Art. 2. (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze) 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 66.500 milioni di euro".
2. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 267 , le parole: "900 milioni di euro", "600 milioni di euro" e "10.000 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1.070 milioni di euro", "430 milioni di euro" e "12.000 milioni di euro".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 267 del 2005 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, stabilito in 66.500 milioni di euro.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 267 del 2005 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 , 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.070 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 430 milioni di euro e 12.000 milioni di euro.»
dell'economia e delle finanze) 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 66.500 milioni di euro".
2. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 267 , le parole: "900 milioni di euro", "600 milioni di euro" e "10.000 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1.070 milioni di euro", "430 milioni di euro" e "12.000 milioni di euro".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 267 del 2005 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, stabilito in 66.500 milioni di euro.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 267 del 2005 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 , 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.070 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 430 milioni di euro e 12.000 milioni di euro.»