Ordinanza 28 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 28/10/2019, n. 43782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43782 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BO NI nato a [...] il [...] PI OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
141-8196-2019 IN FATTO E IN.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti alcuna critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata.
1.1. La difesa deduce mancanza, contraddittorietà e/o illogicità (neppure manifesta) della motivazione in quanto riconosce la penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ragione del concreto contributo causale portato da ciascuno di essi alla realizzazione del fatto, ritiene piena la responsabilità concorsuale, congrua la sanzione e insussistenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso si limita, quindi, a denunziare i vizi in maniera didascalica, senza indicare le ragioni delle pretese omissioni e illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente i ricorrenti non si confrontano. La Corte ha infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, dandone atto dei motivi di gravame, come pure ha fatto in tema di riconoscimento nella condotta dei tratti essenziali della partecipazione criminosa con pari efficacia causale.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente mo Perro Giovanna Verga /tUA D