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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 5525/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BEROLO RUBY ELLEN Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dagli avv.ti CERRUTI UGO PROSPERO e CP_1
LOCUOCO TERESA
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta da marzo
2019 al 26 febbraio 2022 in forza di contratti a tempo determinato e dal 28 febbraio 2022 sino al 18 aprile 2024 con contratto a tempo indeterminato, di essere sempre stato somministrato presso la stessa azienda utilizzatrice, Movitec Service srl, con assegnazione alla mansione di manovale di manovra presso il cantiere EC
Fpt-Cnh di Torino, di essere stato licenziato per giusta causa con lettera datata 17 aprile 2024, chiedeva in via principale, ex art. 2, D.lgs. n. 23/15, dichiarare il licenziamento nullo per motivo discriminatorio con applicazione delle tutele di legge e risarcimento del danno da commisurarsi all'ultima retribuzione utile per il calcolo del Tfr e, così, dichiarare CP_1
pagina 1 di 7 tenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione;
in via subordinata, ex art. 3, 2° comma, D.lgs. n. 23/2015, annullare il licenziamento per manifesta insussistenza del fatto contestato con condanna di a reintegrarlo nel posto di lavoro nonché a corrispondergli l'indennità risarcitoria CP_1 prevista per legge, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via ulteriormente subordinata, ex art. 3, 1° comma, D.lgs. n. 23/15, accertare la sproporzione del licenziamento rispetto ai fatti contestati e, quindi, dichiarare estinto il rapporto di lavoro con condanna della convenuta a corrispondergli l'indennità prevista per legge, da determinarsi, considerate tutte le circostanze della fattispecie, la condizione delle parti, l'anzianità di servizio, nonché le dimensioni dell'impresa, in venti mensilità e, comunque, non meno di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, oltre rivalutazione ed interessi;
parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso;
il ricorso non è fondato;
con lettera datata 11 aprile 2024 la convenuta contestava al ricorrente che
“L'azienda utilizzatrice MOVITEC SERVICE SRL, che ci legge in copia e presso cui Lei svolge la propria attività lavorativa ci ha comunicato Lei, il 10 aprile 2024, per ragioni ignote, ha colpito violentemente con uno schiaffo sull'orecchio sinistro un Suo collega. È stato altresì, riferito che Lei, avrebbe inoltrato, al predetto collega, messaggi audio dal contenuto minatorio. Appare evidente come il comportamento da Lei posto in essere si ponga in contrasto con il dovere di diligenza del prestatore di lavoro, principio informatore non solo del contratto da Lei sottoscritto ma altresì contenuto nella disposizione di cui all'art. 2104 c.c. Ciò stante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge
20/05/1970 n. 300, nonché della regolamentazione collettiva art. 34 CCNL – Lavoratori in
Somministrazione delle ApL, La informiamo che potrà fornire puntuali e scritte giustificazioni in merito, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente. In mancanza di riscontro, ci vedremo costretti ad adottare tutti i provvedimenti del caso. Considerata la gravità dei fatti contestati la informiamo che Lei è sospeso dal servizio, con effetto immediato, ed in ogni caso dalla ricezione della presente comunicazione sino alla conclusione del procedimento disciplinare in oggetto”; disattese le giustificazioni addotte dal ricorrente, con lettera datata 17 aprile
2024 la convenuta lo licenziava per giusta causa;
pagina 2 di 7 in esito all'istruttoria orale emergeva che il sig. e il ricorrente, entrambi CP_2
carrellisti, lavoravano su turni diversi, il sig. dalle 6,00 alle 14,00, il ricorrente CP_2
dalle 14,00 alle 22,00, si incrociavano al cambio turno (interr. lib. del ricorrente, teste ), il ricorrente si occupava della raccolta differenziata (teste , CP_2 Tes_1
svolgeva mansioni di carrellista addetto alla raccolta differenziata ai ponti nel reparto Driveline nello stabilimento EC di Torino, in quel reparto c'era solo un dipendente per turno (teste ); Tes_2
qualche volta il ricorrente si era lamentato con un collega che lavorava in un altro reparto, che il sig. non metteva il carrello sotto carica, usavano carrelli CP_2
elettrici, la carica poteva durare per un intero turno di lavoro, oppure di meno se usati in modo intensivo, a fine turno bisognava caricare il carrello (teste , finito Tes_1
il turno il carrello si metteva in carica solo se era quasi scarico, altrimenti si rovinava la batteria (teste ), se a fine turno il carrello arrivava al 15-20% di batteria Tes_3
il carrellista doveva metterlo in carica, non prima, altrimenti la batteria si danneggiava (teste ), se la batteria era completamente scarica ci Tes_2
metteva circa 6/7 ore a caricarsi, se il carrello non era carico chi subentrava nel turno ne prendeva un altro (teste ); Tes_3
i carrelli erano assegnati al reparto e non al singolo carrellista (testi , Tes_2
), lo stabilimento Driveline aveva 8 carrelli elettrici, tutti con le medesime Tes_3
caratteristiche (teste ), erano carrelli cabinati (testi , Tes_2 Tes_2
), normalmente i lavoratori usavano sempre lo stesso carrello, ma se era Tes_3
scarico il responsabile di Movitec Service poteva assegnare un altro carrello, il sig.
e il sig. normalmente usavano il carrello 105 (teste ), i carrelli CP_2 Tes_3
avevano un vetro trasparente davanti e dietro, lateralmente alcuni avevano dei teli di plastica trasparente e altri dei vetri trasparenti con la porta (teste ), Tes_2
per ragioni di sicurezza i vetri dovevano essere trasparenti (teste ), anche se Tes_3
lavorando in officina sui teli poteva accumularsi un po' di polvere (teste ); Tes_2
pagina 3 di 7 oltre ai carrelli assegnati al reparto c'erano dei carrelli jolly presi a noleggio che i dipendenti potevano usare se gli altri erano scarichi, c'erano sempre dei carrelli carichi a disposizione (teste ); Tes_2
al momento del cambio turno non c'era un passaggio di consegne tra chi iniziava e chi finiva, non era nemmeno necessario fare il passaggio di carrello fra chi montava e chi smontava (teste ); Tes_2
il 10 aprile 2024 il ricorrente stava andando a prendere il carrello insieme al sig.
un collega che lavorava alle linee di approvvigionamento, dopo aver preso il Tes_1
caffè incrociavano il sig. che era sul carrello e stava andando ai carica batterie, CP_2
il ricorrente e il sig. si fermavano a parlare, all'inizio normalmente e poi in modo CP_2
più animato, si insultavano reciprocamente, il sig. era a distanza di 3-4 metri, Tes_1
non vedeva se venivano alle mani perché il carrello guidato dal sig. aveva dei CP_2
pannelli laterali in plastica che impedivano la vista, inoltre il sig. in quel momento Tes_1
guardava i messaggi sul cellulare, durante la discussione il ricorrente era in piedi e il sig. era seduto sul carrello, ad un certo punto il sig. scendeva dal carrello, CP_2 CP_2
il sig. si avvicinava e gli diceva di lasciare il carrello e di andare via, al ricorrente Tes_1
diceva di andare a lavorare, il sig. andava via, non diceva di essere stato colpito, CP_2
il ricorrente saliva sul carrello lasciato lì dal sig. e si allontanava, il diverbio CP_2
durava 4-5 minuti, il sig. non aveva alcun segno esteriore come graffi o lividi CP_2
(teste ; Tes_1
il 10 aprile 2024, verso le 13:45, mentre il sig. stava per andare via, il CP_2
ricorrente entrava nella zona dove i carrellisti lasciavano i carrelli e gli diceva
“fermati qua”, il sig. si fermava, il ricorrente gli diceva che non doveva usare CP_2
quel carrello, lui chiedeva spiegazioni, il ricorrente gli diceva che non doveva rispondere e non doveva alzare la voce con lui, gli diceva che quel carrello doveva usarlo soltanto lui, il sig. gli diceva che aveva parlato con il loro responsabile che CP_2
gli aveva detto che entrambi potevano usare quel carrello, il teste nel turno del pagina 4 di 7 mattino e il ricorrente nel turno del pomeriggio, il sig. gli diceva che il CP_2
ricorrente non era il suo responsabile, il ricorrente gli dava uno schiaffo forte sulla guancia sinistra mentre lui era ancora seduto sul carrello (teste ). A quel punto il CP_2
sig. scendeva e correva dalla sua responsabile (teste ), andava dalla CP_2 CP_2
referente di cantiere di Movitec Service, era terrorizzato, piangeva e teneva la mano sopra l'orecchio sinistro, diceva che aveva avuto una discussione con il ricorrente, che l'aveva colpito con uno schiaffo sull'orecchio, l'orecchio sinistro era molto gonfio e rosso, diceva che avevano discusso per la carica del carrello, che era al 50% (teste
), raccontava alla responsabile quello che era successo, lei gli dava un Tes_2
bicchiere d'acqua, poi chiamava l'addetto alla sicurezza, quando arrivava il sig. CP_2
raccontava tutto anche a lui (teste ); CP_2
la referente chiamava un suo collaboratore, il sig. piangeva, aveva l'orecchio CP_2
rosso e la guancia gonfia, i suoi vestiti erano sporchi sul lato sinistro, il sig. CP_2
diceva che si era di nuovo scontrato con il ricorrente per la questione dei carrelli, il ricorrente voleva avere il carrello carico al 100%, senza dire nulla arrivava da dietro e lo colpiva con uno schiaffo, buttandolo a terra (teste ); Tes_3
la referente andava a parlare con il ricorrente, insieme al sorvegliante di EC, il ricorrente ammetteva che la discussione aveva ad oggetto la carica del carrello
(teste ), la referente parlava anche con il sig. che le diceva di aver Tes_2 Tes_1
preso il caffè con il ricorrente, che poi si avvicinavano al caricabatterie per prendere il carrello, incontravano il sig. e i due iniziavano a discutere (teste CP_2
); Tes_2
il ricorrente manifestava problemi con tutti i colleghi, secondo lui non lavoravano, non erano adatti o gli lasciavano il carrello scarico, Movitec Service aveva spostato alcuni dipendenti in altri reparti, aveva preferito lasciare il ricorrente alla raccolta differenziata perché lì lavorava soltanto un dipendente per turno, ed anche perché conosceva il reparto, la referente gli aveva chiesto di non impossessarsi di un singolo pagina 5 di 7 carrello, in quanto non c'era un'assegnazione del carrello alla persona (teste
), il sig. lavorava nello stesso reparto del ricorrente forse per due Tes_2 CP_2
mesi, il ricorrente gli mandava dei messaggi con parolacce su whatsapp, il teste aveva chiesto di essere spostato di reparto, il ricorrente gli diceva sempre che c'era qualcosa che non andava nelle cose che faceva (teste ); CP_2
il sig. si lamentava che il suo carrello era sempre scarico, ma avrebbe potuto prenderne un altro, previa autorizzazione del dipendente addetto al controllo degli operai, era necessaria l'autorizzazione perché Movitec Service voleva sapere chi stava usando i carrelli a disposizione, il ricorrente diceva che il suo carrello era il 105
(teste ). Il ricorrente si lamentava del collega anche per altri motivi, Tes_3 CP_2
diceva che lasciava la sua postazione piena di rifiuti da spostare, che non lavorava, che stava al cellulare, anche EC sapeva che c'erano problemi tra i due lavoratori, fra febbraio e marzo 2024 la referente di cantiere ed un suo collaboratore monitoravano il fine turno del sig. e verificavano che lavorava regolarmente, le CP_2
postazioni dove doveva smaltire i rifiuti differenziati erano vuote (teste
); Tes_2
il 10 aprile 2024 era stato l'ultimo giorno di lavoro del sig. , aveva lavorato CP_2
nello stabilimento EC per circa quattro mesi, dopo il fatto il suo responsabile gli diceva di non andare più in stabilimento a lavorare (teste ), dopo il 10 aprile CP_2
2024 il sig. non tornava più al lavoro (teste , aveva un contratto a tempo CP_2 Tes_1
determinato cessato qualche giorno dopo (testi , ), aveva un Tes_2 Tes_3
contratto a termine non rinnovato alla scadenza, scadeva forse un mese dopo (teste
), in Pronto soccorso gli davano una prognosi di 15 giorni (teste ); CP_2 Tes_2
gli addebiti contestati risultavano provati;
è irrilevante la circostanza che il 10 aprile 2024 il ricorrente abbia regolarmente svolto il proprio turno di lavoro. Il sig. si era ormai allontanato dallo CP_2
stabilimento e quindi non c'erano esigenze immediate di tutela della vittima pagina 6 di 7 dell'aggressione. Movitec Service il giorno successivo informava per iscritto la società datrice di lavoro, cosicché al ricorrente veniva impedito l'ingresso in stabilimento. Altrettanto irrilevante appariva la circostanza che anche il sig. sia CP_2
stato licenziato (come affermato in corso di causa dalla difesa di parte convenuta), trattandosi di una decisione dettata dai rapporti contrattuali intercorsi con la committenza, dalla quale al massimo può desumersi una valutazione di disvalore nei confronti di entrambi i lavoratori, senza escludere la responsabilità del ricorrente per i fatti a lui addebitati;
la violenza verbale e fisica esercitata nei confronti di un collega, sul posto di lavoro, integra la fattispecie della giusta causa, mentre il ricorrente non forniva alcuna prova che il licenziamento sia stato intimato in quanto fruiva dei permessi ex lege n. 104/1992 per la malattia della propria coniuge;
il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva del ricorrente, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.695,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 27 novembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 5525/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BEROLO RUBY ELLEN Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dagli avv.ti CERRUTI UGO PROSPERO e CP_1
LOCUOCO TERESA
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta da marzo
2019 al 26 febbraio 2022 in forza di contratti a tempo determinato e dal 28 febbraio 2022 sino al 18 aprile 2024 con contratto a tempo indeterminato, di essere sempre stato somministrato presso la stessa azienda utilizzatrice, Movitec Service srl, con assegnazione alla mansione di manovale di manovra presso il cantiere EC
Fpt-Cnh di Torino, di essere stato licenziato per giusta causa con lettera datata 17 aprile 2024, chiedeva in via principale, ex art. 2, D.lgs. n. 23/15, dichiarare il licenziamento nullo per motivo discriminatorio con applicazione delle tutele di legge e risarcimento del danno da commisurarsi all'ultima retribuzione utile per il calcolo del Tfr e, così, dichiarare CP_1
pagina 1 di 7 tenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione;
in via subordinata, ex art. 3, 2° comma, D.lgs. n. 23/2015, annullare il licenziamento per manifesta insussistenza del fatto contestato con condanna di a reintegrarlo nel posto di lavoro nonché a corrispondergli l'indennità risarcitoria CP_1 prevista per legge, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via ulteriormente subordinata, ex art. 3, 1° comma, D.lgs. n. 23/15, accertare la sproporzione del licenziamento rispetto ai fatti contestati e, quindi, dichiarare estinto il rapporto di lavoro con condanna della convenuta a corrispondergli l'indennità prevista per legge, da determinarsi, considerate tutte le circostanze della fattispecie, la condizione delle parti, l'anzianità di servizio, nonché le dimensioni dell'impresa, in venti mensilità e, comunque, non meno di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, oltre rivalutazione ed interessi;
parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso;
il ricorso non è fondato;
con lettera datata 11 aprile 2024 la convenuta contestava al ricorrente che
“L'azienda utilizzatrice MOVITEC SERVICE SRL, che ci legge in copia e presso cui Lei svolge la propria attività lavorativa ci ha comunicato Lei, il 10 aprile 2024, per ragioni ignote, ha colpito violentemente con uno schiaffo sull'orecchio sinistro un Suo collega. È stato altresì, riferito che Lei, avrebbe inoltrato, al predetto collega, messaggi audio dal contenuto minatorio. Appare evidente come il comportamento da Lei posto in essere si ponga in contrasto con il dovere di diligenza del prestatore di lavoro, principio informatore non solo del contratto da Lei sottoscritto ma altresì contenuto nella disposizione di cui all'art. 2104 c.c. Ciò stante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge
20/05/1970 n. 300, nonché della regolamentazione collettiva art. 34 CCNL – Lavoratori in
Somministrazione delle ApL, La informiamo che potrà fornire puntuali e scritte giustificazioni in merito, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente. In mancanza di riscontro, ci vedremo costretti ad adottare tutti i provvedimenti del caso. Considerata la gravità dei fatti contestati la informiamo che Lei è sospeso dal servizio, con effetto immediato, ed in ogni caso dalla ricezione della presente comunicazione sino alla conclusione del procedimento disciplinare in oggetto”; disattese le giustificazioni addotte dal ricorrente, con lettera datata 17 aprile
2024 la convenuta lo licenziava per giusta causa;
pagina 2 di 7 in esito all'istruttoria orale emergeva che il sig. e il ricorrente, entrambi CP_2
carrellisti, lavoravano su turni diversi, il sig. dalle 6,00 alle 14,00, il ricorrente CP_2
dalle 14,00 alle 22,00, si incrociavano al cambio turno (interr. lib. del ricorrente, teste ), il ricorrente si occupava della raccolta differenziata (teste , CP_2 Tes_1
svolgeva mansioni di carrellista addetto alla raccolta differenziata ai ponti nel reparto Driveline nello stabilimento EC di Torino, in quel reparto c'era solo un dipendente per turno (teste ); Tes_2
qualche volta il ricorrente si era lamentato con un collega che lavorava in un altro reparto, che il sig. non metteva il carrello sotto carica, usavano carrelli CP_2
elettrici, la carica poteva durare per un intero turno di lavoro, oppure di meno se usati in modo intensivo, a fine turno bisognava caricare il carrello (teste , finito Tes_1
il turno il carrello si metteva in carica solo se era quasi scarico, altrimenti si rovinava la batteria (teste ), se a fine turno il carrello arrivava al 15-20% di batteria Tes_3
il carrellista doveva metterlo in carica, non prima, altrimenti la batteria si danneggiava (teste ), se la batteria era completamente scarica ci Tes_2
metteva circa 6/7 ore a caricarsi, se il carrello non era carico chi subentrava nel turno ne prendeva un altro (teste ); Tes_3
i carrelli erano assegnati al reparto e non al singolo carrellista (testi , Tes_2
), lo stabilimento Driveline aveva 8 carrelli elettrici, tutti con le medesime Tes_3
caratteristiche (teste ), erano carrelli cabinati (testi , Tes_2 Tes_2
), normalmente i lavoratori usavano sempre lo stesso carrello, ma se era Tes_3
scarico il responsabile di Movitec Service poteva assegnare un altro carrello, il sig.
e il sig. normalmente usavano il carrello 105 (teste ), i carrelli CP_2 Tes_3
avevano un vetro trasparente davanti e dietro, lateralmente alcuni avevano dei teli di plastica trasparente e altri dei vetri trasparenti con la porta (teste ), Tes_2
per ragioni di sicurezza i vetri dovevano essere trasparenti (teste ), anche se Tes_3
lavorando in officina sui teli poteva accumularsi un po' di polvere (teste ); Tes_2
pagina 3 di 7 oltre ai carrelli assegnati al reparto c'erano dei carrelli jolly presi a noleggio che i dipendenti potevano usare se gli altri erano scarichi, c'erano sempre dei carrelli carichi a disposizione (teste ); Tes_2
al momento del cambio turno non c'era un passaggio di consegne tra chi iniziava e chi finiva, non era nemmeno necessario fare il passaggio di carrello fra chi montava e chi smontava (teste ); Tes_2
il 10 aprile 2024 il ricorrente stava andando a prendere il carrello insieme al sig.
un collega che lavorava alle linee di approvvigionamento, dopo aver preso il Tes_1
caffè incrociavano il sig. che era sul carrello e stava andando ai carica batterie, CP_2
il ricorrente e il sig. si fermavano a parlare, all'inizio normalmente e poi in modo CP_2
più animato, si insultavano reciprocamente, il sig. era a distanza di 3-4 metri, Tes_1
non vedeva se venivano alle mani perché il carrello guidato dal sig. aveva dei CP_2
pannelli laterali in plastica che impedivano la vista, inoltre il sig. in quel momento Tes_1
guardava i messaggi sul cellulare, durante la discussione il ricorrente era in piedi e il sig. era seduto sul carrello, ad un certo punto il sig. scendeva dal carrello, CP_2 CP_2
il sig. si avvicinava e gli diceva di lasciare il carrello e di andare via, al ricorrente Tes_1
diceva di andare a lavorare, il sig. andava via, non diceva di essere stato colpito, CP_2
il ricorrente saliva sul carrello lasciato lì dal sig. e si allontanava, il diverbio CP_2
durava 4-5 minuti, il sig. non aveva alcun segno esteriore come graffi o lividi CP_2
(teste ; Tes_1
il 10 aprile 2024, verso le 13:45, mentre il sig. stava per andare via, il CP_2
ricorrente entrava nella zona dove i carrellisti lasciavano i carrelli e gli diceva
“fermati qua”, il sig. si fermava, il ricorrente gli diceva che non doveva usare CP_2
quel carrello, lui chiedeva spiegazioni, il ricorrente gli diceva che non doveva rispondere e non doveva alzare la voce con lui, gli diceva che quel carrello doveva usarlo soltanto lui, il sig. gli diceva che aveva parlato con il loro responsabile che CP_2
gli aveva detto che entrambi potevano usare quel carrello, il teste nel turno del pagina 4 di 7 mattino e il ricorrente nel turno del pomeriggio, il sig. gli diceva che il CP_2
ricorrente non era il suo responsabile, il ricorrente gli dava uno schiaffo forte sulla guancia sinistra mentre lui era ancora seduto sul carrello (teste ). A quel punto il CP_2
sig. scendeva e correva dalla sua responsabile (teste ), andava dalla CP_2 CP_2
referente di cantiere di Movitec Service, era terrorizzato, piangeva e teneva la mano sopra l'orecchio sinistro, diceva che aveva avuto una discussione con il ricorrente, che l'aveva colpito con uno schiaffo sull'orecchio, l'orecchio sinistro era molto gonfio e rosso, diceva che avevano discusso per la carica del carrello, che era al 50% (teste
), raccontava alla responsabile quello che era successo, lei gli dava un Tes_2
bicchiere d'acqua, poi chiamava l'addetto alla sicurezza, quando arrivava il sig. CP_2
raccontava tutto anche a lui (teste ); CP_2
la referente chiamava un suo collaboratore, il sig. piangeva, aveva l'orecchio CP_2
rosso e la guancia gonfia, i suoi vestiti erano sporchi sul lato sinistro, il sig. CP_2
diceva che si era di nuovo scontrato con il ricorrente per la questione dei carrelli, il ricorrente voleva avere il carrello carico al 100%, senza dire nulla arrivava da dietro e lo colpiva con uno schiaffo, buttandolo a terra (teste ); Tes_3
la referente andava a parlare con il ricorrente, insieme al sorvegliante di EC, il ricorrente ammetteva che la discussione aveva ad oggetto la carica del carrello
(teste ), la referente parlava anche con il sig. che le diceva di aver Tes_2 Tes_1
preso il caffè con il ricorrente, che poi si avvicinavano al caricabatterie per prendere il carrello, incontravano il sig. e i due iniziavano a discutere (teste CP_2
); Tes_2
il ricorrente manifestava problemi con tutti i colleghi, secondo lui non lavoravano, non erano adatti o gli lasciavano il carrello scarico, Movitec Service aveva spostato alcuni dipendenti in altri reparti, aveva preferito lasciare il ricorrente alla raccolta differenziata perché lì lavorava soltanto un dipendente per turno, ed anche perché conosceva il reparto, la referente gli aveva chiesto di non impossessarsi di un singolo pagina 5 di 7 carrello, in quanto non c'era un'assegnazione del carrello alla persona (teste
), il sig. lavorava nello stesso reparto del ricorrente forse per due Tes_2 CP_2
mesi, il ricorrente gli mandava dei messaggi con parolacce su whatsapp, il teste aveva chiesto di essere spostato di reparto, il ricorrente gli diceva sempre che c'era qualcosa che non andava nelle cose che faceva (teste ); CP_2
il sig. si lamentava che il suo carrello era sempre scarico, ma avrebbe potuto prenderne un altro, previa autorizzazione del dipendente addetto al controllo degli operai, era necessaria l'autorizzazione perché Movitec Service voleva sapere chi stava usando i carrelli a disposizione, il ricorrente diceva che il suo carrello era il 105
(teste ). Il ricorrente si lamentava del collega anche per altri motivi, Tes_3 CP_2
diceva che lasciava la sua postazione piena di rifiuti da spostare, che non lavorava, che stava al cellulare, anche EC sapeva che c'erano problemi tra i due lavoratori, fra febbraio e marzo 2024 la referente di cantiere ed un suo collaboratore monitoravano il fine turno del sig. e verificavano che lavorava regolarmente, le CP_2
postazioni dove doveva smaltire i rifiuti differenziati erano vuote (teste
); Tes_2
il 10 aprile 2024 era stato l'ultimo giorno di lavoro del sig. , aveva lavorato CP_2
nello stabilimento EC per circa quattro mesi, dopo il fatto il suo responsabile gli diceva di non andare più in stabilimento a lavorare (teste ), dopo il 10 aprile CP_2
2024 il sig. non tornava più al lavoro (teste , aveva un contratto a tempo CP_2 Tes_1
determinato cessato qualche giorno dopo (testi , ), aveva un Tes_2 Tes_3
contratto a termine non rinnovato alla scadenza, scadeva forse un mese dopo (teste
), in Pronto soccorso gli davano una prognosi di 15 giorni (teste ); CP_2 Tes_2
gli addebiti contestati risultavano provati;
è irrilevante la circostanza che il 10 aprile 2024 il ricorrente abbia regolarmente svolto il proprio turno di lavoro. Il sig. si era ormai allontanato dallo CP_2
stabilimento e quindi non c'erano esigenze immediate di tutela della vittima pagina 6 di 7 dell'aggressione. Movitec Service il giorno successivo informava per iscritto la società datrice di lavoro, cosicché al ricorrente veniva impedito l'ingresso in stabilimento. Altrettanto irrilevante appariva la circostanza che anche il sig. sia CP_2
stato licenziato (come affermato in corso di causa dalla difesa di parte convenuta), trattandosi di una decisione dettata dai rapporti contrattuali intercorsi con la committenza, dalla quale al massimo può desumersi una valutazione di disvalore nei confronti di entrambi i lavoratori, senza escludere la responsabilità del ricorrente per i fatti a lui addebitati;
la violenza verbale e fisica esercitata nei confronti di un collega, sul posto di lavoro, integra la fattispecie della giusta causa, mentre il ricorrente non forniva alcuna prova che il licenziamento sia stato intimato in quanto fruiva dei permessi ex lege n. 104/1992 per la malattia della propria coniuge;
il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva del ricorrente, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.695,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 27 novembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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