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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 694/2021 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sul minore nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Monica C.F._3
Catalano (P.E.C.: ; Email_1 appellanti contro
Controparte_1
(P.I. - C.F. ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.
DI RA (P.E.C.: ; Email_2 appellata
e nei confronti di pagina 1 di 10 in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato, ai soli fini della notifica dell'atto di appello, presso lo studio dell'avv. Sergio Palesano ( alermo.it); Email_3 CP_2
appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1309/2021 pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data
24/3/2021;
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
«VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- Disattese e respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese.
-in via preliminare, per i motivi di cui in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, in via principale, in accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza n.
1309/2021 del 24.3.2021, notificata, ai sensi dell'art. 3 bis legge 21.1.1994 n. 53 e successive modifiche, in data 25.3.2021 resa dal Tribunale di Palermo – sezione terza civile - G.I. Dott.ssa
NG NO – nell'ambito del processo civile iscritto al n. RG. 3295/2018 vertito tra i sigg.ri
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore , il e l' Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
ritenere e dichiarare erronea la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria,
[...]
ritenendola sfornita di prova, per asserita mancanza di specificità delle prove richieste, e condannato gli stessi al pagamento delle spese di lite;
- conseguentemente:
- ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità della Controparte_4
in persona del legale rapp.te pro tempore, per le lesioni, patrimoniali e non subiti dal minore
[...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 e 2043 c.c.; Persona_1
- per l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_4 rapp.te pro tempore,al risarcimento di tutti i danni in favore degli attori n.q. nella misura di euro
pagina 2 di 10 93.922,90 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in seguito ad espletanda ctu medico legale che si chiede sin da ora disporsi, al fine di valutare e quantificare i postumi invalidanti residuati in capo al minore in dipendenza dell'evento, oltre gli interessi legali dall'occorso al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
- condannare la al pagamento delle spese di Controparte_4 entrambi i gradi del giudizio;
- dichiarare la compensazione totale delle spese del giudizio di primo grado tra gli attori e il
[...]
; CP_2
In via istruttoria si insiste affinchè Codesta Corte ammetta le prove testimoniali richieste nel primo grado, con la memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., inopinatamente rigettate dal Giudice di prime cure e di seguito pedissequamente riportate:
“In via istruttoria si chiede:
a)prova testimoniale con i sigg.ri , nata a [...] addì 11.04.1986, ivi residente in [...]
Via Conte Federico n. 179/I, e nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
PP TR n. 116; sui seguenti capitoli:
1. “Vero è che in data 13.04.2017, alle ore 11,30 circa, mi trovavo all'interno della Villa denominata
“Parco della salute”, adiacente al Foro Italico, in CP_2
2. “Vero è la villa, sita sul lungomare foro italico di fronte Porta Felice (accanto al ), sorge CP_5 su un area verde nell'ex palmeto, ed ha due ingressi liberi aperti al pubblico”;
3. “Vero è che lo stesso giorno (13.04.2017) alla medesima ora 11,30 circa il minore
[...]
si trovava, in compagnia dei genitori presso la villa”; Persona_1
4. “Vero è che il piccolo giocava con altri bambini”; Per_1
5. “Vero è noi genitori ci trovavamo in gruppo di fronte ai bambini intenti ad osservarli”;
6. “Vero è che il piccolo mentre saliva su uno dei giochi di legno presente nella area/giochi Per_1 attrezzata della suddetta villa (c.d. ponte in legno), cadeva per terra”;
7. “Vero è che in esito alla caduta ci avvicinavamo al gioco e verificavamo che alcune travi del ponte in legno non erano fissate alla struttura”;
8. “Vero è che il piccolo rovinava per terra dall'alto e si procurava gravi lesioni”; Per_1
9. “Vero è che sull'attrezzo stesso non vi era alcun cartello e/o segnalazione che segnalava il “non utilizzo” ed era nella disponibilità dei bambini;
pagina 3 di 10 b) ammettere ctu medico legale al fine di accertare i postumi invalidati residuati in capo al minore e il nesso di causalità tra e lesioni e l'evento dannoso, in particolare con una caduta dal ponte in legno sito ad una altezza di circa 2 metri”»; per PROMOZIONE SOCIALE Controparte_1
RICONOSCIUTA:
«VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigettare l'appello proposto nei confronti della Controparte_1
perché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la “sentenza n.
[...]
1309/2021” resa dal Tribunale Civile di Palermo il “24.03.2021».
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 16/2/2018 e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
convenivano in giudizio il , chiedendo che ne Persona_1 Controparte_2 venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità, ex artt. 2051 e 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorso al minore in data 13/4/2017, alle ore 11,30 circa, mentre giocava presso la “Villa Comunale” denominata “Parco della salute”, adiacente al Foro Italico, in
. CP_2
1.1. Precisavano gli attori che nelle predette circostanze di tempo e di luogo il minore, sotto la loro vigilanza, durante la salita su uno dei giochi di legno presente nell'area giochi attrezzata della villa, a causa di un «danno strutturale» (costituito dal mancato corretto ancoraggio di alcune travi alla struttura), era rovinato al suolo da un'altezza di circa due metri, procurandosi così gravi lesioni.
1.2. Deducevano gli attori, inoltre, che, a seguito della rovinosa caduta, il bambino aveva riportato “frattura spiroide tibia sinistra, frattura perone al 1/3 prossimale, frattura composta della metafisi distale del radio e dell'ulna sinistra, infrazione della VI costa di sinistra” (lesioni diagnosticate presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa
Sofia – Cervello di , in cui il bambino era stato condotto a mezzo di ambulanza CP_2
118).
pagina 4 di 10 1.3. e , nella spiegata qualità, chiedevano quindi la Parte_1 Parte_2 condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio (danno Controparte_2 biologico, invalidità temporanea e danno morale), quantificati in complessivi euro
93.922,90, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
2. Instaurato il contraddittorio, il , costituitosi in giudizio, eccepiva, Controparte_2 preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, rappresentando che l'area su cui sorge il parco faceva parte del demanio marittimo ed era gestita dall
[...]
; in via subordinata, chiedeva che le domande Controparte_1 attoree venissero dichiarate inammissibili o comunque rigettate con qualsiasi altra statuizione;
in ulteriore subordine, il convenuto chiedeva che venisse riconosciuta l'imputabilità del sinistro a colpa dell'infortunato.
3. All'udienza del 26/9/2018 il G.I. autorizzava gli attori a chiamare in causa l , che, pur regolarmente citata, Controparte_1 con atto di chiamata in causa notificato il 30/10/2018, si costituiva soltanto dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con comparsa depositata telematicamente il 30/6/2020.
3.1. La terza chiamata, preliminarmente, rappresentava di non essersi potuta costituire nei termini a causa dell'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo, che eccepiva in via preliminare, chiedendo che venisse disposta una nuova notifica o che venisse rimessa in termini per chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, al fine di essere garantita e manlevata;
nel merito, la terza chiamata chiedeva che venissero rigettate tutte le domande ex adverso spiegate, poiché generiche (non era stato precisato, infatti, in quale gioco del parco si fosse verificata la caduta) e comunque infondate (dovendo presumersi, in base alla riferita caduta dall'altezza di due metri, che si trattasse di un gioco inibito all'età del minore e facente parte del circuito riservato Per_1 ai ragazzi di età superiore a tredici anni, come da prescrizioni precisate nei cartelli esposti nel parco). In subordine, in caso di riconoscimento della propria responsabilità, la terza chiamata chiedeva che venisse riconosciuto il concorso colposo dei genitori del minore pagina 5 di 10 nella causazione dell'evento, ex art. 1227 c.c., stante la loro mancata vigilanza sul figlio, e venisse conseguentemente ridotto l'importo del risarcimento.
5. Con ordinanza del 29/10/2020 venivano rigettate la richiesta di rimessione in termini formulata dall e la richiesta di prove orali articolata dagli Controparte_1 attori. La causa veniva quindi istruita con la sola produzione documentale.
6. Con sentenza del 24/3/2021 il Tribunale di Palermo: rigettava l'eccezione di nullità della notifica, sollevata dalla terza chiamata;
dichiarava il difetto di legittimazione passiva del;
rigettava la domanda attorea nei confronti dell Controparte_2 [...]
e condannava e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite in favore del e
[...] Controparte_2 dell . Controparte_1
6.1. In particolare, il Giudice di primo grado confermava l'ordinanza di rigetto delle prove orali articolate dagli attori, evidenziando che «la prova testimoniale (…), anche ove i testi dovessero confermare le circostanze dedotte nei capitoli, non consentirebbe di ricostruire il sinistro e di inquadrare giuridicamente la fattispecie in assenza della riproduzione fotografica dell'attrezzo che si assume come res pericolosa in custodia», avuto anche riguardo al fatto che, per quanto dedotto dall , i circuiti erano differenziati per età (circostanza questa non Controparte_1 contestata da parte attrice nelle difese immediatamente successive, costituite dalle note di trattazione scritta del 27/10/2020), che le allegazioni degli attori, sul punto, erano state del tutto generiche, e che non era stata prodotta alcuna fotografia idonea ad identificare da quale attrezzo fosse caduto il minore.
7. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 16/4/2021,
e , in proprio e nella qualità, hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
8. Si è costituita l , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e rilevando che, nell'insistere nei mezzi istruttori articolati in primo grado, gli appellanti hanno indicato una diversa formulazione del capitolo di prova testimoniale n. 6.
8. Il , pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
pagina 6 di 10 9. Sostituita l'udienza del giorno 4/6/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 10/6/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
10. Con il primo motivo di appello e hanno Parte_1 Parte_2 censurato la sentenza per “violazione degli art. 230 e 244 c.p.c. – erronea valutazione delle prove richieste – mancata valutazione dei mezzi di prova in relazione alle deduzioni di parte convenuta”, deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non ritenere soddisfatto il requisito della specificità dei fatti oggetto della prova testimoniale, rigettando, conseguentemente, la domanda attrice, ritenuta generica e sfornita di prova.
10.1. Nello specifico, gli appellanti hanno dedotto che, da un lato, i capitoli di prova testimoniale, contenuti nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., risultano essere stati redatti nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 244 c.p.c. (contenendo infatti l'indicazione dell'avvenimento storico da provare, sufficientemente localizzato nel tempo, nel luogo e nel suo svolgimento); dall'altro, che tutte le precisazioni contenute nella memoria istruttoria (la caduta dall'altezza di due metri, il distacco delle travi in legno) hanno consentito all , in ogni caso, di Controparte_1 individuare l'attrezzo (in quanto unico presente nel parco con tali caratteristiche strutturali) e avrebbero potuto consentire ai testi presenti al momento del sinistro di individuare la “res pericolosa”, pur in assenza di documentazione fotografica.
10.2. e , inoltre, hanno lamentato che, nonostante Parte_1 Parte_2
uno dei capitoli di prova fosse formulato in modo tale da dare atto dell'assenza sul gioco di alcun cartello e/o segnalazione che ne vietasse l'utilizzo ai minori di anni tredici e, in ogni caso, che il gioco era nella disponibilità di tutti i bambini, il Giudice di primo grado ha ritenuto non contestate le deduzioni dell secondo cui i circuiti erano CP_1
differenziati per età e il minore (di anni nove al momento dell'evento) non avrebbe potuto utilizzare l'attrezzo di cui trattasi, perché collocato in un'area del parco denominata
“percorso vita”, inibita ai minori di anni tredici.
11. Il motivo è infondato.
È necessario premettere che, come rilevato dalla parte appellata nella comparsa di costituzione, la formulazione del capitolo di prova testimoniale n. 6 riportato nelle pagina 7 di 10 conclusioni dell'atto di appello [“Vero è che il piccolo mentre saliva su uno dei giochi di Per_1
legno presente nella area/giochi attrezzata della suddetta villa (c.d. ponte in legno), cadeva per terra”]
è diversa da quella indicata nella memoria istruttoria depositata il 21/11/2019 [“Vero è che il piccolo mentre saliva su uno dei giochi di legno presente nella area/giochi attrezzata della Per_1
suddetta villa, cadeva per terra”].
Posta l'inammissibilità della nuova formulazione del capitolo di prova e avuto riguardo, quindi, esclusivamente ai capitoli di prova testimoniale tempestivamente articolati in primo grado, la sentenza impugnata è immune da censure.
Ed invero, la prova testimoniale articolata in primo grado riflette la genericità della formulazione della domanda degli attori, che hanno fatto riferimento a “uno dei giochi di legno presente nella area/giochi attrezzata della suddetta villa”, impedendo finanche l'articolazione di una puntuale difesa alla odierna appellata [cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione: “Si precisa sin d'ora come, nel caso di specie, tuttavia, in ragione della indeterminatezza delle circostanze e, soprattutto, della omessa indicazione dell'attrezzo di gioco utilizzato al momento della verificazione del sinistro, risulti particolarmente arduo - se non impossibile - comprendere le esatte dinamiche dell'evento occorso al minore e, per ciò che Per_1
rileva ai nostri fini, la responsabilità nella determinazione dell'evento non può certamente ascriversi all'associazione”].
È rimasta effettivamente priva di contestazione, nella prima difesa utile successiva alla costituzione dell , poi, la circostanza allegata dall CP_1 Controparte_1
secondo cui i circuiti di gioco erano differenziati per età (circostanza che,
[...] contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, non potrebbe in ogni caso essere smentita dai testimoni chiamati a rispondere sul capitolo n. 9).
A fronte di tale genericità, sia nell'allegazione della causa petendi che nell'articolazione della prova testimoniale, merita integrale conferma l'argomentazione del Giudice di primo grado, secondo cui «la prova testimoniale che precede, anche ove i testi dovessero confermare le circostanze dedotte nei capitoli, non consentirebbe di ricostruire il sinistro e di inquadrare giuridicamente la fattispecie in assenza della riproduzione fotografica dell'attrezzo che si assume come res pericolosa in custodia», tenuto conto anche della dichiarata inutilizzabilità della produzione fotografica versata in atti dall'Associazione appellata.
pagina 8 di 10 12. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano la “violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”, evidenziando che la condanna operata dal Giudice di prime cure risulterebbe del tutto “esorbitante e spropositata soprattutto in considerazione della assoluta situazione di indigenza delle parti che (anche per il presente grado del giudizio) sono stati costretti a chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello).
13. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Avuto riguardo, infatti, al valore dichiarato della causa (euro 93.922,90) l'importo liquidato a titolo di spese di lite (euro 5.635,00 per l'Associazione ed euro 2.817,50 per il
, erroneamente convenuto in giudizio dagli attori) deve ritenersi Controparte_2 congruo, risultando anzi inferiore, quanto all ai parametri minimi previsti, CP_1 per quattro fasi, dal D.M. n. 55/2014.
14. Le spese di lite del presente giudizio, nel rapporto tra le parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti e il , non costituito, le spese Controparte_2 di lite vanno dichiarate irripetibili.
15. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002 -
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 nei confronti del e di “ Controparte_2 Controparte_1
Riconosciuta, avverso la sentenza n. 1309/2021 del 24 marzo 2021
[...]
del Tribunale di Palermo, che conferma;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore di “ Controparte_1
, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in
[...]
complessivi euro 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del . Controparte_2
pagina 9 di 10 - dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 694/2021 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sul minore nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Monica C.F._3
Catalano (P.E.C.: ; Email_1 appellanti contro
Controparte_1
(P.I. - C.F. ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.
DI RA (P.E.C.: ; Email_2 appellata
e nei confronti di pagina 1 di 10 in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato, ai soli fini della notifica dell'atto di appello, presso lo studio dell'avv. Sergio Palesano ( alermo.it); Email_3 CP_2
appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1309/2021 pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data
24/3/2021;
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
«VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- Disattese e respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese.
-in via preliminare, per i motivi di cui in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, in via principale, in accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza n.
1309/2021 del 24.3.2021, notificata, ai sensi dell'art. 3 bis legge 21.1.1994 n. 53 e successive modifiche, in data 25.3.2021 resa dal Tribunale di Palermo – sezione terza civile - G.I. Dott.ssa
NG NO – nell'ambito del processo civile iscritto al n. RG. 3295/2018 vertito tra i sigg.ri
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore , il e l' Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
ritenere e dichiarare erronea la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria,
[...]
ritenendola sfornita di prova, per asserita mancanza di specificità delle prove richieste, e condannato gli stessi al pagamento delle spese di lite;
- conseguentemente:
- ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità della Controparte_4
in persona del legale rapp.te pro tempore, per le lesioni, patrimoniali e non subiti dal minore
[...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 e 2043 c.c.; Persona_1
- per l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_4 rapp.te pro tempore,al risarcimento di tutti i danni in favore degli attori n.q. nella misura di euro
pagina 2 di 10 93.922,90 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in seguito ad espletanda ctu medico legale che si chiede sin da ora disporsi, al fine di valutare e quantificare i postumi invalidanti residuati in capo al minore in dipendenza dell'evento, oltre gli interessi legali dall'occorso al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
- condannare la al pagamento delle spese di Controparte_4 entrambi i gradi del giudizio;
- dichiarare la compensazione totale delle spese del giudizio di primo grado tra gli attori e il
[...]
; CP_2
In via istruttoria si insiste affinchè Codesta Corte ammetta le prove testimoniali richieste nel primo grado, con la memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., inopinatamente rigettate dal Giudice di prime cure e di seguito pedissequamente riportate:
“In via istruttoria si chiede:
a)prova testimoniale con i sigg.ri , nata a [...] addì 11.04.1986, ivi residente in [...]
Via Conte Federico n. 179/I, e nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
PP TR n. 116; sui seguenti capitoli:
1. “Vero è che in data 13.04.2017, alle ore 11,30 circa, mi trovavo all'interno della Villa denominata
“Parco della salute”, adiacente al Foro Italico, in CP_2
2. “Vero è la villa, sita sul lungomare foro italico di fronte Porta Felice (accanto al ), sorge CP_5 su un area verde nell'ex palmeto, ed ha due ingressi liberi aperti al pubblico”;
3. “Vero è che lo stesso giorno (13.04.2017) alla medesima ora 11,30 circa il minore
[...]
si trovava, in compagnia dei genitori presso la villa”; Persona_1
4. “Vero è che il piccolo giocava con altri bambini”; Per_1
5. “Vero è noi genitori ci trovavamo in gruppo di fronte ai bambini intenti ad osservarli”;
6. “Vero è che il piccolo mentre saliva su uno dei giochi di legno presente nella area/giochi Per_1 attrezzata della suddetta villa (c.d. ponte in legno), cadeva per terra”;
7. “Vero è che in esito alla caduta ci avvicinavamo al gioco e verificavamo che alcune travi del ponte in legno non erano fissate alla struttura”;
8. “Vero è che il piccolo rovinava per terra dall'alto e si procurava gravi lesioni”; Per_1
9. “Vero è che sull'attrezzo stesso non vi era alcun cartello e/o segnalazione che segnalava il “non utilizzo” ed era nella disponibilità dei bambini;
pagina 3 di 10 b) ammettere ctu medico legale al fine di accertare i postumi invalidati residuati in capo al minore e il nesso di causalità tra e lesioni e l'evento dannoso, in particolare con una caduta dal ponte in legno sito ad una altezza di circa 2 metri”»; per PROMOZIONE SOCIALE Controparte_1
RICONOSCIUTA:
«VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigettare l'appello proposto nei confronti della Controparte_1
perché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la “sentenza n.
[...]
1309/2021” resa dal Tribunale Civile di Palermo il “24.03.2021».
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 16/2/2018 e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
convenivano in giudizio il , chiedendo che ne Persona_1 Controparte_2 venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità, ex artt. 2051 e 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorso al minore in data 13/4/2017, alle ore 11,30 circa, mentre giocava presso la “Villa Comunale” denominata “Parco della salute”, adiacente al Foro Italico, in
. CP_2
1.1. Precisavano gli attori che nelle predette circostanze di tempo e di luogo il minore, sotto la loro vigilanza, durante la salita su uno dei giochi di legno presente nell'area giochi attrezzata della villa, a causa di un «danno strutturale» (costituito dal mancato corretto ancoraggio di alcune travi alla struttura), era rovinato al suolo da un'altezza di circa due metri, procurandosi così gravi lesioni.
1.2. Deducevano gli attori, inoltre, che, a seguito della rovinosa caduta, il bambino aveva riportato “frattura spiroide tibia sinistra, frattura perone al 1/3 prossimale, frattura composta della metafisi distale del radio e dell'ulna sinistra, infrazione della VI costa di sinistra” (lesioni diagnosticate presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa
Sofia – Cervello di , in cui il bambino era stato condotto a mezzo di ambulanza CP_2
118).
pagina 4 di 10 1.3. e , nella spiegata qualità, chiedevano quindi la Parte_1 Parte_2 condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio (danno Controparte_2 biologico, invalidità temporanea e danno morale), quantificati in complessivi euro
93.922,90, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
2. Instaurato il contraddittorio, il , costituitosi in giudizio, eccepiva, Controparte_2 preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, rappresentando che l'area su cui sorge il parco faceva parte del demanio marittimo ed era gestita dall
[...]
; in via subordinata, chiedeva che le domande Controparte_1 attoree venissero dichiarate inammissibili o comunque rigettate con qualsiasi altra statuizione;
in ulteriore subordine, il convenuto chiedeva che venisse riconosciuta l'imputabilità del sinistro a colpa dell'infortunato.
3. All'udienza del 26/9/2018 il G.I. autorizzava gli attori a chiamare in causa l , che, pur regolarmente citata, Controparte_1 con atto di chiamata in causa notificato il 30/10/2018, si costituiva soltanto dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con comparsa depositata telematicamente il 30/6/2020.
3.1. La terza chiamata, preliminarmente, rappresentava di non essersi potuta costituire nei termini a causa dell'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo, che eccepiva in via preliminare, chiedendo che venisse disposta una nuova notifica o che venisse rimessa in termini per chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, al fine di essere garantita e manlevata;
nel merito, la terza chiamata chiedeva che venissero rigettate tutte le domande ex adverso spiegate, poiché generiche (non era stato precisato, infatti, in quale gioco del parco si fosse verificata la caduta) e comunque infondate (dovendo presumersi, in base alla riferita caduta dall'altezza di due metri, che si trattasse di un gioco inibito all'età del minore e facente parte del circuito riservato Per_1 ai ragazzi di età superiore a tredici anni, come da prescrizioni precisate nei cartelli esposti nel parco). In subordine, in caso di riconoscimento della propria responsabilità, la terza chiamata chiedeva che venisse riconosciuto il concorso colposo dei genitori del minore pagina 5 di 10 nella causazione dell'evento, ex art. 1227 c.c., stante la loro mancata vigilanza sul figlio, e venisse conseguentemente ridotto l'importo del risarcimento.
5. Con ordinanza del 29/10/2020 venivano rigettate la richiesta di rimessione in termini formulata dall e la richiesta di prove orali articolata dagli Controparte_1 attori. La causa veniva quindi istruita con la sola produzione documentale.
6. Con sentenza del 24/3/2021 il Tribunale di Palermo: rigettava l'eccezione di nullità della notifica, sollevata dalla terza chiamata;
dichiarava il difetto di legittimazione passiva del;
rigettava la domanda attorea nei confronti dell Controparte_2 [...]
e condannava e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite in favore del e
[...] Controparte_2 dell . Controparte_1
6.1. In particolare, il Giudice di primo grado confermava l'ordinanza di rigetto delle prove orali articolate dagli attori, evidenziando che «la prova testimoniale (…), anche ove i testi dovessero confermare le circostanze dedotte nei capitoli, non consentirebbe di ricostruire il sinistro e di inquadrare giuridicamente la fattispecie in assenza della riproduzione fotografica dell'attrezzo che si assume come res pericolosa in custodia», avuto anche riguardo al fatto che, per quanto dedotto dall , i circuiti erano differenziati per età (circostanza questa non Controparte_1 contestata da parte attrice nelle difese immediatamente successive, costituite dalle note di trattazione scritta del 27/10/2020), che le allegazioni degli attori, sul punto, erano state del tutto generiche, e che non era stata prodotta alcuna fotografia idonea ad identificare da quale attrezzo fosse caduto il minore.
7. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 16/4/2021,
e , in proprio e nella qualità, hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
8. Si è costituita l , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e rilevando che, nell'insistere nei mezzi istruttori articolati in primo grado, gli appellanti hanno indicato una diversa formulazione del capitolo di prova testimoniale n. 6.
8. Il , pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
pagina 6 di 10 9. Sostituita l'udienza del giorno 4/6/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 10/6/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
10. Con il primo motivo di appello e hanno Parte_1 Parte_2 censurato la sentenza per “violazione degli art. 230 e 244 c.p.c. – erronea valutazione delle prove richieste – mancata valutazione dei mezzi di prova in relazione alle deduzioni di parte convenuta”, deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non ritenere soddisfatto il requisito della specificità dei fatti oggetto della prova testimoniale, rigettando, conseguentemente, la domanda attrice, ritenuta generica e sfornita di prova.
10.1. Nello specifico, gli appellanti hanno dedotto che, da un lato, i capitoli di prova testimoniale, contenuti nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., risultano essere stati redatti nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 244 c.p.c. (contenendo infatti l'indicazione dell'avvenimento storico da provare, sufficientemente localizzato nel tempo, nel luogo e nel suo svolgimento); dall'altro, che tutte le precisazioni contenute nella memoria istruttoria (la caduta dall'altezza di due metri, il distacco delle travi in legno) hanno consentito all , in ogni caso, di Controparte_1 individuare l'attrezzo (in quanto unico presente nel parco con tali caratteristiche strutturali) e avrebbero potuto consentire ai testi presenti al momento del sinistro di individuare la “res pericolosa”, pur in assenza di documentazione fotografica.
10.2. e , inoltre, hanno lamentato che, nonostante Parte_1 Parte_2
uno dei capitoli di prova fosse formulato in modo tale da dare atto dell'assenza sul gioco di alcun cartello e/o segnalazione che ne vietasse l'utilizzo ai minori di anni tredici e, in ogni caso, che il gioco era nella disponibilità di tutti i bambini, il Giudice di primo grado ha ritenuto non contestate le deduzioni dell secondo cui i circuiti erano CP_1
differenziati per età e il minore (di anni nove al momento dell'evento) non avrebbe potuto utilizzare l'attrezzo di cui trattasi, perché collocato in un'area del parco denominata
“percorso vita”, inibita ai minori di anni tredici.
11. Il motivo è infondato.
È necessario premettere che, come rilevato dalla parte appellata nella comparsa di costituzione, la formulazione del capitolo di prova testimoniale n. 6 riportato nelle pagina 7 di 10 conclusioni dell'atto di appello [“Vero è che il piccolo mentre saliva su uno dei giochi di Per_1
legno presente nella area/giochi attrezzata della suddetta villa (c.d. ponte in legno), cadeva per terra”]
è diversa da quella indicata nella memoria istruttoria depositata il 21/11/2019 [“Vero è che il piccolo mentre saliva su uno dei giochi di legno presente nella area/giochi attrezzata della Per_1
suddetta villa, cadeva per terra”].
Posta l'inammissibilità della nuova formulazione del capitolo di prova e avuto riguardo, quindi, esclusivamente ai capitoli di prova testimoniale tempestivamente articolati in primo grado, la sentenza impugnata è immune da censure.
Ed invero, la prova testimoniale articolata in primo grado riflette la genericità della formulazione della domanda degli attori, che hanno fatto riferimento a “uno dei giochi di legno presente nella area/giochi attrezzata della suddetta villa”, impedendo finanche l'articolazione di una puntuale difesa alla odierna appellata [cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione: “Si precisa sin d'ora come, nel caso di specie, tuttavia, in ragione della indeterminatezza delle circostanze e, soprattutto, della omessa indicazione dell'attrezzo di gioco utilizzato al momento della verificazione del sinistro, risulti particolarmente arduo - se non impossibile - comprendere le esatte dinamiche dell'evento occorso al minore e, per ciò che Per_1
rileva ai nostri fini, la responsabilità nella determinazione dell'evento non può certamente ascriversi all'associazione”].
È rimasta effettivamente priva di contestazione, nella prima difesa utile successiva alla costituzione dell , poi, la circostanza allegata dall CP_1 Controparte_1
secondo cui i circuiti di gioco erano differenziati per età (circostanza che,
[...] contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, non potrebbe in ogni caso essere smentita dai testimoni chiamati a rispondere sul capitolo n. 9).
A fronte di tale genericità, sia nell'allegazione della causa petendi che nell'articolazione della prova testimoniale, merita integrale conferma l'argomentazione del Giudice di primo grado, secondo cui «la prova testimoniale che precede, anche ove i testi dovessero confermare le circostanze dedotte nei capitoli, non consentirebbe di ricostruire il sinistro e di inquadrare giuridicamente la fattispecie in assenza della riproduzione fotografica dell'attrezzo che si assume come res pericolosa in custodia», tenuto conto anche della dichiarata inutilizzabilità della produzione fotografica versata in atti dall'Associazione appellata.
pagina 8 di 10 12. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano la “violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”, evidenziando che la condanna operata dal Giudice di prime cure risulterebbe del tutto “esorbitante e spropositata soprattutto in considerazione della assoluta situazione di indigenza delle parti che (anche per il presente grado del giudizio) sono stati costretti a chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello).
13. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Avuto riguardo, infatti, al valore dichiarato della causa (euro 93.922,90) l'importo liquidato a titolo di spese di lite (euro 5.635,00 per l'Associazione ed euro 2.817,50 per il
, erroneamente convenuto in giudizio dagli attori) deve ritenersi Controparte_2 congruo, risultando anzi inferiore, quanto all ai parametri minimi previsti, CP_1 per quattro fasi, dal D.M. n. 55/2014.
14. Le spese di lite del presente giudizio, nel rapporto tra le parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti e il , non costituito, le spese Controparte_2 di lite vanno dichiarate irripetibili.
15. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002 -
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 nei confronti del e di “ Controparte_2 Controparte_1
Riconosciuta, avverso la sentenza n. 1309/2021 del 24 marzo 2021
[...]
del Tribunale di Palermo, che conferma;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore di “ Controparte_1
, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in
[...]
complessivi euro 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del . Controparte_2
pagina 9 di 10 - dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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