei documenti allegati dalla resistente alla comparsa conclusionale;
CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Labico (RM) in data 31/12/2017 tra (ROMA (RM), 25/07/1984) e Parte_1
(ROMA (RM), 05/07/1984) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Labico (RM) al n. 51, Parte II,
Serie C, Anno 2017, alle seguenti condizioni:
1) affida i figli minori (Roma, 09/04/2011), Persona_9 Per_5
(Roma, 04/02/2015) (Roma, 03/01/2020) al Pt_1 Persona_3
Servizio Sociale di Roma al quale spettano le Controparte_4
decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute, fermo l'esercizio della responsabilità di ambo i genitori limitatamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana;
2) visto l'art. 473bis.7 c.p.c., nomina l'avv. curatore Controparte_2
dei predetti minori con i seguenti compiti e prescrizioni:
a) la residenza dei minori è fissata presso il padre;
b) il curatore coadiuverà il Servizio affidatario nell'esecuzione e attuazione delle decisioni di maggior importanza per e Per_1 Per_5 Per_3
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e le attività extrascolastiche;
c) il curatore coadiuverà il Servizio Sociale affidatario, tenuto anche conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nella predisposizione del calendario delle frequentazioni madre-figli seguendo le indicazioni della ctu e con esclusione allo stato del pernottamento dei minori presso la madre;
d) il curatore speciale ha il compito di coadiuvare il Servizio 23 affidatario nell'avviare i minori e ai percorsi terapeutici Per_1 Per_5
suggeriti e indicati dalla ctu, previa individuazione dei relativi professionisti da parte del Servizio medesimo;
e) il curatore speciale riferirà al giudice tutelare circa l'attuazione del progetto delineato dall'intestato Tribunale con cadenza semestrale entro il
30 giugno e il 30 dicembre di ciascun anno, a partire dal 30/06/2026;
3) invita ad effettuare videat psichiatrico presso il CP_1
C.S.M. competente per territorio e ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro pubblico o del così detto privato sociale,
previa consultazione del Servizio Sociale;
4) invita ad intraprendere un percorso di sostegno alla Parte_1
genitorialità presso un centro pubblico o del così detto privato sociale,
previa consultazione del Servizio Sociale;
5) manda, altresì, al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio VI
di: attivare il SISMIF presso l'abitazione paterna e, in raccordo con il
Servizio Sociale competente per territorio in base alla residenza anagrafica della resistente, anche presso l'abitazione materna;
di individuare il momento in cui avviare genitori e figli ad una terapia familiare presso un centro pubblico o del così detto privato sociale;
6) manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio VI e al curatore speciale di segnalare immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
7) ammonisce i genitori a prestare la massima collaborazione con le figure istituzionali coinvolte nella complessa gestione del caso;
24
8) manda ai genitori e al curatore speciale di consegnare a tutti gli operatori che prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa con i relativi allegati;
Persona_6
9) assegna la casa familiare sita in Roma Via San Giuseppe Iato n. 48
al ricorrente;
10) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno di loro;
11) pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti i minori,
intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo,
gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura,
le spese sanitarie non rimborsate dal SSN);
12) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
13) pone definitivamente a carico di entrambi i genitori in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi