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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI AU IM, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1034 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 18/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 marzo 2023, il Tribunale di Castrovillari condannava AU IM LI alla pena di anni uno' e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74/2000, poiché, in qualità di legale rappresentante della FRA. PONTEGGI s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto per gli anni di imposta 2012 e 2013, aveva indicato nelle relative dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi, avvalendosi di 22 fatture per operazioni inesistenti, applicando le pene accessorie di legge e concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Con sentenza del 20 marzo 2024, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, AU IM RI, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge sostanziale e processuale - vizio motivazionale - art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. - violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - violazione dell'art. 18 Cost. In sintesi, la difesa deduce che la sentenza della Corte di appello, nel riportare le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 20/03/2024, omette di specificare che il difensore fiduciario, con istanza del 18/03/2024, comunicata a mezzo pec in data 18/03/2024, aveva dichiarato di aderire alla astensione dalle udienze per il giorno 20/03/2024. E poiché il gravame era stato ugualmente trattato e definito ne derivava la nullità della sentenza impugnata. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge sostanziale e processuale - vizio motivazionale - art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. - violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - violazione dell'art. 2, 5 d.lgs. 74/2000. Deduce la difesa vizio di omessa pronuncia su di un motivo di appello, in particolare sulla doglianza relativa alla mancanza di riscontri circa l'inserimento delle fatture rubricate nella dichiarazione dei redditi del ricorrente, dal momento che il teste RU, di cui era stata disposta la riaudizione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. dal giudice di primo grado, affermava di ricordare che le fatture fossero state inserite nella dichiarazione, senza che quest'ultima dichiarazione venisse acquisita al fascicolo dibattimentale e senza che, pertanto, venisse 2 acquisita la prova dell'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, non raggiungibile induttivamente attraverso la memoria di un accertatore, ma necéssitante di verifica cartolare. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge sostanziale e processuale - vizio motivazionale - art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. - violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - violazione dell'art. 2, 5 d.lgs. 74/2000. Deduce il ricorrente che l'esistenza e l'operatività nel campo edile della ditta "Impresa, Lavori e Servizi" del DE risulta riscontrata dalle dichiarazioni del teste PP FA che ebbe ad effettuare lavori di ristrutturazione per conto di DE IL, nonché da DO DE che ebbe a contrattare con lui, vendendogli ponteggi. Inoltre, il teste OG ha dichiarato di aver consentito lo scarico di ponteggi intonsi presso il suo piazzale di Castrovillari, per poi trasportarli alla sede della Fra Ponteggi. Infine, rileva la valutazione dimidiata dei beni da parte di esperto nominato dalla Guardia di Finanza, come riferito dal teste RU, esperto non escusso in dibattimento (benchè richiesto con inutilizzabilità ex art. 195 cod. proc. pen.) che tuttavia aveva esaminato i beni a distanza di anni e svolgeva attività concorrenziale. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa lamenta violazione di legge sostanziale e processuale - vizio motivazionale - art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. - violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - violazione dell'art. 2, 5 d.lgs. 74/2000. In sintesi, il ricorrente espone che la Fra Ponteggi s.r.l. aveva iniziato la propria attività di noleggio di gru e attrezzature edili con operatore in data 29 dicembre 2010, provvedendo all'acquisto di beni ammortizzabili consistenti in attrezzatura varia finalizzata alla realizzazione di ponteggi e loro montaggio presso la propria clientela, optando per la fornitura offerta dalla DE IL, per poi rivolgersi alla ditta OG CO e far scaricare inizialmente le attrezzature acquistate - consegnate tra il marzo e l'aprile 2012 - sul piazzale della ditta OG, a causa della indisponibilità del piazzale Fra Ponteggi;
infine facendo trasferire le attrezzature presso il piazzale della Fra Ponteggi man mano che questo veniva completato. In ogni caso, anche a voler ritenere trattarsi di fatture soggettivamente inesistenti, i costi relativi sono comunque deducibili dal reddito d'impresa, purchè connotati dall'inerenza e supportati da operazioni effettive e reali, ai sensi del d.l. n. 16/2012. 3 9r Né d'altro canto può sostenersi che nel nostro caso si verta in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, non essendo stato ciò rigorosamente dimostrato con la fornitura di elementi probatori inerenti la circostanza che l'operazione fatturata non è stata effettuata. La difesa deduce, infine, che, essendo gli acquisti riferiti a beni ammortizzabili, perché beni strumentali, la procedura utilizzata per ripartire il costo dei beni strumentali nel tempo era quella dell'ammortamento, per cui, al più, poteva ipotizzarsi la mancata deducibilità di eventuali quote di ammortamento, sempre che le stesse fossero state portate in deduzione dal reddito, ipotesi questa non provata dall'accusa. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. Ettore Zagarese, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste nelle conclusioni assunte nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Risulta in atti pec inviata, in data 18/03/2024, dal difensore di fiducia del ricorrente alla Corte di appello di Catanzaro avente per oggetto "dichiarazione di adesione astensione per imputato sig. RI AU IM". A tale pec, tuttavia, non è allegata la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, ma le conclusioni per l'udienza fissata il 20/03/2024, digitalmente sottoscritte dal difensore. In ogni caso, l'udienza del 20/03/2024 nella quale la Corte di appello ha definito il secondo grado di giudizio, emettendo dispositivo di sentenza, è stata celebrata con le modalità della trattazione scritta, ovverosia in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, non avendo le parti fatto richiesta di discussione orale entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ai sensi del comma 4 dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, le cui disposizioni continuano ad applicarsi per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 94 d.lgs. n. 150/2022. Il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23-bis d.l. n. 137/2020, con la possibilità di formulare le conclusioni con atto scritto da parte del pubblico ministero e dei difensori delle altre parti. Ne consegue che la circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione degli avvocati per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava l'obbligo per l'organo giudicante di rinviare il 4 procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 2, n. 36199 del 12/07/2024, non massimata;
Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Ftv. 282067; Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni, non massimata). D'altronde, le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23-bis cit. ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore. Deve, allora, ricordarsi il consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, allorquando, in Cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, P:v. 255353; Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633). Tale principio è estensibile al giudizio di appello, laddove esso debba svolgersi mediante trattazione cartolare (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067, cit.). Ai sensi dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, l'astensione legittima, nel processo civile, penale, amministrativo e tributario, la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria. Nel caso di specie il difensore, avendo, in difetto di istanza di discussione orale, implicitamente rinunciato alla sua comparizione all'udienza fissata per la discussione, non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione. 2. Il secondo motivo di appello è inammissibile perché nuovo o comunque solo genericamente prospettato nei motivi di appello. Infatti, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). Nella motivazione della citata pronuncia n. 29707 del 08/03/2017, è stato precisato che "il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della 5 cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale". E tale conclusione vale anche quando venga genericamente prospettata nei motivi di appello una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. Orbene, nel caso in esame, nell'atto di appello si deduceva solo genericamente come il giudice di primo grado, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, si fosse accontentato della attestazione della presenza della documentazione attraverso il ricordo degli operatori espresso in sede di testimonianza a distanza di anni dalla verifica, senza tuttavia articolare una specifica doglianza, tanto che, nell'atto di appello, la tesi che si sostiene e che viene specificamente articolata è quella della effettiva esistenza delle operazioni commerciali. La doglianza della mancata prova dell'utilizzo in dichiarazione fiscale delle fatture indicate in imputazione è invece articolata in modo specifico quale motivo di ricorso per cassazione. In ogni caso, la circostanza contestata dal ricorrente emerge nitidamente dalla sentenza di primo grado, le cui conclusioni si saldano con la . sentenza di secondo grado, ricorrendo un'ipotesi di "doppia conforme", laddove il teste RU, all'udienza del 07/12/2013, ha precisato di aver acquisito, durante le indagini, le dichiarazioni fiscali presentate dalla Fra. Ponteggi s.r.I., nelle quali erano riportati i costi relativi alle fatture segnalate, per poi allegarle al processo verbale di constatazione trasmesso all'Agenzia delle Entrate. 6 giy 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per genericità, non confrontandosi integralmente con la parte motiva della sentenza impugnata. Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte territoriale non ha accertato la inesistenza e/o la inoperatività della ditta fornitrice "Impresa, Lavori e Servizi di DE IL", ma è invece giunta alla conclusione della fittizietà delle operazioni fatturate dall'impresa del DE IL alla Fra. Ponteggi s.r.I., in termini di sovrafatturazione, con la finalità di incrementare i costi di acquisto formalmente sostenuti dal ricorrente, per poi rappresentarli quali elementi passivi nelle dichiarazioni fiscali in imputazione indicate. Tanto in linea con la disciplina di cui al d.lgs. n. 74/2000 che declina il concetto di inesistenza all'art. 1, lett, a), secondo il quale per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Nel caso in esame, dunque, è stata accertata una inesistenza da sovrafatturazione relativa al caso di fatture o documenti nei quali i dati vengono gonfiati (c.d. inesistenza qualitativa) o sia stata posta in essere una cessione di beni e/o servizi per un prezzo maggiore di quello realmente praticato (cfr., Sez. 3, n. 1998, del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378). E le conclusioni cui è giunta la Corte di merito sono coerenti agli elementi probatori acquisiti e rappresentati in sentenza, avendo i giudici di merito accertato, con riferimento alle ditte a loro volta fornitrici della ditta "Impresa, Lavori e Servizi di DE IL", che alcune avevano un oggetto sociale incompatibile con l'attività di vendita di ponteggi, mentre le due con attività sociale compatibile e che risultavano aver fornito ponteggi alla ditta di DE IL erano la DA.CO . s.r.l. e la 2G Costruzioni e Trasporti s.r.l. La DA.CO . s.r.I., tuttavia, dopo aver emesso fatture per alcune decine di migliaia di euro, aveva poi emesso delle note di credito di elevato importo perché il DE non aveva ritirato i materiali ed aveva effettuato un pagamento solo parziale, tanto che il giudice di primo grado conclude nel senso che i ponteggi che la ditta del DE aveva acquistato dalla DA.CO . s.r.l. corrispondevano ad un valore di circa 5.000,00 euro;
la 2G Costruzioni e Trasporti s.r.I., invece, aveva svolto le trattative esclusivamente con il ricorrente per poi fatturare al DE IL una fornitura di ponteggi usati, poi rivenduti al ricorrente a prezzo superiore, come accertato dagli inquirenti a mezzo di stima fatta eseguire da una ditta specializzata, attendibile perché produttrice del materiale oggetto di fattura, che aveva valutato il valore reale dei beni pari alla metà dei costi indicati in fattura e 7 poi riportati nelle dichiarazioni fiscali (l'eccezione di inutilizzabilità ex art. 195 cod. proc. pen., sollevata in sede di ricorso, non risulta aver costituito motivo di appello, non avendone la Corte territoriale fatto alcun riferimento e non essendo stato contestato il riepilogo dei motivi di appello). Il ricorrente, quindi, aveva effettuato gli acquisti del materiale o trattando direttamente con i fornitori o indirizzando ad essi il DE IL, acquisendo materiali di valore inferiore a quello fatturato dal DE, sicchè attraverso l'intermediazione di quest'ultimo era stato maggiorato il valore dei beni acquisiti, aumentandone i costi ed utilizzando le fatture, caratterizzate da inesistenza per sovrafatturazione, sia nelle dichiarazioni fiscali, sia per chiedere un finanziamento a fondo perduto alla Regione Calabria nella misura del 50% della richiesta, al fine di coprire la spesa realmente sostenuta per l'acquisto dei ponteggi ed ottenendo anche l'erogazione della cifra di circa 70.000,00 euro a titolo di primo SAL. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il riferimento alla circostanza che, in presenza del requisito dell'inerenza, consentirebbe la deducibilità dal reddito d'impresa dei costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, «in tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i costi relativi alle stesse non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto senza che rilevi in senso contrario la circostanza che, pur avendo sostenuto tali costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto, il destinatario della fattura sia tenuto a corrispondere nuovamente l'Iva al soggetto che ha realmente fornito la prestazione, quale normale conseguenza di ogni interposizione fittizia», (Sez. 2, n. 15552 del 21/01/2022, Quartararo;
Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Romano, Rv. 276289; Sez. 3, n. 31628 del 22/01/2015, Langella, Rv. 264456; Sez. 3, n. 47471 del 17/10/2013, Tormenti, Rv. 258377). Allo stesso modo, anche il riferimento alla procedura dell'ammortamento per ripartire il costo dei beni strumentali nel tempo contrasta con la contestazione mossa al ricorrente e con gli elementi acquisiti nei giudizi di merito e descritti nella sentenza impugnata, ma contrasta anche con il fermo orientamento di questa Corte secondo il quale «il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile nel caso di un frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto (inesistente) di beni strumentali ed è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi» (Sez. F, n. 35729 8 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256578; Sez. 3, n. 39176 del 24/09/2008, Agrama, Rv. 241266). Del resto, le deduzioni in esame - così come il riferimento alla omessa rigorosa dimostrazione della inesistenza delle operazioni nel caso si ritenesse trattarsi di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti - sono affette del vizio di aspecificità, per la mancata correlazione e confronto con la motivazione spesa dalla Corte di appello sul punto, là dove è stato rimarcato che i fatti contestati integravano operazioni di sovrafatturazione secondo una analisi priva di vizi logici, congrua e aderente agli elementi probatori acquisiti. 5. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellle ammende. Così deciso il 18/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1034 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 18/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 marzo 2023, il Tribunale di Castrovillari condannava AU IM LI alla pena di anni uno' e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74/2000, poiché, in qualità di legale rappresentante della FRA. PONTEGGI s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto per gli anni di imposta 2012 e 2013, aveva indicato nelle relative dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi, avvalendosi di 22 fatture per operazioni inesistenti, applicando le pene accessorie di legge e concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Con sentenza del 20 marzo 2024, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, AU IM RI, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge sostanziale e processuale - vizio motivazionale - art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. - violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - violazione dell'art. 18 Cost. In sintesi, la difesa deduce che la sentenza della Corte di appello, nel riportare le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 20/03/2024, omette di specificare che il difensore fiduciario, con istanza del 18/03/2024, comunicata a mezzo pec in data 18/03/2024, aveva dichiarato di aderire alla astensione dalle udienze per il giorno 20/03/2024. E poiché il gravame era stato ugualmente trattato e definito ne derivava la nullità della sentenza impugnata. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge sostanziale e processuale - vizio motivazionale - art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. - violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - violazione dell'art. 2, 5 d.lgs. 74/2000. Deduce la difesa vizio di omessa pronuncia su di un motivo di appello, in particolare sulla doglianza relativa alla mancanza di riscontri circa l'inserimento delle fatture rubricate nella dichiarazione dei redditi del ricorrente, dal momento che il teste RU, di cui era stata disposta la riaudizione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. dal giudice di primo grado, affermava di ricordare che le fatture fossero state inserite nella dichiarazione, senza che quest'ultima dichiarazione venisse acquisita al fascicolo dibattimentale e senza che, pertanto, venisse 2 acquisita la prova dell'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, non raggiungibile induttivamente attraverso la memoria di un accertatore, ma necéssitante di verifica cartolare. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge sostanziale e processuale - vizio motivazionale - art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. - violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - violazione dell'art. 2, 5 d.lgs. 74/2000. Deduce il ricorrente che l'esistenza e l'operatività nel campo edile della ditta "Impresa, Lavori e Servizi" del DE risulta riscontrata dalle dichiarazioni del teste PP FA che ebbe ad effettuare lavori di ristrutturazione per conto di DE IL, nonché da DO DE che ebbe a contrattare con lui, vendendogli ponteggi. Inoltre, il teste OG ha dichiarato di aver consentito lo scarico di ponteggi intonsi presso il suo piazzale di Castrovillari, per poi trasportarli alla sede della Fra Ponteggi. Infine, rileva la valutazione dimidiata dei beni da parte di esperto nominato dalla Guardia di Finanza, come riferito dal teste RU, esperto non escusso in dibattimento (benchè richiesto con inutilizzabilità ex art. 195 cod. proc. pen.) che tuttavia aveva esaminato i beni a distanza di anni e svolgeva attività concorrenziale. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa lamenta violazione di legge sostanziale e processuale - vizio motivazionale - art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. - violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - violazione dell'art. 2, 5 d.lgs. 74/2000. In sintesi, il ricorrente espone che la Fra Ponteggi s.r.l. aveva iniziato la propria attività di noleggio di gru e attrezzature edili con operatore in data 29 dicembre 2010, provvedendo all'acquisto di beni ammortizzabili consistenti in attrezzatura varia finalizzata alla realizzazione di ponteggi e loro montaggio presso la propria clientela, optando per la fornitura offerta dalla DE IL, per poi rivolgersi alla ditta OG CO e far scaricare inizialmente le attrezzature acquistate - consegnate tra il marzo e l'aprile 2012 - sul piazzale della ditta OG, a causa della indisponibilità del piazzale Fra Ponteggi;
infine facendo trasferire le attrezzature presso il piazzale della Fra Ponteggi man mano che questo veniva completato. In ogni caso, anche a voler ritenere trattarsi di fatture soggettivamente inesistenti, i costi relativi sono comunque deducibili dal reddito d'impresa, purchè connotati dall'inerenza e supportati da operazioni effettive e reali, ai sensi del d.l. n. 16/2012. 3 9r Né d'altro canto può sostenersi che nel nostro caso si verta in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, non essendo stato ciò rigorosamente dimostrato con la fornitura di elementi probatori inerenti la circostanza che l'operazione fatturata non è stata effettuata. La difesa deduce, infine, che, essendo gli acquisti riferiti a beni ammortizzabili, perché beni strumentali, la procedura utilizzata per ripartire il costo dei beni strumentali nel tempo era quella dell'ammortamento, per cui, al più, poteva ipotizzarsi la mancata deducibilità di eventuali quote di ammortamento, sempre che le stesse fossero state portate in deduzione dal reddito, ipotesi questa non provata dall'accusa. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. Ettore Zagarese, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste nelle conclusioni assunte nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Risulta in atti pec inviata, in data 18/03/2024, dal difensore di fiducia del ricorrente alla Corte di appello di Catanzaro avente per oggetto "dichiarazione di adesione astensione per imputato sig. RI AU IM". A tale pec, tuttavia, non è allegata la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, ma le conclusioni per l'udienza fissata il 20/03/2024, digitalmente sottoscritte dal difensore. In ogni caso, l'udienza del 20/03/2024 nella quale la Corte di appello ha definito il secondo grado di giudizio, emettendo dispositivo di sentenza, è stata celebrata con le modalità della trattazione scritta, ovverosia in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, non avendo le parti fatto richiesta di discussione orale entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ai sensi del comma 4 dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, le cui disposizioni continuano ad applicarsi per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 94 d.lgs. n. 150/2022. Il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23-bis d.l. n. 137/2020, con la possibilità di formulare le conclusioni con atto scritto da parte del pubblico ministero e dei difensori delle altre parti. Ne consegue che la circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione degli avvocati per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava l'obbligo per l'organo giudicante di rinviare il 4 procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 2, n. 36199 del 12/07/2024, non massimata;
Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Ftv. 282067; Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni, non massimata). D'altronde, le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23-bis cit. ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore. Deve, allora, ricordarsi il consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, allorquando, in Cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, P:v. 255353; Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633). Tale principio è estensibile al giudizio di appello, laddove esso debba svolgersi mediante trattazione cartolare (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067, cit.). Ai sensi dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, l'astensione legittima, nel processo civile, penale, amministrativo e tributario, la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria. Nel caso di specie il difensore, avendo, in difetto di istanza di discussione orale, implicitamente rinunciato alla sua comparizione all'udienza fissata per la discussione, non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione. 2. Il secondo motivo di appello è inammissibile perché nuovo o comunque solo genericamente prospettato nei motivi di appello. Infatti, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). Nella motivazione della citata pronuncia n. 29707 del 08/03/2017, è stato precisato che "il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della 5 cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale". E tale conclusione vale anche quando venga genericamente prospettata nei motivi di appello una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. Orbene, nel caso in esame, nell'atto di appello si deduceva solo genericamente come il giudice di primo grado, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, si fosse accontentato della attestazione della presenza della documentazione attraverso il ricordo degli operatori espresso in sede di testimonianza a distanza di anni dalla verifica, senza tuttavia articolare una specifica doglianza, tanto che, nell'atto di appello, la tesi che si sostiene e che viene specificamente articolata è quella della effettiva esistenza delle operazioni commerciali. La doglianza della mancata prova dell'utilizzo in dichiarazione fiscale delle fatture indicate in imputazione è invece articolata in modo specifico quale motivo di ricorso per cassazione. In ogni caso, la circostanza contestata dal ricorrente emerge nitidamente dalla sentenza di primo grado, le cui conclusioni si saldano con la . sentenza di secondo grado, ricorrendo un'ipotesi di "doppia conforme", laddove il teste RU, all'udienza del 07/12/2013, ha precisato di aver acquisito, durante le indagini, le dichiarazioni fiscali presentate dalla Fra. Ponteggi s.r.I., nelle quali erano riportati i costi relativi alle fatture segnalate, per poi allegarle al processo verbale di constatazione trasmesso all'Agenzia delle Entrate. 6 giy 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per genericità, non confrontandosi integralmente con la parte motiva della sentenza impugnata. Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte territoriale non ha accertato la inesistenza e/o la inoperatività della ditta fornitrice "Impresa, Lavori e Servizi di DE IL", ma è invece giunta alla conclusione della fittizietà delle operazioni fatturate dall'impresa del DE IL alla Fra. Ponteggi s.r.I., in termini di sovrafatturazione, con la finalità di incrementare i costi di acquisto formalmente sostenuti dal ricorrente, per poi rappresentarli quali elementi passivi nelle dichiarazioni fiscali in imputazione indicate. Tanto in linea con la disciplina di cui al d.lgs. n. 74/2000 che declina il concetto di inesistenza all'art. 1, lett, a), secondo il quale per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Nel caso in esame, dunque, è stata accertata una inesistenza da sovrafatturazione relativa al caso di fatture o documenti nei quali i dati vengono gonfiati (c.d. inesistenza qualitativa) o sia stata posta in essere una cessione di beni e/o servizi per un prezzo maggiore di quello realmente praticato (cfr., Sez. 3, n. 1998, del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378). E le conclusioni cui è giunta la Corte di merito sono coerenti agli elementi probatori acquisiti e rappresentati in sentenza, avendo i giudici di merito accertato, con riferimento alle ditte a loro volta fornitrici della ditta "Impresa, Lavori e Servizi di DE IL", che alcune avevano un oggetto sociale incompatibile con l'attività di vendita di ponteggi, mentre le due con attività sociale compatibile e che risultavano aver fornito ponteggi alla ditta di DE IL erano la DA.CO . s.r.l. e la 2G Costruzioni e Trasporti s.r.l. La DA.CO . s.r.I., tuttavia, dopo aver emesso fatture per alcune decine di migliaia di euro, aveva poi emesso delle note di credito di elevato importo perché il DE non aveva ritirato i materiali ed aveva effettuato un pagamento solo parziale, tanto che il giudice di primo grado conclude nel senso che i ponteggi che la ditta del DE aveva acquistato dalla DA.CO . s.r.l. corrispondevano ad un valore di circa 5.000,00 euro;
la 2G Costruzioni e Trasporti s.r.I., invece, aveva svolto le trattative esclusivamente con il ricorrente per poi fatturare al DE IL una fornitura di ponteggi usati, poi rivenduti al ricorrente a prezzo superiore, come accertato dagli inquirenti a mezzo di stima fatta eseguire da una ditta specializzata, attendibile perché produttrice del materiale oggetto di fattura, che aveva valutato il valore reale dei beni pari alla metà dei costi indicati in fattura e 7 poi riportati nelle dichiarazioni fiscali (l'eccezione di inutilizzabilità ex art. 195 cod. proc. pen., sollevata in sede di ricorso, non risulta aver costituito motivo di appello, non avendone la Corte territoriale fatto alcun riferimento e non essendo stato contestato il riepilogo dei motivi di appello). Il ricorrente, quindi, aveva effettuato gli acquisti del materiale o trattando direttamente con i fornitori o indirizzando ad essi il DE IL, acquisendo materiali di valore inferiore a quello fatturato dal DE, sicchè attraverso l'intermediazione di quest'ultimo era stato maggiorato il valore dei beni acquisiti, aumentandone i costi ed utilizzando le fatture, caratterizzate da inesistenza per sovrafatturazione, sia nelle dichiarazioni fiscali, sia per chiedere un finanziamento a fondo perduto alla Regione Calabria nella misura del 50% della richiesta, al fine di coprire la spesa realmente sostenuta per l'acquisto dei ponteggi ed ottenendo anche l'erogazione della cifra di circa 70.000,00 euro a titolo di primo SAL. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il riferimento alla circostanza che, in presenza del requisito dell'inerenza, consentirebbe la deducibilità dal reddito d'impresa dei costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, «in tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i costi relativi alle stesse non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto senza che rilevi in senso contrario la circostanza che, pur avendo sostenuto tali costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto, il destinatario della fattura sia tenuto a corrispondere nuovamente l'Iva al soggetto che ha realmente fornito la prestazione, quale normale conseguenza di ogni interposizione fittizia», (Sez. 2, n. 15552 del 21/01/2022, Quartararo;
Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Romano, Rv. 276289; Sez. 3, n. 31628 del 22/01/2015, Langella, Rv. 264456; Sez. 3, n. 47471 del 17/10/2013, Tormenti, Rv. 258377). Allo stesso modo, anche il riferimento alla procedura dell'ammortamento per ripartire il costo dei beni strumentali nel tempo contrasta con la contestazione mossa al ricorrente e con gli elementi acquisiti nei giudizi di merito e descritti nella sentenza impugnata, ma contrasta anche con il fermo orientamento di questa Corte secondo il quale «il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile nel caso di un frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto (inesistente) di beni strumentali ed è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi» (Sez. F, n. 35729 8 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256578; Sez. 3, n. 39176 del 24/09/2008, Agrama, Rv. 241266). Del resto, le deduzioni in esame - così come il riferimento alla omessa rigorosa dimostrazione della inesistenza delle operazioni nel caso si ritenesse trattarsi di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti - sono affette del vizio di aspecificità, per la mancata correlazione e confronto con la motivazione spesa dalla Corte di appello sul punto, là dove è stato rimarcato che i fatti contestati integravano operazioni di sovrafatturazione secondo una analisi priva di vizi logici, congrua e aderente agli elementi probatori acquisiti. 5. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellle ammende. Così deciso il 18/11/2024