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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5097/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Colombia), il 18/08/1993, residente in [...]16 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Sonia Borgese (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
IL (Ecuador), il 31/01/1996, residente in [...], Vico Stella n. 6/13 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Paola Turarolo (C.F. ), che C.F._4
lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 19/12/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi Parte_2
reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. Dare atto che i coniugi vivono separatamente
2. Dare atto della autosufficienza economica delle parti e della conseguente non necessità di provvedere in ordine all'assegno di mantenimento. 3. Dare infine atto che i coniugi hanno regolato ogni rapporto patrimoniale e reciproca pretesa di dare e avere.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2019, Numero 376, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Colombia), il 18/08/1993, residente in [...]16 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Sonia Borgese (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
IL (Ecuador), il 31/01/1996, residente in [...], Vico Stella n. 6/13 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Paola Turarolo (C.F. ), che C.F._4
lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 19/12/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi Parte_2
reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. Dare atto che i coniugi vivono separatamente
2. Dare atto della autosufficienza economica delle parti e della conseguente non necessità di provvedere in ordine all'assegno di mantenimento. 3. Dare infine atto che i coniugi hanno regolato ogni rapporto patrimoniale e reciproca pretesa di dare e avere.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2019, Numero 376, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca