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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/10/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 912/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a Parte_1 P.IVA_1
e difeso/a dall'avv. Salvatore Carluccio
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DERIU NICOLA CP_1 P.IVA_2
Convenuto
CONCLUSIONI: come da dote di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta individuale Parte_1 in persona del l.r.p.t. , conveniva in giudizio la società
[...] Parte_1
Chiedendo; la condanna al pagamento della somma di € 21.744,00 di Controparte_2 cui alle fatture num.16,18,27,28,29,30 dell'anno 2015 per lavori eseguiti in favore della CP_1 nel fabbricato "A" del cantiere di Tortora Via Provinciale- Loc. Poiarelli, di proprietà
[...]
accertarsi e dichiararsi la risoluzione della scrittura privata del 5.6.15 e Controparte_2 dell'annesso contratto di appalto stipulato fra le parti con risarcimento del danno da mancato guadagno e diminuzione patrimoniale da quantificarsi in € 98.000,00; accertarsi e dichiararsi la risoluzione della scrittura privata del 5.6.15 e dell'annesso contratto di appalto stipulato fra le parti e per l'effetto disporre in favore di essa istante il pagamento di una ulteriore somma per mancato utilizzo delle attrezzature rimaste nel cantiere di Tortora per l'esecuzione di nuovi lavori e per la diminuzione patrimoniale conseguente all'assunzione di num. 3 operai rimasti inutilizzati a fronte della mancata esecuzione del contratto in relazione al quale venivano assunti, pari ad € 100.000,00; infine, la restituzione della somma di € 4.000,00 o del doppio della stessa asseritamente versata a titolo di acconto per l'acquisto di un immobile di proprietà della e di cui Controparte_2 al contratto del 5.6.15, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
A sostegno della domanda assumeva;
di non aver ricevuto il pagamento di taluni lavori eseguiti presso il cantiere di Tortora di proprietà la quale non adempiva alla Controparte_2 scrittura privata di compravendita immobili con annesso contratto di appalto intercorso fra le parti e al tempo stesso non consegnava le attrezzature di proprietà e da questa Parte_1 richieste, cagionando danni derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione relativamente al Fabbricato denominato B, oggetto della scrittura privata del 5.6.15 con annesso un contratto di appalto, facendo venir meno per la la possibilità di svolgere Parte_1 ulteriori lavori a favore di terzi, cagionando ciò un mancato guadagno all'attore anche in considerazione della circostanza dell'assunzione di num.3 operai da parte della ditta che Pt_1 sarebbero stati impiegati per i lavori relativi al fabbricato da ristrutturare di proprietà
[...]
e non eseguiti. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la convenuta che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
esplicava altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della a risarcire i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Parte_1 [...]
a causa del mancato godimento dei locali presso cui l'impalcatura e le attrezzature Controparte_2 risultano ancora conservate, alla loro impossibilità di circolazione e vendibilità (nelle more la non ha potuto mettere in commercio siffatti locali) e ciò tenendo conto oltre che degli CP_2 oneri e spese di custodia anche dei normali prezzi di locazione di locali di deposito per tutto il periodo relativo all'occupazione e sino all'attualità, nonchè i danni derivanti dal mancato godimento dei beni, dalla mancata produzione dei frutti da parte degli immobili occupati e ciò considerando la natura normalmente fruttifera degli immobili, il tutto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi, espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva acquisita documentazione ed assunta prova testimoniale, sulle conclusioni formulate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la causa era riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre premettere che riguardo all'esecuzione delle opere afferenti al primo contratto di appalto, la cui esistenza non è in contestazione, manca prova del fatto che la parte attrice abbia percepito le somme di cui all'intimazione e, in generale, manca prova di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione di pagamento di tali somme. In merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del
2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Al riguardo, essendo in contestazione l'esecuzione delle stesse e l'esatta quantificazione/individuazione, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio; il consulente rilevava che “Analizzando la documentazione in atti, si evidenziano le fatture emesse dalla “
[...]
” e i pagamenti effettuati dalla . Parte_1 Controparte_2
In dettaglio la “ ” ha emesso n°13 fatture (la fattura n°8 Parte_1 non è presente in atti) a cui corrispondono n° 14 bonifici tra acconti e saldi, emessi della
,” “ ” ha emesso Controparte_2 Parte_1
n°13 fatture per un totale di € 62.888,01 come anticipato la fattura n°8 non è presente in atti;
- La
, ha effettuato n° 14 pagamenti tra acconti e saldi per un Controparte_2 totale di € 40.214,90; - Le fatture n°: o 27/2015 del 03/11/2015 di 6.163,49 € o 28/2015 del
03/11/2015 di 3.782,90 € o 29/2015 del 04/11/2015 di 1.252,90 € o 29/2015 del 04/11/2015 di
1.423,70 € o 30/2015 del 04/11/2015 di 7.282,00 €. Per un totale di € 20.680,49 non risultano essere pagate. Inoltre, alla fattura n°16 di € 4.316,83 corrisponde un solo acconto di € 2.000,00; Nel complessivo vanta un presunto credito nei confronti della Parte_1 [...]
di: € 20.680,49 + € 2.316,83 = € 22.997,82 I conteggi precedentemente Controparte_2 mostrati si basano sulla documentazione presente in atti, nella fattispecie si basano sulla relazione della Dr. Geom. Inoltre, si osserva che non sono presenti in atti né la fattura n°18 né il Per_1 corrispettivo versato, a tal proposito occorre riportare che sulla relazione Dr. Geom. si Per_1 riporta la dicitura: “si specifica che – nel pagamento della fattura n. 18 dell'4/08/2015 – per questa voce è stato corrisposto un acconto di € 270 + iva (€297,00) pari a €10,00 + iva per ogni ora lavorativa)”. Occorre precisare che molte delle fatture non saldate e non si riferiscono a “LAVORI
EXTRA CONTRATTO”.”Il sottoscritto ritiene, sulla base di quanto ha potuto accertare, che:
1. Vi
è corrispondenza tra i lavori eseguiti e i lavori indicati nelle singole fatture emesse. 2. È stata effettuata una stima sommaria, per quanto possibile, analizzando la documentazione fotografica in atti nonché quella realizzata dal sottoscritto.”, per concludere che “Per il calcolo del corrispettivo spettante alla , per come indicato a pagina 14 del presente Parte_1 elaborato, sulla base della documentazione disponibile in atti, si è potuto stimare un credito di €
22.997,82.”
Pertanto alla luce di tali emergenze deve ritenersi la domanda principale avanzata da parte attrice con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata al pagamento in suo favore della somma di € 22.997,82.
Riguardo alle ulteriori domande di risarcimento del danno e restituzione del materiale ed attrezzatura edile, deve osservarsi che la prima non essendo la compravendita mai perfezionata,
l'asserita perdita economica connessa al valore dell'immobile non risulta adeguatamente provata, il cui onere incombeva evidentemente sulla parte istante ex art. 2697 c.c., la mancata esecuzione dei lavori a fronte dei quali ci sarebbe stata la compravendita non costituisce un danno in re ipsa, nel senso che non può dirsi per ciò solo provato il danno, poiché l'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene e/o vendita del bene, oltre a dover essere concretamente provata era comunque subordinata all'esecuzione della prestazione, esecuzione dei lavori, non effettuata dall'istante medesimo.
Deve infine ritenersi fondata la domanda di restituzione della somma di € 4.000,00 siccome corrisposta dall'attrice per la conclusione del contratto 5.6.2015 al quale tuttavia non veniva data esecuzione;
invero ai sensi dell'art. 2033 c.c., a chi abbia pagato in base ad un contratto privo di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale, spetta il diritto alla ripetizione dell'indebito
(solutio indebiti).
Per quanto concerne la restituzione del materiale, sebbene la presenza dello stesso sui luoghi di cui
è causa nella sua integrità non è stata accertata dal ctu, la stessa oltre ad essere contestata m almeno in parte ammessa dalla stessa convenuta, appare quantomeno verosimile ritenere che la ditta nell'eseguire dei lavori, la cui consistenza ed esecuzione è stata accertata dal ctu, fosse dotata del materiale ed attrezzatura edile necessaria e che la stessa fosse collocata sui luoghi di causa ove stava appunto eseguendo i lavori;
pertanto deve trovare accoglimento la domanda di restituzione del materiale di cui all'elenco prodotto in atti – cfr. all. n. 3.
Alla luce di tali considerazioni, del resto, non può essere condiviso l'assunto di parte convenuta in virtù del quale l'attrice sarebbe onerata della prova della proprietà dei materiali, atteso che la domanda va qualificata in termine di azione personale di restituzione con la quale l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, come avviene nell'azione reale di rivendica, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e quindi può limitarsi alla dimostrazione o dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. Legittimato passivo dell'azione di restituzione di natura personale è colui che detiene il bene senza alcun titolo, non venendo in contestazione l'accertamento del diritto di proprietà sul bene di talchè diversamente da quanto avviene nell'azione di rivendicazione, la prova è meno rigorosa, potendo essere dimostrata la proprietà con ogni mezzo ed anche in via presuntiva (Cass. 12 agosto 2002, n. 12166).
Relativamente, infine alla domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la condanna della
[...]
a risarcire i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Parte_1 Controparte_2
a causa del mancato godimento dei locali presso cui l'impalcatura e le attrezzature risultano ancora conservate, alla loro impossibilità di circolazione e vendibilità. La stessa deve ritenersi infondata atteso che l'ulteriore presenza di attrezzatura e materiali sul cantiere – circostanza ammessa in fatto
– nonché il mancato completamento dei lavori così da rendere impossibile il godimento dei locali risultano imputabili esclusivamente alla convenuta ed al di lei inadempimento, per come accertato dal ctu, che se evidentemente avesse adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento avrebbe verosimilmente consentito l'ultimazione dei lavori, la rimozione delle attrezzature dal cantiere e la derivante fruizione degli immobili medesimi.
Le spese del giudizio così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in persona del giudice dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 22.997,82 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) NN parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di €
4.000,00;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale;
4) NN parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del giudizio che si liquidano in € 759,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte convenuta.
Paola, 10.10.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 912/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a Parte_1 P.IVA_1
e difeso/a dall'avv. Salvatore Carluccio
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DERIU NICOLA CP_1 P.IVA_2
Convenuto
CONCLUSIONI: come da dote di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta individuale Parte_1 in persona del l.r.p.t. , conveniva in giudizio la società
[...] Parte_1
Chiedendo; la condanna al pagamento della somma di € 21.744,00 di Controparte_2 cui alle fatture num.16,18,27,28,29,30 dell'anno 2015 per lavori eseguiti in favore della CP_1 nel fabbricato "A" del cantiere di Tortora Via Provinciale- Loc. Poiarelli, di proprietà
[...]
accertarsi e dichiararsi la risoluzione della scrittura privata del 5.6.15 e Controparte_2 dell'annesso contratto di appalto stipulato fra le parti con risarcimento del danno da mancato guadagno e diminuzione patrimoniale da quantificarsi in € 98.000,00; accertarsi e dichiararsi la risoluzione della scrittura privata del 5.6.15 e dell'annesso contratto di appalto stipulato fra le parti e per l'effetto disporre in favore di essa istante il pagamento di una ulteriore somma per mancato utilizzo delle attrezzature rimaste nel cantiere di Tortora per l'esecuzione di nuovi lavori e per la diminuzione patrimoniale conseguente all'assunzione di num. 3 operai rimasti inutilizzati a fronte della mancata esecuzione del contratto in relazione al quale venivano assunti, pari ad € 100.000,00; infine, la restituzione della somma di € 4.000,00 o del doppio della stessa asseritamente versata a titolo di acconto per l'acquisto di un immobile di proprietà della e di cui Controparte_2 al contratto del 5.6.15, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
A sostegno della domanda assumeva;
di non aver ricevuto il pagamento di taluni lavori eseguiti presso il cantiere di Tortora di proprietà la quale non adempiva alla Controparte_2 scrittura privata di compravendita immobili con annesso contratto di appalto intercorso fra le parti e al tempo stesso non consegnava le attrezzature di proprietà e da questa Parte_1 richieste, cagionando danni derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione relativamente al Fabbricato denominato B, oggetto della scrittura privata del 5.6.15 con annesso un contratto di appalto, facendo venir meno per la la possibilità di svolgere Parte_1 ulteriori lavori a favore di terzi, cagionando ciò un mancato guadagno all'attore anche in considerazione della circostanza dell'assunzione di num.3 operai da parte della ditta che Pt_1 sarebbero stati impiegati per i lavori relativi al fabbricato da ristrutturare di proprietà
[...]
e non eseguiti. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la convenuta che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
esplicava altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della a risarcire i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Parte_1 [...]
a causa del mancato godimento dei locali presso cui l'impalcatura e le attrezzature Controparte_2 risultano ancora conservate, alla loro impossibilità di circolazione e vendibilità (nelle more la non ha potuto mettere in commercio siffatti locali) e ciò tenendo conto oltre che degli CP_2 oneri e spese di custodia anche dei normali prezzi di locazione di locali di deposito per tutto il periodo relativo all'occupazione e sino all'attualità, nonchè i danni derivanti dal mancato godimento dei beni, dalla mancata produzione dei frutti da parte degli immobili occupati e ciò considerando la natura normalmente fruttifera degli immobili, il tutto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi, espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva acquisita documentazione ed assunta prova testimoniale, sulle conclusioni formulate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la causa era riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre premettere che riguardo all'esecuzione delle opere afferenti al primo contratto di appalto, la cui esistenza non è in contestazione, manca prova del fatto che la parte attrice abbia percepito le somme di cui all'intimazione e, in generale, manca prova di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione di pagamento di tali somme. In merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del
2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Al riguardo, essendo in contestazione l'esecuzione delle stesse e l'esatta quantificazione/individuazione, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio; il consulente rilevava che “Analizzando la documentazione in atti, si evidenziano le fatture emesse dalla “
[...]
” e i pagamenti effettuati dalla . Parte_1 Controparte_2
In dettaglio la “ ” ha emesso n°13 fatture (la fattura n°8 Parte_1 non è presente in atti) a cui corrispondono n° 14 bonifici tra acconti e saldi, emessi della
,” “ ” ha emesso Controparte_2 Parte_1
n°13 fatture per un totale di € 62.888,01 come anticipato la fattura n°8 non è presente in atti;
- La
, ha effettuato n° 14 pagamenti tra acconti e saldi per un Controparte_2 totale di € 40.214,90; - Le fatture n°: o 27/2015 del 03/11/2015 di 6.163,49 € o 28/2015 del
03/11/2015 di 3.782,90 € o 29/2015 del 04/11/2015 di 1.252,90 € o 29/2015 del 04/11/2015 di
1.423,70 € o 30/2015 del 04/11/2015 di 7.282,00 €. Per un totale di € 20.680,49 non risultano essere pagate. Inoltre, alla fattura n°16 di € 4.316,83 corrisponde un solo acconto di € 2.000,00; Nel complessivo vanta un presunto credito nei confronti della Parte_1 [...]
di: € 20.680,49 + € 2.316,83 = € 22.997,82 I conteggi precedentemente Controparte_2 mostrati si basano sulla documentazione presente in atti, nella fattispecie si basano sulla relazione della Dr. Geom. Inoltre, si osserva che non sono presenti in atti né la fattura n°18 né il Per_1 corrispettivo versato, a tal proposito occorre riportare che sulla relazione Dr. Geom. si Per_1 riporta la dicitura: “si specifica che – nel pagamento della fattura n. 18 dell'4/08/2015 – per questa voce è stato corrisposto un acconto di € 270 + iva (€297,00) pari a €10,00 + iva per ogni ora lavorativa)”. Occorre precisare che molte delle fatture non saldate e non si riferiscono a “LAVORI
EXTRA CONTRATTO”.”Il sottoscritto ritiene, sulla base di quanto ha potuto accertare, che:
1. Vi
è corrispondenza tra i lavori eseguiti e i lavori indicati nelle singole fatture emesse. 2. È stata effettuata una stima sommaria, per quanto possibile, analizzando la documentazione fotografica in atti nonché quella realizzata dal sottoscritto.”, per concludere che “Per il calcolo del corrispettivo spettante alla , per come indicato a pagina 14 del presente Parte_1 elaborato, sulla base della documentazione disponibile in atti, si è potuto stimare un credito di €
22.997,82.”
Pertanto alla luce di tali emergenze deve ritenersi la domanda principale avanzata da parte attrice con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata al pagamento in suo favore della somma di € 22.997,82.
Riguardo alle ulteriori domande di risarcimento del danno e restituzione del materiale ed attrezzatura edile, deve osservarsi che la prima non essendo la compravendita mai perfezionata,
l'asserita perdita economica connessa al valore dell'immobile non risulta adeguatamente provata, il cui onere incombeva evidentemente sulla parte istante ex art. 2697 c.c., la mancata esecuzione dei lavori a fronte dei quali ci sarebbe stata la compravendita non costituisce un danno in re ipsa, nel senso che non può dirsi per ciò solo provato il danno, poiché l'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene e/o vendita del bene, oltre a dover essere concretamente provata era comunque subordinata all'esecuzione della prestazione, esecuzione dei lavori, non effettuata dall'istante medesimo.
Deve infine ritenersi fondata la domanda di restituzione della somma di € 4.000,00 siccome corrisposta dall'attrice per la conclusione del contratto 5.6.2015 al quale tuttavia non veniva data esecuzione;
invero ai sensi dell'art. 2033 c.c., a chi abbia pagato in base ad un contratto privo di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale, spetta il diritto alla ripetizione dell'indebito
(solutio indebiti).
Per quanto concerne la restituzione del materiale, sebbene la presenza dello stesso sui luoghi di cui
è causa nella sua integrità non è stata accertata dal ctu, la stessa oltre ad essere contestata m almeno in parte ammessa dalla stessa convenuta, appare quantomeno verosimile ritenere che la ditta nell'eseguire dei lavori, la cui consistenza ed esecuzione è stata accertata dal ctu, fosse dotata del materiale ed attrezzatura edile necessaria e che la stessa fosse collocata sui luoghi di causa ove stava appunto eseguendo i lavori;
pertanto deve trovare accoglimento la domanda di restituzione del materiale di cui all'elenco prodotto in atti – cfr. all. n. 3.
Alla luce di tali considerazioni, del resto, non può essere condiviso l'assunto di parte convenuta in virtù del quale l'attrice sarebbe onerata della prova della proprietà dei materiali, atteso che la domanda va qualificata in termine di azione personale di restituzione con la quale l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, come avviene nell'azione reale di rivendica, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e quindi può limitarsi alla dimostrazione o dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. Legittimato passivo dell'azione di restituzione di natura personale è colui che detiene il bene senza alcun titolo, non venendo in contestazione l'accertamento del diritto di proprietà sul bene di talchè diversamente da quanto avviene nell'azione di rivendicazione, la prova è meno rigorosa, potendo essere dimostrata la proprietà con ogni mezzo ed anche in via presuntiva (Cass. 12 agosto 2002, n. 12166).
Relativamente, infine alla domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la condanna della
[...]
a risarcire i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Parte_1 Controparte_2
a causa del mancato godimento dei locali presso cui l'impalcatura e le attrezzature risultano ancora conservate, alla loro impossibilità di circolazione e vendibilità. La stessa deve ritenersi infondata atteso che l'ulteriore presenza di attrezzatura e materiali sul cantiere – circostanza ammessa in fatto
– nonché il mancato completamento dei lavori così da rendere impossibile il godimento dei locali risultano imputabili esclusivamente alla convenuta ed al di lei inadempimento, per come accertato dal ctu, che se evidentemente avesse adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento avrebbe verosimilmente consentito l'ultimazione dei lavori, la rimozione delle attrezzature dal cantiere e la derivante fruizione degli immobili medesimi.
Le spese del giudizio così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in persona del giudice dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 22.997,82 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) NN parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di €
4.000,00;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale;
4) NN parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del giudizio che si liquidano in € 759,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte convenuta.
Paola, 10.10.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli