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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/10/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4620/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 4620 dell'anno 2023
TRA
369 , in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Parte_1
IVA ) con l'Avv. Cinzia Gerosa P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con l'Avv. Massimo Bellardi
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: contratto di fornitura di servizi di pulizia– pagamento somme – risarcimento danni rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“In via preliminare di rito: rigettare, ove proposta, l'istanza di provvisoria esecutorietà difettando ogni fondamento probatorio in ordine all'asserita esistenza del credito azionato in via monitoria ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande e richieste di pagamento avanzate da
(C.F. ), con sede legale in Torino (To), alla Via Claudio Luigi Controparte_1 P.IVA_2
Berthollet n. 22, in persona del legale rappresentate pro tempore Sig.ra con Parte_2
Pagina 1 l'opposto decreto ingiuntivo n. 588/2023 del 24/01/2023 RG n. 809/2023 emesso dal Tribunale di
Torino, per i motivi di cui in narrativa perché infondato in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da
(C.F. ), con sede legale in Torino (To), alla Via Claudio Luigi Controparte_1 P.IVA_2
Berthollet n. 22, in persona del legale rappresentate pro tempore Sig.ra per tutte Parte_2 le motivazioni di cui in narrativa, nonché accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società (C.F. ), con sede legale in Torino (To), alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Claudio Luigi Berthollet n. 22, in persona del legale rappresentate pro tempore, in ordine alla lesione all'immagine di nonché accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_2 responsabilità della società (C.F. ), con sede legale in Torino Controparte_1 P.IVA_2
(To), alla Via Claudio Luigi Berthollet n. 22, in persona del legale rappresentate pro tempore, per la perdita del materiale di cui alla superiore narrativa e per l'effetto condannare CP_1
(C.F. ), con sede legale in Torino (To), alla Via Claudio Luigi Berthollet n. 22,
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento della complessiva somma di €
50.000,00= in favore di , di cui € 35.000,00= a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno per la lesione all'immagine come da motivi di cui in narrativa, ed €
15.000,00= a titolo di risarcimento per la perdita del materiale di cui alla superiore narrativa per causa imputabile a il tutto e/o nella minor o maggior somma che il risulterà Controparte_1 effettivamente dovuta e/o ritenuta di giustizia dal Tribunale.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, previo accertamento della correttezza dell'ammontare, ridurre la somma domandata con il decreto ingiuntivo opposto nei limiti di quella che risulterà effettivamente dovuta, ovvero ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito nella misura che verrà accertata all'esito dell'espletanda attività istruttoria, per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa.
In ogni caso: Accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, per i motivi di cui sopra e per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 147/2022.”
Per parte opposta:
“Voglia il Giudice Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
1. IN VIA PRELIMINARE Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, per i motivi esposti in narrativa.
Pagina 2
2. NEL MERITO Respingere l'opposizione e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare l'opponente al pagamento a favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 33.815,20 oltre agli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231, con decorrenza dalla data di scadenza della fattura sino al saldo. Respingere tutte le domande formulate dall'opponente. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto opposizione Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 588/2023 del 24/01/2023 RG n. 809/2023 emesso dal Tribunale di
Torino il 24/01/2023, recante l'intimazione al pagamento dell'importo di € 33.815,20, oltre interessi e spese legali, in favore di per omesso pagamento della fattura n. 569 Controparte_1 del 30/09/2022 emessa in forza del contratto di fornitura dei servizi intercorso tra le parti.
In particolare, la parte opponente, premesso di aver stipulato con un contratto Controparte_1 avente ad oggetto il servizio di pulizia degli immobili gestiti dalla stessa, ha dedotto che:
- il servizio di pulizia era assegnato fino al 31 agosto 2022 alla società Area Domus s.r.l. e dal
1° settembre 2022 alla società Controparte_3
- al termine di contratto Area Domus s.r.l. aveva chiesto all'opponente la consegna della propria biancheria presente all'interno degli appartamenti sino alla data di cessazione della sua collaborazione, con particolare riferimento a lenzuola (sia matrimoniali che singole), federe, asciugamani, teli bagno, tappeti bagno e accappatoi per il valore di complessivi € 21.461,51; tuttavia, dopo il subentro di tale merce non veniva più reperita e Controparte_1 quest'ultima non forniva alcuna spiegazione a riguardo;
- essendo l'opponente custode dei suddetti beni a fronte del rapporto contrattuale in essere, la stessa si era vista costretta a risarcire la suddetta società. In particolare, all'esito del procedimento di mediazione, si faceva carico di corrispondere la somma di € Controparte_2
15.000,00 ad Area Domus s.r.l. a saldo e stralcio a titolo di risarcimento per la merce non più trovata;
- dal settembre 2022, oltre alla problematica in merito alla biancheria, aveva Controparte_2 ricevuto, altresì, una serie di contestazioni da parte di numerosi clienti inerenti alla pessima esecuzione del servizio di pulizia che si traducevano non solo in recensioni negative cagionanti un danno di immagine alla stessa, ma anche in cause di risarcimento del danno;
tanto premesso, ha eccepito l'inadempimento dell'obbligazione assunta da Controparte_1 rifiutandosi, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di adempiere alla propria prestazione sulla base dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum e ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna Con di al pagamento della complessiva somma di € 50.000,00 in favore di Controparte_1
Pagina 3 di cui € 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la lesione all'immagine ed € CP_2
15.000,00 a titolo di risarcimento per la perdita del materiale della società Area Domus s.r.l.
La si è costituita in giudizio ribadendo la fondatezza della propria pretesa Controparte_1 creditoria e deducendo che:
- non ha mai sollevato alcuna contestazione, se non dopo la ricezione della Controparte_2 diffida di pagamento in data 14/10/2022 inviata dall'opposta;
- per quanto riguarda l'asserita mancata restituzione di biancheria al precedente appaltatore è emerso che buona parte di essa è stata rinvenuta nei magazzini della stessa Controparte_2 infatti, a seguito di un sopralluogo reso possibile dall'addetto di quest'ultima, è risultato che nel magazzino sito in Milano, via San Sebastiano Veniero n. 5 di detenzione e gestione esclusiva da parte della stessa si trovavano inspiegabilmente i sacchi di Controparte_2 biancheria di proprietà di nonché numerosi sacchi di biancheria fornita da Controparte_1
Area Domus s.r.l. sottolineando che nessuno poteva avere accesso al magazzino se non appunto ed i suoi addetti;
Controparte_2
- le asserite carenze sulle pulizie, ad eccezione di quelle espressamente riconosciute dalla stessa
(e già dedotte dalla somma oggetto di ingiunzione per l'importo di € Controparte_1
887,00) sono risultate assolutamente inesistenti o comunque conseguenti al palese inadempimento contrattuale di che non ha messo a disposizione quanto CP_2 contrattualmente previsto;
inoltre, vi era difficoltà di accesso all'interno degli appartamenti nonché assenza delle attrezzature previste dal contratto a carico della committente all'interno delle abitazioni;
- le difficoltà riscontrate nello svolgimento del servizio sono state di volta in volta sottoposte all'attenzione dei referenti di 369 e attraverso la chat CP_2 Persona_1 Per_2
Whatsapp dedicata;
- le contestazioni da parte degli utenti degli immobili si riferiscono per la gran parte non già a problemi di pulizia, ossia l'adempimento al quale era tenuta l'opposta, ma alla cattiva tenuta delle abitazioni come i cattivi odori dai sanitari, il malfunzionamento dei servizi igienici, e così via;
- le schermate delle recensioni negative caricate dagli utenti si riferiscono a una moltitudine di abitazioni, senza che sia dato evincere che si tratti di quelle per le quali l'opposta ha fornito i suoi servizi di pulizia;
ciò premesso ha contestato la sussistenza del lamentato inadempimento e dei presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, chiedendo il rigetto dell'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, chiedendone la provvisoria esecutività e/o
Pagina 4 comunque condannare l'opponente al pagamento a favore di dell'importo di € Controparte_1
33.815,20.
***
1. Sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21.6.2023 questo Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi ivi esposti.
2. Sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
La parte attrice opponente ha eccepito l'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta da
[...] rifiutandosi, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di adempiere alla propria obbligazione CP_1 pecuniaria.
Come precisato dalla Suprema Corte, l'art. 1460 c.c. consente a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
Tale rimedio non può essere esercitato senza limiti ma è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede
"avuto riguardo alle circostanze" (cfr. Cass. n. 8760/2019).
Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare "se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte"
(massima reiterata: ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 16822 del 10/11/2003, Rv. 567989 - 01).
Il legittimo esercizio dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c. si fonda, difatti, sulla regola della buona fede oggettiva che impone che la difesa sia proporzionata all'offesa.
L'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., ha ancora puntualizzato la S.C., “è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di
Pagina 5 legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale.” (cfr. già cit. Cass. n. 8760/2019).
Ne consegue che, per quel che in questa sede rileva, occorre verificare se il rifiuto del pagamento dell'importo di € 33.815,20 per sorte capitale, oltre interessi e spese legali intimato con decreto ingiuntivo n. 588 del 24/01/2023 emesso dal Tribunale di Torino, opposto dalla società
[...] sia stato esercitato secondo buona fede e se il credito azionato in via monitoria sia CP_2 fondato.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006;
Cass. Sez. Un. n. 7448/1993). Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento (odierno opponente) si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
In giurisprudenza si afferma che la prova dell'adempimento ovvero dell'inesigibilità della prestazione spetta a colui contro il quale è sollevata l'eccezione ex art. 1460 (Cass., S.U.,
8736/2014; Cass. 19549/2018; C. 3373/2010; Cass. 9439/2008; Cass. 8881/2000; Cass.
7553/1999; Cass. 5306/1998; Cass. 13445/1992).
Ciò premesso, parte opponente, a fronte della dettagliata fattura n. 569 emessa il 30.09.2022 da nella quale sono analiticamente indicate le quantità di immobili nonché il Controparte_1 prezzo di pulizia per ciascuno di essi secondo i parametri contrattualmente previsti, si è limitata a contestare la non corretta esecuzione del lavoro di pulizia degli immobili da lei gestiti, senza indicare specificatamente né quali e quanti siano gli appartamenti interessati dalle carenze lamentate e/o dai ritardi denunciati, né in quali giorni si sarebbe verificata l'inesatta esecuzione della prestazione da parte della convenuta opposta. In altri termini, considerata la tipologia di contratto stipulato tra le parti nonché l'elencazione dettagliata del numero di prestazioni rese e del relativo corrispettivo contenuta nella fattura sopra menzionata, l'onere di allegazione incombente
Pagina 6 sulla parte attrice opponente avrebbe richiesto una elencazione altrettanto specifica degli appartamenti in relazione ai quali è stata contestata l'inesatta esecuzione del servizio di pulizia da parte di con indicazione del corrispettivo non dovuto rispetto ad essi. Controparte_1
Ciò posto, l'onere di allegazione di può ritersi assolto soltanto con riferimento Controparte_2 alle 38 pagine di recensioni negative dei clienti di cui al doc. 5 nonché in relazione alle 4 segnalazioni evidenziate nella mail di contestazione di cui al doc. 14 (entrambi documenti di parte attrice opponente).
In particolare, la con la mail di contestazione di cui al doc. 14 segnalava “una quantità CP_2 mostruosa di ritardi nella preparazione degli immobili e nell'espletamento delle task” oltre ad evidenziare che la pulizia da parte della fosse stata eseguita male e non Controparte_1 soddisfacente agli standard di pulizia previsti per il check-in degli ospiti. Detta mail di contestazione risale al 20.09.2022 collocandosi temporalmente prima della emissione della fattura n. 569 del 30.09.2022 da parte di Pertanto, non corrisponde al vero quanto Controparte_1 affermato da quest'ultima sull'asserita mancanza di contestazioni da parte attrice fino al momento dell'emissione della fattura in relazione alla quale è stato azionato il procedimento monitorio.
In ogni caso, ad abundantiam, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che non esistono limitazioni temporali o modali per l'eccezione ex art. 1460 c.c. che, pertanto, non deve essere preceduta né da diffide né da contestazione di alcun tipo dell'inadempimento altrui (Cfr. Cass. n.
8314/2003).
Inoltre, dalla lettura delle 38 pagine di recensioni negative di cui al doc. 5 si possono, senz'altro, estrapolare almeno 60 commenti in cui i clienti evidenziano principalmente la carenza di pulizia all'interno degli appartamenti e non tanto o, quanto meno non soltanto, la cattiva tenuta delle abitazioni come sostenuto da parte convenuta opposta.
Sul punto, non può attribuirsi rilevanza a quanto affermato da parte convenuta opposta secondo la quale le “schermate” sarebbero segno di grave malafede in quanto “riportate in un coacervo riferito ad una moltitudine di abitazioni, senza che sia dato evincere che si tratti di quelle per le quali ha fornito i suoi servizi di pulizia”. Parte attrice ha, infatti, riportato i commenti CP_1 negativi degli utenti distinguendoli in elenchi ciascuno dei quali è preceduto da un titolo con il nome dell'appartamento a cui si riferiscono le recensioni. Inoltre, da alcune di queste è possibile ricavare l'indirizzo degli immobili oggetto di giudizio critico da parte dei clienti e tali indirizzi coincidono con quelli elencati nel doc. 3 riportante l'elenco degli appartamenti gestiti dalla
[...] ed assegnati per il servizio di pulizia a e si tratta di recensioni CP_2 Controparte_1 caricate nel mese di settembre 2022 ovverosia nell'arco temporale nel quale parte convenuta risulta aver effettuato il servizio di pulizia negli appartamenti gestiti dalla parte attrice.
Pagina 7 Ora, seppure limitatamente a quanto oggetto di allegazione da parte di parte Controparte_2 convenuta opposta avrebbe dovuto provare di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione.
Ebbene, giova preliminarmente evidenziare quanto previsto dall'art. 3 del contratto di fornitura rubricato “OGGETTO DEI SERVIZI – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE”.
Tale clausolaa, oltre a sancire l'orario degli “out” ossia il rilascio delle abitazioni entro le ore
11.00 e quello degli “in” non prima delle 15:00 per consentire la pulizia prima dell'entrata dei Contr nuovi ospiti, prevede testualmente che: “Al fine di permettere a di garantire l'esecuzione dei servizi il committente dovrà garantire la messa a disposizione dei singoli appartamenti oggetto dei servizi stessi di:
• ASPIRAPOLVERE FUNZIONANTE ed eventuali sacchetti di ricambio se l'aspirapolvere li necessita
• bastone e scopone per lavare per terra
• secchio
MAID, fermo il diritto al corrispettivo previsto, non sarà responsabile per la non corretta esecuzione dei servizi qualora i due mazzi di chiavi e le attrezzature di cui sopra non siano state messe a disposizione”.
Ciò premesso, afferma di aver avuto enormi difficoltà nello svolgimento del Controparte_1 servizio sottolineando la carenza dei presupposti contrattualmente previsti come assolutamente necessari per consentire il puntuale svolgimento del servizio di pulizia.
In particolare, parte convenuta opposta risulta aver contestato più volte all'opponente attraverso la chat Whatsapp indirizzata ai referenti di tali e la mancanza CP_2 Persona_1 Per_2 del materiale necessario per le pulizie e delle chiavi per accedere all'interno delle abitazioni, il ritardo degli ospiti nell'effettuare il check-out (come si evince dai doc. 11 e 12 di parte convenuta), nonché la mancanza delle schede compilate di ogni singola abitazione al fine di consentire l'esecuzione del servizio come emerge dalla mail di riscontro alle segnalazioni fatte del
24.10.2022 (doc. 8 di parte convenuta).
Sebbene tali circostanze siano emerse anche in sede istruttoria, alcuni testimoni hanno sottolineato la marginalità degli episodi in cui risultano essersi verificate tali carenze con conseguente impossibilità per di effettuare correttamente il servizio di pulizia e Controparte_1 conseguente esonero da responsabilità contrattualmente previsto.
In particolare, il testimone escusso all'udienza del 21.03.2024 ha riferito Testimone_1 che: “può capitare che un ospite non rispetti le indicazioni ed esca dopo, sia maniera concordata sia non autorizzata, ma si tratta di una minima parte rispetto alla maggior parte dei check-out
Pagina 8 che avvengono entro le 11.00…abbiamo la possibilità di far entrare il servizio di pulizia tra le
11.00 e le 15.00; c'è tutta una programmazione sugli orari di uscita che ci permette di organizzare il servizio di pulizia anche al di fuori del canonico orario”.
La testimone , sentita alla medesima udienza, ha dichiarato che: “a Testimone_2 volte non c'era la chiave nel box perché il cliente le lasciava nell'appartamento o a volte c'erano
i codici che non andavano. Questo succedeva raramente, come con tutti clienti…… è capitato raramente che non si potesse accedere perché non c'era la luce. Mentre quando mancavano le chiavi nel box si riusciva a risolvere perché magari si apriva senza bisogno delle chiavi”.
La stessa, dopo aver confermato di aver ricevuto la comunicazione degli addetti alle pulizie relativa alla mancanza di attrezzatture per pulire in alcune abitazioni, ha dichiarato che: “Noi gestivamo, se non ricordo male, circa 80 appartamento per 369 e di questi ricordo che in
che aveva tre appartamenti, mancavano le attrezzature… In tutto erano circa una Pt_3 ventina gli appartamenti in cui mancavano le attrezzature.”
Ciò posto, avrebbe dovuto provare che le carenze di attrezzature necessarie per Controparte_1
l'espletamento del servizio e/o i ritardi segnalati si siano verificati proprio negli appartamenti in cui sono registrati i disservizi oggetto di allegazione da parte di prova non Controparte_2 fornita nel caso di specie.
Ora, alla luce di quanto appena illustrato, il rifiuto dell'opponente al pagamento di € 33.815,20 per sorte capitale, oltre interessi e spese legali in favore di per omesso pagamento Controparte_1 della fattura n. 569 del 30/09/2022 appare giustificato e conforme ai canoni di buona fede per la parte oggetto di allegazione di parte attrice opponente, con particolare riferimento alle 4 segnalazioni evidenziate nella mail di contestazione di cui al doc. 14 e ad almeno 60 commenti negativi sul servizio di pulizia degli immobili estrapolati dalle 38 pagine di recensioni di cui al doc. 5.
Per tutto ciò che non risulta oggetto di allegazione, non può configurarsi una contestazione specifica con conseguente inoperatività del regime di riparto dell'onere probatorio sopra richiamato.
In altri termini, l'eccezione di inesatto adempimento ex art. 1460 c.c. formulata dall'opponente può considerarsi effettivamente e utilmente sollevata solo con riguardo alle specifiche allegazioni risultanti dalle recensioni negative prodotte e dalla mail di cui al doc. n. 14, essendo per il resto totalmente generica e tale da non determinare l'insorgenza dell'onere dell'opposta di provare l'esatto adempimento della propria prestazione, non risultando neanche possibile l'esercizio del diritto di difesa in mancanza di specifica indicazione degli immobili in cui si sarebbero riscontrate carenze dell'attività di pulizia, ritardi o mancata consegna dei Kit ospite. La difatti, da CP_2
Pagina 9 un lato non ha eccepito la totale carenza della prestazione di pulizia e, dall'altro, non ha fornito alcun elenco degli immobili puliti male, omettendo di fornire indicazioni ed elementi oggettivi utili per comprendere come sia pervenuta alla decurtazione del credito azionato e alla quantificazione del debito di cui alla fattura ingiunta per il minor importo di € 25.000, che ha già corrisposto.
Per operare una riduzione dell'importo dovuto dall'opponente in virtù del decreto ingiuntivo opposto sulla base delle considerazioni poc'anzi svolte, è necessario, dunque, analizzare la fattura n. 569 del 30.09.2022 in cui vengono dettagliatamente elencati il numero degli appartamenti oggetto di pulizia e il relativo prezzo per un totale di euro € 59.702,20 a cui vanno sottratti €
4.975,20 per “Amenities ospiti” considerato che non è stato allegato con precisione il numero dei kit ospiti mancanti nei vari servizi di pulizia espletati, ottenendo così la somma di euro 54.727,00.
Tale importo diviso per il numero totale degli appartamenti risultanti dalla fattura (ovverosia 971 immobili) consente di ottenere il prezzo medio di pulizia per ciascun appartamento che si identifica in euro 56,36 che moltiplicato per il numero di segnalazioni sulla non corretta esecuzione del servizio di pulizia ovverosia quantomeno 64 contestazioni totali ci permette di ottenere l'importo di euro 3.607,04 da sottrarre a quanto richiesto tramite il decreto ingiuntivo opposto, che tiene già conto di una riduzione di euro 887,00 per i ritardi riconosciuti da e di euro 25.000,00 già corrisposti dalla parte attrice a titolo di acconto sulla Controparte_1 fattura.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la somma dovuta da per la Controparte_2 fornitura del servizio di pulizia da parte della debba essere ridotta e Controparte_1 rideterminata in euro 30.208,16. Su tale somma sono dovuti gli interessi di cui al Dlgs. n.
231/2002 dalla scadenza della fattura (30.9.2022) al saldo
3. Sulla domanda riconvenzionale
a) Il risarcimento del danno per lesione all'immagine
Nonostante gli impegni contrattualmente assunti da parte attrice opponente ha Controparte_1 lamentato oltre alla carenza di pulizia degli appartamenti, continue dimenticanze nella preparazione dei kit a disposizione degli ospiti nonché palesi ritardi come emerge, chiaramente, dalla mail di contestazione cui al doc. 14 e dalle 38 pagine di recensione negative prodotte al doc.
5, documentazione dalla quale si evince la difficoltà della società convenuta di adempiere alle obbligazioni assunte.
Tali inadempimenti hanno suscitato doglianze da parte degli ospiti concretizzatesi in una serie di recensioni negative sugli immobili gestiti dalla parte attrice nelle quali i clienti hanno lamentato
Pagina 10 una serie di disservizi assegnando punteggi bassissimi alla categoria “pulizia”, con conseguente Con lesione dell'immagine di CP_2
Quanto al danno all'immagine - posta la pacifica riferibilità dello stesso quale danno non patrimoniale anche alle persone giuridiche (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 4.6.2007, n. 12929), la giurisprudenza di legittimità ritiene che sia configurabile come lesione alla reputazione derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi. (cfr. Cass. civile sez. I 25 luglio 2013 n. 18082)
Orbene, nel caso in esame, le 38 pagine di recensioni negative pubblicate dai clienti sul sito
“Booking.com” e prodotte dall'attrice (doc.5) contengono riferimenti obiettivi allo scarso e insoddisfacente servizio di pulizia degli immobili in cui hanno soggiornato e le lamentele ivi riportate sono riconducibili agli appartamenti nei quali la convenuta opposta ha eseguito le prestazioni di pulizia.
È, pertanto, evidente che tali recensioni abbiano arrecato un indubbio danno all'immagine della società attrice opponente, essendone derivato un notevolmente abbassamento dell'indice di gradimento degli ospiti sulle principali piattaforme di prenotazione online in cui Controparte_2 compare con il logo “ derivandone una pessima pubblicità e una Parte_4 indicizzazione inferiore con calo di visibilità. Sul punto si richiamano anche le dichiarazioni del teste che ha confermato l'andamento negativo delle recensioni nel mese di settembre Tes_3
2022 proprio a causa della carente pulizia degli immobili (“non ricordo la cifra esatta ma le recensioni andavano male e quella cifra era scesa tantissimo. A settembre 2022 è stato un disastro.
Capo 24: per la posizione erano tutti i contenti, il problema era per le pulizie. Di solito come indice di gradimento per la location non andavamo sotto il 7.)
La liquidazione della descritta voce di danno non può che essere equitativa secondo il dettato dell'art. 1226 cod. civ. e fondarsi su criteri sia oggettivi che soggettivi, quali la diffusione sul web delle recensioni negative, la ripercussione delle stesse sulla reputazione commerciale della società attrice, la peculiare tipologia di attività commerciale svolta e l'arco temporale in cui si è protratto il danno.
In relazione alla prova del quantum, va evidenziato che mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono, le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una matematica conversione monetaria e, pur non
Pagina 11 integrando un danno - evento o in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi sottomesse alla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. pen Sez. Un. n.
15208/2010).
La Suprema Corte ha, recentemente, ribadito che “Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato”. (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 26/07/2024, n. 20871). Ritiene, pertanto, questa giudice che in relazione alla tipologia dell'inadempimento posto in essere dalla società convenuta, alla diffusione mediatica delle recensioni negative scaturite dallo stesso, alla natura del bene tutelato e agli altri criteri di liquidazione già indicati, debba ritenersi congrua a titolo di risarcimento per il danno all'immagine la somma di € 5.000,00 pari a circa 1/3 del danno patrimoniale richiesto secondo il criterio proposto da parte attrice, ulteriormente dimezzata considerato il ristretto arco temporale in cui si collocano le doglianze dei clienti che sono quasi esclusivamente limitate al mese di settembre
2022. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
b) Il risarcimento del danno per la perdita del materiale della società Area Domus
s.r.l.
Area Domus S.r.l. ovverosia la società incaricata della pulizia prima di al Controparte_1 termine del contratto ha richiesto a la consegna della propria biancheria lasciata Controparte_2 all'interno degli appartamenti. Tuttavia, parte attrice opponente afferma che dopo il subentro della convenuta non è stato più possibile reperire tale biancheria di servizio, specificando che il personale di quest'ultima era l'unico autorizzato ad entrare negli immobili. A seguito di tale inconveniente, parte attrice si è vista costretta, dopo aver raggiunto un accordo con Area Domus
S.r.l., a corrispondere a quest'ultima la somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento per la merce non trovata, somma risarcitoria che in tale sede viene demandata, in via riconvenzionale, alla società convenuta imputando lo smarrimento del materiale in questione alla stessa.
Sul punto occorre, innanzitutto, rilevare che è emerso, anche nel corso dell'istruttoria, che una parte di tale biancheria è stata rinvenuta nel magazzino della stessa In Controparte_2 particolare, a seguito di un sopralluogo reso possibile dall'addetto di nel magazzino CP_2 sito in Milano, via San Sebastiano Veniero n. 5 di detenzione e gestione da parte della stessa opponente, sono stati rinvenuti sacchi di biancheria sia di proprietà di sia di Area CP_1
Pagina 12 Domus s.r.l. La stessa parte convenuta aveva, infatti, contestato formalmente a CP_2
l'avvenuta sottrazione della propria biancheria come da mail del 4.10.2022 di cui al doc.
9. In particolare, in tale comunicazione si legge che gli addetti di dopo essere entrati CP_1 nell'immobile indicato in constatavano la mancanza della biancheria elencata nella mail CP_5 stessa.
Appare, dunque, verosimile che sia la biancheria di proprietà della convenuta di cui è stata contestata la mancanza con mail poc'anzi citata sia la biancheria di proprietà di Area Domus sia stata asportata dalle singole abitazioni da terzi o da parte di addetti di (essendo Controparte_2 ragionevole ritenere che questi dispongano del pieno accesso ai singoli appartamenti per la gestione delle stessi) e da essi sistemata nel magazzino suindicato al quale non Controparte_1 aveva autonomamente accesso non disponendo delle relative chiavi, come peraltro confermato dai testimoni.
In particolare, la testimone , escussa all'udienza del 21.03.2024 ha Testimone_2 confermato che non aveva le chiavi del magazzino ma solo le chiavi degli appartamenti. CP_1
Sempre in relazione all'accesso al magazzino sopra citato, il teste , dopo aver Testimone_4 affermato che probabilmente disponeva di codice per prendere le chiavi nella key box per CP_1
l'ingresso e che quindi anche gli addetti alle pulizie potevano farvi accesso, ha tuttavia specificato che: “Non credo che avesse un mazzo di chiavi proprio; sono sicuro che utilizzavano quelle CP_1 messe a disposizione nella key box..nel senso che erano nella Key box, so che i codici periodicamente venivamo cambiati. Mi sembra che dopo agosto qualcuno di Area Domus sia andato in magazzino ma accompagnato da noi, non in autonomia quindi presumo che il codice fosse stato cambiato…ricordo che chi ha visto la biancheria ha riconosciuto qualcosa di suo e qualcosa invece era rimasto lì. Ricordo che sia l'azienda precedente sia avevano visionato CP_1 la biancheria e ciascuno aveva portato via le cose proprie”.
Alla luce di quanto emerso, parte attrice opponente non ha provato che la sottrazione della biancheria di Area Domus S.r.l sia imputabile alla convenuta opposta e, pertanto, la domanda riconvenzionale proposta deve essere rigettata.
4. Sulla temerarietà della lite proposta, ex art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è certamente esclusa stante l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e la soccombenza reciproca
5. Spese di lite
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 92 co.2 c.p.c.
P.Q.M.
Pagina 13 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 588/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 24.01.2023.
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore di della somma di € 30.208,16, oltre interessi ex Dlgs. n. 231/2002 Controparte_1 dal 30.9.2022 al saldo.
• Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Controparte_2
5.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
• Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
• Compensa integralmente le spese di lite.
Torino, 1 ottobre 2025 Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
Minuta redatta dalla dott.ssa Stefania Testa, Magistrato Ordinario in tirocinio
Pagina 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 4620 dell'anno 2023
TRA
369 , in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Parte_1
IVA ) con l'Avv. Cinzia Gerosa P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con l'Avv. Massimo Bellardi
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: contratto di fornitura di servizi di pulizia– pagamento somme – risarcimento danni rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“In via preliminare di rito: rigettare, ove proposta, l'istanza di provvisoria esecutorietà difettando ogni fondamento probatorio in ordine all'asserita esistenza del credito azionato in via monitoria ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande e richieste di pagamento avanzate da
(C.F. ), con sede legale in Torino (To), alla Via Claudio Luigi Controparte_1 P.IVA_2
Berthollet n. 22, in persona del legale rappresentate pro tempore Sig.ra con Parte_2
Pagina 1 l'opposto decreto ingiuntivo n. 588/2023 del 24/01/2023 RG n. 809/2023 emesso dal Tribunale di
Torino, per i motivi di cui in narrativa perché infondato in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da
(C.F. ), con sede legale in Torino (To), alla Via Claudio Luigi Controparte_1 P.IVA_2
Berthollet n. 22, in persona del legale rappresentate pro tempore Sig.ra per tutte Parte_2 le motivazioni di cui in narrativa, nonché accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società (C.F. ), con sede legale in Torino (To), alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Claudio Luigi Berthollet n. 22, in persona del legale rappresentate pro tempore, in ordine alla lesione all'immagine di nonché accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_2 responsabilità della società (C.F. ), con sede legale in Torino Controparte_1 P.IVA_2
(To), alla Via Claudio Luigi Berthollet n. 22, in persona del legale rappresentate pro tempore, per la perdita del materiale di cui alla superiore narrativa e per l'effetto condannare CP_1
(C.F. ), con sede legale in Torino (To), alla Via Claudio Luigi Berthollet n. 22,
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento della complessiva somma di €
50.000,00= in favore di , di cui € 35.000,00= a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno per la lesione all'immagine come da motivi di cui in narrativa, ed €
15.000,00= a titolo di risarcimento per la perdita del materiale di cui alla superiore narrativa per causa imputabile a il tutto e/o nella minor o maggior somma che il risulterà Controparte_1 effettivamente dovuta e/o ritenuta di giustizia dal Tribunale.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, previo accertamento della correttezza dell'ammontare, ridurre la somma domandata con il decreto ingiuntivo opposto nei limiti di quella che risulterà effettivamente dovuta, ovvero ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito nella misura che verrà accertata all'esito dell'espletanda attività istruttoria, per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa.
In ogni caso: Accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, per i motivi di cui sopra e per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 147/2022.”
Per parte opposta:
“Voglia il Giudice Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
1. IN VIA PRELIMINARE Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, per i motivi esposti in narrativa.
Pagina 2
2. NEL MERITO Respingere l'opposizione e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare l'opponente al pagamento a favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 33.815,20 oltre agli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231, con decorrenza dalla data di scadenza della fattura sino al saldo. Respingere tutte le domande formulate dall'opponente. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto opposizione Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 588/2023 del 24/01/2023 RG n. 809/2023 emesso dal Tribunale di
Torino il 24/01/2023, recante l'intimazione al pagamento dell'importo di € 33.815,20, oltre interessi e spese legali, in favore di per omesso pagamento della fattura n. 569 Controparte_1 del 30/09/2022 emessa in forza del contratto di fornitura dei servizi intercorso tra le parti.
In particolare, la parte opponente, premesso di aver stipulato con un contratto Controparte_1 avente ad oggetto il servizio di pulizia degli immobili gestiti dalla stessa, ha dedotto che:
- il servizio di pulizia era assegnato fino al 31 agosto 2022 alla società Area Domus s.r.l. e dal
1° settembre 2022 alla società Controparte_3
- al termine di contratto Area Domus s.r.l. aveva chiesto all'opponente la consegna della propria biancheria presente all'interno degli appartamenti sino alla data di cessazione della sua collaborazione, con particolare riferimento a lenzuola (sia matrimoniali che singole), federe, asciugamani, teli bagno, tappeti bagno e accappatoi per il valore di complessivi € 21.461,51; tuttavia, dopo il subentro di tale merce non veniva più reperita e Controparte_1 quest'ultima non forniva alcuna spiegazione a riguardo;
- essendo l'opponente custode dei suddetti beni a fronte del rapporto contrattuale in essere, la stessa si era vista costretta a risarcire la suddetta società. In particolare, all'esito del procedimento di mediazione, si faceva carico di corrispondere la somma di € Controparte_2
15.000,00 ad Area Domus s.r.l. a saldo e stralcio a titolo di risarcimento per la merce non più trovata;
- dal settembre 2022, oltre alla problematica in merito alla biancheria, aveva Controparte_2 ricevuto, altresì, una serie di contestazioni da parte di numerosi clienti inerenti alla pessima esecuzione del servizio di pulizia che si traducevano non solo in recensioni negative cagionanti un danno di immagine alla stessa, ma anche in cause di risarcimento del danno;
tanto premesso, ha eccepito l'inadempimento dell'obbligazione assunta da Controparte_1 rifiutandosi, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di adempiere alla propria prestazione sulla base dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum e ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna Con di al pagamento della complessiva somma di € 50.000,00 in favore di Controparte_1
Pagina 3 di cui € 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la lesione all'immagine ed € CP_2
15.000,00 a titolo di risarcimento per la perdita del materiale della società Area Domus s.r.l.
La si è costituita in giudizio ribadendo la fondatezza della propria pretesa Controparte_1 creditoria e deducendo che:
- non ha mai sollevato alcuna contestazione, se non dopo la ricezione della Controparte_2 diffida di pagamento in data 14/10/2022 inviata dall'opposta;
- per quanto riguarda l'asserita mancata restituzione di biancheria al precedente appaltatore è emerso che buona parte di essa è stata rinvenuta nei magazzini della stessa Controparte_2 infatti, a seguito di un sopralluogo reso possibile dall'addetto di quest'ultima, è risultato che nel magazzino sito in Milano, via San Sebastiano Veniero n. 5 di detenzione e gestione esclusiva da parte della stessa si trovavano inspiegabilmente i sacchi di Controparte_2 biancheria di proprietà di nonché numerosi sacchi di biancheria fornita da Controparte_1
Area Domus s.r.l. sottolineando che nessuno poteva avere accesso al magazzino se non appunto ed i suoi addetti;
Controparte_2
- le asserite carenze sulle pulizie, ad eccezione di quelle espressamente riconosciute dalla stessa
(e già dedotte dalla somma oggetto di ingiunzione per l'importo di € Controparte_1
887,00) sono risultate assolutamente inesistenti o comunque conseguenti al palese inadempimento contrattuale di che non ha messo a disposizione quanto CP_2 contrattualmente previsto;
inoltre, vi era difficoltà di accesso all'interno degli appartamenti nonché assenza delle attrezzature previste dal contratto a carico della committente all'interno delle abitazioni;
- le difficoltà riscontrate nello svolgimento del servizio sono state di volta in volta sottoposte all'attenzione dei referenti di 369 e attraverso la chat CP_2 Persona_1 Per_2
Whatsapp dedicata;
- le contestazioni da parte degli utenti degli immobili si riferiscono per la gran parte non già a problemi di pulizia, ossia l'adempimento al quale era tenuta l'opposta, ma alla cattiva tenuta delle abitazioni come i cattivi odori dai sanitari, il malfunzionamento dei servizi igienici, e così via;
- le schermate delle recensioni negative caricate dagli utenti si riferiscono a una moltitudine di abitazioni, senza che sia dato evincere che si tratti di quelle per le quali l'opposta ha fornito i suoi servizi di pulizia;
ciò premesso ha contestato la sussistenza del lamentato inadempimento e dei presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, chiedendo il rigetto dell'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, chiedendone la provvisoria esecutività e/o
Pagina 4 comunque condannare l'opponente al pagamento a favore di dell'importo di € Controparte_1
33.815,20.
***
1. Sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21.6.2023 questo Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi ivi esposti.
2. Sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
La parte attrice opponente ha eccepito l'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta da
[...] rifiutandosi, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di adempiere alla propria obbligazione CP_1 pecuniaria.
Come precisato dalla Suprema Corte, l'art. 1460 c.c. consente a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
Tale rimedio non può essere esercitato senza limiti ma è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede
"avuto riguardo alle circostanze" (cfr. Cass. n. 8760/2019).
Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare "se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte"
(massima reiterata: ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 16822 del 10/11/2003, Rv. 567989 - 01).
Il legittimo esercizio dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c. si fonda, difatti, sulla regola della buona fede oggettiva che impone che la difesa sia proporzionata all'offesa.
L'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., ha ancora puntualizzato la S.C., “è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di
Pagina 5 legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale.” (cfr. già cit. Cass. n. 8760/2019).
Ne consegue che, per quel che in questa sede rileva, occorre verificare se il rifiuto del pagamento dell'importo di € 33.815,20 per sorte capitale, oltre interessi e spese legali intimato con decreto ingiuntivo n. 588 del 24/01/2023 emesso dal Tribunale di Torino, opposto dalla società
[...] sia stato esercitato secondo buona fede e se il credito azionato in via monitoria sia CP_2 fondato.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006;
Cass. Sez. Un. n. 7448/1993). Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento (odierno opponente) si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
In giurisprudenza si afferma che la prova dell'adempimento ovvero dell'inesigibilità della prestazione spetta a colui contro il quale è sollevata l'eccezione ex art. 1460 (Cass., S.U.,
8736/2014; Cass. 19549/2018; C. 3373/2010; Cass. 9439/2008; Cass. 8881/2000; Cass.
7553/1999; Cass. 5306/1998; Cass. 13445/1992).
Ciò premesso, parte opponente, a fronte della dettagliata fattura n. 569 emessa il 30.09.2022 da nella quale sono analiticamente indicate le quantità di immobili nonché il Controparte_1 prezzo di pulizia per ciascuno di essi secondo i parametri contrattualmente previsti, si è limitata a contestare la non corretta esecuzione del lavoro di pulizia degli immobili da lei gestiti, senza indicare specificatamente né quali e quanti siano gli appartamenti interessati dalle carenze lamentate e/o dai ritardi denunciati, né in quali giorni si sarebbe verificata l'inesatta esecuzione della prestazione da parte della convenuta opposta. In altri termini, considerata la tipologia di contratto stipulato tra le parti nonché l'elencazione dettagliata del numero di prestazioni rese e del relativo corrispettivo contenuta nella fattura sopra menzionata, l'onere di allegazione incombente
Pagina 6 sulla parte attrice opponente avrebbe richiesto una elencazione altrettanto specifica degli appartamenti in relazione ai quali è stata contestata l'inesatta esecuzione del servizio di pulizia da parte di con indicazione del corrispettivo non dovuto rispetto ad essi. Controparte_1
Ciò posto, l'onere di allegazione di può ritersi assolto soltanto con riferimento Controparte_2 alle 38 pagine di recensioni negative dei clienti di cui al doc. 5 nonché in relazione alle 4 segnalazioni evidenziate nella mail di contestazione di cui al doc. 14 (entrambi documenti di parte attrice opponente).
In particolare, la con la mail di contestazione di cui al doc. 14 segnalava “una quantità CP_2 mostruosa di ritardi nella preparazione degli immobili e nell'espletamento delle task” oltre ad evidenziare che la pulizia da parte della fosse stata eseguita male e non Controparte_1 soddisfacente agli standard di pulizia previsti per il check-in degli ospiti. Detta mail di contestazione risale al 20.09.2022 collocandosi temporalmente prima della emissione della fattura n. 569 del 30.09.2022 da parte di Pertanto, non corrisponde al vero quanto Controparte_1 affermato da quest'ultima sull'asserita mancanza di contestazioni da parte attrice fino al momento dell'emissione della fattura in relazione alla quale è stato azionato il procedimento monitorio.
In ogni caso, ad abundantiam, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che non esistono limitazioni temporali o modali per l'eccezione ex art. 1460 c.c. che, pertanto, non deve essere preceduta né da diffide né da contestazione di alcun tipo dell'inadempimento altrui (Cfr. Cass. n.
8314/2003).
Inoltre, dalla lettura delle 38 pagine di recensioni negative di cui al doc. 5 si possono, senz'altro, estrapolare almeno 60 commenti in cui i clienti evidenziano principalmente la carenza di pulizia all'interno degli appartamenti e non tanto o, quanto meno non soltanto, la cattiva tenuta delle abitazioni come sostenuto da parte convenuta opposta.
Sul punto, non può attribuirsi rilevanza a quanto affermato da parte convenuta opposta secondo la quale le “schermate” sarebbero segno di grave malafede in quanto “riportate in un coacervo riferito ad una moltitudine di abitazioni, senza che sia dato evincere che si tratti di quelle per le quali ha fornito i suoi servizi di pulizia”. Parte attrice ha, infatti, riportato i commenti CP_1 negativi degli utenti distinguendoli in elenchi ciascuno dei quali è preceduto da un titolo con il nome dell'appartamento a cui si riferiscono le recensioni. Inoltre, da alcune di queste è possibile ricavare l'indirizzo degli immobili oggetto di giudizio critico da parte dei clienti e tali indirizzi coincidono con quelli elencati nel doc. 3 riportante l'elenco degli appartamenti gestiti dalla
[...] ed assegnati per il servizio di pulizia a e si tratta di recensioni CP_2 Controparte_1 caricate nel mese di settembre 2022 ovverosia nell'arco temporale nel quale parte convenuta risulta aver effettuato il servizio di pulizia negli appartamenti gestiti dalla parte attrice.
Pagina 7 Ora, seppure limitatamente a quanto oggetto di allegazione da parte di parte Controparte_2 convenuta opposta avrebbe dovuto provare di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione.
Ebbene, giova preliminarmente evidenziare quanto previsto dall'art. 3 del contratto di fornitura rubricato “OGGETTO DEI SERVIZI – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE”.
Tale clausolaa, oltre a sancire l'orario degli “out” ossia il rilascio delle abitazioni entro le ore
11.00 e quello degli “in” non prima delle 15:00 per consentire la pulizia prima dell'entrata dei Contr nuovi ospiti, prevede testualmente che: “Al fine di permettere a di garantire l'esecuzione dei servizi il committente dovrà garantire la messa a disposizione dei singoli appartamenti oggetto dei servizi stessi di:
• ASPIRAPOLVERE FUNZIONANTE ed eventuali sacchetti di ricambio se l'aspirapolvere li necessita
• bastone e scopone per lavare per terra
• secchio
MAID, fermo il diritto al corrispettivo previsto, non sarà responsabile per la non corretta esecuzione dei servizi qualora i due mazzi di chiavi e le attrezzature di cui sopra non siano state messe a disposizione”.
Ciò premesso, afferma di aver avuto enormi difficoltà nello svolgimento del Controparte_1 servizio sottolineando la carenza dei presupposti contrattualmente previsti come assolutamente necessari per consentire il puntuale svolgimento del servizio di pulizia.
In particolare, parte convenuta opposta risulta aver contestato più volte all'opponente attraverso la chat Whatsapp indirizzata ai referenti di tali e la mancanza CP_2 Persona_1 Per_2 del materiale necessario per le pulizie e delle chiavi per accedere all'interno delle abitazioni, il ritardo degli ospiti nell'effettuare il check-out (come si evince dai doc. 11 e 12 di parte convenuta), nonché la mancanza delle schede compilate di ogni singola abitazione al fine di consentire l'esecuzione del servizio come emerge dalla mail di riscontro alle segnalazioni fatte del
24.10.2022 (doc. 8 di parte convenuta).
Sebbene tali circostanze siano emerse anche in sede istruttoria, alcuni testimoni hanno sottolineato la marginalità degli episodi in cui risultano essersi verificate tali carenze con conseguente impossibilità per di effettuare correttamente il servizio di pulizia e Controparte_1 conseguente esonero da responsabilità contrattualmente previsto.
In particolare, il testimone escusso all'udienza del 21.03.2024 ha riferito Testimone_1 che: “può capitare che un ospite non rispetti le indicazioni ed esca dopo, sia maniera concordata sia non autorizzata, ma si tratta di una minima parte rispetto alla maggior parte dei check-out
Pagina 8 che avvengono entro le 11.00…abbiamo la possibilità di far entrare il servizio di pulizia tra le
11.00 e le 15.00; c'è tutta una programmazione sugli orari di uscita che ci permette di organizzare il servizio di pulizia anche al di fuori del canonico orario”.
La testimone , sentita alla medesima udienza, ha dichiarato che: “a Testimone_2 volte non c'era la chiave nel box perché il cliente le lasciava nell'appartamento o a volte c'erano
i codici che non andavano. Questo succedeva raramente, come con tutti clienti…… è capitato raramente che non si potesse accedere perché non c'era la luce. Mentre quando mancavano le chiavi nel box si riusciva a risolvere perché magari si apriva senza bisogno delle chiavi”.
La stessa, dopo aver confermato di aver ricevuto la comunicazione degli addetti alle pulizie relativa alla mancanza di attrezzatture per pulire in alcune abitazioni, ha dichiarato che: “Noi gestivamo, se non ricordo male, circa 80 appartamento per 369 e di questi ricordo che in
che aveva tre appartamenti, mancavano le attrezzature… In tutto erano circa una Pt_3 ventina gli appartamenti in cui mancavano le attrezzature.”
Ciò posto, avrebbe dovuto provare che le carenze di attrezzature necessarie per Controparte_1
l'espletamento del servizio e/o i ritardi segnalati si siano verificati proprio negli appartamenti in cui sono registrati i disservizi oggetto di allegazione da parte di prova non Controparte_2 fornita nel caso di specie.
Ora, alla luce di quanto appena illustrato, il rifiuto dell'opponente al pagamento di € 33.815,20 per sorte capitale, oltre interessi e spese legali in favore di per omesso pagamento Controparte_1 della fattura n. 569 del 30/09/2022 appare giustificato e conforme ai canoni di buona fede per la parte oggetto di allegazione di parte attrice opponente, con particolare riferimento alle 4 segnalazioni evidenziate nella mail di contestazione di cui al doc. 14 e ad almeno 60 commenti negativi sul servizio di pulizia degli immobili estrapolati dalle 38 pagine di recensioni di cui al doc. 5.
Per tutto ciò che non risulta oggetto di allegazione, non può configurarsi una contestazione specifica con conseguente inoperatività del regime di riparto dell'onere probatorio sopra richiamato.
In altri termini, l'eccezione di inesatto adempimento ex art. 1460 c.c. formulata dall'opponente può considerarsi effettivamente e utilmente sollevata solo con riguardo alle specifiche allegazioni risultanti dalle recensioni negative prodotte e dalla mail di cui al doc. n. 14, essendo per il resto totalmente generica e tale da non determinare l'insorgenza dell'onere dell'opposta di provare l'esatto adempimento della propria prestazione, non risultando neanche possibile l'esercizio del diritto di difesa in mancanza di specifica indicazione degli immobili in cui si sarebbero riscontrate carenze dell'attività di pulizia, ritardi o mancata consegna dei Kit ospite. La difatti, da CP_2
Pagina 9 un lato non ha eccepito la totale carenza della prestazione di pulizia e, dall'altro, non ha fornito alcun elenco degli immobili puliti male, omettendo di fornire indicazioni ed elementi oggettivi utili per comprendere come sia pervenuta alla decurtazione del credito azionato e alla quantificazione del debito di cui alla fattura ingiunta per il minor importo di € 25.000, che ha già corrisposto.
Per operare una riduzione dell'importo dovuto dall'opponente in virtù del decreto ingiuntivo opposto sulla base delle considerazioni poc'anzi svolte, è necessario, dunque, analizzare la fattura n. 569 del 30.09.2022 in cui vengono dettagliatamente elencati il numero degli appartamenti oggetto di pulizia e il relativo prezzo per un totale di euro € 59.702,20 a cui vanno sottratti €
4.975,20 per “Amenities ospiti” considerato che non è stato allegato con precisione il numero dei kit ospiti mancanti nei vari servizi di pulizia espletati, ottenendo così la somma di euro 54.727,00.
Tale importo diviso per il numero totale degli appartamenti risultanti dalla fattura (ovverosia 971 immobili) consente di ottenere il prezzo medio di pulizia per ciascun appartamento che si identifica in euro 56,36 che moltiplicato per il numero di segnalazioni sulla non corretta esecuzione del servizio di pulizia ovverosia quantomeno 64 contestazioni totali ci permette di ottenere l'importo di euro 3.607,04 da sottrarre a quanto richiesto tramite il decreto ingiuntivo opposto, che tiene già conto di una riduzione di euro 887,00 per i ritardi riconosciuti da e di euro 25.000,00 già corrisposti dalla parte attrice a titolo di acconto sulla Controparte_1 fattura.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la somma dovuta da per la Controparte_2 fornitura del servizio di pulizia da parte della debba essere ridotta e Controparte_1 rideterminata in euro 30.208,16. Su tale somma sono dovuti gli interessi di cui al Dlgs. n.
231/2002 dalla scadenza della fattura (30.9.2022) al saldo
3. Sulla domanda riconvenzionale
a) Il risarcimento del danno per lesione all'immagine
Nonostante gli impegni contrattualmente assunti da parte attrice opponente ha Controparte_1 lamentato oltre alla carenza di pulizia degli appartamenti, continue dimenticanze nella preparazione dei kit a disposizione degli ospiti nonché palesi ritardi come emerge, chiaramente, dalla mail di contestazione cui al doc. 14 e dalle 38 pagine di recensione negative prodotte al doc.
5, documentazione dalla quale si evince la difficoltà della società convenuta di adempiere alle obbligazioni assunte.
Tali inadempimenti hanno suscitato doglianze da parte degli ospiti concretizzatesi in una serie di recensioni negative sugli immobili gestiti dalla parte attrice nelle quali i clienti hanno lamentato
Pagina 10 una serie di disservizi assegnando punteggi bassissimi alla categoria “pulizia”, con conseguente Con lesione dell'immagine di CP_2
Quanto al danno all'immagine - posta la pacifica riferibilità dello stesso quale danno non patrimoniale anche alle persone giuridiche (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 4.6.2007, n. 12929), la giurisprudenza di legittimità ritiene che sia configurabile come lesione alla reputazione derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi. (cfr. Cass. civile sez. I 25 luglio 2013 n. 18082)
Orbene, nel caso in esame, le 38 pagine di recensioni negative pubblicate dai clienti sul sito
“Booking.com” e prodotte dall'attrice (doc.5) contengono riferimenti obiettivi allo scarso e insoddisfacente servizio di pulizia degli immobili in cui hanno soggiornato e le lamentele ivi riportate sono riconducibili agli appartamenti nei quali la convenuta opposta ha eseguito le prestazioni di pulizia.
È, pertanto, evidente che tali recensioni abbiano arrecato un indubbio danno all'immagine della società attrice opponente, essendone derivato un notevolmente abbassamento dell'indice di gradimento degli ospiti sulle principali piattaforme di prenotazione online in cui Controparte_2 compare con il logo “ derivandone una pessima pubblicità e una Parte_4 indicizzazione inferiore con calo di visibilità. Sul punto si richiamano anche le dichiarazioni del teste che ha confermato l'andamento negativo delle recensioni nel mese di settembre Tes_3
2022 proprio a causa della carente pulizia degli immobili (“non ricordo la cifra esatta ma le recensioni andavano male e quella cifra era scesa tantissimo. A settembre 2022 è stato un disastro.
Capo 24: per la posizione erano tutti i contenti, il problema era per le pulizie. Di solito come indice di gradimento per la location non andavamo sotto il 7.)
La liquidazione della descritta voce di danno non può che essere equitativa secondo il dettato dell'art. 1226 cod. civ. e fondarsi su criteri sia oggettivi che soggettivi, quali la diffusione sul web delle recensioni negative, la ripercussione delle stesse sulla reputazione commerciale della società attrice, la peculiare tipologia di attività commerciale svolta e l'arco temporale in cui si è protratto il danno.
In relazione alla prova del quantum, va evidenziato che mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono, le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una matematica conversione monetaria e, pur non
Pagina 11 integrando un danno - evento o in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi sottomesse alla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. pen Sez. Un. n.
15208/2010).
La Suprema Corte ha, recentemente, ribadito che “Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato”. (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 26/07/2024, n. 20871). Ritiene, pertanto, questa giudice che in relazione alla tipologia dell'inadempimento posto in essere dalla società convenuta, alla diffusione mediatica delle recensioni negative scaturite dallo stesso, alla natura del bene tutelato e agli altri criteri di liquidazione già indicati, debba ritenersi congrua a titolo di risarcimento per il danno all'immagine la somma di € 5.000,00 pari a circa 1/3 del danno patrimoniale richiesto secondo il criterio proposto da parte attrice, ulteriormente dimezzata considerato il ristretto arco temporale in cui si collocano le doglianze dei clienti che sono quasi esclusivamente limitate al mese di settembre
2022. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
b) Il risarcimento del danno per la perdita del materiale della società Area Domus
s.r.l.
Area Domus S.r.l. ovverosia la società incaricata della pulizia prima di al Controparte_1 termine del contratto ha richiesto a la consegna della propria biancheria lasciata Controparte_2 all'interno degli appartamenti. Tuttavia, parte attrice opponente afferma che dopo il subentro della convenuta non è stato più possibile reperire tale biancheria di servizio, specificando che il personale di quest'ultima era l'unico autorizzato ad entrare negli immobili. A seguito di tale inconveniente, parte attrice si è vista costretta, dopo aver raggiunto un accordo con Area Domus
S.r.l., a corrispondere a quest'ultima la somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento per la merce non trovata, somma risarcitoria che in tale sede viene demandata, in via riconvenzionale, alla società convenuta imputando lo smarrimento del materiale in questione alla stessa.
Sul punto occorre, innanzitutto, rilevare che è emerso, anche nel corso dell'istruttoria, che una parte di tale biancheria è stata rinvenuta nel magazzino della stessa In Controparte_2 particolare, a seguito di un sopralluogo reso possibile dall'addetto di nel magazzino CP_2 sito in Milano, via San Sebastiano Veniero n. 5 di detenzione e gestione da parte della stessa opponente, sono stati rinvenuti sacchi di biancheria sia di proprietà di sia di Area CP_1
Pagina 12 Domus s.r.l. La stessa parte convenuta aveva, infatti, contestato formalmente a CP_2
l'avvenuta sottrazione della propria biancheria come da mail del 4.10.2022 di cui al doc.
9. In particolare, in tale comunicazione si legge che gli addetti di dopo essere entrati CP_1 nell'immobile indicato in constatavano la mancanza della biancheria elencata nella mail CP_5 stessa.
Appare, dunque, verosimile che sia la biancheria di proprietà della convenuta di cui è stata contestata la mancanza con mail poc'anzi citata sia la biancheria di proprietà di Area Domus sia stata asportata dalle singole abitazioni da terzi o da parte di addetti di (essendo Controparte_2 ragionevole ritenere che questi dispongano del pieno accesso ai singoli appartamenti per la gestione delle stessi) e da essi sistemata nel magazzino suindicato al quale non Controparte_1 aveva autonomamente accesso non disponendo delle relative chiavi, come peraltro confermato dai testimoni.
In particolare, la testimone , escussa all'udienza del 21.03.2024 ha Testimone_2 confermato che non aveva le chiavi del magazzino ma solo le chiavi degli appartamenti. CP_1
Sempre in relazione all'accesso al magazzino sopra citato, il teste , dopo aver Testimone_4 affermato che probabilmente disponeva di codice per prendere le chiavi nella key box per CP_1
l'ingresso e che quindi anche gli addetti alle pulizie potevano farvi accesso, ha tuttavia specificato che: “Non credo che avesse un mazzo di chiavi proprio; sono sicuro che utilizzavano quelle CP_1 messe a disposizione nella key box..nel senso che erano nella Key box, so che i codici periodicamente venivamo cambiati. Mi sembra che dopo agosto qualcuno di Area Domus sia andato in magazzino ma accompagnato da noi, non in autonomia quindi presumo che il codice fosse stato cambiato…ricordo che chi ha visto la biancheria ha riconosciuto qualcosa di suo e qualcosa invece era rimasto lì. Ricordo che sia l'azienda precedente sia avevano visionato CP_1 la biancheria e ciascuno aveva portato via le cose proprie”.
Alla luce di quanto emerso, parte attrice opponente non ha provato che la sottrazione della biancheria di Area Domus S.r.l sia imputabile alla convenuta opposta e, pertanto, la domanda riconvenzionale proposta deve essere rigettata.
4. Sulla temerarietà della lite proposta, ex art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è certamente esclusa stante l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e la soccombenza reciproca
5. Spese di lite
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 92 co.2 c.p.c.
P.Q.M.
Pagina 13 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 588/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 24.01.2023.
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore di della somma di € 30.208,16, oltre interessi ex Dlgs. n. 231/2002 Controparte_1 dal 30.9.2022 al saldo.
• Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Controparte_2
5.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
• Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
• Compensa integralmente le spese di lite.
Torino, 1 ottobre 2025 Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
Minuta redatta dalla dott.ssa Stefania Testa, Magistrato Ordinario in tirocinio
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