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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 22048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22048 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE SEZ.DIST. di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale TR LI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, sezione di Taranto per nuovo giudizio in punto di rideterminazione della pena 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22048 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 05/03/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LE LV ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto con sentenza del 21/2/2024, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di cui all'art. 628 comma 3 n. 1, 3 bis e 3 quinques cod. pen., deducendo, con unico motivo di impugnazione, la violazione di legge con riferimento alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., che si assume, invece, insussistente, essendo stato commesso il fatto sulle scale condominiali, mera pertinenza di una privata dimora, destinata all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, inidoneo a configurare l'aggravante. 2. Con requisitoria scritta l'ufficio del P.G. ha chiesto ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., con rinvio alla Corte territoriale competente per nuovo giudizio in punto di rideterminazione della pena. 3. Il ricorso è fondato, in quanto la rapina di cui al giudizio di condanna non risulta essere stata eseguita all'interno della privata dimora della persona offesa o di una pertinenza di essa, bensì in luogo frequentabile da un numero indeterminato di soggetti che hanno la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi su detto luogo esercita un potere di fatto o di diritto. La costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale occorre dare seguito, pronunciandosi in una pluralità di diversi ambiti, ha escluso che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora" trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti (così Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, P.c. in proc. Tinervia, Rv. 270679 - 01, ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, di cui all'art. 615 bis cod. pen.), così come ha rilevato che il pianerottolo delle scale di un fabbricato in condominio costituisce un luogo aperto al pubblico, e ciò in quanto consente l'accesso ad una indistinta categoria di persone e non soltanto ai condomini (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5253 del 13/11/2019, dep. 07/02/2020, Rv. 278342 - 01; Sez. 1, n. 16690 del 27/03/2008, Rv. 240116; Sez. 1, n. 934 del 28/09/1982, dep. 1983, Rv. 15723701. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen , che va esclusa, con rinvio alla Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente. 2
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen, che esclude, e rinvia per la determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità Così deciso in Roma il 5 marzo 2025 L'estensore La Presidente
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale TR LI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, sezione di Taranto per nuovo giudizio in punto di rideterminazione della pena 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22048 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 05/03/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LE LV ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto con sentenza del 21/2/2024, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di cui all'art. 628 comma 3 n. 1, 3 bis e 3 quinques cod. pen., deducendo, con unico motivo di impugnazione, la violazione di legge con riferimento alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., che si assume, invece, insussistente, essendo stato commesso il fatto sulle scale condominiali, mera pertinenza di una privata dimora, destinata all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, inidoneo a configurare l'aggravante. 2. Con requisitoria scritta l'ufficio del P.G. ha chiesto ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., con rinvio alla Corte territoriale competente per nuovo giudizio in punto di rideterminazione della pena. 3. Il ricorso è fondato, in quanto la rapina di cui al giudizio di condanna non risulta essere stata eseguita all'interno della privata dimora della persona offesa o di una pertinenza di essa, bensì in luogo frequentabile da un numero indeterminato di soggetti che hanno la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi su detto luogo esercita un potere di fatto o di diritto. La costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale occorre dare seguito, pronunciandosi in una pluralità di diversi ambiti, ha escluso che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora" trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti (così Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, P.c. in proc. Tinervia, Rv. 270679 - 01, ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, di cui all'art. 615 bis cod. pen.), così come ha rilevato che il pianerottolo delle scale di un fabbricato in condominio costituisce un luogo aperto al pubblico, e ciò in quanto consente l'accesso ad una indistinta categoria di persone e non soltanto ai condomini (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5253 del 13/11/2019, dep. 07/02/2020, Rv. 278342 - 01; Sez. 1, n. 16690 del 27/03/2008, Rv. 240116; Sez. 1, n. 934 del 28/09/1982, dep. 1983, Rv. 15723701. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen , che va esclusa, con rinvio alla Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente. 2
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen, che esclude, e rinvia per la determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità Così deciso in Roma il 5 marzo 2025 L'estensore La Presidente