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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1237/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZO EP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 1189180 TRIB.CONSORTILI 2020
- ING.PAGAMENTO n. 1189180 TRIB.CONSORTILI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino
e di Area s.r.l., Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione n. 1189180 notificato il 3.1.2025, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 479,73, deducendo, da un lato, l'infondatezza della pretesa creditoria non avendo il Consorzio svolto alcuna attività in favore del fondo “tassato”; dall'altro, il mancato inserimento dell'immobile oggetto di accertamento nel perimetro di contribuenza del Consorzio.
All'udienza del 27.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Inizialmente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (Cass. n. 1180 del 15/05/2013).
Alla luce del suddetto principio, quindi, non solo per le spese particolari ma anche per quelle c.d. generali l'ente impositore era onerato di provare i benefici che l'attività consortile, in concreto, avesse apportato al fondo “tassato”.
In linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato si è posta poi la Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 188/18, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a) della legge della Regione
Calabria n. 11/03 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario.
Ferma restando la necessità che il fondo “tassato” abbia ricevuto un concreto beneficio dall'attività consortile, circostanza ormai pacifica, occorre soffermarsi sull'onere della prova che grava sulle parti in merito al suddetto beneficio.
La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che l'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 13 del
2017 ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2003 statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore" (cfr. ordinanza Cass. n. 19191 del 2021);
e, ancora, che la legge della Regione Calabria n. 11 del 2003, recependo le norme statali, all'art. 17 dispone che "i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24" (cfr. ordinanza
Cass. n. 1952 del 2022); e, infine, che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comportano l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero l'esistenza di un beneficio in favore del fondo “tassato”, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica (cfr. Cass. n. 20359/2021).
Ciò posto, deve rilevarsi che l'atto impugnato riguarda contributi relativi agli anni 2020 e 2021 e, pertanto, sono pienamente applicabili al caso di specie le disposizioni contenute nella legge della Regione Calabria
n. 13 del 2017.
Ebbene, il contribuente ha espressamente eccepito il mancato inserimento degli immobili “tassati” nel perimetro di contribuenza consortile. La controparte, pur in presenza della suddetta contestazione, non ha fornito alcuna prova in ordine alla circostanza messa in discussione dal contribuente.
Ne consegue che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto.
Rimangono assorbite le ulteriori doglianze.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, pertanto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Area s.r.l. e il Consorzio, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, quantificate in euro 300,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZO EP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 1189180 TRIB.CONSORTILI 2020
- ING.PAGAMENTO n. 1189180 TRIB.CONSORTILI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino
e di Area s.r.l., Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione n. 1189180 notificato il 3.1.2025, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 479,73, deducendo, da un lato, l'infondatezza della pretesa creditoria non avendo il Consorzio svolto alcuna attività in favore del fondo “tassato”; dall'altro, il mancato inserimento dell'immobile oggetto di accertamento nel perimetro di contribuenza del Consorzio.
All'udienza del 27.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Inizialmente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (Cass. n. 1180 del 15/05/2013).
Alla luce del suddetto principio, quindi, non solo per le spese particolari ma anche per quelle c.d. generali l'ente impositore era onerato di provare i benefici che l'attività consortile, in concreto, avesse apportato al fondo “tassato”.
In linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato si è posta poi la Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 188/18, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a) della legge della Regione
Calabria n. 11/03 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario.
Ferma restando la necessità che il fondo “tassato” abbia ricevuto un concreto beneficio dall'attività consortile, circostanza ormai pacifica, occorre soffermarsi sull'onere della prova che grava sulle parti in merito al suddetto beneficio.
La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che l'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 13 del
2017 ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2003 statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore" (cfr. ordinanza Cass. n. 19191 del 2021);
e, ancora, che la legge della Regione Calabria n. 11 del 2003, recependo le norme statali, all'art. 17 dispone che "i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24" (cfr. ordinanza
Cass. n. 1952 del 2022); e, infine, che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comportano l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero l'esistenza di un beneficio in favore del fondo “tassato”, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica (cfr. Cass. n. 20359/2021).
Ciò posto, deve rilevarsi che l'atto impugnato riguarda contributi relativi agli anni 2020 e 2021 e, pertanto, sono pienamente applicabili al caso di specie le disposizioni contenute nella legge della Regione Calabria
n. 13 del 2017.
Ebbene, il contribuente ha espressamente eccepito il mancato inserimento degli immobili “tassati” nel perimetro di contribuenza consortile. La controparte, pur in presenza della suddetta contestazione, non ha fornito alcuna prova in ordine alla circostanza messa in discussione dal contribuente.
Ne consegue che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto.
Rimangono assorbite le ulteriori doglianze.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, pertanto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Area s.r.l. e il Consorzio, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, quantificate in euro 300,00, oltre accessori di legge.